15.2009.125
Tardività del ricorso. Motivi di nullità. Impignorabilità del pignoramento
11 dicembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.125
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, CEF
Titolo:
Tardività del ricorso. Motivi di nullità. Impignorabilità del pignoramento
BENE IMPIGNORABILE
NULLITÀ
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 22 cpv. 2 LEF
art. 92 LEF
Incarto n.
15.2009.125
Lugano
11 dicembre
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione
del bene pignorato avvenuta il 21 ottobre 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da
1. PI 1
(rappr.
da: __________, __________, __________
es.
n. __________, n. __________, n. __________,
2.
PI 3, __________
(rappr.
da: RA 2, __________, __________)
es.
n. __________
3. PI 4
(rappr. d__________
4. PI 5
es. n. __________
5. RA 1, __________
(rappr. da: __________, __________, __________)
es. n. __________, n. __________
viste le osservazioni:
- 2 novembre 2009 di PI 4, __________;
- 6 novembre 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 il 2 ottobre 2008 rispettivamente
il 14 maggio 2009 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca __________ di
proprietà dell’escussa.
B. A
seguito delle domande di vendita presentate da diversi creditori, il 7 novembre
2008, il 19 giugno 2009, il 23 giugno 2009 e il 3 agosto 2009 l’Ufficio ha
comunicato all’escussa la ricezione delle stesse domande e poi, il 21 agosto
2009, le ha reso noto l’incanto dell’autovettura pignorata previsto per 21
ottobre 2009 alle ore 15.00.
C. Il
21 ottobre 2009 l’autovettura è stata aggiudicata per l’importo di fr. 500.--
a PI 4.
D. Con
ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 si è opposta all’aggiudicazione argomentando di
vivere a __________ e di necessitare, avendo due bambini, uno dei quali
frequenta la scuola elementare, l’autovettura per spostarsi, in particolare in
casi urgenti.
E. Delle
osservazioni 2 novembre 2009 di PI 4 si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
F. Con
osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame
evidenziando che né in occasione del pignoramento né al momento della
comunicazione delle domande di vendita l’escussa ha eccepito l’impignorabilità
dell’autovettura. L’Ufficio precisa che tra __________ e __________ esiste un
regolare servizio pubblico delle autopostali, al quale l’escussa potrebbe ricorrere.
Considerato
Considerandi
1.
Con il ricorso
del 22 ottobre 2009 RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione. La ricorrente non rimprovera all’Ufficio di aver commesso degli
errori nella conduzione dell’incanto ma sostiene che l’autovettura venduta non
poteva essere pignorata perché le necessiterebbe sia per portare a scuola i
figli che in caso di urgenze. La censura rivolta dalla ricorrente all’operato
dell’CO 1riguarda pertanto l’esecuzione del
pignoramento e non l’aggiudicazione.
2.
Per
l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento.
Nell’ambito
delle varie esecuzioni che hanno portato alla vendita del 21 ottobre 2009, già il
2.
ottobre 2008 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 il pignoramento dell’autovettura __________.
In seguito poi lo stesso Ufficio ha pure reso noto alla ricorrente il nuovo
pignoramento, avvenuto il 14 maggio 2009, e tutta una serie di domande di
realizzazione e di avvisi di incanto. Il gravame contro il pignoramento
dell’autovettura, presentato solo il 22 ottobre 2009, ossia il giorno
successivo alla realizzazione, risulta pertanto ampiamente tardivo e per questo
motivo va dichiarato irricevibile.
3.
All’Autorità di
vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di ricorso, compete
tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente
nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile,
ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1LEF).
3.1
La nullità di un
pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso,
quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per
vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il
pignoramento incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha
per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III
11.
cons. 2).
3.2
Nel caso di specie non vi è alcun motivo di
nullità legittimante l’intervento d’ufficio di questa Camera quale autorità di
vigilanza in senso lato.
Infatti
un autoveicolo è impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF solo se è
necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione. Ciò non viene
preteso dalla ricorrente: per questo motivo quindi la vettura venduta non può
essere riconosciuta quale bene assolutamente impignorabile. Questo anche se l’escussa
fosse riuscita a dimostrare la necessità dell’auto per potersi occupare
convenientemente dei figli -circostanza peraltro difficilmente ipotizzabile
considerato che i Comuni di __________ e di __________ sono confinanti e che esiste
un servizio di mezzi pubblici che li collega- poiché spese di
questo genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali
principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo.
4.
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 92 n. 3 LEF; 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
-RI
1, __________;
-__________,
__________, __________;
-__________,
__________, __________, __________;
-__________,
__________;
-__________,
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster