15.2009.114
Pignoramento di reddito. Canone locatizio conforme. Spese d'istruzione di figli maggiorenni. Contributi alimentari
26 gennaio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2009.114
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di reddito. Canone locatizio conforme. Spese d'istruzione di figli maggiorenni. Contributi alimentari
MINIMO DI ESISTENZA
art. 277 cpv. 2 CC
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.114
Lugano
26 gennaio
20100
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2009 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d'esistenza del debitore nell’ambito delle varie esecuzioni promosse
contro il ricorrente da
1. PI 1
(rappr. dall’ RA 1 )
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
5. PI 5
6. PI 6
(rappr. da: RA 2 )
viste le osservazioni:
- 2 novembre 2009 dello PI 1, __________;
- 2 novembre 2009 del PI 4, __________;
- 6 novembre 2009 CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo limitatamente al pignoramento di salario;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
29 settembre 2009 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti
di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in
fr. 3’297.24, sulla base del seguente conteggio:
Guadagno:
Debitore/debitrice fr. 4288.00 43%
coniuge fr. 5611.00 57%
Totale
mensile fr. 9899.00 100%
Minimo di
esistenza:
Importi
di base fr. 1700.00
Figli
minorenni fr. 2200.00
Affitto fr. 3050.00
Cassa
malati fr. 618.00
Trasferte fr. 100.00
Totale fr. 7668.00 100%
fr.
3297.24 43%
B. Con provvedimento
7 ottobre 2009 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine di sei mesi per
disdire il contratto di locazione dell’appartamento attualmente occupato e per
cercare un alloggio adeguato alla sua situazione finanziaria, avvertendolo che in
caso contrario a decorrere dal 1° maggio 2010 provvederà a ridurre a fr.
2'000.-- mensili l’importo riconosciuto per le spese della locazione.
C. Con
ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di
rilasciare ai creditori procedenti degli attestati di carenza di beni.
Il
ricorrente argomenta che nella determinazione del suo minimo vitale non sono
stati computati gli alimenti versati alle figlie __________ e __________ e
all’ex moglie __________ __________, ammontanti a complessivi fr. 4'250.-- così
composti:
-
fr. 3'000.-- per nove mesi all’anno per la figlia __________, pari quindi a fr.
2'250.-- mensili,
- fr. 1'200.-- per
la figlia __________,
- fr. 800.-- per
l’ex moglie __________.
RI
1 sostiene di dover rispettare il termine contrattuale per poter disdire il
contratto di locazione: per questo motivo il provvedimento del 7 ottobre 2009
dell’Ufficio deve essere riformato nel senso che il contratto dovrà essere
disdetto solo per la prima scadenza contrattuale, ossia per il maggio 2012.
D. Delle
osservazioni 2 novembre 2009 dello PI 1 e del PI 4, chiedenti entrambe la
reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
E. Con
osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 ha rilevato che nella determinazione del
minimo di esistenza è stato calcolato l’importo di fr. 2'200.-- per i quattro
figli minorenni nati nel 1995, 2003, 1998 e 1994. Gli assegni versati alla
figlia __________, maggiorente e residente all’estero, alla figlia __________ e
all’ex moglie __________ non sono stati considerati perché l’escusso non
avrebbe prodotto alcun documento giustificativo comprovante l’effettivo
versamento.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di
esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
5.
Il principio
secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e
vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio (DTF 129 III 526
ss.).
5.1
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III
38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10.
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009
per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).
Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III
12.
cons. 2 e 4; CEF 10 novembre
2000.
in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n.
II.1.1.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di
locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo
termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle
spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre
al minimo le spese per l’abitazione (DTF
129.
III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato
adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi
all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).
5.2
Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del
minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile
di fr. 3’050.-- per un appartamento di cinque locali e mezzo di complessivi 200
mq oltre a terrazza e dotato di tripli servizi che l’escusso occupa con la
moglie e quattro figli minorenni a __________. Il costo per l'appartamento
occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia appare in concreto sproporzionato
e non corrispondente al costo di un appartamento per una famiglia di sei
persone a __________ o in un Comune viciniore. In concreto il contratto di
locazione può essere disdetto la prima volta per il 31 luglio 2012. Considerata
tale circostanza, la decisione del 7 ottobre 2009 con la quale l’Ufficio ha
accordato a RI 1 un termine di quasi sette mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio
è stata corretta. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito
che dal 1° maggio 2010 riconoscerà l’importo di fr. 2'000.-- mensili a titolo
di canone locatizio, atteso che tale importo corrispondente ai costi di un
appartamento per una famiglia di sei persone a __________ o in un Comune
viciniore.
