15.2009.127
Fallimento. Responsabilità dei creditori per le tasse e le spese scoperte
7 dicembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2009.127
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, CEF
Titolo:
Fallimento. Responsabilità dei creditori per le tasse e le spese scoperte
SPESE ESECUTIVE
art. 169 cpv. 1 LEF
art. 269 LEF
Incarto n.
15.2009.127
15.2009.128
15.2009.129
Lugano
7 dicembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 9 novembre 2009 di
RI 1 (inc. 15.2009.127)
patrocinata da: PA 1
__________, __________ (inc.
15.2009.128)
__________, __________ (inc.
15.2009.129)
entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 28
ottobre 2009 con cui ha chiesto ai ricorrenti di pagare un residuo di spese
nella procedura di fallimento aperta nei confronti di
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 22 maggio 2006, il Pretore __________ ha decretato la sospensione
per mancanza di attivi del fallimento di PI 1. Entro il termine impartito dall’CO
1 con pubblicazione del 30 maggio 2006, i qui ricorrenti hanno anticipato fr.
3'000.-- a garanzia delle spese per la continuazione della liquidazione.
L’avviso ricordava la possibilità per l’Ufficio di chiedere ulteriori anticipi
qualora l’importo richiesto fosse risultato insufficiente.
B. Il 6
febbraio 2008, l’Ufficio ha comunicato ai qui ricorrenti che le spese
prevedibili per l’allestimento dello stato di riparto, l’emissione degli
avvisi ed attestati di carenza di beni, ecc. ammontavano a circa fr. 1'500.-- e
che risultava già a quel momento uno scoperto di oltre fr. 400.--, concludendo
così: “A dipendenza di quanto dettato dalle pubblicazioni ex art. 230 LEF
(in particolare vedi STF 64.III.167), emetteremo il conteggio delle spese esattamente
scoperte e dovute quando la liquidazione potrà essere chiusa ex art. 268 LEF”.
C. Il
28 ottobre 2009, dopo la chiusura del fallimento decretata il 22 ottobre 2008,
l’Ufficio ha emesso il seguente conteggio:
fr. 5'838.00 totale come riportato
dal protocollo allegato
importi
in deduzione:
saldo
PostFinance cto. fallita fr. 5.55
spese pagate da __________ art. 169 LEF fr. 828.45
anticipo spese da voi pagato il 08.06.2006 fr. 3'000.00
./. fr. 3'834.00 totale
da dedurre fr. 3'834.00
= fr. 2'004.00 residuo
a vostro carico (DTF 64.III.167)
D. I creditori RI 1, __________ e __________ si oppongono al pagamento del residuo di fr. 2'004.--,
facendo valere che l’Ufficio non può mettere a loro carico le spese scoperte,
ma avrebbe dovuto chiedere garanzie complementari, pena la (reiterata) sospensione
della liquidazione. In via eventuale, i ricorrenti contestano inoltre alcune
poste del protocollo, e meglio sostengono che la tassa e le spese per la
pubblicazione della sospensione per mancanza di attivi, pari a fr. 211.10,
vanno poste a carico del creditore che ha chiesto il fallimento, mentre le
spese cagionate dalle cessioni di credito domandate da altri creditori
sarebbero da porre a carico di quei creditori, e ciò per l’importo totale di
fr. 643.--.
E. Nelle
sue osservazioni, l’Ufficio sostiene che l’assenza di contestazione dello
scritto del 6 febbraio 2008 ha comportato l’accettazione della richiesta di
pagamento (differita) per le spese future da parte dei ricorrenti, la cui
opposizione sarebbe quindi abusiva ai sensi dell’art. 2 CC. Anche le censure
formulate in via subordinata sarebbero da respingere.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
I
ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________
sono tutti riferiti allo stesso provvedimento, di cui i ricorrenti postulano
l’annullamento, rispettivamente la riforma negli stessi termini. Le tre
vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale
ed evase con una sola sentenza.
2.
