15.2009.112
Sequestro di prestazioni fondate su contratti a termine su noli marittimi. Tempestività del ricorso. Pignorabilità di pretese condizionali prima del verificarsi della condizione. Interpretazione del d
26 gennaio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2009.112
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, CEF
Titolo:
Sequestro di prestazioni fondate su contratti a termine su noli marittimi. Tempestività del ricorso. Pignorabilità di pretese condizionali prima del verificarsi della condizione. Interpretazione del decreto di sequestro
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 151 CO
art. 17 LEF
art. 22 LEF
art. 92 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2009.112
Lugano
26 gennaio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 settembre 2009 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 10
settembre 2009 con cui è stata respinta l’istanza di liberazione parziale degli
averi oggetto del sequestro n. __________ decretato avverso la ricorrente ad istanza
di:
PI 1 N-
patrocinata dall’ PA 2
procedura che concerne anche la terza debitrice delle
pretese sequestrate
PI 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 27 febbraio 2009, il Pretore __________ ha decretato il sequestro
presso la società luganese PI 2 di:
“ogni avere di proprietà di RI 1. In
particolare tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements datati
__________ (Ref __________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1. Il tutto sino a
concorrenza di Fr. 35'586'937.47 più interessi al 5% dal 6 febbraio 2009 su Fr.
3'710'538.65, rispettivamente su Fr. 31'876'398.82, fino alla data dell’effettivo
pagamento; nonché tasse e spese.
È
fatto ordine all'Ufficio Esecuzioni di avvertire PI 2 che qualsiasi pagamento a
dipendenza dei contratti Forward Freight Swap Agreements datati __________ (Ref
__________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1, dovrà unicamente essere fatto
all'Ufficio Esecuzioni”.
B. Lo
stesso giorno, l’CO 1 ha eseguito il sequestro presso PI 2 nei medesimi termini
di quelli utilizzati nel decreto di sequestro, attribuendo agli attivi
sequestrati un valore di stima di fr. 28'375'719.--. La terza debitrice gli ha
poi versato le somme pattuite con i Forward Freight
Swap Agreements (in seguito “FFSA”) relativi
ai mesi da febbraio a settembre 2009, per un importo complessivo di fr.
10'102'212,64 (versamenti 2 e 17 aprile, 12 giugno, 16 luglio, 19 agosto, 16
settembre, 21 ottobre e 1° dicembre 2009).
C. Con
istanza 8 settembre 2009, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di riversarle le somme incassate
per i mesi da marzo ad agosto 2009, pari complessivamente a US$ 6'965'330,92,
in considerazione del fatto che il sequestro avrebbe potuto colpire solo
crediti già sorti ed esigibili al momento dell’esecuzione del sequestro, ovvero
al 27 febbraio 2009 alle ore 16.15, e non a crediti inesistenti, oltretutto
assolutamente ipotetici, vista la natura aleatoria dei contratti in questione:
i contratti FFSA sono infatti contratti a termine sui noli marittimi che
hanno per scopo di coprire le oscillazioni del mercato tramite l’acquisto o la
vendita di una determinata tariffa di nolo per una specifica rotta marittima in
un determinato lasso di tempo. Alle scadenze previste dal contratto, nella
fattispecie una volta al mese, il venditore deve pagare, rispettivamente
ricevere dall’acquirente, la “Settlement Sum”, cioè la differenza tra la
tariffa contrattuale e la “Settlement Rate”, ossia la media delle
tariffe di nolo nel periodo contrattuale, calcolata moltiplicando gli indici
della relativa borsa – Baltic Exchange – per i giorni contrattuali.
D. Con
provvedimento 10 settembre 2009, l’Ufficio ha respinto l’istanza, ricordando i limiti
del proprio potere di apprezzamento in sede di esecuzione di sequestri, specie
nel caso concreto in cui il Pretore ha esplicitamente ordinato all’Ufficio di “avvertire
la terza debitrice affinché la stessa effettuasse qualsiasi pagamento
successivo all’Ufficio anziché alla debitrice sequestrata”.
E. Con
il ricorso in esame, RI 1 contesta tale decisione, rilevando come la parola “successivo”
non figuri nel decreto di sequestro. Proprio dall’assenza di un’espressione
simile in tale atto si potrebbe dedurre che il Pretore ha limitato il suo
provvedimento ai crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero
al credito relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. Del resto, la LEF
non consentirebbe il sequestro di crediti futuri, incerti e non scaduti, ad
eccezione dei crediti di salario nei limiti dell’art. 93 LEF.
