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Decisione

15.2009.125

Tardività del ricorso. Motivi di nullità. Impignorabilità del pignoramento

11 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 il 2 ottobre 2008 rispettivamente

il 14 maggio 2009 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca __________ di

proprietà dell’escussa.

B. A

seguito delle domande di vendita presentate da diversi creditori, il 7 novembre

2008, il 19 giugno 2009, il 23 giugno 2009 e il 3 agosto 2009 l’Ufficio ha

comunicato all’escussa la ricezione delle stesse domande e poi, il 21 agosto

2009, le ha reso noto l’incanto dell’autovettura pignorata previsto per 21

ottobre 2009 alle ore 15.00.

C. Il

21 ottobre 2009 l’autovettura è stata aggiudicata per l’importo di fr. 500.--

a PI 4.

D. Con

ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 si è opposta all’aggiudicazione argomentando di

vivere a __________ e di necessitare, avendo due bambini, uno dei quali

frequenta la scuola elementare, l’autovettura per spostarsi, in particolare in

casi urgenti.

E. Delle

osservazioni 2 novembre 2009 di PI 4 si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

F. Con

osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame

evidenziando che né in occasione del pignoramento né al momento della

comunicazione delle domande di vendita l’escussa ha eccepito l’impignorabilità

dell’autovettura. L’Ufficio precisa che tra __________ e __________ esiste un

regolare servizio pubblico delle autopostali, al quale l’escussa potrebbe ricorrere.

Considerato

Considerandi

1.

Con il ricorso

del 22 ottobre 2009 RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione. La ricorrente non rimprovera all’Ufficio di aver commesso degli

errori nella conduzione dell’incanto ma sostiene che l’autovettura venduta non

poteva essere pignorata perché le necessiterebbe sia per portare a scuola i

figli che in caso di urgenze. La censura rivolta dalla ricorrente all’operato

dell’CO 1riguarda pertanto l’esecuzione del

pignoramento e non l’aggiudicazione.

2.

Per

l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento.

Nell’ambito

delle varie esecuzioni che hanno portato alla vendita del 21 ottobre 2009, già il

2.

ottobre 2008 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 il pignoramento dell’autovettura __________.

In seguito poi lo stesso Ufficio ha pure reso noto alla ricorrente il nuovo

pignoramento, avvenuto il 14 maggio 2009, e tutta una serie di domande di

realizzazione e di avvisi di incanto. Il gravame contro il pignoramento

dell’autovettura, presentato solo il 22 ottobre 2009, ossia il giorno

successivo alla realizzazione, risulta pertanto ampiamente tardivo e per questo

motivo va dichiarato irricevibile.

3.

All’Autorità di

vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di ricorso, compete

tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente

nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile,

ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1LEF).

3.1

La nullità di un

pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso,

quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per

vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il

pignoramento incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha

per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III

11.

cons. 2).

3.2

Nel caso di specie non vi è alcun motivo di

nullità legittimante l’intervento d’ufficio di questa Camera quale autorità di

vigilanza in senso lato.

Infatti

un autoveicolo è impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF solo se è

necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione. Ciò non viene

preteso dalla ricorrente: per questo motivo quindi la vettura venduta non può

essere riconosciuta quale bene assolutamente impignorabile. Questo anche se l’escussa

fosse riuscita a dimostrare la necessità dell’auto per potersi occupare

convenientemente dei figli -circostanza peraltro difficilmente ipotizzabile

considerato che i Comuni di __________ e di __________ sono confinanti e che esiste

un servizio di mezzi pubblici che li collega- poiché spese di

questo genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali

principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

4.

Il ricorso è irricevibile per tardività.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 92 n. 3 LEF; 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

-RI

1, __________;

-__________,

__________, __________;

-__________,

__________, __________, __________;

-__________,

__________;

-__________,

__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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