15.2009.102
Fallimento. Determinazione dell'onorario dell'amministrazione speciale. Aggiornamento della tariffa riconosciuta dalla CEF. Nessun effetto retroattivo. Onorari non soggetti all'IVA. Ripartizione degli
1 marzo 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
15.2009.102
Data decisione, Autorità:
01.03.2010, CEF
Titolo:
Fallimento. Determinazione dell'onorario dell'amministrazione speciale. Aggiornamento della tariffa riconosciuta dalla CEF. Nessun effetto retroattivo. Onorari non soggetti all'IVA. Ripartizione degli onorari tra spese di realizzazione del pegno e spese generali
SPESE ESECUTIVE
art. 262 LEF
art. 270 LEF
art. 18 cpv. 2 let. l LIVA
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2009.102
Lugano
1 marzo 2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 16 settembre 2009 di
IS 1
tendente alla determinazione della propria rimunerazione
quale amministratore speciale del fallimento della società
CO 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. La
liquidazione del fallimento di CO 1 (in seguito: CO 1), sospesa per mancanza di
attivo il 10 gennaio 2005, è stata continuata in procedura ordinaria con
pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________), in seguito
all’anticipo delle spese di liquidazione. L’avv. IS 1 è stato nominato
amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 14
febbraio 2005, la quale ha pure designato una delegazione dei creditori
composta dell’avv. __________, di __________ e di __________.
B. Il
19 giugno 2009, sulla scorta della decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera
(inc. 14.09.14) che impartiva all’amministratore speciale un termine scadente
il 30 giugno 2009 per ultimare la liquidazione ai sensi dell’art. 270 LEF,
questi ha realizzato agli incanti pubblici il diritto di superficie per sé
stante e permanente, scadente il 31 dicembre 2039, che grava come servitù il
fondo mapp. n. __________. Il diritto è stato aggiudicato alla creditrice
ipotecaria di primo rango per fr. 2'000'000.-- con gli accessori, senza il
contratto di locazione concluso con PI 2 e senza l’aggravio dell’ipoteca legale
provvisoria degli artigiani annotata a favore della medesima società.
C. Con
l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione la
propria parcella, che si presenta così:
Spese vive per prestazioni di terzi alla
massa fr. 2'567.40
Raccomandate fr. 968.50
Spese
postali fr. 329.70
Trasferte fr. 2'445.00
Fotocopie
documenti (fr. 2.-- per pagina) fr. 1'720.00
Spese
telefoniche e telefax fr. 190.00
Cancelleria
(fr. 8.-- per pagina originale) fr. 6'216.50
Onorario (219:66 ore a fr. 180.--/h) fr. 39'540.00
Totale* fr. 53'877.05
*(recte: fr. 53'977.10)
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente
la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a
una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,
prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.
L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare
all'invio di una proposta di tassazione (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è
impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (art. 2 OTLEF,
19 LEF e 72 cpv. 2 lett. a LTF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse,
in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di
valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le
spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza
che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,
non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è
opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”
(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La
suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa
oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza
(cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra
prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo
di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF
29.
aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.
Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF
che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate
(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,
cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3.
Fatta
salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di
vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori
manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese
esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se
tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il
principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).
4.
Nel
caso concreto, la realizzazione dell’immobile costituito in pegno (diritto per
sé stante e permanente gravante la part. n. __________ RFD __________), che ha
generato molte difficoltà e ha anche richiesto un intervento in una causa
giudiziaria d’iscrizione di un’ipoteca provvisoria degli artigiani, può essere
ritenuta complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF. Per il resto, la liquidazione
non era particolarmente difficile, come ne conviene del resto lo stesso istante
(cfr. istanza, a pag. 4, terzo paragrafo ad n. 8). Va però tenuto conto del
fatto che la tariffa oraria riconosciuta da questa Camera (cfr. infra ad cons.
4.
) è una tariffa media che si applica a tutti gli atti di conduzione della
procedura che l’amministratore speciale esegue personalmente. Non occorre
quindi distinguere tra gli atti tesi alla realizzazione del pegno e gli altri
atti. Va del resto osservato che oltre la metà degli onorari è sopportata dalla
creditrice ipotecaria in virtù dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6)
e che i creditori chirografari che hanno accettato la nomina di
un’amministrazione speciale in occasione della prima assemblea (53 su 55)
implicitamente dovevano probabilmente contare sul fatto che la sua
remunerazione sarebbe stata superiore a quella riconosciuta all’ufficio dei
fallimenti.
4.1
L’IS
1.
indica in 220 ore 40 minuti (fr. 39’540/180 + 1 ora per la
prestazione 22/9/2009 del conteggio 10 febbraio 2010) il tempo finora dedicato alla pratica (dal 14
febbraio 2005), pari a circa 27,5 giorni lavorativi di 8 ore. A ciò l’istante
chiede di aggiungere un onorario supplementare di riserva di
fr. 900.-- per eventuali procedure di ricorso contro lo stato di riparto,
nonché un importo complessivo di fr. 1'140.-- (fr. 540.-- per onorari e fr.
