Lexipedia

Decisione

15.2009.110

Ripristino di un precetto esecutivo annullato per svista. Annullamento del precetto nuovo emesso in sostituzione di quello originale

16 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 2 marzo 2009 dell’CO 1, PI 1 ha proceduto contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 210’000.- oltre accessori e spese. Al

precetto esecutivo, notificato alla sua amministratrice unica __________ il 9

marzo 2009, l’escussa ha sollevato opposizione. Adita dalla procedente con

istanza del 25 marzo 2009, con sentenza del 7 maggio 2009 il Pretore __________

l’ha rigettata in via provvisoria (EF.__________).

B. Il 26 giugno 2009 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione

allegando la citata sentenza. Il 30 giugno 2009 l’CO 1 ha emesso a carico della debitrice la comminatoria di fallimento, da notificare al suo (nuovo)

amministratore unico __________ all’indirizzo “__________”. La comminatoria è

quindi stata inviata per notifica tramite invio postale, per poi essere

trasmessa alla Polizia comunale di __________ per l’incombenza. La quale, con

scritto del 5 agosto 2009 – giunto però a destinazione soltanto il 25 agosto

2009, come rilevabile dalla stampiglia – ha però comunicato all’Ufficio che

l’atto non ha potuto essere notificato in quanto “il debitore” (recte: l’ammini-stratore

unico della società) non è domiciliato a __________, ma ad __________, in via __________.

Il giorno prima, ossia il 4 agosto 2009, l’Ufficio (verosimilmente già al

corrente delle difficoltà incontrate dalla Polizia comunale di __________) ha

(ri)emesso il precetto esecutivo n. __________ al nuovo indirizzo, con la

menzione che “Il presente atto annulla e sostituisce quello emesso il

02.03.09”. Il precetto veniva notificato a __________ il 17 settembre 2009; il

quale ha sollevato opposizione al medesimo. Quanto alla comminatoria di

fallimento, questa è stata (ri)emessa dall’Ufficio il 19 agosto 2009 (quando lo

scritto 5 agosto 2009 della Polizia comunale di __________ non era ancora pervenuto

all’ufficio, come rilevabile dall’annotazione sul medesimo) con la menzione che

“Il presente atto annulla e sostituisce quello emesso il 30.06.2009”. L’atto è

stato notificato all’interessato il 27 agosto 2009 (act. 5 annesso al ricorso).

C. Il 17 settembre 2009 la RI 1 ha chiesto al Pretore __________ di annullare la comminatoria di fallimento intimatale il 27 agosto 2009, in quanto è stato annullato il precetto esecutivo del 2 marzo 2009 e sostituito con uno nuovo

datato 4 agosto 2009 e notificato il 17 settembre 2009. Il 24 settembre 2009 l’CO

1 – al quale il Pretore ha trasmesso lo scritto per competenza – ha comunicato

all’escussa che il precetto esecutivo datato 4 agosto 2009 è stato emesso dallo

stesso ufficio per errore e che, quindi, lo stesso viene annullato. Di

conseguenza, ha concluso l’Ufficio, rimangono validi il precetto esecutivo

notificato alla debitrice il 9 marzo 2009, l’opposizione rigettata dal Pretore __________

con sentenza passata in giudicato del 7 maggio 2009 e la comminatoria di

fallimento spedita il 30 giugno 2009 e notificata il 27 agosto 2009.

D. Contro tale decisione insorge RI 1, facendo anzitutto carico all’Ufficio

di avere fatto confusione fra i due precetti e le relative comminatorie di

fallimento, nella misura in cui esso afferma che in data 27 agosto 2009 sarebbe

stata notificata la comminatoria di fallimento del 30 giugno 2009, dato che

risulta invece che il 27 agosto 2009 venne notificata la comminatoria emessa il

19 agosto 2009. Ma, rileva la ricorrente, la comminatoria del 19 agosto 2009 è

basata sul precetto esecutivo del 2 marzo 2009, notificato il 9 marzo

successivo ed annullato dallo stesso ufficio. Dato che è impossibile proseguire

l’esecuzione sulla sorta di un precetto eseguivo annullato, il rigetto

provvisorio dell’opposizione deciso dal Pretore in data 7 maggio 2009 è diventato

privo di oggetto. In ogni modo, assevera la ricorrente, un atto diventato nullo

non può più essere ripristinato, ma va al massimo sostituito da un nuovo atto

sostitutivo. Il precetto esecutivo del 2 marzo 2009 e la relativa comminatoria

di fallimento del 30 giugno 2009 sono pertanto nulli e privi di validità, come

altrettanto nulli vanno dichiarati sia il precetto esecutivo del 4 agosto 2009

(perché con il medesimo numero di esecuzione), sia la comminatoria di fallimento

del 19 agosto 2009 notificata il 27 agosto 2009.

