Lexipedia

Decisione

15.2009.102

Fallimento. Determinazione dell'onorario dell'amministrazione speciale. Aggiornamento della tariffa riconosciuta dalla CEF. Nessun effetto retroattivo. Onorari non soggetti all'IVA. Ripartizione degli

1 marzo 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

liquidazione del fallimento di CO 1 (in seguito: CO 1), sospesa per mancanza di

attivo il 10 gennaio 2005, è stata continuata in procedura ordinaria con

pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________), in seguito

all’anticipo delle spese di liquidazione. L’avv. IS 1 è stato nominato

amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 14

febbraio 2005, la quale ha pure designato una delegazione dei creditori

composta dell’avv. __________, di __________ e di __________.

B. Il

19 giugno 2009, sulla scorta della decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera

(inc. 14.09.14) che impartiva all’amministrato­re speciale un termine scadente

il 30 giugno 2009 per ultimare la liquidazione ai sensi dell’art. 270 LEF,

questi ha realizzato agli incanti pubblici il diritto di superficie per sé

stante e permanente, scadente il 31 dicembre 2039, che grava come servitù il

fondo mapp. n. __________. Il diritto è stato aggiudicato alla creditrice

ipotecaria di primo rango per fr. 2'000'000.-- con gli accessori, senza il

contratto di locazione concluso con PI 2 e senza l’aggravio dell’ipoteca legale

provvisoria degli artigiani annotata a favore della medesima società.

C. Con

l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione la

propria parcella, che si presenta così:

Spese vive per prestazioni di terzi alla

massa fr. 2'567.40

Raccomandate fr. 968.50

Spese

postali fr. 329.70

Trasferte fr. 2'445.00

Fotocopie

documenti (fr. 2.-- per pagina) fr. 1'720.00

Spese

telefoniche e telefax fr. 190.00

Cancelleria

(fr. 8.-- per pagina originale) fr. 6'216.50

Onorario (219:66 ore a fr. 180.--/h) fr. 39'540.00

Totale* fr. 53'877.05

*(recte: fr. 53'977.10)

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente

la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a

una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,

prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare

all'invio di una proposta di tassazione (Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è

impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (art. 2 OTLEF,

19 LEF e 72 cpv. 2 lett. a LTF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse,

in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di

valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le

spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza

che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,

non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è

opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La

suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa

oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza

(cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra

prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo

di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF

29.

aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.

Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF

che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate

(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,

cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3.

Fatta

salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di

vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori

manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese

esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se

tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il

principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).

4.

Nel

caso concreto, la realizzazione dell’immobile costituito in pegno (diritto per

sé stante e permanente gravante la part. n. __________ RFD __________), che ha

generato molte difficoltà e ha anche richiesto un intervento in una causa

giudiziaria d’iscrizione di un’ipote­ca provvisoria degli artigiani, può essere

ritenuta complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF. Per il resto, la liquidazione

non era particolarmente difficile, come ne conviene del resto lo stesso istante

(cfr. istanza, a pag. 4, terzo paragrafo ad n. 8). Va però tenuto conto del

fatto che la tariffa oraria riconosciuta da questa Camera (cfr. infra ad cons.

4.

) è una tariffa media che si applica a tutti gli atti di conduzione della

procedura che l’amministratore speciale esegue personalmente. Non occorre

quindi distinguere tra gli atti tesi alla realizzazione del pegno e gli altri

atti. Va del resto osservato che oltre la metà degli onorari è sopportata dalla

creditrice ipotecaria in virtù dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6)

e che i creditori chirografari che hanno accettato la nomina di

un’amministrazione speciale in occasione della prima assemblea (53 su 55)

implicitamente dovevano probabilmente contare sul fatto che la sua

remunerazione sarebbe stata superiore a quella riconosciuta all’ufficio dei

fallimenti.

4.1

L’IS

1.

indica in 220 ore 40 minuti (fr. 39’540/180 + 1 ora per la

prestazione 22/9/2009 del conteggio 10 febbraio 2010) il tempo finora dedicato alla pratica (dal 14

febbraio 2005), pari a circa 27,5 giorni lavorativi di 8 ore. A ciò l’istante

chiede di aggiungere un onorario supplementare di riserva di

fr. 900.-- per eventuali procedure di ricorso contro lo stato di riparto,

nonché un importo complessivo di fr. 1'140.-- (fr. 540.-- per onorari e fr.

600.

-- per spese) per le formalità di chiusura della liquidazione (cfr. infra

ad cons. 4.5).

4.2

La

tariffa oraria proposta dall’amministratore speciale per le proprie prestazioni

(fr. 180.--/ora) supera quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale, secondo

cui, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, la

rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere

compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo

accademico (avvocati, economisti, ecc.) (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153,

cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000, inc. 15.1998.54, cons. 4/e;

CEF 21 maggio 2003, inc. 15.02.51, cons. 4/e; CEF 30 dicembre 2003, inc.

