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Decisione

15.2009.111

Esecuzione abusiva: in concreto non adempiuti i presupposti

4 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro l’emissione del precetto esecutivo si è aggravato RI 1 con atto

16 settembre 2009, asseverando che l’esecuzione promossa da PI 1 sarebbe

manifestamente abusiva perché il creditore avrebbe agito per scopi che non

hanno nessuna relazione con la procedura esecutiva ma soltanto per angariare

l’escusso, per rappresaglia e vendetta e per gettare discredito nei confronti

del ricorrente e del __________, della __________ e __________. Inoltre, come

lo stesso precettante sembrerebbe riconoscere nella motivazione da lui data

alla richiesta di emissione del precetto, la domanda di esecuzione doveva

semmai essere presentata contro lo __________ e non contro un __________ che ha

agito nell’esercizio delle sue funzioni: anche per questo motivo l’esecuzione

promossa da PI 1 sarebbe abusiva.

C. Delle

osservazioni 8 ottobre 2009 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

in

diritto:

1. PI 1ha fatto emettere contro RI 1 un precetto esecutivo per l’importo di

fr. 9'999.95 oltre accessori, indicando quale titolo di credito “acconto a

valere come risarcimento danni”.

Considerandi

2.

La

LEF permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia

a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza

del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente

all’autorità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa

dedotta in esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1;

sentenza 7B.182/2005 del primo dicembre 2005 consid. 2.4).

3.

Malgrado ciò un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che

persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente

l'escusso o per frivolezza, è nulla (sentenza 5A.476/2008

del 7 agosto 2009 consid. 4.2; DTF

115.

III 21, cons. 3b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di

esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire

solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine

del credito (DTF 115

III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può

essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2

cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo

in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di

esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; Cometta, Il giudice del diritto

esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e

l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri

interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un

credito: DTF 125 III 149

ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso

senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è

praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore

persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti

offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie.

4.

Il

ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.

).

5.

Nel caso di specie la domanda di esecuzione

del resistente, la prima presentata contro l’escusso, non appare ancora manifestamente

abusiva ai sensi della citata giurisprudenza, che come visto è alquanto

restrittiva al riguardo. Il ricorrente suppone che

l’escutente abbia agito per angariarlo, per rappresaglia e vendetta e per

gettare discredito nei suoi confronti, nei confronti del __________, della __________

e __________; egli ha poi sollevato l’infondatezza della pretesa a fondamento

del precetto esecutivo siccome rivolta contro di lui e non contro lo __________

di cui lui è solo un dipendente che ha agito nell’esercizio delle sue funzioni.

Innanzitutto va detto che la questione della (mancata) identità fra l’eventuale

debitore e l’escusso riguarda la legittimazione passiva ed è, a non dubitarne,

questione di diritto che non compete all’ufficio di esecuzione decidere (supra

consid. 2). Inoltre difettano concreti indizi a sostegno della tesi ricorsuale

di un’esecuzione promossa ad esclusivo intento vessatorio. Il ricorrente deve pertanto essere rinviato, dandosene il caso, a far

valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di accertamento

dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.).

6.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 2 cpv. 2 CC;

61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1,

__________

- PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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