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Decisione

15.2009.115

Pignoramento di redditi. Alimenti per figli. Minimo di esistenza. Affitto e premi della cassa malati. Spese di elettricità. Premi dell'assicurazione economia domestica e della responsabilità civile. S

19 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cassa malati PI 2 e PI 1 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di

credit di fr. 738,90 e fr. 1'950,90 la prima e fr. 4'137,85 la seconda, oltre interessi

e spese.

B. In

data 13 ottobre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza

pignorabile a carico dell’escussa:

Guadagno

debitrice fr. 6'400.--

Minimo

di esistenza

Importi

di base fr. 1'350.--

Affitto

fr. 0.--

Cassa

malati fr. 0.--

Diversi fr. 288.--

Totale fr. 1'638.--

Trattenuta:

fr. 4'762.--

Osservazioni: il canone di affitto, spese incluse, di fr. 3'262.--

non viene riconosciuto, poiché il suo pagamento è gravemente in arretrato.

C. Con

il ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo, chiedendo che

vengano aggiunti:

– l’importo minimo di base di fr. 400.-- per su figlio A__________

(di 4 anni);

– il canone di locazione,

che ammonta a fr. 3'262.--, ritenuto che non sarebbe vero che la ricorrente sia

gravemente in ritardo con il pagamento dell’affitto, dato che ha pagato una

mensilità ancora il 5 ottobre 2009;

– le spese accessorie,

segnatamente per l’elettricità, per un importo mensile medio di fr. 152.--;

– i premi della cassa

malati, pari a fr. 444.-- al mese;

– il premio

dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile, pari a fr.

20.--/mese;

– le spese di patrocinio

legate alla causa di divorzio, per cui deve accantonare un importo mensile di

fr. 500.--;

– le spese di trasferta a

Zurigo che deve affrontare ogni 15 giorni per accompagnare o riprendere il

figlio presso il padre.

Sommando tutte queste

poste, il minimo di esistenza passa a fr. 6'816.--, sicché l’alimento di fr.

6'400.-- risulta impignorabile. Nell’ipotesi che l’accantonamento di fr. 500.--

non dovesse essere riconosciuto, la ricorrente formula richiesta di assistenza

giudiziaria.

D. Nelle sue osservazioni, l’CO 1 propugna la reiezione

del ricorso.

E. In

base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, l’CO 1 ha incassato le

trattenute di fr. 4'762.-- per novembre, dicembre e gennaio (per un totale di

fr. 14'286.--) e, con l’accordo dell’escussa, ha pagato al locatore (__________)

gli affitti di ottobre, novembre e di una parte di dicembre 2009 (complessivamente

fr. 8'286.--), ritenuto che l’escussa si è poi trasferita in un altro

appartamento, ottenendo dalla società SC Swiss Caution SA che finanziasse i

suoi arretrati di affitto. L’Ufficio ha inoltre pagato fr. 803,30 a

quest’ultimo quale saldo per l’affitto di dicembre, e, complessivamente, fr. 1'538,40

a PI 2 per i premi correnti di cassa malati, compresi i premi di gennaio 2010.

Il saldo rimanente sul conto dell’Ufficio è quindi attualmente di fr. 3'658,30.

Considerandi

in

diritto:

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13).

2.

Oltre

all’importo mensile di fr. 6'400.--, l’escussa percepisce anche da suo marito

fr. 1'200.-- quali alimenti per il figlio __________, che giustamente l’Ufficio

non ha computati tra i redditi dell’escus­sa dato che ne è creditore il figlio.

Ha tuttavia a ragione considerato che le spese di mantenimento del figlio, determinate

in fr. 400.-- secondo la cifra I della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata

alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/

2009.

del 28 agosto 2009), fossero ampiamente coperte dagli alimenti versatigli

dal padre, pur aggiungendo le spese di trasferta a Zurigo per l’esercizio del

diritto di visita. In queste condizioni, non v’è spazio per un obbligo di

mantenimento – dal profilo finanziario – a carico della madre (cfr. art. 285

cpv. 1 CC), in ogni caso dal punto di vista esecutivo, secondo cui solo le

spese effettive sono prese in considerazione (cfr. CEF 7 dicembre 2006, inc.

