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Decisione

15.2009.116

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

6 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle procedure esecutive n. ______________________________

e n. __________ promosse dalla __________ nei confronti di ES 1, il 13 marzo

2008 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione

ereditaria composta di PI 2 e di PI 3. L’Ufficio ha indicato

quale bene appartenente alla comunione la particella n. __________ RFD in

territorio del Comune di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha

indicato in fr. 50'201.-- il valore di stima della particella n. __________ RFD

di __________.

B. Avendo

il creditore procedente presentato la domanda di vendita, l’Ufficio ha

convocato gli eredi ed il creditore ad un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 7 ottobre 2009. All’udienza, alla

quale erano presenti tutti gli interessati, nessuna conciliazione è stata

raggiunta.

C.

Lo stesso giorno l’Ufficio ha assegnato a

tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). In

tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata a PI 2 in

fr. 25’100.--, atteso che la massa ereditaria, a cui la debitrice partecipa

nella misura del 50%, è composta dalla particella n. __________ di __________

del valore di complessivi fr. 50’201.--.

Nel

termine impartito, all’Ufficio è pervenuta la proposta del comunista PI 3 di

ritirare la quota dell’escussa per l’importo di fr. 25'100.--, importo corrispondente

alla metà del valore attribuito alla particella n. __________ RFD di __________.

D. Il

16 ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla debitrice e al creditore il

contenuto dell’offerta ricevuta, esortandoli a prendere posizione.

E. Il

20 ottobre 2009 la __________ ha chiesto di procedere alla realizzazione di

quanto pignorato, comunicando indirettamente il proprio disaccordo a cedere la

quota pignorata all’altro comunista per la cifra offerta.

F. Il

26 ottobre 2009, l’ Ufficio ha di conseguenza chiesto a questa Camera la

determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI

2 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita

ai pubblici incanti.

Considerato

in

diritto:

1. Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nella comunione ereditaria composta oltre che di ES 1 di PI 4

Considerandi

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 1/2 della comunione e che

il valore della stessa assomma a fr. 25’100.-- (cfr. scritti 7 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 trasmessi a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non siano contestate dai coeredi,

l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti

dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita

dalla particella n. __________di __________. Per questo motivo l’Ufficio ha

assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 25’100.--.

Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate, alle quali sono

stati trasmessi gli scritti del 7 ottobre 2009 e del 16

ottobre 2009. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore

della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10

cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto

dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della

comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10

cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo

da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escussa nella vendita del

fondo di proprietà della comunione ereditaria.

5.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Di conseguenza è

ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza

spettante a PI 2 nella divisione della comunione composta di PI 2 e di PI 3.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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