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Decisione

15.2009.108

Reiezione di un ricorso fondato sugli stessi motivi di un precedente ricorso, nel frattempo respinto con decisione passata in giudicato

4 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.108

Data decisione, Autorità:

04.11.2009, CEF

Titolo:

Reiezione di un ricorso fondato sugli stessi motivi di un precedente ricorso, nel frattempo respinto con decisione passata in giudicato

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2009.108

Lugano

4 novembre

2009

FP/ec/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Epiney-Colombo e Roggero-Will

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2009 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro

l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

3.

PI 3

4.

PI 4

tutti rappresentati da RA 1

richiamata

l’ordinanza presidenziale 9 ottobre 2009, con la quale al ricorso è stato

concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e

documenti;

ritenuto e in

fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione del Distretto

di Lugano PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un

proprio credito di fr. 11'240.- oltre accessori;

che il

precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato

notificato l’11 agosto 2009 presso il recapito della società escussa in Via __________;

che al

precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;

che con

scritto 4 settembre 2009 l’escussa ha chiesto all’CO 1 di annullare il precetto

esecutivo in rassegna perché esso sarebbe stato notificato a una persona non

autorizzata a riceverlo e a interporre opposizione;

che in

via subordinata la precettata ha chiesto di considerare lo stesso scritto quale

valida opposizione al precetto esecutivo, atteso che l’atto esecutivo sarebbe

giunto a sua conoscenza soltanto il 27 agosto 2009;

che in

riposta a tali richieste, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla

precettata che l’opposizione è tardiva in quanto il precetto esecutivo è stato

notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel

registro di commercio l’11 maggio 2009, per cui il termine utile per interporre

opposizione scadeva il 21 agosto successivo;

che con

ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 7

settembre 2009 dell’CO 1 e di ordinare allo stesso Ufficio di annullare il

precetto esecutivo e di notificarne uno nuovo al legale della debitrice,

subordinatamente di considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella

lettera del 4 settembre 2009, perché essa avrebbe ricevuto il precetto

esecutivo solo il 27 agosto 2009;

che la

ricorrente ha in sostanza argomentato che in data 14 luglio 2009 avrebbe

indicato ai procedenti di inviare ogni corrispondenza al proprio legale e che

malgrado ciò gli stessi procedenti avrebbero presentato la domanda di

esecuzione senza indicare che l’escussa era rappresentata da un legale, così

che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata di una fiduciaria di

__________, che non era autorizzata né a ricevere il precetto né ad interporre

opposizione;

che con

osservazioni del 1° ottobre 2009 i procedenti hanno chiesto la reiezione del

citato ricorso;

che dando

seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione proposta dai creditori in

data 16 settembre 2009, il 18 settembre 2009 l’CO 1 ha emanato nei confronti

della precettata la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla

stessa escussa il 29 settembre successivo;

che

contro l’emanazione della comminatoria di fallimento insorge di nuovo RI 1 con

ricorso 8 ottobre 2009, asserendo di avere già presentato ricorso contro la

decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1 e di avere con separata istanza 8 ottobre

2009.

chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso presentato il 18

settembre 2009, per concludere che in caso di concessione dell’effetto

sospensivo richiesto, rispettivamente di accoglimento del ricorso 18 settembre

2009.

la comminatoria di fallimento sarebbe nulla;

che, in

ogni modo, secondo la ricorrente, si impone di accordare effetto sospensivo al

ricorso 8 ottobre 2009, così da attendere l’esito delle procedure ricorsuali,

con conseguente reintimazione del precetto esecutivo in rassegna,

subordinatamente con conseguente riconoscimento della tempestività

dell’opposizione inoltrata il 4 settembre 2009 e, in ogni modo, con conseguente

annullamento delle comminatoria di fallimento;

che

questo ricorso non è stato notificato ai precettanti per osservazioni;

che il 9

ottobre 2009 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso proposto l’8 ottobre 2009;

che con

sentenza del 14 ottobre 2009, questa Camera ha dichiarato irricevibile per

tardività – ritenendolo comunque infondato anche nel merito - il ricorso

presentato il 18 settembre 2009 dalla precettata contro l’operato dell’Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano in relazione alla notifica del precetto

esecutivo n. __________ presso il recapito della società debitrice a __________

(inc. 15.2009.103, consid. 1 e 2);

che in

pari tempo questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del termine per

interporre opposizione allo stesso precetto esecutivo presentata dalla

precettata unitamente al ricorso 18 settembre 2009 (inc. 15.2009.103, consid.

4-6);

che emanando

la sentenza citata, questa Camera ha infine considerato priva di oggetto la

domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso 18 settembre 2009

(inc.15.2009.103, consid. 7);

che

contro tale sentenza RI 1 non ha tuttavia presentato ricorso al Tribunale

federale entro il termine utile, per cui il ricorso da essa inoltrato l’8

ottobre 2009 riproponendo mutatis mutandis gli stessi motivi addotti nel

precedente gravame con lo scopo di fare annullare la comminatoria di fallimento

deve essere disatteso, dato che – come visto – è invece risultato che la stessa

comminatoria di fallimento è stata preceduta dalla valida notifica alla

ricorrente del relativo precetto esecutivo, al quale non è stata interposta

tempestiva opposizione;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________.

PA 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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