15.03

, cons. 4/e; CEF 29 aprile 2005, inc. 15.00.44, cons. 4/e; CEF 3 giugno

2005, inc. 15.04.157, cons. 3.2; CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons.

4.

; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art.

1, pag. 45).

a) Con

il secondo complemento d’informazione richiesto da questa Camera (scritto del

10.

febbraio 2010), l’avv. IS 1 chiede che l’importo massimo della tariffa oraria

venga adeguato, come ad esempio lo sono con frequenza regolare le tabelle sui

minimi vitali, che seguono l’evoluzione dei prezzi al consumo, ritenendo

adeguata la cifra di fr. 180.--, così come esposta nelle distinte sottoposte

alla Camera, che corrisponde all’importo riconosciuto dalle autorità cantonali

in tema di assistenza giudiziaria agli avvocati iscritti nel Registro cantonale

degli avvocati.

b) Ora, è vero che da

quando, nel 1999, la Camera ha stabilito le summenzionate cifre (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95)

sono trascorsi oltre 10 anni. Occorre pertanto aggiornarle come segue:

– fr.

150.

--/180.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati,

economisti, ecc.);

– fr.

130.

--/160.-- per dipendenti con titolo accademico

– fr.

120.

--/150.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari,

commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);

– fr.

110.

--/140.-- per dipendenti senza titolo accademico.

– fr.

60.

--/90.-- per chi svolge mansioni contabili e

– fr.

40.

--/60.-- per lavori di segretariato.

Tale adattamento, come ad

esempio quelli della Tabella dei minimi di esistenza, non può tuttavia avere

effetto retroattivo, siccome i creditori potevano legittimamente confidare che

la Camera avrebbe determinato l’onorario dell’istante secondo i parametri giurisprudenziali

attuali e non risultano aver accettato la tariffa proposta da quest’ultimo. Il

suo onorario va pertanto determinato sulla base della tariffa oraria di fr. 170.--,

ovvero, per 220 ore 40 minuti (supra ad cons. 4.1), in fr.

37'513,35.

4.3

Complessivamente, le ore lavorative indicate nella nota d’onora­rio

16.

settembre 2009 dell’amministratore fallimentare speciale appaiono congrue,

avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Tuttavia, l’avv. IS 1

non ha ripartito le prestazioni di amministrazione tra le diverse categorie di

attività identificate dalla giurisprudenza (supra ad cons. 2.2), salvo per

quanto concerne il lavoro di cancelleria riferito alla spedizione di lettere e

alla fotocopia di atti, che per ogni pagina è stato fatturato in modo

forfettario in fr. 8.-- (corrispondente a un dispendio ammissibile di circa 10

minuti secondo la tariffa di fr. 50.--/ora), rispettivamente in fr. 2.--, ciò

che secondo la giurisprudenza di questa Camera è ammissibile (cfr. CEF 2

dicembre 2002 [15.02.97], cons. 9). Per il resto, l’istante sembra aver esposto

solo ore di lavoro che ha personalmente prestato per operazioni di conduzione

della procedura. In particolare, il dispendio di tempo per l’allestimento della

graduatoria, di circa 10 ore, visto il numero di creditori registrativi (123),

non sembra comprendere lavori di semplice cancelleria.

Globalmente,

il rapporto costi/benefici appare del tutto sostenibile, siccome l’importo

complessivo degli onorari dell’amministrato­re (fr. 37'513,35, supra cons. 4.2)

rappresenta l’1,84% del ricavato (pari a fr. 2'037'003,93, cfr. bozza di stato

di riparto, doc. F).

4.4

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi

dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto

(IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK

2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n.

610.545

] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC).

Pertanto, come già ricordato all’istante in una precedente procedura (CEF 17

dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.4), gli importi fatturati a questo

titolo non possono venire riconosciuti. La situazione non sembra essere cambiata con la nuova legge,

entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. l e art. 3

lett. g nLIVA), ma l’AFC non ha ancora emesso direttive in merito.

4.5

L’importo

di fr. 1'140.-- che l’avv. IS 1 chiede di poter prelevare quale riserva per la

copertura delle spese ed onorari relativi alle operazioni di chiusura appare

congruo ai compiti che ancora sono da svolgere fino al termine della

liquidazione (allestimento dello stato di riparto definitivo, pagamenti, stampa

e invio degli attestati di carenza di beni, inoltro della relazione finale al

giudice del fallimento, pubblicazione della chiusura, deposito dell’incarto

all’UEF __________); va anzi aumentato a fr. 1'500.-- per tenere conto del

fatto che, in seguito ad una corretta ripartizione delle spese ai sensi

dell’art. 262 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6), vi sarà un dividendo da

