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Decisione

15.2009.103

Ricorso irricevibile per tardività. Istanza di restituzione del termine. Notifica di precetto esecutivo a società

14 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1, PI

2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr.

11'240.-- oltre accessori.

B. Il precetto

esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato notificato l’11

agosto 2009 presso il recapito della società in Via __________ a __________. Al

precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

C. Con scritto 4

settembre 2009 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di annullare il PE n. __________ perché

sarebbe stato notificato ad una persona non autorizzata a riceverlo e a

interporre opposizione. In via subordinata l’escussa ha postulato di

considerare lo scritto 4 settembre 2009 quale valida opposizione al PE, atteso

che l’atto esecutivo sarebbe giunto a conoscenza della locatrice solo il 27

agosto 2009.

D. In risposta a

quanto richiesto il 4 settembre 2009, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha

comunicato alla ricorrente che l’opposizione è tardiva in quanto il PE è stato

notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel registro

di commercio.

E. Con ricorso 18

settembre 2009 RI 1 chiede di annullare la decisione 7 settembre 2009 dellCO 1,

di ordinare all’Ufficio di annullare il precetto esecutivo e di notificarne uno

nuovo al legale della debitrice. In via subordinata la ricorrente postula di considerare

tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre 2009, perché

essa avrebbe ricevuto il PE solo il 27 agosto 2009.

RI 1 argomenta che in

data 14 luglio 2009 avrebbe indicato ai procedenti di inviare ogni

corrispondenza al proprio legale. Malgrado ciò i procedenti avrebbero

presentato la domanda di esecuzione senza indicare che l’escussa era

rappresentata da un legale, così che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata

di una fiduciaria di Barbengo, che non era autorizzata né a ricevere il

precetto né ad interporre opposizione.

F. Delle osservazioni

1° ottobre 2009 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 e 6 ottobre 2009 dell’CO 1 entrambi

chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato:

Considerandi

1.

Con

l’atto di ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 , chiedendo in via principale di

annullare la decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1, di annullare il precetto

esecutivo e di notificarne uno nuovo al suo legale, si aggrava in sostanza

contro l’avvenuta notifica del precetto esecutivo a persona che a suo dire non

sarebbe stata autorizzata a riceverlo. Come emerge dallo scritto 4 settembre 2009 dell’escussa all’Ufficio e dall’allegato

ricorsuale, la ricorrente ha avuto notizia il 27 agosto

2009.

che la notifica del precetto è avvenuta presso il recapito della società a

Barbengo. Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve

essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe

notizia del provvedimento. Il gravame del 18 settembre 2009 di RI 1 risulta

pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.

2.

Alla ricorrente

si ricorda tuttavia che:

2.1

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per

una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando

queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad

altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.2

Gli atti

esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società

escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in

ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato

(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è

inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2

LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio

gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i

funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione

non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per

esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva fatta a un

impiegato di un’altra società che esercita la propria attività negli stessi

locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il

criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado

di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo

profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o a

dipendente della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa

ha il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante

essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale

circostanza è inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario

la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

2.3

Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente

notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio

ossia in Via __________ a __________ e nelle mani della dipendente della fiduciaria presso la quale l’escussa

ha il proprio recapito rispettivamente con la quale quest’ultima condivide i

locali. Ne consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al

recapito della società è stata in principio corretta e che la non conoscenza

dei fatti da parte dell’organo amministrativo è questione interna alla società,

indifferente alla regolarità della procedura esecutiva.

2.4

Se

la persona giuridica ha designato rappresentanti convenzionali, l’ufficio di

esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’escussa ha designato

quale suo rappresentante nella specifica esecuzione (cfr. per analogia Angst, op. cit., n. 6 ad art.

64; Gilliéron, op. cit. n. 17 ad

art. 64-66 e n. 16 ad art. 64). Il rappresentante deve essere autorizzato in

modo esplicito a ricevere gli atti esecutivi (Angst, op. cit., loc.

cit. e rif. vi). Nel caso di specie lo scritto del 14 luglio 2009 non

costituisce un’autorizzazione data dalla debitrice all’__________ PA 1 di

ricevere atti esecutivi per suo conto. Tale scritto rappresenta infatti unicamente

l’invito alla rappresentante dei creditori a inviare qualsiasi ulteriore

corrispondenza direttamente al legale. Ne consegue che procedendo alla notifica

conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF l’Ufficio -che peraltro neppure era a

conoscenza dei contenuti della comunicazione trasmessa peraltro alla sola

rappresentante dei creditori- si è correttamente determinato.

3.

Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al

precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli

consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,

all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario

motivare l’opposizione.

4.

In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad

agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e

riferimenti ivi citati).

5.

Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile

non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33;

DTF 112 V 255, 87 IV 147), né

il sovraccarico di lavoro (DTF 99

II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati

validi motivi un incidente (Nordmann,

op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF

108.

V 109), una repentina e grave malattia (DTF

112.

V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi

specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85

II 145).

6.

Sulla richiesta postulata in via subordinata dalla ricorrente di

considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre

2009, va evidenziato che è irrilevante che – come

asserisce la ricorrente – essa abbia ricevuto il PE

solo il 27 agosto 2009. L’esistenza stessa

dell’istituto della notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF)

esclude che si possa considerare l’asserita assenza di comunicazione del

precetto esecutivo al destinatario quale motivo generale di restituzione del

termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della

colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso

di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre

opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da

adottare in caso di notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione tra

escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza

legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che

l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2

LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi

indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le

omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se

fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento

dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere

colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere

restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in

cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto

dall’escusso (cfr. Erard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;

DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35

OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra

ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente

o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per

il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle

notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze

imputabili esclusivamente ai suoi impiegati. Nel caso concreto non si

giustifica pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione.

7.

Il ricorso è

irricevibile per tardività. L’istanza di restituzione del termine è respinta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

In

data 8 ottobre 2009 RI 1 ha presentato domanda di concessione dell’effetto

sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della

decisione di merito. è divenuta priva di oggetto.

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 33 cpv. 1 e 4, 64 cpv. 1 e 2, 65 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 75

cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso irricevibile.

2.

L’istanza

di restituzione del termine per interporre opposizione è respinta.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a:

-IS

1, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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