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Decisione

15.2009.112

Sequestro di prestazioni fondate su contratti a termine su noli marittimi. Tempestività del ricorso. Pignorabilità di pretese condizionali prima del verificarsi della condizione. Interpretazione del d

26 gennaio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 27 febbraio 2009, il Pretore __________ ha decretato il sequestro

presso la società luganese PI 2 di:

“ogni avere di proprietà di RI 1. In

particolare tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements datati

__________ (Ref __________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1. Il tutto sino a

concorrenza di Fr. 35'586'937.47 più interessi al 5% dal 6 febbraio 2009 su Fr.

3'710'538.65, rispettivamente su Fr. 31'876'398.82, fino alla data dell’effettivo

pagamento; nonché tasse e spese.

È

fatto ordine all'Ufficio Esecuzioni di avvertire PI 2 che qualsiasi pagamento a

dipendenza dei contratti Forward Freight Swap Agreements datati __________ (Ref

__________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1, dovrà unicamente essere fatto

all'Ufficio Esecuzioni”.

B. Lo

stesso giorno, l’CO 1 ha eseguito il sequestro presso PI 2 nei medesimi termini

di quelli utilizzati nel decreto di sequestro, attribuendo agli attivi

sequestrati un valore di stima di fr. 28'375'719.--. La terza debitrice gli ha

poi versato le somme pattuite con i Forward Freight

Swap Agreements (in seguito “FFSA”) relativi

ai mesi da febbraio a settembre 2009, per un importo complessivo di fr.

10'102'212,64 (versamenti 2 e 17 aprile, 12 giugno, 16 luglio, 19 agosto, 16

settembre, 21 ottobre e 1° dicembre 2009).

C. Con

istanza 8 settembre 2009, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di riversarle le somme incassate

per i mesi da marzo ad agosto 2009, pari complessivamente a US$ 6'965'330,92,

in considerazione del fatto che il sequestro avrebbe potuto colpire solo

crediti già sorti ed esigibili al momento dell’esecuzione del sequestro, ovvero

al 27 febbraio 2009 alle ore 16.15, e non a crediti inesistenti, oltretutto

assolutamente ipotetici, vista la natura aleatoria dei contratti in questione:

i contratti FFSA sono infatti contratti a termine sui noli marittimi che

hanno per scopo di coprire le oscillazioni del mercato tramite l’acquisto o la

vendita di una determinata tariffa di nolo per una specifica rotta marittima in

un determinato lasso di tempo. Alle scadenze previste dal contratto, nella

fattispecie una volta al mese, il venditore deve pagare, rispettivamente

ricevere dall’acquirente, la “Settlement Sum”, cioè la differenza tra la

tariffa contrattuale e la “Settlement Rate”, ossia la media delle

tariffe di nolo nel periodo contrattuale, calcolata moltiplicando gli indici

della relativa borsa – Baltic Exchange – per i giorni contrattuali.

D. Con

provvedimento 10 settembre 2009, l’Ufficio ha respinto l’istanza, ricordando i limiti

del proprio potere di apprezzamento in sede di esecuzione di sequestri, specie

nel caso concreto in cui il Pretore ha esplicitamente ordinato all’Ufficio di “avvertire

la terza debitrice affinché la stessa effettuasse qualsiasi pagamento

successivo all’Ufficio anziché alla debitrice sequestrata”.

E. Con

il ricorso in esame, RI 1 contesta tale decisione, rilevando come la parola “successivo”

non figuri nel decreto di sequestro. Proprio dall’assenza di un’espres­sione

simile in tale atto si potrebbe dedurre che il Pretore ha limitato il suo

provvedimento ai crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero

al credito relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. Del resto, la LEF

non consentirebbe il sequestro di crediti futuri, incerti e non scaduti, ad

eccezione dei crediti di salario nei limiti dell’art. 93 LEF.

F. Con

osservazioni del 5 ottobre 2009, la procedente PI 1 si è opposta al ricorso, facendo

valere che la censura ricorsuale avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione,

che in ogni caso il ricorso era da considerare tardivo, siccome il verbale di

sequestro è stato notificato alle parti già il 13 marzo 2009 (la nuova

spedizione del 7 aprile 2009 essendo irrilevante poiché riguardava il retro del

verbale), che il ricorso risulterebbe tardivo pur volendo considerare la data

dei singoli versamenti, che l’Ufficio si è comunque attenuto a quanto indicato

nel decreto di sequestro, ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto nel

ricorso, il sequestro di crediti non scaduti è possibile, purché il loro valore

sia determinato o determinabile, ciò che era il caso nella fattispecie, giacché

PI 2, con scritto 9 marzo 2009, ha indicato il valore complessivo presumibile

dei crediti alla data del sequestro in US$ 24'489'272.

