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Decisione

15.2009.113

Inimpugnabilità di semplici dichiarazioni d'intenzione dell'Ufficio in merito ad atti futuri. Realizzazione di crediti contestati

20 novembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17 marzo 2006, nell’esecuzione n. __________ promossa a convalida

del sequestro n. __________, l’CO 1 ha pignorato la prestazione di libero

passaggio dell’escusso presso la società PI 2. Dopo diversi tentativi

d’incassare tale prestazione, ai quali l’assicurazione si è opposta, facendo

valere che la stessa non sarebbe esigibile, l’Ufficio ha finalmente dichiarato

il pignoramento infruttuoso con decisione del 15 settembre 2009.

B. Preso

atto del ricorso interposto il 25 settembre dalla procedente, l’Ufficio, in

riconsiderazione del proprio provvedimento, ha annullato il verbale di

pignoramento il 29 settembre e preannunciato che ne avrebbe allestito uno

nuovo, con contestuale assegnazione alla creditrice, giusta l’art. 131 LEF, del

credito vantato dall’escusso contro PI 2.

C. Con

il (nuovo) ricorso in esame, la procedente impugna la decisione di riconsiderazione,

chiedendo che l’Ufficio proceda all’incasso della prestazione, che ritiene esigibile,

in quanto l’escusso avrebbe definitivamente lasciato la Svizzera.

D. L’Ufficio

si è da canto suo rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato

fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova

decisione, notificandola senza indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.

1.1

Se il

nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,

l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Se invece il nuovo

provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità

di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state

accolte le richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione, anche se il

ricorrente non ha contestato la nuova decisione (DTF 126 III 86 cons. 3).

1.2

Nel

caso in esame, l’Ufficio, con la sua decisione di riconsiderazione del 29 settembre,

ha annullato il verbale di pignoramento infruttuoso come richiedeva

l’escutente. Non ha però dato seguito alla richiesta tendente a obbligare

l’assicurazione, con le consuete comminatorie, a liberare l’importo pignorato.

Sennonché l’Ufficio aveva già in precedenza proceduto – invano – nel senso

indicato dalla procedente (vedi l’ingiunzione 19 agosto 2009 dell’Ufficio ad PI

2). La richiesta di RI 1 non poteva quindi essere considerata né come un ricorso

né come un’istanza di denegata giustizia. La riconsiderazione è quindi da

ritenere integrale.

2.

In queste condizioni, il nuovo ricorso, del 5 ottobre 2009,

risulta privo di oggetto per quanto concerne la decisione di riconsiderazione.

È in ogni caso sarebbe da considerare prematuro in merito alla prospettata

assegnazione del credito pignorato, siccome l’Ufficio non ha ancora formalmente

preso tale decisione. Semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri

atti dell’Ufficio non sono infatti impugnabili ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF

113.

III 29; Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17).

3.

A

titolo abbondanziale, va del resto osservato come il modo di realizzazione

ipotizzato dall’Ufficio sia condivisibile, ancorché non sia l’unico possibile:

i crediti pignorati devono infatti essere incassati dall’Ufficio solo qualora

siano esigibili e non contestati (cfr. art. 100 LEF; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II1, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 8 ad art. 10). L’Ufficio non è obbligato a promuovere

esecuzioni o azioni contro il terzo debitore, tranne quando si tratta

d’interrompere la prescrizione (cfr. de

Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco

2005, n. 6-7 ad art. 100, con rif.). Se il credito è contestato, dev’essere

realizzato mediante assegnazione ai creditori in virtù dell’art. 131 LEF,

aggiudicazione all’incanto (art. 125 LEF) o a trattative private (art. 130

LEF).

4.

Il

ricorso è pertanto irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 100 LEF; art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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