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Decisione

15.2009.121

Notifica del precetto esecutivo all'amministratore della società domiciliataria presso i cui locali la società escussa ha la sede secondo il registro di commercio. Validità dell'opposizione formulata

23 novembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda di esecuzione del 5 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto

all’Ufficio di esecuzione di __________ di procedere in via esecutiva nei confronti

della ditta PI 1, Via __________, c/o __________, __________, per l’incasso di

fr. 29'937.70 oltre accessori. Il 6 ottobre 2009 l’Ufficio ha emanato il

precetto esecutivo n. __________ sulla base dei dati forniti dal creditore.

L’atto veniva notificato __________ in via __________ a __________ il 12

ottobre successivo e per essa a __________ R__________, impiegata, la quale ha

sollevato opposizione al medesimo.

B. Con scritto del 23 ottobre 2009 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di

esecuzione di __________ di avere ricevuto l’opposizione sollevata da __________

R__________ al precetto esecutivo in rassegna, ritenendola tuttavia nulla, al

punto da chiedere allo stesso Ufficio di accertare la facoltà di __________ R__________

a interporre opposizione al medesimo precetto per conto delle debitrice (DTF 97

III 113), non figurando tale persona a Registro di commercio fra le persone con

potere di rappresentanza della PI 1 e non essendo del resto neppure impiegata

di quest’ultima. RI 1 ha altresì chiesto all’ufficio di confermare che

l’escussa non ha neppure fatto opposizione in forma scritta entro 10 giorni

dalla notifica del precetto, ai sensi dell’art. 74 LEF.

C. Il 28 ottobre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha

comunicato a RI 1 che il precetto esecutivo in questione è stato inviato per

notifica alla __________ di __________, recapito che figura anche

sull’iscrizione del Registro di commercio. __________ R__________, ha

puntualizzato l’Ufficio, figura del resto quale membro della __________, con

firma individuale, ritenuto che per interporre opposizione basta apporre una

firma in calce al precetto esecutivo. Per l’Ufficio la notifica del precetto

esecutivo è perciò avvenuta correttamente.

D. Contro tale comunicazione insorge RI 1 con ricorso 30 ottobre 2009,

asserendo che il fatto che la PI 1 abbia recapito presso gli uffici della __________

– e del resto null’altro emerge dal Registro di commercio - non permette ancora

di concludere che quest’ultima sia stata autorizzata dall’escussa a sollevare

opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF. L’Ufficio, sempre secondo il ricorrente,

non ha in buona sostanza svolto la verifica richiesta e non può concludere, da

una semplice consultazione del Registro di commercio, che __________ sia

autorizzata dalla debitrice a sollevare opposizione.

E. Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto alla

PI 1 di comunicare se l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna da parte

di __________ R__________ è stata formalmente approvata dalla direzione della

società. Tale richiesta è rimasta senza risposta.

F. Con osservazioni del 28 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di

Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che la notifica del

precetto esecutivo è stata eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso

il recapito della società escussa, cosi risulta dal Registro di commercio e

come indicato dal creditore nella domanda di esecuzione.

Considerandi

In diritto:

1.

Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per

una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando

queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad

altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.

Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli

uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1

LEF non si trovino in ufficio, la notifica può essere effettuata al domicilio

del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato

(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; angst,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art.

65; gillièron, Commentaire de la

LP, vol I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da

considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF,

quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente.

Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona soli i funzionari e

gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta

però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la

validità della notificazione sostitutiva a un impiegato di un’altra società che

esercita al propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III

4.

ss., consid. 1, 96 III 62ss consid. 2), il criterio determinante essendo

quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza

ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione

sostitutiva di un atto esecutivo a persona o dipendente della persona fisica o

giuridica presso la quale la società escussa ha il proprio recapito appare a

maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia

il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di

notifica sostituiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in

virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

3.

Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato notificato al

recapito dell’escussa indicato – oltre che nella domanda di esecuzione – nel

registro di commercio, ossia presso la __________, Via __________ __________, e

più precisamente alla sua impiegata __________ R__________. La quale risulta

iscritta nello stesso registro di commercio come membro del Consiglio di

amministrazione, con firma individuale, della stessa società (__________), sede

della precettata. Come giustamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________,

tale notifica è senz’altro corretta, in quanto eseguita conformemente all’art.

65.

cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa. Del resto nemmeno il

ricorrente lo contesta.

4.

Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione

al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi

consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,

all’ufficio di esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario

motivare l’opposizione.

5.

La legittimazione ad interporre opposizione giusta l’art. 74 LEF è

di regola riconosciuta solo al destinatario del precetto esecutivo (escusso o

coescusso), ai suoi rappresentanti legali o convenzionali, nonché al gestore

d’affari senza mandato, alla condizione che il debitore poi ratifichi

l’opposizione (cfr. bessenich,

Basler Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 s. ad art.

74, con rif.). In altri termini, non solo il destinatario (persona fisica) o il

rappresen- tante del destinatario ai sensi dell’art. 65 LEF, cui il precetto

esecutivo è stato notificato, può dichiarare di fare opposizione, ma anche,

secondo dottrina e giurisprudenza, ogni persona abilitata a ricevere il

precetto esecutivo stesso in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (persona adulta

della famiglia o impiegato), rispettivamente dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro

funzionario o impiegato), sotto riserva di ratifica nel caso in cui il soggetto

che ha sollevato opposizione non aveva o non aveva da solo il potere di

rappresentare il destinatario del precetto esecutivo (gilliéron, op. cit. n.