15.05

, cons. 5.1 e 5.2). Lo impone d’altronde il principio di parità di

trattamento dei debitori. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22

LPR), può essere lasciata aperta la questione di sapere se il minimo vitale di

base dell’escussa non avrebbe dovuto essere ridotto alla cifra stabilita per

una persona che vive da sola (fr. 1'200.--) in luogo di quella per debitore

monoparentale con obbligo di mantenimento (fr. 1'350.--) applicata

dall’Ufficio.

3.

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo

del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo

e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,

n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 82 ad art. 93).

3.1

Nel

caso concreto, la ricorrente non ha provato, né all’Ufficio né con il ricorso,

di aver regolarmente pagato l’affitto e i premi della cassa malati (anzi,

nell’incarto figura una conferma di accordo di dilazione degli arretrati di

pigioni e spese accessorie datata del 31 luglio 2009). L’Ufficio ne ha quindi

giustamente fatto astrazione nel calcolo del minimo di esistenza.

3.2

Come

visto, l’Ufficio, in base all’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009, ha

pagato le pigioni fino alla fine del 2009 e i premi della cassa malati fino a

gennaio 2010. Tuttavia, al momento attuale non è ancora possibile una modifica

del calcolo del minimo di esistenza, dal momento che l’escussa ha nel frattempo

traslocato e non ha ancora trasmesso all’Ufficio il nuovo contratto di

locazione. Quando tale formalità sarà stata adempiuta, l’Ufficio deciderà se

continuare – con l’accordo dell’escussa – con il versamento diretto delle

pigioni al locatore e dei premi all’assicura­tore oppure aggiungerne i relativi

importi nel calcolo del minimo di esistenza, esigendo dall’escussa la spontanea

produzione, ogni mese, dei giustificativi di pagamento di tali spese, pena la

loro (reiterata) esclusione dal minimo di esistenza (cfr. CEF 14 giugno 2007,

inc. 15.07.62).

3.3

La

ricorrente non ha provato nemmeno di aver pagato le spese accessorie di locazione.

L’Ufficio ne potrà tenere conto solo quando saranno state dimostrate, ricordato

che per quanto concerne le spese d’elettricità soltanto quelle relative al

riscaldamento possono essere riconosciute nel minimo di esistenza, mentre

quelle per la luce e la cucina sono già computate nel minimo vitale di base (Tabella

citata al cons. 2, cifra I).

4.

Quale

supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi

delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al cons. 2, cifra II/3),

mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo

vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi

dell’assicurazione economia domestica e responsabilità civile va quindi

respinta.

5.

Le

spese di patrocinio legate ad una causa di divorzio non possono essere ritenute

indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, almeno nei casi in cui l’assistenza

di un avvocato non è imposta per legge (patrocinio d’ufficio), ciò che nel caso

concreto non è allegato. Inoltre, nei casi in cui l’escusso è indigente, se vi

è necessità oggettiva di patrocinio e la causa non è sprovvista di probabilità

di esito favorevole, egli ha diritto all’assistenza giudiziaria, sicché la

stessa spesa non potrebbe comunque essere inclusa nel minimo di esistenza. E se

questi condizioni non sono soddisfatte, le relative spese non potrebbero

nemmeno essere ritenute indispensabili giusta l’art. 93 LEF (del resto la

citata Tabella non lo prevede).

6.

Ne

consegue la reiezione del gravame.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

7.

In

merito alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si osserva che, visto il

principio della gratuità della procedura di ricorso, tale richiesta potrebbe

essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio.

Risulta

dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assi­stenza giudiziaria

(Lag, RL 3.1.1.7) che il grato patrocinio è concessa alle condizioni cumulative

seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi,

oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

Nel

caso di specie, non risultano adempiuti né il presupposto della probabilità di

esito favorevole né quello della necessità oggettiva di patrocinio, giacché la questione

del pagamento dell’af­fitto e dei premi della cassa malati avrebbe potuto

essere discus­sa direttamente con l’Ufficio.

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

– avv. PA

1, __________;

– RA 1, __________;

– PI 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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