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Decisione

15.2009.114

Pignoramento di reddito. Canone locatizio conforme. Spese d'istruzione di figli maggiorenni. Contributi alimentari

26 gennaio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

29 settembre 2009 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti

di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in

fr. 3’297.24, sulla base del seguente conteggio:

Guadagno:

Debitore/debitrice fr. 4288.00 43%

coniuge fr. 5611.00 57%

Totale

mensile fr. 9899.00 100%

Minimo di

esistenza:

Importi

di base fr. 1700.00

Figli

minorenni fr. 2200.00

Affitto fr. 3050.00

Cassa

malati fr. 618.00

Trasferte fr. 100.00

Totale fr. 7668.00 100%

fr.

3297.24 43%

B. Con provvedimento

7 ottobre 2009 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine di sei mesi per

disdire il contratto di locazione dell’appartamento attualmente occupato e per

cercare un alloggio adeguato alla sua situazione finanziaria, avvertendolo che in

caso contrario a decorrere dal 1° maggio 2010 provvederà a ridurre a fr.

2'000.-- mensili l’importo riconosciuto per le spese della locazione.

C. Con

ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di

rilasciare ai creditori procedenti degli attestati di carenza di beni.

Il

ricorrente argomenta che nella determinazione del suo minimo vitale non sono

stati computati gli alimenti versati alle figlie __________ e __________ e

all’ex moglie __________ __________, ammontanti a complessivi fr. 4'250.-- così

composti:

-

fr. 3'000.-- per nove mesi all’anno per la figlia __________, pari quindi a fr.

2'250.-- mensili,

- fr. 1'200.-- per

la figlia __________,

- fr. 800.-- per

l’ex moglie __________.

RI

1 sostiene di dover rispettare il termine contrattuale per poter disdire il

contratto di locazione: per questo motivo il provvedimento del 7 ottobre 2009

dell’Ufficio deve essere riformato nel senso che il contratto dovrà essere

disdetto solo per la prima scadenza contrattuale, ossia per il maggio 2012.

D. Delle

osservazioni 2 novembre 2009 dello PI 1 e del PI 4, chiedenti entrambe la

reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

E. Con

osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 ha rilevato che nella determinazione del

minimo di esistenza è stato calcolato l’importo di fr. 2'200.-- per i quattro

figli minorenni nati nel 1995, 2003, 1998 e 1994. Gli assegni versati alla

figlia __________, maggiorente e residente all’estero, alla figlia __________ e

all’ex moglie __________ non sono stati considerati perché l’escusso non

avrebbe prodotto alcun documento giustificativo comprovante l’effettivo

versamento.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di

esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

5.

Il principio

secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e

vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese

dell’alloggio (DTF 129 III 526

ss.).

5.1

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che

l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (DTF 104 III

38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

10.

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009

per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).

Il debitore non può

essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto

ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III

12.

cons. 2 e 4; CEF 10 novembre

2000.

in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola

essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n.

II.1.1.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di

locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo

termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle

spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre

al minimo le spese per l’abitazione (DTF

129.

III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato

adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi

all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).

5.2

Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del

minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile

di fr. 3’050.-- per un appartamento di cinque locali e mezzo di complessivi 200

mq oltre a terrazza e dotato di tripli servizi che l’escusso occupa con la

moglie e quattro figli minorenni a __________. Il costo per l'appartamento

occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia appare in concreto sproporzionato

e non corrispondente al costo di un appartamento per una famiglia di sei

persone a __________ o in un Comune viciniore. In concreto il contratto di

locazione può essere disdetto la prima volta per il 31 luglio 2012. Considerata

tale circostanza, la decisione del 7 ottobre 2009 con la quale l’Ufficio ha

accordato a RI 1 un termine di quasi sette mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio

è stata corretta. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito

che dal 1° maggio 2010 riconoscerà l’importo di fr. 2'000.-- mensili a titolo

di canone locatizio, atteso che tale importo corrispondente ai costi di un

appartamento per una famiglia di sei persone a __________ o in un Comune

viciniore.

6.

