15.2009.103
Ricorso irricevibile per tardività. Istanza di restituzione del termine. Notifica di precetto esecutivo a società
14 ottobre 2009Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2009.103
Data decisione, Autorità:
14.10.2009, CEF
Titolo:
Ricorso irricevibile per tardività. Istanza di restituzione del termine. Notifica di precetto esecutivo a società
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
RESTITUZIONE TERMINI
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 33 cpv. 1 LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 64 cpv. 1 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2009.103
Lugano
14 ottobre
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso rispettivamente istanza di
restituzione del termine per interporre opposizione del 18 settembre 2009 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
(tutti rappr. dalla RA 1 )
in tema di notifica del precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 1° ottobre 2009 di RI 1, __________;
- 6 ottobre 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A.Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1, PI
2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr.
11'240.-- oltre accessori.
B. Il precetto
esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato notificato l’11
agosto 2009 presso il recapito della società in Via __________ a __________. Al
precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Con scritto 4
settembre 2009 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di annullare il PE n. __________ perché
sarebbe stato notificato ad una persona non autorizzata a riceverlo e a
interporre opposizione. In via subordinata l’escussa ha postulato di
considerare lo scritto 4 settembre 2009 quale valida opposizione al PE, atteso
che l’atto esecutivo sarebbe giunto a conoscenza della locatrice solo il 27
agosto 2009.
D. In risposta a
quanto richiesto il 4 settembre 2009, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha
comunicato alla ricorrente che l’opposizione è tardiva in quanto il PE è stato
notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel registro
di commercio.
E. Con ricorso 18
settembre 2009 RI 1 chiede di annullare la decisione 7 settembre 2009 dellCO 1,
di ordinare all’Ufficio di annullare il precetto esecutivo e di notificarne uno
nuovo al legale della debitrice. In via subordinata la ricorrente postula di considerare
tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre 2009, perché
essa avrebbe ricevuto il PE solo il 27 agosto 2009.
RI 1 argomenta che in
data 14 luglio 2009 avrebbe indicato ai procedenti di inviare ogni
corrispondenza al proprio legale. Malgrado ciò i procedenti avrebbero
presentato la domanda di esecuzione senza indicare che l’escussa era
rappresentata da un legale, così che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata
di una fiduciaria di Barbengo, che non era autorizzata né a ricevere il
precetto né ad interporre opposizione.
F. Delle osservazioni
1° ottobre 2009 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 e 6 ottobre 2009 dell’CO 1 entrambi
chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato:
Considerandi
1.
Con
l’atto di ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 , chiedendo in via principale di
annullare la decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1, di annullare il precetto
esecutivo e di notificarne uno nuovo al suo legale, si aggrava in sostanza
contro l’avvenuta notifica del precetto esecutivo a persona che a suo dire non
sarebbe stata autorizzata a riceverlo. Come emerge dallo scritto 4 settembre 2009 dell’escussa all’Ufficio e dall’allegato
ricorsuale, la ricorrente ha avuto notizia il 27 agosto
2009.
che la notifica del precetto è avvenuta presso il recapito della società a
Barbengo. Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve
essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe
notizia del provvedimento. Il gravame del 18 settembre 2009 di RI 1 risulta
pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.
2.
Alla ricorrente
si ricorda tuttavia che:
2.1
Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per
una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando
queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad
altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
2.2
Gli atti
esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società
escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in
ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è
inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2
LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio
gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i
funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione
non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per
esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva fatta a un
impiegato di un’altra società che esercita la propria attività negli stessi
locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il
criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado
di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo
profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o a
dipendente della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa
ha il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante
essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale
circostanza è inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario
la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
2.3
Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente
notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio
ossia in Via __________ a __________ e nelle mani della dipendente della fiduciaria presso la quale l’escussa
ha il proprio recapito rispettivamente con la quale quest’ultima condivide i
locali. Ne consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al
recapito della società è stata in principio corretta e che la non conoscenza
dei fatti da parte dell’organo amministrativo è questione interna alla società,
indifferente alla regolarità della procedura esecutiva.
2.4
Se
la persona giuridica ha designato rappresentanti convenzionali, l’ufficio di
esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’escussa ha designato
quale suo rappresentante nella specifica esecuzione (cfr. per analogia Angst, op. cit., n. 6 ad art.
64; Gilliéron, op. cit. n. 17 ad
art. 64-66 e n. 16 ad art. 64). Il rappresentante deve essere autorizzato in
modo esplicito a ricevere gli atti esecutivi (Angst, op. cit., loc.
cit. e rif. vi). Nel caso di specie lo scritto del 14 luglio 2009 non
costituisce un’autorizzazione data dalla debitrice all’__________ PA 1 di
ricevere atti esecutivi per suo conto. Tale scritto rappresenta infatti unicamente
l’invito alla rappresentante dei creditori a inviare qualsiasi ulteriore
corrispondenza direttamente al legale. Ne consegue che procedendo alla notifica
conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF l’Ufficio -che peraltro neppure era a
conoscenza dei contenuti della comunicazione trasmessa peraltro alla sola
rappresentante dei creditori- si è correttamente determinato.
3.
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al
precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario
motivare l’opposizione.
4.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad
agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e
riferimenti ivi citati).
5.
Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile
non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33;
DTF 112 V 255, 87 IV 147), né
il sovraccarico di lavoro (DTF 99
II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati
validi motivi un incidente (Nordmann,
op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF
108.
V 109), una repentina e grave malattia (DTF
112.
V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi
specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85
II 145).
6.
Sulla richiesta postulata in via subordinata dalla ricorrente di
considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre
2009, va evidenziato che è irrilevante che – come
asserisce la ricorrente – essa abbia ricevuto il PE
solo il 27 agosto 2009. L’esistenza stessa
dell’istituto della notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF)
esclude che si possa considerare l’asserita assenza di comunicazione del
precetto esecutivo al destinatario quale motivo generale di restituzione del
termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della
colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso
di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre
opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da
adottare in caso di notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione tra
escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza
legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che
l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2
LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi
indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le
omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se
fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento
dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere
colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere
restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in
cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto
dall’escusso (cfr. Erard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;
DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35
OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra
ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente
o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per
il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle
notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze
imputabili esclusivamente ai suoi impiegati. Nel caso concreto non si
giustifica pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione.
7.
Il ricorso è
irricevibile per tardività. L’istanza di restituzione del termine è respinta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
In
data 8 ottobre 2009 RI 1 ha presentato domanda di concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della
decisione di merito. è divenuta priva di oggetto.
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 33 cpv. 1 e 4, 64 cpv. 1 e 2, 65 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 75
cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso irricevibile.
2.
L’istanza
di restituzione del termine per interporre opposizione è respinta.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a:
-IS
1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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