15.2009.108
Reiezione di un ricorso fondato sugli stessi motivi di un precedente ricorso, nel frattempo respinto con decisione passata in giudicato
4 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.108
Data decisione, Autorità:
04.11.2009, CEF
Titolo:
Reiezione di un ricorso fondato sugli stessi motivi di un precedente ricorso, nel frattempo respinto con decisione passata in giudicato
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2009.108
Lugano
4 novembre
2009
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Epiney-Colombo e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2009 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro
l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
4.
PI 4
tutti rappresentati da RA 1
richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 ottobre 2009, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto e in
fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione del Distretto
di Lugano PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un
proprio credito di fr. 11'240.- oltre accessori;
che il
precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato
notificato l’11 agosto 2009 presso il recapito della società escussa in Via __________;
che al
precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;
che con
scritto 4 settembre 2009 l’escussa ha chiesto all’CO 1 di annullare il precetto
esecutivo in rassegna perché esso sarebbe stato notificato a una persona non
autorizzata a riceverlo e a interporre opposizione;
che in
via subordinata la precettata ha chiesto di considerare lo stesso scritto quale
valida opposizione al precetto esecutivo, atteso che l’atto esecutivo sarebbe
giunto a sua conoscenza soltanto il 27 agosto 2009;
che in
riposta a tali richieste, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla
precettata che l’opposizione è tardiva in quanto il precetto esecutivo è stato
notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel
registro di commercio l’11 maggio 2009, per cui il termine utile per interporre
opposizione scadeva il 21 agosto successivo;
che con
ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 7
settembre 2009 dell’CO 1 e di ordinare allo stesso Ufficio di annullare il
precetto esecutivo e di notificarne uno nuovo al legale della debitrice,
subordinatamente di considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella
lettera del 4 settembre 2009, perché essa avrebbe ricevuto il precetto
esecutivo solo il 27 agosto 2009;
che la
ricorrente ha in sostanza argomentato che in data 14 luglio 2009 avrebbe
indicato ai procedenti di inviare ogni corrispondenza al proprio legale e che
malgrado ciò gli stessi procedenti avrebbero presentato la domanda di
esecuzione senza indicare che l’escussa era rappresentata da un legale, così
che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata di una fiduciaria di
__________, che non era autorizzata né a ricevere il precetto né ad interporre
opposizione;
che con
osservazioni del 1° ottobre 2009 i procedenti hanno chiesto la reiezione del
citato ricorso;
che dando
seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione proposta dai creditori in
data 16 settembre 2009, il 18 settembre 2009 l’CO 1 ha emanato nei confronti
della precettata la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla
stessa escussa il 29 settembre successivo;
che
contro l’emanazione della comminatoria di fallimento insorge di nuovo RI 1 con
ricorso 8 ottobre 2009, asserendo di avere già presentato ricorso contro la
decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1 e di avere con separata istanza 8 ottobre
2009.
chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso presentato il 18
settembre 2009, per concludere che in caso di concessione dell’effetto
sospensivo richiesto, rispettivamente di accoglimento del ricorso 18 settembre
2009.
la comminatoria di fallimento sarebbe nulla;
che, in
ogni modo, secondo la ricorrente, si impone di accordare effetto sospensivo al
ricorso 8 ottobre 2009, così da attendere l’esito delle procedure ricorsuali,
con conseguente reintimazione del precetto esecutivo in rassegna,
subordinatamente con conseguente riconoscimento della tempestività
dell’opposizione inoltrata il 4 settembre 2009 e, in ogni modo, con conseguente
annullamento delle comminatoria di fallimento;
che
questo ricorso non è stato notificato ai precettanti per osservazioni;
che il 9
ottobre 2009 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso proposto l’8 ottobre 2009;
che con
sentenza del 14 ottobre 2009, questa Camera ha dichiarato irricevibile per
tardività – ritenendolo comunque infondato anche nel merito - il ricorso
presentato il 18 settembre 2009 dalla precettata contro l’operato dell’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano in relazione alla notifica del precetto
esecutivo n. __________ presso il recapito della società debitrice a __________
(inc. 15.2009.103, consid. 1 e 2);
che in
pari tempo questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del termine per
interporre opposizione allo stesso precetto esecutivo presentata dalla
precettata unitamente al ricorso 18 settembre 2009 (inc. 15.2009.103, consid.
4-6);
che emanando
la sentenza citata, questa Camera ha infine considerato priva di oggetto la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso 18 settembre 2009
(inc.15.2009.103, consid. 7);
che
contro tale sentenza RI 1 non ha tuttavia presentato ricorso al Tribunale
federale entro il termine utile, per cui il ricorso da essa inoltrato l’8
ottobre 2009 riproponendo mutatis mutandis gli stessi motivi addotti nel
precedente gravame con lo scopo di fare annullare la comminatoria di fallimento
deve essere disatteso, dato che – come visto – è invece risultato che la stessa
comminatoria di fallimento è stata preceduta dalla valida notifica alla
ricorrente del relativo precetto esecutivo, al quale non è stata interposta
tempestiva opposizione;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________.
PA 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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