E. Con osservazioni del 9 ottobre 2009 l’CO 1 chiede la conferma della

decisione impugnata. Premesso che nessun errore procedurale può essere imputato

alla creditrice, l’Ufficio ripercorre la procedura esecutiva ricordando tra

l’altro che la procedente, ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dall’escussa al precetto esecutivo notificatole il 9 marzo 2009, ha correttamente chiesto la prosecuzione dell’esecuzione in data 30 giugno 2009 con l’emissione

della relativa comminatoria di fallimento, la precettata essendo iscritta a

registro di commercio come società anonima (art. 39 LEF). Ciò posto, sempre

secondo lo stesso Ufficio, la comminatoria è stata inviata per notifica tramite

invio postale, per essere poi trasmessa alla Polizia comunale di __________ per

la relativa notifica. Sennonché, ciò non ha potuto avere luogo in quanto il

destinatario della comminatoria non era domiciliato a __________, bensì ad __________.

A seguito dello smarrimento della comminatoria di fallimento da parte della

stessa Polizia comunale di __________, l’Ufficio – sempre a suo dire – avrebbe

dovuto allestire un duplicato di sostituzione; invece ha erroneamente proceduto

ad annullare e sostituire sia il precetto esecutivo, che la relativa comminatoria.

Ribadendo che la procedente ha seguito un iter procedurale corretto, l’CO 1

chiede per finire che sia mantenuta valida la comminatoria di fallimento spedita

il 30 giugno 2009 e notificata il 27 agosto 2009.

F. Non sono state richieste osservazioni alla procedente.

Considerandi

In diritto:

1.

Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di

una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del

precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).

Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se

è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è

stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art.

88.

cpv. 2 LEF).

L’esecuzione

si prosegue in via di fallimento e cioè come <<esecuzione ordinaria in

via di fallimento >> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione

cambiaria>> (art. 177 a 2989) quando il debitore sia iscritto nel

registro di commercio, tra l’altro, come società anonima (art. 39 cpv. 1 n. 8

LEF).

2.

Ricevuta la domanda di esecuzione da parte della PI 1, il 2 marzo

2009.

l’CO 1 ha emesso a carico della ricorrente il precetto esecutivo n. __________

per la somma di fr. 210’000.- oltre accessori, che è poi stato notificato alla

amministratrice della debitrice il 9 marzo successivo. La quale ha sollevato

opposizione, che è stata rimossa in via provvisoria dal Pretore __________ con

sentenza 7 maggio 2009. Ottenuta l’attestazione di passaggio in giudicato della

sentenza medesima da parte della cancelleria della Pretura (v. stampiglia

datata 22 giugno 2009), il 26 giugno 2009 la procedente ha chiesto all’CO 1 la

prosecuzione dell’esecuzione, alla quale lo stesso ufficio ha dato seguito emettendo

in data 30 giugno 2009 la comminatoria di fallimento, da notificare all’amministratore

unico __________ al recapito di Via __________, __________. Orbene, operando in

questo modo l’Ufficio ha agito correttamente, la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione proposta dalla creditrice soddisfando le condizioni per

l’emissione della comminatoria di fallimento, circostanza peraltro nemmeno

contestata dalla ricorrente. In assenza di impugnazione, segnatamente di un’azione

di disconoscimento di debito (circostanza peraltro nemmeno pretesa dalla

ricorrente), il rigetto provvisorio dell’opposizione è divenuto definitivo

(art. 83 cpv. 3 LEF).

3.

Informato che la comminatoria di fallimento non ha potuto essere

intimata all’indirizzo indicato nella comminatoria stessa da parte della

Polizia comunale di __________, l’amministratore unico della società escussa

designato come destinatario del precetto risiedendo in un altro comune, l’CO 1 ha dapprima (ossia il 4 agosto 2009) proceduto ad annullare e sostituire il precetto esecutivo

emesso il 2 marzo 2009, intimando il precetto così compilato (recante lo stesso

numero di esecuzione) all’amministratore unico della debitrice al suo recapito

di __________ (che lo ha ricevuto il 17 settembre 2009, sollevando

opposizione); in seguito, e più precisamente il 19 agosto 2009 lo stesso

ufficio ha annullato e sostituto la comminatoria di fallimento emessa il 30

giugno 2009 che, come visto, non ha potuto essere notificata al rappresentante

dell’escussa. Tale (nuova) comminatoria è stata notificata alla persona interessata

il 27 agosto 2009.