F. Con
osservazioni del 5 ottobre 2009, la procedente PI 1 si è opposta al ricorso, facendo
valere che la censura ricorsuale avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione,
che in ogni caso il ricorso era da considerare tardivo, siccome il verbale di
sequestro è stato notificato alle parti già il 13 marzo 2009 (la nuova
spedizione del 7 aprile 2009 essendo irrilevante poiché riguardava il retro del
verbale), che il ricorso risulterebbe tardivo pur volendo considerare la data
dei singoli versamenti, che l’Ufficio si è comunque attenuto a quanto indicato
nel decreto di sequestro, ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, il sequestro di crediti non scaduti è possibile, purché il loro valore
sia determinato o determinabile, ciò che era il caso nella fattispecie, giacché
PI 2, con scritto 9 marzo 2009, ha indicato il valore complessivo presumibile
dei crediti alla data del sequestro in US$ 24'489'272.
G. L’Ufficio
si è rimesso al giudizio della Camera.
H. L’opposizione
fondata sull’art. 278 LEF formulata dalla società sequestrata è stata respinta
dalla Pretura __________ con sentenza 17 agosto 2009, confermata dalla
scrivente Camera con decisione 16 novembre 2009 (inc. 14.09.76), ora passata in
giudicato.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Tuttavia,
l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità dei provvedimenti
esecutivi, a prescindere dall’inoltro di un (valido e tempestivo) ricorso (art.
22.
cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, RI 1 fonda il ricorso principalmente
sull’asserita inesistenza, rispettivamente sull’impignorabilità delle sue
pretese contro PI 2 relative al periodo successivo all’esecuzione del sequestro.
Orbene, il sequestro di beni inesistenti è ritenuto nullo (cfr. infra cons. 2)
e quindi anche la sua esecuzione da parte dell’ufficio d’esecuzione è da considerare
nulla giusta l’art. 22 LEF. Parimenti, gli attivi futuri il cui valore non è
determinabile a causa delle incertezze circa il momento in cui sorgerà e la sua
estensione non possono essere pignorati – né pertanto sequestrati (cfr. art.
275.
LEF) – pena la nullità del provvedimento (cfr. DTF 108 III 101, cons. 5; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 2 e 65 ad art. 92). Di conseguenza, il ricorso è da ritenersi
ricevibile per le principali censure a prescindere dalla sua tempestività. Per
quanto riguarda la questione dell’interpretazione del decreto di sequestro, si
rinvia al considerando 4.
2.
A
partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio
1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al
solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure
d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF
(richiamati dall’art. 275 LEF); le censure che toccano i presupposti materiali
del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la
titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano nella competenza
del giudice dell’opposizione (art. 278). L’autorità di vigilanza che dovesse
decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;
cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22
novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275);
Contro
l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato
ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per
controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro
siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei
beni sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando il decreto (o parte di esso) si rivela
incontestabilmente nullo l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione, la quale, in
ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed., Berna 2008, n. 49 ad § 51 con
rif.; Reiser, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275). È segnatamente
nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51,
con rif.).
3.
Ora,
la ricorrente sostiene appunto che i crediti risultanti
dai Forward Freight Swap Agreements 23 maggio 2008 (rif. __________ e __________),
per quanto riguarda i mesi da marzo ad agosto 2009, non sarebbero ancora
esistiti né sarebbero stati esigibili al momento dell’esecuzione del sequestro.
3.1
Sennonché
ciò non corrisponde ai fatti. I contratti in questione erano infatti stati conclusi
in precedenza e la ricorrente non allega che avessero avuto fine prima
dell’agosto 2009. La ricorrente era quindi titolare di un diritto al versamento
delle Settlement Sums
alle condizioni pattuite nei contratti. Si trattava certo di pretese
condizionali – ai sensi dell’art. 151 CO –, ovvero la cui esistenza dipendeva
da un avvenimento incerto (il verificarsi alla scadenza prevista di una
differenza tra tariffa contrattuale e valore di borsa). Ma a differenza delle
semplici speranze o aspettative di fatto – non pignorabili – le aspettative
fondate – come in concreto – su una relazione giuridica (crediti futuri incerti)
possono essere pignorate, e quindi sequestrate (art. 275 LEF), qualora il loro
valore possa essere sufficientemente stimato, ciò che dipende dal numero e
dall’importanza degli ostacoli che impediscono l’avvenimento della condizione
(cfr. in proposito: Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18-21 ad art. 92; vonder Mühll, op. cit., n. 2 ad art. 92;
Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 47-51 ad art. 92). Tale esigenza tende ad
evitare sperperi insensati (DTF 97 III 27), ossia la realizzazione di pretese
condizionali per un prezzo irrisorio in rapporto al loro valore potenziale. Nel
caso in esame, siffatto rischio non sussiste(va), dal momento che basta(va)
aspettare le scadenze (mensili) contrattuali per determinare esattamente il
valore delle pretese sequestrate, ciò che è del tutto compatibile con i criteri
temporali della LEF (i crediti e altri diritti possono essere realizzati fino
ad un anno dopo il loro pignoramento: art. 116 cpv. 1 LEF). Oltretutto, i
contratti risultano avere in sé un valore di mercato (indicato da PI 2 in fr.