6.
Il
ricorrente chiede che nella determinazione del suo minimo vitale vengano
computati gli importi mensili di fr. 2'250.-- (corrispondenti a fr. 3'000.--
per nove mesi all’anno), di fr. 1'200.- e di fr. 800.-- che egli versa a titolo
di alimenti alla figlia __________, alla figlia __________ e all’ex moglie __________
__________.
6.1
Dalla sentenza di divorzio del 13 settembre 1993 della Pretura di __________
emerge che RI 1 deve versare alla figlia __________, nata il 4 gennaio 1989 dal
matrimonio con la signora __________ __________ __________, l’importo di fr.
1'500.--, da indicizzare, quale contributo alle spese di mantenimento ordinario
oltre a dover sopperire alle spese straordinarie di educazione e collegio. Agli
atti vi è la dichiarazione 23 settembre 2009 di __________ __________, dalla
quale emerge che la figlia nel 2008 ha iniziato l’Università di __________ e
riceve dall’escusso la somma di fr. 3'000.-- mensili per gli studi.
6.2
Il
punto II/6 della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata da questa Autorità, sub “Spese per l’istruzione dei figli”,
indica: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di
trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono
riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o
professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma
equivalente (scuola professionale).” Nella sentenza pubblicata in DTF 98
III 34 ss., il Tribunale federale pur non escludendo in modo generale la presa
in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di
educazione dei figli maggiorenni, ha stabilito che il mantenimento dei
figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium",
“Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi
dell'art. 93 LEF.
6.3
Giusta
l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora
una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione
possa normalmente concludersi. Dal profilo civilistico, ciò può anche
estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica,
ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno
per riuscire (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco
2003, n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece non è equo porre a
carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo
superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.;
Vonder Mühll, op. cit., n.
24.
ad art. 93). Spetta al figlio far
capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del
Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Tale principio ha valenza sia
quando il figlio vive presso il debitore sia quanto ciò non si verifica e
quest’ultimo è obbligato da sentenza giudiziaria al pagamento di un contributo
alimentare a suo favore, atteso che non vi sono motivi per privilegiare i
membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica
rispetto a quelli che vivono con lui.
6.4
Nel
caso concreto la figlia dell’escusso è maggiorenne dal 4 gennaio 2007 e
frequenta l’Università di __________. Ne consegue che, considerato che essa è
maggiorenne e che la formazione che sta assolvendo è di tipo universitario,
quanto versatole da RI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella
determinazione del minimo vitale dell’escusso.
7.
Da una seconda sentenza di divorzio del 22 agosto 2006, sempre del
Pretore di __________, emerge che RI 1 a titolo di contributo alimentare deve
versare alla figlia minorenne __________, nata il 25 maggio 2001 dal matrimonio
con la signora __________ __________, l’importo di fr. 1'200.-- mensili sino al
quattordicesimo anno di età e alla ex moglie l’importo di fr. 800.-- mensili. Egli
ha pure prodotto una dichiarazione di data 6 ottobre 2009 dell’ex moglie, dalla
quale emerge che l’escusso le versa per il mantenimento suo e della figlia __________,
fr. 2'000.-- mensili. Questo importo deve pertanto
essere riconosciuto al debitore quale supplemento all’importo base mensile.
8.
Per questi
motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo
del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue:
Guadagno:
Debitore/debitrice fr. 4288.00 43%
coniuge fr. 5611.00 57%
Totale
mensile fr. 9899.00 100%
Minimo di
esistenza:
Importi
di base fr. 1700.00
Figli
minorenni fr. 2200.00
Alimenti fr. 2000.00
Affitto fr. 3050.00
Cassa
malati fr. 618.00
Trasferte fr. 100.00
Totale fr. 9668.00 100%
fr.
4157.24
43%
9.
Da quanto precede discende che il
ricorso è parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, 277
cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
Di conseguenza il minimo di esistenza
mensile di RI 1 è fissato in fr. 4'157.24 -- in luogo di fr. 3'297.24.
3.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a:
- __________. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
- PI 2, __________ __________;
- PI 3, __________;
- PI 4, __________;
- PI
5, __________;
-
RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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