15.2009.115
Pignoramento di redditi. Alimenti per figli. Minimo di esistenza. Affitto e premi della cassa malati. Spese di elettricità. Premi dell'assicurazione economia domestica e della responsabilità civile. S
19 gennaio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2009.115
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Alimenti per figli. Minimo di esistenza. Affitto e premi della cassa malati. Spese di elettricità. Premi dell'assicurazione economia domestica e della responsabilità civile. Spese di patrocinio
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.115
Lugano
19 gennaio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2009 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo
del minimo di esistenza eseguito il 13 ottobre 2009 nelle esecuzioni promosse
contro la ricorrente da:
1. PI 1 (es. n. __________)
rappr. da RA 1
2. PI 2 (es.
n. __________ e __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, nel senso che gli importi incassati
dall’Ufficio non dovranno essere distribuiti ai creditori prima della decisione
sul ricorso, l’Ufficio essendo però autorizzato, con il consenso dell’escussa,
a pagare gli affitti e i premi della cassa malati correnti, a condizione
d’impartirle un termine per adattare le sue spese locative;
viste le osservazioni 26 ottobre e 16 novembre 2009
dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. La
cassa malati PI 2 e PI 1 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di
credit di fr. 738,90 e fr. 1'950,90 la prima e fr. 4'137,85 la seconda, oltre interessi
e spese.
B. In
data 13 ottobre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escussa:
Guadagno
debitrice fr. 6'400.--
Minimo
di esistenza
Importi
di base fr. 1'350.--
Affitto
fr. 0.--
Cassa
malati fr. 0.--
Diversi fr. 288.--
Totale fr. 1'638.--
Trattenuta:
fr. 4'762.--
Osservazioni: il canone di affitto, spese incluse, di fr. 3'262.--
non viene riconosciuto, poiché il suo pagamento è gravemente in arretrato.
C. Con
il ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo, chiedendo che
vengano aggiunti:
– l’importo minimo di base di fr. 400.-- per su figlio A__________
(di 4 anni);
– il canone di locazione,
che ammonta a fr. 3'262.--, ritenuto che non sarebbe vero che la ricorrente sia
gravemente in ritardo con il pagamento dell’affitto, dato che ha pagato una
mensilità ancora il 5 ottobre 2009;
– le spese accessorie,
segnatamente per l’elettricità, per un importo mensile medio di fr. 152.--;
– i premi della cassa
malati, pari a fr. 444.-- al mese;
– il premio
dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile, pari a fr.
20.--/mese;
– le spese di patrocinio
legate alla causa di divorzio, per cui deve accantonare un importo mensile di
fr. 500.--;
– le spese di trasferta a
Zurigo che deve affrontare ogni 15 giorni per accompagnare o riprendere il
figlio presso il padre.
Sommando tutte queste
poste, il minimo di esistenza passa a fr. 6'816.--, sicché l’alimento di fr.
6'400.-- risulta impignorabile. Nell’ipotesi che l’accantonamento di fr. 500.--
non dovesse essere riconosciuto, la ricorrente formula richiesta di assistenza
giudiziaria.
D. Nelle sue osservazioni, l’CO 1 propugna la reiezione
del ricorso.
E. In
base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, l’CO 1 ha incassato le
trattenute di fr. 4'762.-- per novembre, dicembre e gennaio (per un totale di
fr. 14'286.--) e, con l’accordo dell’escussa, ha pagato al locatore (__________)
gli affitti di ottobre, novembre e di una parte di dicembre 2009 (complessivamente
fr. 8'286.--), ritenuto che l’escussa si è poi trasferita in un altro
appartamento, ottenendo dalla società SC Swiss Caution SA che finanziasse i
suoi arretrati di affitto. L’Ufficio ha inoltre pagato fr. 803,30 a
quest’ultimo quale saldo per l’affitto di dicembre, e, complessivamente, fr. 1'538,40
a PI 2 per i premi correnti di cassa malati, compresi i premi di gennaio 2010.
Il saldo rimanente sul conto dell’Ufficio è quindi attualmente di fr. 3'658,30.
Considerandi
in
diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
2.
Oltre
all’importo mensile di fr. 6'400.--, l’escussa percepisce anche da suo marito
fr. 1'200.-- quali alimenti per il figlio __________, che giustamente l’Ufficio
non ha computati tra i redditi dell’escussa dato che ne è creditore il figlio.