600.
-- per spese) per le formalità di chiusura della liquidazione (cfr. infra
ad cons. 4.5).
4.2
La
tariffa oraria proposta dall’amministratore speciale per le proprie prestazioni
(fr. 180.--/ora) supera quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale, secondo
cui, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, la
rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere
compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo
accademico (avvocati, economisti, ecc.) (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153,
cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000, inc. 15.1998.54, cons. 4/e;
CEF 21 maggio 2003, inc. 15.02.51, cons. 4/e; CEF 30 dicembre 2003, inc.
15.03
, cons. 4/e; CEF 29 aprile 2005, inc. 15.00.44, cons. 4/e; CEF 3 giugno
2005, inc. 15.04.157, cons. 3.2; CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons.
4.
; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art.
1, pag. 45).
a) Con
il secondo complemento d’informazione richiesto da questa Camera (scritto del
10.
febbraio 2010), l’avv. IS 1 chiede che l’importo massimo della tariffa oraria
venga adeguato, come ad esempio lo sono con frequenza regolare le tabelle sui
minimi vitali, che seguono l’evoluzione dei prezzi al consumo, ritenendo
adeguata la cifra di fr. 180.--, così come esposta nelle distinte sottoposte
alla Camera, che corrisponde all’importo riconosciuto dalle autorità cantonali
in tema di assistenza giudiziaria agli avvocati iscritti nel Registro cantonale
degli avvocati.
b) Ora, è vero che da
quando, nel 1999, la Camera ha stabilito le summenzionate cifre (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95)
sono trascorsi oltre 10 anni. Occorre pertanto aggiornarle come segue:
– fr.
150.
--/180.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati,
economisti, ecc.);
– fr.
130.
--/160.-- per dipendenti con titolo accademico
– fr.
120.
--/150.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari,
commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
– fr.
110.
--/140.-- per dipendenti senza titolo accademico.
– fr.
60.
--/90.-- per chi svolge mansioni contabili e
– fr.
40.
--/60.-- per lavori di segretariato.
Tale adattamento, come ad
esempio quelli della Tabella dei minimi di esistenza, non può tuttavia avere
effetto retroattivo, siccome i creditori potevano legittimamente confidare che
la Camera avrebbe determinato l’onorario dell’istante secondo i parametri giurisprudenziali
attuali e non risultano aver accettato la tariffa proposta da quest’ultimo. Il
suo onorario va pertanto determinato sulla base della tariffa oraria di fr. 170.--,
ovvero, per 220 ore 40 minuti (supra ad cons. 4.1), in fr.
37'513,35.
4.3
Complessivamente, le ore lavorative indicate nella nota d’onorario
16.
settembre 2009 dell’amministratore fallimentare speciale appaiono congrue,
avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Tuttavia, l’avv. IS 1
non ha ripartito le prestazioni di amministrazione tra le diverse categorie di
attività identificate dalla giurisprudenza (supra ad cons. 2.2), salvo per
quanto concerne il lavoro di cancelleria riferito alla spedizione di lettere e
alla fotocopia di atti, che per ogni pagina è stato fatturato in modo
forfettario in fr. 8.-- (corrispondente a un dispendio ammissibile di circa 10
minuti secondo la tariffa di fr. 50.--/ora), rispettivamente in fr. 2.--, ciò
che secondo la giurisprudenza di questa Camera è ammissibile (cfr. CEF 2
dicembre 2002 [15.02.97], cons. 9). Per il resto, l’istante sembra aver esposto
solo ore di lavoro che ha personalmente prestato per operazioni di conduzione
della procedura. In particolare, il dispendio di tempo per l’allestimento della
graduatoria, di circa 10 ore, visto il numero di creditori registrativi (123),
non sembra comprendere lavori di semplice cancelleria.
Globalmente,
il rapporto costi/benefici appare del tutto sostenibile, siccome l’importo
complessivo degli onorari dell’amministratore (fr. 37'513,35, supra cons. 4.2)
rappresenta l’1,84% del ricavato (pari a fr. 2'037'003,93, cfr. bozza di stato
di riparto, doc. F).
4.4
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi
dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto
(IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK
2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n.
610.545
] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC).
Pertanto, come già ricordato all’istante in una precedente procedura (CEF 17
dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.4), gli importi fatturati a questo
titolo non possono venire riconosciuti. La situazione non sembra essere cambiata con la nuova legge,
entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. l e art. 3
lett. g nLIVA), ma l’AFC non ha ancora emesso direttive in merito.