a. Nella misura in cui

il 4 agosto 2009 ha annullato e sostituito il precetto esecutivo emesso il 2

marzo 2009, l’CO 1 ha con ogni evidenza compiuto un atto conseguente a una

svista manifesta. Giacché la circostanza che la comminatoria di fallimento

emessa il 30 giugno sulla base della sentenza 7 maggio 2009 (passata in

giudicato, segnatamente non oggetto di una azione di disconoscimento di debito)

non ha potuto essere intimata all’indirizzo indicato nella comminatoria stessa

e che la stessa comminatoria sarebbe poi stata smarrita dalla polizia (v.

osservazioni al ricorso) non era in alcun modo suscettibile di influire sulla

fase esecutiva precedente, costituita dalla emissione del precetto esecutivo notificato

alla rappresen-tante dell’escussa il 9 marzo 2009 e dalla citata sentenza di rigetto

dell’opposizione. Riparando a questo errore con l’annulla­mento del precetto

esecutivo emesso il 4 agosto 2009 e con il ripristino del precetto esecutivo

correttamente emesso il 2 marzo 2009 (e che quindi non aveva nessun motivo per

essere annullato), a sua volta posto dalla creditrice a fondamento della domanda

di prosecuzione dell’esecuzione del 26 giugno 2009 (unitamente alla sentenza di

rigetto dell’opposizione), l’CO 1 non solo ha agito correttamente, ma ha preso

l’unica decisione possibile, checché ne dica la ricorrente con argomenti al

limite del pretesto. Del resto, come correttamente sottolineato dall’Ufficio,

alla creditrice non può essere imputata alcuna corresponsabilità. E nemmeno le

si può far carico di essere rimasta passiva di fronte agli eventi, ovvero di

non avere essa medesima inoltrato ricorso contro l’operato dell’Ufficio, specie

se si considera che con scritto del 13 ottobre l’Ufficio ha comunicato a questa

Camera di non avere trasmesso alla creditrice l’esemplare del precetto

esecutivo emesso il 4 agosto 2009 – in sostituzione del precetto emesso il 2

marzo 2009 – e notificato alla debitrice il 17 settembre 2009, con conseguente

opposizione da parte di quest’ultima. Della fattispecie in esame la creditrice

ha avuto conoscenza soltanto con lo scritto 24 settembre 2009, con il quale l’CO

1.

ha comunicato alle parti la decisione qui impugnata. Non può perciò che

discendere la reiezione del ricorso su questo punto.

b. Nella misura in cui ha

provveduto a (ri)emettere e (re)intimare la comminatoria di fallimento che non

ha potuto essere notificata da parte della Polizia comunale di __________

all’amministratore unico dell’escussa e che è andata pure smarrita, l’Ufficio

ha compiuto un atto che il precetto esecutivo emesso il 2 marzo 2009 e la

conseguente sentenza di rigetto dell’opposizione gli consentivano di fare, dato

che – come visto – non vi era alcun motivo per interferire sulla fase esecutiva

antecedente la richiesta di prosecuzione dell’esecuzione da parte della

creditrice. Certo, contrariamente a quanto supposto dall’Ufficio, in data 27

agosto 2009 alla debitrice non è stata formalmente notificata la comminatoria

emessa il 30 giugno 2009, ma quella del 19 agosto 2009 che andava a sostituire

per l’appunto quella precedente sulla quale non figurava l’esatto indirizzo del

rappresentante dell’escussa e che lo stesso Ufficio ha annullato. Poco importa.

Per tacere del fatto che per stessa ammissione dell’Ufficio la prima

comminatoria era andata smarrita, quella datata 19 agosto 2009 e notificata

alla stessa ricorrente il 27 agosto 2009 è in ogni modo (anche essa) sorretta

dalla domanda di prosecuzione dell’esecuzione proposta dalla creditrice il 26

giugno 2009. In altri termini il 27 agosto 2009 alla ricorrente è stata mutatis

mutandis notificata la stessa comminatoria che l’Ufficio aveva già emesso il 30

giugno 2009 e che per i noti motivi non ha potuto essere notificata alla

destinataria. La decisione impugnata va pertanto confermata in quanto conseguente

alla somma dei seguenti elementi: precetto esecutivo 2/9 marzo 2009, sentenza

di rigetto provvisorio dell’opposizione passata in giudicato, domanda di prosecuzione

dell’esecuzione sulla base dei citati addendi ed emanazione della comminatoria

di fallimento, in un primo tempo con data 30 giugno 2009 e, in un secondo tempo,

con data 19 agosto 2009, ma riferita alla medesima fattispecie.

4.

Il ricorso va perciò disatteso, siccome infondato. Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- RI

1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e

segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il

termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster