15.2009.111
Esecuzione abusiva: in concreto non adempiuti i presupposti
4 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.111
Data decisione, Autorità:
04.11.2009, CEF
Titolo:
Esecuzione abusiva: in concreto non adempiuti i presupposti
NULLITÀ
PRECETTO ESECUTIVO
art. 2 cpv. 2 CC
Incarto n.
15.2009.111
Lugano
4 novembre
2009
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 settembre 2009 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del
precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
diritto:
A.Con PE n. __________ del 10/12 settembre
2009 dell'CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'999.95 oltre interessi
al 5% dal 5 settembre 2007. Al precetto esecutivo l’escusso ha interposto
opposizione.
Fatti
B. Contro l’emissione del precetto esecutivo si è aggravato RI 1 con atto
16 settembre 2009, asseverando che l’esecuzione promossa da PI 1 sarebbe
manifestamente abusiva perché il creditore avrebbe agito per scopi che non
hanno nessuna relazione con la procedura esecutiva ma soltanto per angariare
l’escusso, per rappresaglia e vendetta e per gettare discredito nei confronti
del ricorrente e del __________, della __________ e __________. Inoltre, come
lo stesso precettante sembrerebbe riconoscere nella motivazione da lui data
alla richiesta di emissione del precetto, la domanda di esecuzione doveva
semmai essere presentata contro lo __________ e non contro un __________ che ha
agito nell’esercizio delle sue funzioni: anche per questo motivo l’esecuzione
promossa da PI 1 sarebbe abusiva.
C. Delle
osservazioni 8 ottobre 2009 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
in
diritto:
1. PI 1ha fatto emettere contro RI 1 un precetto esecutivo per l’importo di
fr. 9'999.95 oltre accessori, indicando quale titolo di credito “acconto a
valere come risarcimento danni”.
Considerandi
2.
La
LEF permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia
a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2
consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente
all’autorità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa
dedotta in esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1;
sentenza 7B.182/2005 del primo dicembre 2005 consid. 2.4).
3.
Malgrado ciò un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che
persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente
l'escusso o per frivolezza, è nulla (sentenza 5A.476/2008
del 7 agosto 2009 consid. 4.2; DTF
115.
III 21, cons. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di
esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire
solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine
del credito (DTF 115
III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può
essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2
cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo
in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di
esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; Cometta, Il giudice del diritto
esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e
l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri
interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un
credito: DTF 125 III 149
ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso
senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è
praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore
persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti
offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie.
4.
Il
ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
5.
Nel caso di specie la domanda di esecuzione
del resistente, la prima presentata contro l’escusso, non appare ancora manifestamente
abusiva ai sensi della citata giurisprudenza, che come visto è alquanto
restrittiva al riguardo. Il ricorrente suppone che
l’escutente abbia agito per angariarlo, per rappresaglia e vendetta e per
gettare discredito nei suoi confronti, nei confronti del __________, della __________
e __________; egli ha poi sollevato l’infondatezza della pretesa a fondamento
del precetto esecutivo siccome rivolta contro di lui e non contro lo __________
di cui lui è solo un dipendente che ha agito nell’esercizio delle sue funzioni.
Innanzitutto va detto che la questione della (mancata) identità fra l’eventuale
debitore e l’escusso riguarda la legittimazione passiva ed è, a non dubitarne,
questione di diritto che non compete all’ufficio di esecuzione decidere (supra
consid. 2). Inoltre difettano concreti indizi a sostegno della tesi ricorsuale
di un’esecuzione promossa ad esclusivo intento vessatorio. Il ricorrente deve pertanto essere rinviato, dandosene il caso, a far
valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di accertamento
dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.).
6.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 2 cpv. 2 CC;
61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1,
__________
- PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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