22.

ad art. 74, con

riferimento a DTF 97 III 114-116). In particolare, il rappresentante ai sensi

dell’art. 65 LEF, di una collettività pubblica, di una persona giuridica o di

una società può dichiarare validamente l’opposizione, anche nel caso in cui può

avvalersi solo di firma collettiva a due (gilliéron,

23.

ad art. 74). In caso di notifica sostitutiva a un ausiliario del

destinatario ai sensi degli art. 64 cpv. 1 seconda frase e 65 cpv. 2 LEF, la

legittimazione dell’ausiliario a fare opposizione può fondarsi sia sulla

gestione di affari (art. 419 segg. CO), sia sull’istituto della procura tacita

o del mandato implicito, riconosciuti non solo nel campo delle obbligazioni

(DTF 118 III 12-13), ma anche nel diritto postale e nel diritto procedurale.

L’opposizione sollevata dall’ausiliario è valida se, in caso di contestazione,

il destinatario la ratifica o l’approva (gillièron,

n. 24 ad art. 74; DTF 97 III 115-116, 99 III 64, 107

III 50). L’opposizione interposta da un ausiliario e ratificata, anche solo

implicitamente, dal destinatario, non può essere ritirata dall’ausiliario se

non con il consenso o la ratifica dello stesso destinatario (gillièron, op. cit. loc. cit.).

In

DTF 97 III 113 segg. il Tribunale federale, pur rilevando che la facoltà

dell’impiegato di sollevare opposizione è ammessa dalla dottrina ex art. 65

cpv. 2 LEF, ha nondimeno precisato che tale principio non vale indistintamente.

Ancorché in casi del genere si può presumere che l’impiegato abbia agito “mit

Wissen und Willlen” del destinatario/rappresentato e che perciò egli era autorizzato

a sollevare opposizione, il Tribunale federale ha rilevato che se il creditore

fa valere che ciò non è il caso, ossia che l’opponente ha agito senza

autorizzazione, l’ufficio o l’autorità di vigilanza devono operare accertamenti

sui poteri di rappresentanza dell’impiegato, rispettivamente sulla successiva

ratifica del suo operato da parte degli organi della società.

6.

Come visto, a sollevare opposizione al precetto esecutivo è stata __________

R__________, attiva (come impiegata) presso la società __________, via __________,

Lugano, sede/recapito dell’escussa (cfr. Registro di commercio). Non solo. __________

R__________ figura a registro di commercio come membro con diritto di firma

individuale della società abilitata a ricevere gli atti esecutivi destinati

alla escussa. In quanto organo (membro) di quest’ultima, __________ R__________

era perciò legittimata a sollevare opposizione al precetto esecutivo in

rassegna, per lo meno come ausiliaria nel quadro dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Ci si

può perfino chiedere se, in quanto per l’appunto organo (membro) della società

indicata a registro di commercio come recapito/sede dell’escussa, __________ R__________

fosse più di una semplice ausiliaria. La questione non ha ragione da essere

vagliata. Giacché nelle descritte circostanze è senz’altro presumibile che __________

R__________ abbia sollevato opposizione con l’implicito consenso degli organi

dell’escussa, della quale essa era tenuta comunque a tutelare, vista la sua

posizione, gli interessi, ancorché non fosse – almeno così sembra - una sua

impiegata e tanto meno un membro del suo consiglio di amministrazione (lo era

invece della __________). Certo, in casi del genere l’ufficio di esecuzione,

rispettivamente l’autorità di vigilanza potrebbero anche essere chiamati e

tenuti ad accertare i poteri di rappre-sentanza della persona che ha sollevato

opposizione, rispetti-vamente l’avvenuta ratifica da parte del destinatario del

precetto esecutivo dell’operato di costei. Nella fattispecie, tuttavia, come

verificatosi del resto nel caso che ha portato alla DTF 97 III 113 segg., il

ricorrente non pretende che l’escussa non abbia condiviso l’operato di __________

R__________, segnatamente che essa non ritenga valida l’opposizione al precetto

esecutivo sollevata dal soggetto. Egli si limita a richiamare la giurisprudenza

DTF 97 III 113. segg., facendo carico all’ufficio di non avere appurato se

l’escussa avesse effettivamente autorizzato, preventivamente e in forma

scritta, la stessa __________ R__________ e per essa la __________, a sollevare

opposizione a nome e per conto della PI 1, come pure di non avere nemmeno

verificato come quest’ultima non sia nemmeno un’impiegata della debitrice. Non

asserisce tuttavia che __________ R__________ abbia indebitamente sollevato opposizione

al precetto esecutivo, ossia che abbia abusato della sua posizione, e nemmeno

indica un solo motivo che potrebbe supportare uno scenario del genere, ovvero

di un suo agire a insaputa della direzione dell’escussa. Certo, allo scritto 5

novembre dell’Ufficio di esecuzione di __________, volto a chiarire i poteri di

rappre-sentanza di __________ R__________, la A__________ __________ non ha

risposto. Tale circostanza non è tuttavia decisiva. Per tacere del fatto che

l’ufficio avrebbe dovuto assegnare un congruo termine e indicare le eventuali

conseguenze in caso di mancata risposta, come pure del fatto che, in ogni modo,

la A__________ __________ non ha ufficialmente smentito __________ R__________,

per i motivi esposti nei considerandi che precedono non vi è motivo per

riaprire il caso, ossia per riassegnare un termine perentorio all’escussa per

rispondere al quesito postogli con lo scritto 5 novembre 2009.

7.

Il ricorso deve perciò essere disatteso.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a OTLEF e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

65 e 74 LEF e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a: - RI 1

- __________

- __________

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione

-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla

notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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