15.2009.113
Inimpugnabilità di semplici dichiarazioni d'intenzione dell'Ufficio in merito ad atti futuri. Realizzazione di crediti contestati
20 novembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2009.113
Data decisione, Autorità:
20.11.2009, CEF
Titolo:
Inimpugnabilità di semplici dichiarazioni d'intenzione dell'Ufficio in merito ad atti futuri. Realizzazione di crediti contestati
ASSEGNAZIONE DEI CREDITI PIGNORATI
art. 17 LEF
art. 100 LEF
Incarto n.
15.2009.113
Lugano
20 novembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
29 settembre 2009 con cui l’Ufficio ha riconsiderato il verbale di pignoramento
infruttuoso allestito il 15 settembre nell’esecuzione n. 1'132'791 promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 d’ignota
dimora
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 17 marzo 2006, nell’esecuzione n. __________ promossa a convalida
del sequestro n. __________, l’CO 1 ha pignorato la prestazione di libero
passaggio dell’escusso presso la società PI 2. Dopo diversi tentativi
d’incassare tale prestazione, ai quali l’assicurazione si è opposta, facendo
valere che la stessa non sarebbe esigibile, l’Ufficio ha finalmente dichiarato
il pignoramento infruttuoso con decisione del 15 settembre 2009.
B. Preso
atto del ricorso interposto il 25 settembre dalla procedente, l’Ufficio, in
riconsiderazione del proprio provvedimento, ha annullato il verbale di
pignoramento il 29 settembre e preannunciato che ne avrebbe allestito uno
nuovo, con contestuale assegnazione alla creditrice, giusta l’art. 131 LEF, del
credito vantato dall’escusso contro PI 2.
C. Con
il (nuovo) ricorso in esame, la procedente impugna la decisione di riconsiderazione,
chiedendo che l’Ufficio proceda all’incasso della prestazione, che ritiene esigibile,
in quanto l’escusso avrebbe definitivamente lasciato la Svizzera.
D. L’Ufficio
si è da canto suo rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato
fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova
decisione, notificandola senza indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
1.1
Se il
nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Se invece il nuovo
provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità
di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state
accolte le richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione, anche se il
ricorrente non ha contestato la nuova decisione (DTF 126 III 86 cons. 3).
1.2
Nel
caso in esame, l’Ufficio, con la sua decisione di riconsiderazione del 29 settembre,
ha annullato il verbale di pignoramento infruttuoso come richiedeva
l’escutente. Non ha però dato seguito alla richiesta tendente a obbligare
l’assicurazione, con le consuete comminatorie, a liberare l’importo pignorato.
Sennonché l’Ufficio aveva già in precedenza proceduto – invano – nel senso
indicato dalla procedente (vedi l’ingiunzione 19 agosto 2009 dell’Ufficio ad PI
2). La richiesta di RI 1 non poteva quindi essere considerata né come un ricorso
né come un’istanza di denegata giustizia. La riconsiderazione è quindi da
ritenere integrale.
2.
In queste condizioni, il nuovo ricorso, del 5 ottobre 2009,
risulta privo di oggetto per quanto concerne la decisione di riconsiderazione.
È in ogni caso sarebbe da considerare prematuro in merito alla prospettata
assegnazione del credito pignorato, siccome l’Ufficio non ha ancora formalmente
preso tale decisione. Semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri
atti dell’Ufficio non sono infatti impugnabili ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF
113.
III 29; Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17).
3.
A
titolo abbondanziale, va del resto osservato come il modo di realizzazione
ipotizzato dall’Ufficio sia condivisibile, ancorché non sia l’unico possibile:
i crediti pignorati devono infatti essere incassati dall’Ufficio solo qualora
siano esigibili e non contestati (cfr. art. 100 LEF; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II1, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 8 ad art. 10). L’Ufficio non è obbligato a promuovere
esecuzioni o azioni contro il terzo debitore, tranne quando si tratta
d’interrompere la prescrizione (cfr. de
Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 6-7 ad art. 100, con rif.). Se il credito è contestato, dev’essere
realizzato mediante assegnazione ai creditori in virtù dell’art. 131 LEF,
aggiudicazione all’incanto (art. 125 LEF) o a trattative private (art. 130
LEF).
4.
Il
ricorso è pertanto irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 100 LEF; art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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