Ha tuttavia a ragione considerato che le spese di mantenimento del figlio, determinate
in fr. 400.-- secondo la cifra I della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata
alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/
2009.
del 28 agosto 2009), fossero ampiamente coperte dagli alimenti versatigli
dal padre, pur aggiungendo le spese di trasferta a Zurigo per l’esercizio del
diritto di visita. In queste condizioni, non v’è spazio per un obbligo di
mantenimento – dal profilo finanziario – a carico della madre (cfr. art. 285
cpv. 1 CC), in ogni caso dal punto di vista esecutivo, secondo cui solo le
spese effettive sono prese in considerazione (cfr. CEF 7 dicembre 2006, inc.
15.05
, cons. 5.1 e 5.2). Lo impone d’altronde il principio di parità di
trattamento dei debitori. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22
LPR), può essere lasciata aperta la questione di sapere se il minimo vitale di
base dell’escussa non avrebbe dovuto essere ridotto alla cifra stabilita per
una persona che vive da sola (fr. 1'200.--) in luogo di quella per debitore
monoparentale con obbligo di mantenimento (fr. 1'350.--) applicata
dall’Ufficio.
3.
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo
del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo
e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,
n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 82 ad art. 93).
3.1
Nel
caso concreto, la ricorrente non ha provato, né all’Ufficio né con il ricorso,
di aver regolarmente pagato l’affitto e i premi della cassa malati (anzi,
nell’incarto figura una conferma di accordo di dilazione degli arretrati di
pigioni e spese accessorie datata del 31 luglio 2009). L’Ufficio ne ha quindi
giustamente fatto astrazione nel calcolo del minimo di esistenza.
3.2
Come
visto, l’Ufficio, in base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, ha
pagato le pigioni fino alla fine del 2009 e i premi della cassa malati fino a
gennaio 2010. Tuttavia, al momento attuale non è ancora possibile una modifica
del calcolo del minimo di esistenza, dal momento che l’escussa ha nel frattempo
traslocato e non ha ancora trasmesso all’Ufficio il nuovo contratto di
locazione. Quando tale formalità sarà stata adempiuta, l’Ufficio deciderà se
continuare – con l’accordo dell’escussa – con il versamento diretto delle
pigioni al locatore e dei premi all’assicuratore oppure aggiungerne i relativi
importi nel calcolo del minimo di esistenza, esigendo dall’escussa la spontanea
produzione, ogni mese, dei giustificativi di pagamento di tali spese, pena la
loro (reiterata) esclusione dal minimo di esistenza (cfr. CEF 14 giugno 2007,
inc. 15.07.62).
3.3
La
ricorrente non ha provato nemmeno di aver pagato le spese accessorie di locazione.
L’Ufficio ne potrà tenere conto solo quando saranno state dimostrate, ricordato
che per quanto concerne le spese d’elettricità soltanto quelle relative al
riscaldamento possono essere riconosciute nel minimo di esistenza, mentre
quelle per la luce e la cucina sono già computate nel minimo vitale di base (Tabella
citata al cons. 2, cifra I).
4.
Quale
supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi
delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al cons. 2, cifra II/3),
mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo
vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi
dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile va quindi
respinta.
5.
Le
spese di patrocinio legate ad una causa di divorzio non possono essere ritenute
indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, almeno nei casi in cui l’assistenza
di un avvocato non è imposta per legge (patrocinio d’ufficio), ciò che nel caso
concreto non è allegato. Inoltre, nei casi in cui l’escusso è indigente, se vi
è necessità oggettiva di patrocinio e la causa non è sprovvista di probabilità
di esito favorevole, egli ha diritto all’assistenza giudiziaria, sicché la
stessa spesa non potrebbe comunque essere inclusa nel minimo di esistenza. E se
questi condizioni non sono soddisfatte, le relative spese non potrebbero
nemmeno essere ritenute indispensabili giusta l’art. 93 LEF (del resto la
citata Tabella non lo prevede).
6.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
7.
In
merito alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si osserva che, visto il
principio della gratuità della procedura di ricorso, tale richiesta potrebbe
essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio.
Risulta
dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7) che il grato patrocinio è concessa alle condizioni cumulative
seguenti:
– il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi,
oppure
– la
causa presenta difficoltà particolari.
Nel
caso di specie, non risultano adempiuti né il presupposto della probabilità di
esito favorevole né quello della necessità oggettiva di patrocinio, giacché la questione
del pagamento dell’affitto e dei premi della cassa malati avrebbe potuto
essere discussa direttamente con l’Ufficio.
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
– avv. PA
1, __________;
– RA 1, __________;
– PI 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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