15.2009.121
Notifica del precetto esecutivo all'amministratore della società domiciliataria presso i cui locali la società escussa ha la sede secondo il registro di commercio. Validità dell'opposizione formulata
23 novembre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2009.121
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo all'amministratore della società domiciliataria presso i cui locali la società escussa ha la sede secondo il registro di commercio. Validità dell'opposizione formulata dall'amministratore
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 65 cpv. 2 LEF
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2009.121
Lugano
23 novembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2009 di
RI 1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro
PI 1, __________ (presso __________)
in tema di opposizione
al precetto esecutivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con domanda di esecuzione del 5 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto
all’Ufficio di esecuzione di __________ di procedere in via esecutiva nei confronti
della ditta PI 1, Via __________, c/o __________, __________, per l’incasso di
fr. 29'937.70 oltre accessori. Il 6 ottobre 2009 l’Ufficio ha emanato il
precetto esecutivo n. __________ sulla base dei dati forniti dal creditore.
L’atto veniva notificato __________ in via __________ a __________ il 12
ottobre successivo e per essa a __________ R__________, impiegata, la quale ha
sollevato opposizione al medesimo.
B. Con scritto del 23 ottobre 2009 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di
esecuzione di __________ di avere ricevuto l’opposizione sollevata da __________
R__________ al precetto esecutivo in rassegna, ritenendola tuttavia nulla, al
punto da chiedere allo stesso Ufficio di accertare la facoltà di __________ R__________
a interporre opposizione al medesimo precetto per conto delle debitrice (DTF 97
III 113), non figurando tale persona a Registro di commercio fra le persone con
potere di rappresentanza della PI 1 e non essendo del resto neppure impiegata
di quest’ultima. RI 1 ha altresì chiesto all’ufficio di confermare che
l’escussa non ha neppure fatto opposizione in forma scritta entro 10 giorni
dalla notifica del precetto, ai sensi dell’art. 74 LEF.
C. Il 28 ottobre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha
comunicato a RI 1 che il precetto esecutivo in questione è stato inviato per
notifica alla __________ di __________, recapito che figura anche
sull’iscrizione del Registro di commercio. __________ R__________, ha
puntualizzato l’Ufficio, figura del resto quale membro della __________, con
firma individuale, ritenuto che per interporre opposizione basta apporre una
firma in calce al precetto esecutivo. Per l’Ufficio la notifica del precetto
esecutivo è perciò avvenuta correttamente.
D. Contro tale comunicazione insorge RI 1 con ricorso 30 ottobre 2009,
asserendo che il fatto che la PI 1 abbia recapito presso gli uffici della __________
– e del resto null’altro emerge dal Registro di commercio - non permette ancora
di concludere che quest’ultima sia stata autorizzata dall’escussa a sollevare
opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF. L’Ufficio, sempre secondo il ricorrente,
non ha in buona sostanza svolto la verifica richiesta e non può concludere, da
una semplice consultazione del Registro di commercio, che __________ sia
autorizzata dalla debitrice a sollevare opposizione.
E. Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto alla
PI 1 di comunicare se l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna da parte
di __________ R__________ è stata formalmente approvata dalla direzione della
società. Tale richiesta è rimasta senza risposta.
F. Con osservazioni del 28 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che la notifica del
precetto esecutivo è stata eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso
il recapito della società escussa, cosi risulta dal Registro di commercio e
come indicato dal creditore nella domanda di esecuzione.
Considerandi
In diritto:
1.
Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per
una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando
queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad
altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
2.
Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli
uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1
LEF non si trovino in ufficio, la notifica può essere effettuata al domicilio
del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art.
65; gillièron, Commentaire de la
LP, vol I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da
considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF,
quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente.
Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona soli i funzionari e
gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta
però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la
validità della notificazione sostitutiva a un impiegato di un’altra società che
esercita al propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III
4.
ss., consid. 1, 96 III 62ss consid. 2), il criterio determinante essendo
quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza
ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione
sostitutiva di un atto esecutivo a persona o dipendente della persona fisica o
giuridica presso la quale la società escussa ha il proprio recapito appare a
maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia
il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di
notifica sostituiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in
virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
3.
Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato notificato al
recapito dell’escussa indicato – oltre che nella domanda di esecuzione – nel
registro di commercio, ossia presso la __________, Via __________ __________, e
più precisamente alla sua impiegata __________ R__________. La quale risulta
iscritta nello stesso registro di commercio come membro del Consiglio di
amministrazione, con firma individuale, della stessa società (__________), sede
della precettata. Come giustamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________,
tale notifica è senz’altro corretta, in quanto eseguita conformemente all’art.
65.
cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa. Del resto nemmeno il
ricorrente lo contesta.
4.
Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione
al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all’ufficio di esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario
motivare l’opposizione.
5.
La legittimazione ad interporre opposizione giusta l’art. 74 LEF è
di regola riconosciuta solo al destinatario del precetto esecutivo (escusso o
coescusso), ai suoi rappresentanti legali o convenzionali, nonché al gestore
d’affari senza mandato, alla condizione che il debitore poi ratifichi
l’opposizione (cfr. bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 s. ad art.
74, con rif.). In altri termini, non solo il destinatario (persona fisica) o il
rappresen- tante del destinatario ai sensi dell’art. 65 LEF, cui il precetto
esecutivo è stato notificato, può dichiarare di fare opposizione, ma anche,
secondo dottrina e giurisprudenza, ogni persona abilitata a ricevere il
precetto esecutivo stesso in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (persona adulta
della famiglia o impiegato), rispettivamente dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro
funzionario o impiegato), sotto riserva di ratifica nel caso in cui il soggetto
che ha sollevato opposizione non aveva o non aveva da solo il potere di
rappresentare il destinatario del precetto esecutivo (gilliéron, op. cit. n.