28'375'719.-- alla data del sequestro, doc. E allegato alle osservazioni della
resistente), ciò che permette una stima del valore complessivo dei futuri
crediti, e quindi la loro realizzazione, a prescindere dal fatto che tale valore
possa mutare in funzione degli indici del mercato di riferimento (cfr. art. 130
n. 2 LEF).
3.2
Nemmeno
viene in soccorso della ricorrente il riferimento alla sentenza emessa da
questa Camera il 27 dicembre 1998 (inc. 15.1999.139), poiché riguarda una fattispecie
diversa da quella in esame. In quel caso, si trattava infatti del sequestro di
un conto bancario, ovvero del saldo (attivo) al momento dell’esecuzione del
sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore
sequestrato nei confronti della banca. La Camera ha precisato che la
determinazione del saldo, oltre agli accessori (interessi), deve tenere conto
anche delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state
allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (DTF 100 III 81
ss. cons. 4), mentre sono invece in principio escluse dal sequestro le entrate
in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza
debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro, ossia gli accrediti successivi
all’esecuzione del sequestro (cons. 2.4 e 3). Orbene, nel caso qui in esame, il
fondamento giuridico – i contratti FFSA – esistevano già al momento in
cui l’Ufficio ha eseguito il sequestro e i relativi crediti futuri facevano già
giuridicamente parte del patrimonio della ricorrente. Erano – sono – quindi
pignorabili, rispettivamente sequestrabili.
3.3
È
anche irrilevante il fatto che i crediti relativi ai mesi da marzo ad agosto
2009.
non fossero esigibili alla data dell’esecuzione del sequestro. Anche i
crediti non ancora esigibili possono essere oggetto di pignoramento o di
sequestro (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 20 ad art. 92), come dimostra il fatto che il pignoramento o il sequestro
di un conto bancario si estende agli interessi maturati dopo l’esecuzione del
provvedimento esecutivo (si rinvia alla sentenza della Camera citata al cons.
2.2
nonché alla sentenza 3 ottobre 2000, inc. 15.00.81, cons. 3.1).
4.
L’Ufficio
deve limitare l’esecuzione del sequestro ai beni indicati nel decreto del sequestro
(DTF 112 III 115). La ricorrente sostiene che nella fattispecie il giudice del
sequestro, perché non si è esplicitamente riferito nel decreto a pagamenti
“successivi”, “futuri” o “posteriori”, avrebbe limitato il suo provvedimento ai
crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero al credito
relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. È dubbia la tempestività di
tale censura, visto che pare inverosimile che la ricorrente non abbia avuto
conoscenza dei primi versamenti di PI 2 all’Ufficio (di data 2 e 17 aprile, 12
giugno, 16 luglio e 19 agosto 2009) già prima di settembre 2009, ritenuto che
il suo patrocinatore ticinese ha trasmesso la sua procura all’Ufficio già il 6
aprile 2009. La questione può comunque essere lasciata aperta, siccome la tesi
della ricorrente non può manifestamente essere condivisa. Non vi è infatti
alcun motivo oggettivo per ritenere che il Pretore, con l’espressione “tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements
datati 23.05.2008” abbia voluto escludere i crediti relativi ai mesi da febbraio ad
agosto 2009 – nel caso contrario non avrebbe usato l’aggettivo “tutti” –, tanto
più che ha precisato che ”qualsiasi pagamento a dipendenza dei contratti”
avrebbe dovuto essere fatto unicamente all’Ufficio. È molto probabile che il
Pretore conoscesse il contenuto dei contratti in questione – del resto la
ricorrente non pretende il contrario – e dovesse pertanto sapere che il suo
ordine avrebbe avuto effetto per pagamenti posteriori alla diffida che
l’Ufficio avrebbe rivolto a PI 2, secondo ogni probabilità relativi a mesi
successivi a febbraio 2009.
5.
Poiché
la questione non è discussa dalla ricorrente, non è necessario, in questa sede,
determinare se il sequestro ha effetto temporale illimitato – fermo restando il
fatto che è comunque limitato all’importo del credito posto in esecuzione (art.
97.
cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF) e dalla durata contrattuale dei contratti
in questione – o se invece è sottoposto al limite posto all’art. 93 cpv. 2 LEF
(pare però escluso, siccome la ricorrente è una persona giuridica), a quello
dell’art. 116 LEF o a qualsiasi altro limite. Basta a questo stadio della
procedura constatare come il decreto di sequestro non sia stato revocato né
modificato (limitato), sicché l’Ufficio può continuare a validamente incassare
da PI 2 gli importi dovuti man mano che diventeranno esigibili.
6.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 92, 275 LEF, 151
CO, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
avv. PA 2, __________;
–
PI 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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