15.2009.116
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
6 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.116
Data decisione, Autorità:
06.11.2009, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2009.116
Lugano
6 novembre
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 26 ottobre
2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi
dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
PI 2, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escussa di
PI 3, __________
nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escussa da
__________, PI 1, __________
(rappresentato dalla RA 1, __________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito delle procedure esecutive n. ______________________________
e n. __________ promosse dalla __________ nei confronti di ES 1, il 13 marzo
2008 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione
ereditaria composta di PI 2 e di PI 3. L’Ufficio ha indicato
quale bene appartenente alla comunione la particella n. __________ RFD in
territorio del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha
indicato in fr. 50'201.-- il valore di stima della particella n. __________ RFD
di __________.
B. Avendo
il creditore procedente presentato la domanda di vendita, l’Ufficio ha
convocato gli eredi ed il creditore ad un’udienza di conciliazione ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 7 ottobre 2009. All’udienza, alla
quale erano presenti tutti gli interessati, nessuna conciliazione è stata
raggiunta.
C.
Lo stesso giorno l’Ufficio ha assegnato a
tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte
per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). In
tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata a PI 2 in
fr. 25’100.--, atteso che la massa ereditaria, a cui la debitrice partecipa
nella misura del 50%, è composta dalla particella n. __________ di __________
del valore di complessivi fr. 50’201.--.
Nel
termine impartito, all’Ufficio è pervenuta la proposta del comunista PI 3 di
ritirare la quota dell’escussa per l’importo di fr. 25'100.--, importo corrispondente
alla metà del valore attribuito alla particella n. __________ RFD di __________.
D. Il
16 ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla debitrice e al creditore il
contenuto dell’offerta ricevuta, esortandoli a prendere posizione.
E. Il
20 ottobre 2009 la __________ ha chiesto di procedere alla realizzazione di
quanto pignorato, comunicando indirettamente il proprio disaccordo a cedere la
quota pignorata all’altro comunista per la cifra offerta.
F. Il
26 ottobre 2009, l’ Ufficio ha di conseguenza chiesto a questa Camera la
determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI
2 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita
ai pubblici incanti.
Considerato
in
diritto:
1. Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nella comunione ereditaria composta oltre che di ES 1 di PI 4
Considerandi
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 1/2 della comunione e che
il valore della stessa assomma a fr. 25’100.-- (cfr. scritti 7 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 trasmessi a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non siano contestate dai coeredi,
l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti
dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita
dalla particella n. __________di __________. Per questo motivo l’Ufficio ha
assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 25’100.--.
Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate, alle quali sono
stati trasmessi gli scritti del 7 ottobre 2009 e del 16
ottobre 2009. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore
della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto
dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della
comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10
cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo
da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escussa nella vendita del
fondo di proprietà della comunione ereditaria.
5.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è
ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
spettante a PI 2 nella divisione della comunione composta di PI 2 e di PI 3.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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