4.5
L’importo
di fr. 1'140.-- che l’avv. IS 1 chiede di poter prelevare quale riserva per la
copertura delle spese ed onorari relativi alle operazioni di chiusura appare
congruo ai compiti che ancora sono da svolgere fino al termine della
liquidazione (allestimento dello stato di riparto definitivo, pagamenti, stampa
e invio degli attestati di carenza di beni, inoltro della relazione finale al
giudice del fallimento, pubblicazione della chiusura, deposito dell’incarto
all’UEF __________); va anzi aumentato a fr. 1'500.-- per tenere conto del
fatto che, in seguito ad una corretta ripartizione delle spese ai sensi
dell’art. 262 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6), vi sarà un dividendo da
distribuire ai creditori chirografari. Eccezionalmente, onde evitare una
modifica dello stato di riparto nel caso – verosimile – venisse impugnato dal
Comune di __________ in merito ad imposte che non sono state ammesse come
garantite da ipoteche legali, si autorizza l’istante ad aggiungere nello stato
di riparto un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e
spese), da indicare quali spese eventuali di realizzazione del pegno (quindi a
carico della creditrice ipotecaria). Si procede ad una riduzione dell’importo
chiesto dall’istante (fr. 900.--) per il motivo che i compiti
dell’amministrazione speciale in caso di ricorso sono semplici (cfr. art. 9
LPR), con il rilievo che le sue osservazioni al ricorso devono essere succinte,
siccome spetta anzitutto alle parti lese in caso di accoglimento del ricorso
(in concreto la creditrice ipotecaria) di difendersi.
4.6
Fondandosi
sul suo potere generale di vigilanza (art. 13 e 241 LEF), la Camera ricorda
all’istante che, giusta gli art. 262 LEF e 85 RUF, nello stato di ripartizione
vanno esposte con esattezza, per ogni singolo attivo gravato da diritti di
pegno, la somma ricavata dalla vendita nonché le tasse e spese occorse per la
sua inventariazione, amministrazione e realizzazione, che verranno dedotte dal
ricavo. Il progetto di stato di riparto 21 settembre 2009 non rispetta questo
requisiti e va quindi rettificato.
a) Sul
ricavato della vendita del fondo gravato da pegno (di fr. 2'000'000.--) vanno
prelevate gli onorari e le spese attinenti, secondo la fattura dettagliata
prodotta dall’istante il 10 febbraio 2010, che determina il relativo dispendio
di tempo in 127 ore (fr. 22'860.--/ 180), alle quali vanno aggiunte 9 ore per
le operazioni che l’istante ha dimenticato di computare, ovvero l’incontro 17
agosto 2005 con l’ing. Loda e La Scala, le modifiche del contratto Silvercraft
(del 18 agosto 2005) e una quota parte del tempo dedicato alla seduta della
delegazione dei creditori dei 13 ottobre 2005 nonché alle comunicazioni
telefoniche con l’avv. Lafranchi, membro della delegazione dei creditori e
rappresentante della creditrice ipotecaria, che in maggior parte vertevano
sulla realizzazione del fondo gravato da pegno. L’importo totale degli onorari
per la realizzazione (nel senso lato) del pegno ammonta quindi a fr. 23'120.--
(136 ore x fr. 170.--/ora) e quello delle spese a fr. 4'890,80.
b) Dal
ricavo degli altri beni non gravati da pegno (nel caso di specie le “liquidità
pre-fallimentari”, ricavi delle “aste mobiliari” e gli “incassi per prestazioni
dell’amm. fall. spec.”), pari a fr. 37'003,93, vanno invece sottratte soltanto gli
altri onorari e spese di liquidazione (spese generali), pari, per i primi, a fr.
14'393,35, secondo il seguente calcolo:
Totale
delle ore: 220 ore 40 minuti (cons. 4.2)
Realizzazione
del pegno: 136 ore (cons. 4.6/a)
Differenza: 84
ore 40 minuti
Onorario
(a fr. 170.--/ora): fr. 14'393,35
e
per le spese a fr. 9'456,25 (14'337,05 + 10 ./. 4'890,80).
c) Eventuali
anticipi versati dai creditori (art. 169 cpv. 2 e 230 cpv. 2 LEF) sono rimborsabili
loro a titolo di debiti di massa (Jeandin/Casonato,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n. 14, 17 e 21 ad art. 262).
5.
Ricordata
la decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.14), occorre
prorogare un’ultima volta il termine per concludere la liquidazione fallimentare
di CO 1 fino al 30 giugno 2010.
Richiamati
gli art. 13, 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF; 23 cpv. 1 vLIVA;
pronuncia:
1.
L’istanza
è parzialmente accolta.
2.
Impregiudicato
l’importo esposto alla voce “spese”, la rimunerazione dell’amministratore
fallimentare speciale del fallimento di CO 1 è determinata in fr. 37'513,35, di cui fr. 23'120.-- quali spese
d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del diritto di superficie
che grava come servitù il fondo mapp. n. __________.
3.
L’amministrazione
fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese generali del
fallimento un importo complessivo di fr. 1'500.-- per la copertura delle spese
e degli onorari relativi alle operazioni di chiusura del fallimento.
4.
L’amministrazione
fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese di realizzazione
del pegno un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e spese)
per la copertura dei suoi onorari e spese nell’eventualità di un ricorso contro
lo stato di riparto in merito alle spese da prelevare sul ricavo della vendita
del pegno.
5.
Sugli
importi di cui ai considerandi 2 a 4 non si computa l’imposta sul valore aggiunto
(IVA).
6.
Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 giugno 2010.
7.
Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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