G. L’Ufficio

si è rimesso al giudizio della Camera.

H. L’opposizione

fondata sull’art. 278 LEF formulata dalla società sequestrata è stata respinta

dalla Pretura __________ con sentenza 17 agosto 2009, confermata dalla

scrivente Camera con decisione 16 novembre 2009 (inc. 14.09.76), ora passata in

giudicato.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Tuttavia,

l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità dei provvedimenti

esecutivi, a prescindere dall’inoltro di un (valido e tempestivo) ricorso (art.

22.

cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, RI 1 fonda il ricorso principalmente

sull’asserita inesistenza, rispettivamente sull’impignorabilità delle sue

pretese contro PI 2 relative al periodo successivo all’esecuzione del sequestro.

Orbene, il sequestro di beni inesistenti è ritenuto nullo (cfr. infra cons. 2)

e quindi anche la sua esecuzione da parte dell’ufficio d’esecuzione è da considerare

nulla giusta l’art. 22 LEF. Parimenti, gli attivi futuri il cui valore non è

determinabile a causa delle incertezze circa il momento in cui sorgerà e la sua

estensione non possono essere pignorati – né pertanto sequestrati (cfr. art.

275.

LEF) – pena la nullità del provvedimento (cfr. DTF 108 III 101, cons. 5; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 2 e 65 ad art. 92). Di conseguenza, il ricorso è da ritenersi

ricevibile per le principali censure a prescindere dalla sua tempestività. Per

quanto riguarda la questione dell’interpretazio­ne del decreto di sequestro, si

rinvia al considerando 4.

2.

A

partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF

(richiamati dall’art. 275 LEF); le censure che toccano i presupposti materiali

del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la

titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano nella competenza

del giudice dell’opposizione (art. 278). L’autori­tà di vigilanza che dovesse

decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;

cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22

novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV,

Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275);

Contro

l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato

ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per

controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro

siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei

beni sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando il decreto (o parte di esso) si rivela

incontestabilmente nullo l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione, la quale, in

ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed., Berna 2008, n. 49 ad § 51 con

rif.; Reiser, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275). È segnatamente

nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51,

con rif.).

3.

Ora,

la ricorrente sostiene appunto che i crediti risultanti

dai Forward Freight Swap Agreements 23 maggio 2008 (rif. __________ e __________),

per quanto riguarda i mesi da marzo ad agosto 2009, non sarebbero ancora

esistiti né sarebbero stati esigibili al momento dell’esecuzione del sequestro.

3.1

Sennonché

ciò non corrisponde ai fatti. I contratti in questione erano infatti stati conclusi

in precedenza e la ricorrente non allega che avessero avuto fine prima

dell’agosto 2009. La ricorrente era quindi titolare di un diritto al versamento

delle Settlement Sums

alle condizioni pattuite nei contratti. Si trattava certo di pretese

condizionali – ai sensi dell’art. 151 CO –, ovvero la cui esistenza dipendeva

da un avvenimento incerto (il verificarsi alla scadenza prevista di una

differenza tra tariffa contrattuale e valore di borsa). Ma a differenza delle

semplici speranze o aspettative di fatto – non pignorabili – le aspettative

fondate – come in concreto – su una relazione giuridica (crediti futuri incerti)

possono essere pignorate, e quindi sequestrate (art. 275 LEF), qualora il loro

valore possa essere sufficientemente stimato, ciò che dipende dal numero e

dall’importanza degli ostacoli che impediscono l’avvenimento della condizione

(cfr. in proposito: Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18-21 ad art. 92; vonder Mühll, op. cit., n. 2 ad art. 92;

Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 47-51 ad art. 92). Tale esigenza tende ad

evitare sperperi insensati (DTF 97 III 27), ossia la realizzazione di pretese

condizionali per un prezzo irrisorio in rapporto al loro valore potenziale. Nel

caso in esame, siffatto rischio non sussiste(va), dal momento che basta(va)

aspettare le scadenze (mensili) contrattuali per determinare esattamente il

valore delle pretese sequestrate, ciò che è del tutto compatibile con i criteri

temporali della LEF (i crediti e altri diritti possono essere realizzati fino

ad un anno dopo il loro pignoramento: art. 116 cpv. 1 LEF). Oltretutto, i

contratti risultano avere in sé un valore di mercato (indicato da PI 2 in fr.