È
dubbio che l’amministrazione del fallimento possa ancora emettere provvedimenti
dopo la chiusura del fallimento, all’infuori delle ipotesi previste dalla legge
(art. 269 LEF). La decisione sulle tasse e delle spese dovrebbe essere
formalizzata nel conto finale, che viene depositato unitamente allo stato di
riparto (art. 261 e 263 LEF). La questione può comunque rimanere indecisa nel
caso concreto, siccome i ricorsi vanno accolti nel merito.
3.
Giusta
l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile
delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi
(art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF)
comprese. Come indicato dallo stesso testo di legge, tale responsabilità si
estende alle spese di pubblicazione sui fogli ufficiali (art. 35 LEF) della
decisione di sospensione, rispettivamente dell’apertura del fallimento e della
grida ai creditori (FF 1991 III 78-79, ad 205.13; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 169). Le tasse e spese riferite a
questa prima fase della procedura non possono essere poste a carico di altri
creditori (DTF 64 III 169, cons. 1). Qualora gli attivi fallimentari appaiono
insufficienti a coprire le spese della prima fase e delle fasi successive della
liquidazione, la procedura viene chiusa per mancanza di attivi, a meno che i
creditori anticipino l’importo scoperto presunto delle spese future (art. 230
cpv. 2 LEF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’amministrazione
del fallimento può, nella pubblicazione della sospensione per mancanza di
attivi, riservarsi il diritto di chiedere ulteriori anticipi prima della fine della
liquidazione nel caso in cui il primo anticipo dovesse rivelarsi insufficiente.
Questa facoltà concerne però solo le spese future: spese passate che non sono coperte
né dalla massa attiva né dagli anticipi già versati non possono invece più
essere poste a carico dei creditori (DTF 64 III 169 segg., cons. 2; 117 III 67
segg.). I principi di una sana gestione della procedura di fallimento vietano
infatti la creazione di spese e debiti per i quali non vi sia un’adeguata
copertura (DTF 113 III 152, cons. 3b; cfr. pure Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad
art. 230; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 19 ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 3 ad art. 230).
4.
Nel caso in esame,
l’Ufficio si è sì riservato la facoltà di chiedere ulteriori anticipi nella
pubblicazione della sospensione della liquidazione per mancanza di attivi. Nel
suo scritto 6 febbraio 2008, esso non ha però formulato alcuna richiesta in tal
senso, limitandosi a comunicare ai qui ricorrenti che il conteggio delle spese
scoperte sarebbe stato emesso al termine della liquidazione. Il rinvio alla DTF
64.
III 167 è quindi inappropriato, dal momento che l’Ufficio non si è
determinato nel senso indicato dalla giurisprudenza federale. Tuttavia,
l’Ufficio sostiene che il ricorso sarebbe abusivo in quanto i ricorrenti non
hanno contestato la “richiesta di pagamento (differita) per le
spese future” contenuta nello scritto in questione. Ora, quest’ultimo non è per
niente chiaro, anzi non sembra nemmeno costituire una decisione suscettibile di
ricorso, nella misura in cui l’Ufficio si limita a preannunciare l’allestimento
del conteggio delle spese scoperte (cfr. Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art.
17), senza peraltro precisare a carico di chi sarebbero state poste. In buona
fede, i qui ricorrenti potevano anche capire che la ripartizione dell’importo
di fr. 1'500.-- sarebbe stata decisa solo alla fine della procedura (ritenuto
che né l’importo scoperto di oltre fr. 400.-- né quello eccedente fr. 1'500.-- potevano
comunque essere posti a carico dei creditori alla luce della sentenza citata
dallo stesso Ufficio), e che l’Ufficio avrebbe magari deciso di ripartirlo tra
tutti i creditori, giacché secondo il Tribunale federale, le richieste
d’anticipo vanno rivolte a tutti i creditori. In queste condizioni, non si può
trarre dalla mancata contestazione dello scritto 6 febbraio 2008 le conclusioni
a cui giunge l’Ufficio.
5.
I
ricorsi vanno pertanto accolti.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.
34.
e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________
sono congiunte.
2.
I
ricorsi sono accolti.
2.1
Di
conseguenza è annullato il provvedimento adottato il 28 ottobre 2009 nel
fallimento di PI 1, __________.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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