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Decisione

15.2009.12

Pignoramento di mobili. Rivendicazione di proprietà. Assegnazione del termine per far accertare il diritto di proprietà. Ricorso tardivo

5 febbraio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti affermano di essere proprietari e compossessori dei beni arredanti

la sala __________ che l’CO 1 ha inventariato il 19 novembre 2008 nella

procedura n. 596171 promossa da PI 2 contro PI 1;

che

essi rimproverano all’Ufficio di non aver assegnato a queste due società il termine

dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la loro rivendicazione;

che

il 1° dicembre 2008, l’Ufficio aveva invero assegnato ai ricorrenti, con

l’apposito modulo n. 23, un termine di 20 giorni per promuovere azione davanti

al competente tribunale un’azione di accertamento del loro diritto di proprietà

(art. 107 cpv. 5 e 109 LEF);

che

i ricorrenti non contestano di aver ricevuto tale atto – del resto l’hanno

prodotto con il ricorso (doc. B/1 e 2) e dalle indicazioni della posta (track

& trace) risulta essere stato recapitato loro il 2 dicembre 2008 –, ma

ritengono la notifica non avvenuta, perché l’Ufficio avrebbe dovuto applicare

l’art. 108 invece dell’art. 107 LEF;

che

tale contestazione è però tardiva, giacché il termine di ricorso, di dieci

giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), contro il provvedimento del 1° dicembre 2008

(notificato il giorno successivo) è scaduto il 12 dicembre 2008;

che

in queste condizioni il rimprovero di denegata giustizia è fuori luogo;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, visto l’esito della

sentenza, diventa priva di oggetto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che

in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’atto ricorsuale non è stato notificato alle

parti interessate, alle quali non è nemmeno necessario intimare la presente

decisione;

Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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