15.2009.12
Pignoramento di mobili. Rivendicazione di proprietà. Assegnazione del termine per far accertare il diritto di proprietà. Ricorso tardivo
5 febbraio 2009Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.12
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, CEF
Titolo:
Pignoramento di mobili. Rivendicazione di proprietà. Assegnazione del termine per far accertare il diritto di proprietà. Ricorso tardivo
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 17 LEF
art. 107 LEF
art. 108 LEF
Incarto n.
15.2009.12
Lugano
5 febbraio
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul “reclamo” (recte ricorso per denegata
giustizia) 27 gennaio 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
in merito
all’omissione da parte dell’CO 1 di assegnare il
termine di cui all’art. 108 cpv. 2 LEF a:
1. PI 1
2. PI 2
patrocinata dall’ PA 2
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla seconda
società contro la prima;
viste le
osservazioni 29 gennaio 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
Fatti
i ricorrenti affermano di essere proprietari e compossessori dei beni arredanti
la sala __________ che l’CO 1 ha inventariato il 19 novembre 2008 nella
procedura n. 596171 promossa da PI 2 contro PI 1;
che
essi rimproverano all’Ufficio di non aver assegnato a queste due società il termine
dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la loro rivendicazione;
che
il 1° dicembre 2008, l’Ufficio aveva invero assegnato ai ricorrenti, con
l’apposito modulo n. 23, un termine di 20 giorni per promuovere azione davanti
al competente tribunale un’azione di accertamento del loro diritto di proprietà
(art. 107 cpv. 5 e 109 LEF);
che
i ricorrenti non contestano di aver ricevuto tale atto – del resto l’hanno
prodotto con il ricorso (doc. B/1 e 2) e dalle indicazioni della posta (track
& trace) risulta essere stato recapitato loro il 2 dicembre 2008 –, ma
ritengono la notifica non avvenuta, perché l’Ufficio avrebbe dovuto applicare
l’art. 108 invece dell’art. 107 LEF;
che
tale contestazione è però tardiva, giacché il termine di ricorso, di dieci
giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), contro il provvedimento del 1° dicembre 2008
(notificato il giorno successivo) è scaduto il 12 dicembre 2008;
che
in queste condizioni il rimprovero di denegata giustizia è fuori luogo;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, visto l’esito della
sentenza, diventa priva di oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che
in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’atto ricorsuale non è stato notificato alle
parti interessate, alle quali non è nemmeno necessario intimare la presente
decisione;
Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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