28'375'719.-- alla data del sequestro, doc. E allegato alle osservazioni della

resistente), ciò che permette una stima del valore complessivo dei futuri

crediti, e quindi la loro realizzazione, a prescindere dal fatto che tale valore

possa mutare in funzione degli indici del mercato di riferimento (cfr. art. 130

n. 2 LEF).

3.2

Nemmeno

viene in soccorso della ricorrente il riferimento alla sentenza emessa da

questa Camera il 27 dicembre 1998 (inc. 15.1999.139), poiché riguarda una fattispecie

diversa da quella in esame. In quel caso, si trattava infatti del sequestro di

un conto bancario, ovvero del saldo (attivo) al momento dell’esecuzione del

sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore

sequestrato nei confronti della banca. La Camera ha precisato che la

determinazione del saldo, oltre agli accessori (interessi), deve tenere conto

anche delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state

allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (DTF 100 III 81

ss. cons. 4), mentre sono invece in principio escluse dal sequestro le entrate

in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza

debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro, ossia gli accrediti successivi

all’esecuzione del sequestro (cons. 2.4 e 3). Orbene, nel caso qui in esame, il

fondamento giuridico – i contratti FFSA – esistevano già al momento in

cui l’Ufficio ha eseguito il sequestro e i relativi crediti futuri facevano già

giuridicamente parte del patrimonio della ricorrente. Erano – sono – quindi

pignorabili, rispettivamente sequestrabili.

3.3

È

anche irrilevante il fatto che i crediti relativi ai mesi da marzo ad agosto

2009.

non fossero esigibili alla data dell’esecuzione del sequestro. Anche i

crediti non ancora esigibili possono essere oggetto di pignoramento o di

sequestro (cfr. Gilliéron, op.

cit., n. 20 ad art. 92), come dimostra il fatto che il pignoramento o il sequestro

di un conto bancario si estende agli interessi maturati dopo l’esecuzione del

provvedimento esecutivo (si rinvia alla sentenza della Camera citata al cons.

2.2

nonché alla sentenza 3 ottobre 2000, inc. 15.00.81, cons. 3.1).

4.

L’Ufficio

deve limitare l’esecuzione del sequestro ai beni indicati nel decreto del sequestro

(DTF 112 III 115). La ricorrente sostiene che nella fattispecie il giudice del

sequestro, perché non si è esplicitamente riferito nel decreto a pagamenti

“successivi”, “futuri” o “posteriori”, avrebbe limitato il suo provvedimento ai

crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero al credito

relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. È dubbia la tempestività di

tale censura, visto che pare inverosimile che la ricorrente non abbia avuto

conoscenza dei primi versamenti di PI 2 all’Ufficio (di data 2 e 17 aprile, 12

giugno, 16 luglio e 19 agosto 2009) già prima di settembre 2009, ritenuto che

il suo patrocinatore ticinese ha trasmesso la sua procura all’Uffi­cio già il 6

aprile 2009. La questione può comunque essere lasciata aperta, siccome la tesi

della ricorrente non può manifestamente essere condivisa. Non vi è infatti

alcun motivo oggettivo per ritenere che il Pretore, con l’espressione “tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements

datati 23.05.2008” abbia voluto escludere i crediti relativi ai mesi da febbraio ad

agosto 2009 – nel caso contrario non avrebbe usato l’aggettivo “tutti” –, tanto

più che ha precisato che ”qualsiasi pagamento a dipendenza dei contratti”

avrebbe dovuto essere fatto unicamente all’Ufficio. È molto probabile che il

Pretore conoscesse il contenuto dei contratti in questione – del resto la

ricorrente non pretende il contrario – e dovesse pertanto sapere che il suo

ordine avrebbe avuto effetto per pagamenti posteriori alla diffida che

l’Ufficio avrebbe rivolto a PI 2, secondo ogni probabilità relativi a mesi

successivi a febbraio 2009.

5.

Poiché

la questione non è discussa dalla ricorrente, non è necessario, in questa sede,

determinare se il sequestro ha effetto temporale illimitato – fermo restando il

fatto che è comunque limitato all’importo del credito posto in esecuzione (art.

97.

cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF) e dalla durata contrattuale dei contratti

in questione – o se invece è sottoposto al limite posto all’art. 93 cpv. 2 LEF

(pare però escluso, siccome la ricorrente è una persona giuridica), a quello

dell’art. 116 LEF o a qualsiasi altro limite. Basta a questo stadio della

procedura constatare come il decreto di sequestro non sia stato revocato né

modificato (limitato), sicché l’Ufficio può continuare a validamente incassare

da PI 2 gli importi dovuti man mano che diventeranno esigibili.

6.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 92, 275 LEF, 151

CO, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________;

PI 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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