22.
ad art. 74, con
riferimento a DTF 97 III 114-116). In particolare, il rappresentante ai sensi
dell’art. 65 LEF, di una collettività pubblica, di una persona giuridica o di
una società può dichiarare validamente l’opposizione, anche nel caso in cui può
avvalersi solo di firma collettiva a due (gilliéron,
23.
ad art. 74). In caso di notifica sostitutiva a un ausiliario del
destinatario ai sensi degli art. 64 cpv. 1 seconda frase e 65 cpv. 2 LEF, la
legittimazione dell’ausiliario a fare opposizione può fondarsi sia sulla
gestione di affari (art. 419 segg. CO), sia sull’istituto della procura tacita
o del mandato implicito, riconosciuti non solo nel campo delle obbligazioni
(DTF 118 III 12-13), ma anche nel diritto postale e nel diritto procedurale.
L’opposizione sollevata dall’ausiliario è valida se, in caso di contestazione,
il destinatario la ratifica o l’approva (gillièron,
n. 24 ad art. 74; DTF 97 III 115-116, 99 III 64, 107
III 50). L’opposizione interposta da un ausiliario e ratificata, anche solo
implicitamente, dal destinatario, non può essere ritirata dall’ausiliario se
non con il consenso o la ratifica dello stesso destinatario (gillièron, op. cit. loc. cit.).
In
DTF 97 III 113 segg. il Tribunale federale, pur rilevando che la facoltà
dell’impiegato di sollevare opposizione è ammessa dalla dottrina ex art. 65
cpv. 2 LEF, ha nondimeno precisato che tale principio non vale indistintamente.
Ancorché in casi del genere si può presumere che l’impiegato abbia agito “mit
Wissen und Willlen” del destinatario/rappresentato e che perciò egli era autorizzato
a sollevare opposizione, il Tribunale federale ha rilevato che se il creditore
fa valere che ciò non è il caso, ossia che l’opponente ha agito senza
autorizzazione, l’ufficio o l’autorità di vigilanza devono operare accertamenti
sui poteri di rappresentanza dell’impiegato, rispettivamente sulla successiva
ratifica del suo operato da parte degli organi della società.
6.
Come visto, a sollevare opposizione al precetto esecutivo è stata __________
R__________, attiva (come impiegata) presso la società __________, via __________,
Lugano, sede/recapito dell’escussa (cfr. Registro di commercio). Non solo. __________
R__________ figura a registro di commercio come membro con diritto di firma
individuale della società abilitata a ricevere gli atti esecutivi destinati
alla escussa. In quanto organo (membro) di quest’ultima, __________ R__________
era perciò legittimata a sollevare opposizione al precetto esecutivo in
rassegna, per lo meno come ausiliaria nel quadro dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Ci si
può perfino chiedere se, in quanto per l’appunto organo (membro) della società
indicata a registro di commercio come recapito/sede dell’escussa, __________ R__________
fosse più di una semplice ausiliaria. La questione non ha ragione da essere
vagliata. Giacché nelle descritte circostanze è senz’altro presumibile che __________
R__________ abbia sollevato opposizione con l’implicito consenso degli organi
dell’escussa, della quale essa era tenuta comunque a tutelare, vista la sua
posizione, gli interessi, ancorché non fosse – almeno così sembra - una sua
impiegata e tanto meno un membro del suo consiglio di amministrazione (lo era
invece della __________). Certo, in casi del genere l’ufficio di esecuzione,
rispettivamente l’autorità di vigilanza potrebbero anche essere chiamati e
tenuti ad accertare i poteri di rappre-sentanza della persona che ha sollevato
opposizione, rispetti-vamente l’avvenuta ratifica da parte del destinatario del
precetto esecutivo dell’operato di costei. Nella fattispecie, tuttavia, come
verificatosi del resto nel caso che ha portato alla DTF 97 III 113 segg., il
ricorrente non pretende che l’escussa non abbia condiviso l’operato di __________
R__________, segnatamente che essa non ritenga valida l’opposizione al precetto
esecutivo sollevata dal soggetto. Egli si limita a richiamare la giurisprudenza
DTF 97 III 113. segg., facendo carico all’ufficio di non avere appurato se
l’escussa avesse effettivamente autorizzato, preventivamente e in forma
scritta, la stessa __________ R__________ e per essa la __________, a sollevare
opposizione a nome e per conto della PI 1, come pure di non avere nemmeno
verificato come quest’ultima non sia nemmeno un’impiegata della debitrice. Non
asserisce tuttavia che __________ R__________ abbia indebitamente sollevato opposizione
al precetto esecutivo, ossia che abbia abusato della sua posizione, e nemmeno
indica un solo motivo che potrebbe supportare uno scenario del genere, ovvero
di un suo agire a insaputa della direzione dell’escussa. Certo, allo scritto 5
novembre dell’Ufficio di esecuzione di __________, volto a chiarire i poteri di
rappre-sentanza di __________ R__________, la A__________ __________ non ha
risposto. Tale circostanza non è tuttavia decisiva. Per tacere del fatto che
l’ufficio avrebbe dovuto assegnare un congruo termine e indicare le eventuali
conseguenze in caso di mancata risposta, come pure del fatto che, in ogni modo,
la A__________ __________ non ha ufficialmente smentito __________ R__________,
per i motivi esposti nei considerandi che precedono non vi è motivo per
riaprire il caso, ossia per riassegnare un termine perentorio all’escussa per
rispondere al quesito postogli con lo scritto 5 novembre 2009.
7.
Il ricorso deve perciò essere disatteso.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a OTLEF e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
65 e 74 LEF e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: - RI 1
- __________
- __________
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione
-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla
notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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