Il

ricorrente chiede che nella determinazione del suo minimo vitale vengano

computati gli importi mensili di fr. 2'250.-- (corrispondenti a fr. 3'000.--

per nove mesi all’anno), di fr. 1'200.- e di fr. 800.-- che egli versa a titolo

di alimenti alla figlia __________, alla figlia __________ e all’ex moglie __________

__________.

6.1

Dalla sentenza di divorzio del 13 settembre 1993 della Pretura di __________

emerge che RI 1 deve versare alla figlia __________, nata il 4 gennaio 1989 dal

matrimonio con la signora __________ __________ __________, l’importo di fr.

1'500.--, da indicizzare, quale contributo alle spese di mantenimento ordinario

oltre a dover sopperire alle spese straordinarie di educazione e collegio. Agli

atti vi è la dichiarazione 23 settembre 2009 di __________ __________, dalla

quale emerge che la figlia nel 2008 ha iniziato l’Università di __________ e

riceve dall’escusso la somma di fr. 3'000.-- mensili per gli studi.

6.2

Il

punto II/6 della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata da questa Autorità, sub “Spese per l’istruzione dei figli”,

indica: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di

trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono

riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o

professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma

equivalente (scuola professionale).” Nella sentenza pubblicata in DTF 98

III 34 ss., il Tribunale federale pur non escludendo in modo generale la presa

in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di

educazione dei figli maggiorenni, ha stabilito che il mantenimento dei

figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium",

“Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi

dell'art. 93 LEF.

6.3

Giusta

l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora

una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione

possa normalmente concludersi. Dal profilo civilistico, ciò può anche

estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica,

ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno

per riuscire (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco

2003, n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece non è equo porre a

carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo

superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.;

Vonder Mühll, op. cit., n.

24.

ad art. 93). Spetta al figlio far

capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del

Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Tale principio ha valenza sia

quando il figlio vive presso il debitore sia quanto ciò non si verifica e

quest’ultimo è obbligato da sentenza giudiziaria al pagamento di un contributo

alimentare a suo favore, atteso che non vi sono motivi per privilegiare i

membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica

rispetto a quelli che vivono con lui.

6.4

Nel

caso concreto la figlia dell’escusso è maggiorenne dal 4 gennaio 2007 e

frequenta l’Università di __________. Ne consegue che, considerato che essa è

maggiorenne e che la formazione che sta assolvendo è di tipo universitario,

quanto versatole da RI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella

determinazione del minimo vitale dell’escusso.

7.

Da una seconda sentenza di divorzio del 22 agosto 2006, sempre del

Pretore di __________, emerge che RI 1 a titolo di contributo alimentare deve

versare alla figlia minorenne __________, nata il 25 maggio 2001 dal matrimonio

con la signora __________ __________, l’importo di fr. 1'200.-- mensili sino al

quattordicesimo anno di età e alla ex moglie l’importo di fr. 800.-- mensili. Egli

ha pure prodotto una dichiarazione di data 6 ottobre 2009 dell’ex moglie, dalla

quale emerge che l’escusso le versa per il mantenimento suo e della figlia __________,

fr. 2'000.-- mensili. Questo importo deve pertanto

essere riconosciuto al debitore quale supplemento all’importo base mensile.

8.

Per questi

motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo

del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue:

Guadagno:

Debitore/debitrice fr. 4288.00 43%

coniuge fr. 5611.00 57%

Totale

mensile fr. 9899.00 100%

Minimo di

esistenza:

Importi

di base fr. 1700.00

Figli

minorenni fr. 2200.00

Alimenti fr. 2000.00

Affitto fr. 3050.00

Cassa

malati fr. 618.00

Trasferte fr. 100.00

Totale fr. 9668.00 100%

fr.

4157.24

43%

9.

Da quanto precede discende che il

ricorso è parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1

primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, 277

cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

Di conseguenza il minimo di esistenza

mensile di RI 1 è fissato in fr. 4'157.24 -- in luogo di fr. 3'297.24.

3.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a:

- __________. PA 1, __________;

- RA 1, __________;

- PI 2, __________ __________;

- PI 3, __________;

- PI 4, __________;

- PI

5, __________;

-

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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