distribuire ai creditori chirografari. Eccezionalmente, onde evitare una

modifica dello stato di riparto nel caso – verosimile – venisse impugnato dal

Comune di __________ in merito ad imposte che non sono state ammesse come

garantite da ipoteche legali, si autorizza l’istante ad aggiungere nello stato

di riparto un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e

spese), da indicare quali spese eventuali di realizzazione del pegno (quindi a

carico della creditrice ipotecaria). Si procede ad una riduzione dell’importo

chiesto dall’istante (fr. 900.--) per il motivo che i compiti

dell’amministrazione speciale in caso di ricorso sono semplici (cfr. art. 9

LPR), con il rilievo che le sue osservazioni al ricorso devono essere succinte,

siccome spetta anzitutto alle parti lese in caso di accoglimento del ricorso

(in concreto la creditrice ipotecaria) di difendersi.

4.6

Fondandosi

sul suo potere generale di vigilanza (art. 13 e 241 LEF), la Camera ricorda

all’istante che, giusta gli art. 262 LEF e 85 RUF, nello stato di ripartizione

vanno esposte con esattezza, per ogni singolo attivo gravato da diritti di

pegno, la somma ricavata dalla vendita nonché le tasse e spese occorse per la

sua inventariazione, amministrazione e realizzazione, che verranno dedotte dal

ricavo. Il progetto di stato di riparto 21 settembre 2009 non rispetta questo

requisiti e va quindi rettificato.

a) Sul

ricavato della vendita del fondo gravato da pegno (di fr. 2'000'000.--) vanno

prelevate gli onorari e le spese attinenti, secondo la fattura dettagliata

prodotta dall’istante il 10 febbraio 2010, che determina il relativo dispendio

di tempo in 127 ore (fr. 22'860.--/ 180), alle quali vanno aggiunte 9 ore per

le operazioni che l’istante ha dimenticato di computare, ovvero l’incontro 17

agosto 2005 con l’ing. Loda e La Scala, le modifiche del contratto Silvercraft

(del 18 agosto 2005) e una quota parte del tempo dedicato alla seduta della

delegazione dei creditori dei 13 ottobre 2005 nonché alle comunicazioni

telefoniche con l’avv. Lafranchi, membro della delegazione dei creditori e

rappresentante della creditrice ipotecaria, che in maggior parte vertevano

sulla realizzazione del fondo gravato da pegno. L’importo totale degli onorari

per la realizzazione (nel senso lato) del pegno ammonta quindi a fr. 23'120.--

(136 ore x fr. 170.--/ora) e quello delle spese a fr. 4'890,80.

b) Dal

ricavo degli altri beni non gravati da pegno (nel caso di specie le “liquidità

pre-fallimentari”, ricavi delle “aste mobiliari” e gli “incassi per prestazioni

dell’amm. fall. spec.”), pari a fr. 37'003,93, vanno invece sottratte soltanto gli

altri onorari e spese di liquidazione (spese generali), pari, per i primi, a fr.

14'393,35, secondo il seguente calcolo:

Totale

delle ore: 220 ore 40 minuti (cons. 4.2)

Realizzazione

del pegno: 136 ore (cons. 4.6/a)

Differenza: 84

ore 40 minuti

Onorario

(a fr. 170.--/ora): fr. 14'393,35

e

per le spese a fr. 9'456,25 (14'337,05 + 10 ./. 4'890,80).

c) Eventuali

anticipi versati dai creditori (art. 169 cpv. 2 e 230 cpv. 2 LEF) sono rimborsabili

loro a titolo di debiti di massa (Jean­din/Casonato,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 14, 17 e 21 ad art. 262).

5.

Ricordata

la decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.14), occorre

prorogare un’ultima volta il termine per concludere la liquidazione fallimentare

di CO 1 fino al 30 giugno 2010.

Richiamati

gli art. 13, 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF; 23 cpv. 1 vLIVA;

pronuncia:

1.

L’istanza

è parzialmente accolta.

2.

Impregiudicato

l’importo esposto alla voce “spese”, la rimunerazione dell’amministratore

fallimentare speciale del fallimento di CO 1 è determinata in fr. 37'513,35, di cui fr. 23'120.-- quali spese

d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del diritto di superficie

che grava come servitù il fondo mapp. n. __________.

3.

L’amministrazione

fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese generali del

fallimento un importo complessivo di fr. 1'500.-- per la copertura delle spese

e degli onorari relativi alle operazioni di chiusura del fallimento.

4.

L’amministrazione

fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese di realizzazione

del pegno un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e spese)

per la copertura dei suoi onorari e spese nell’eventualità di un ricorso contro

lo stato di riparto in merito alle spese da prelevare sul ricavo della vendita

del pegno.

5.

Sugli

importi di cui ai considerandi 2 a 4 non si computa l’imposta sul valore aggiunto

(IVA).

6.

Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 giugno 2010.

7.

Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster