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Decisione

15.2009.127

Fallimento. Responsabilità dei creditori per le tasse e le spese scoperte

7 dicembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 22 maggio 2006, il Pretore __________ ha decretato la sospensione

per mancanza di attivi del fallimento di PI 1. Entro il termine impartito dall’CO

1 con pubblicazione del 30 maggio 2006, i qui ricorrenti hanno anticipato fr.

3'000.-- a garanzia delle spese per la continuazione della liquidazione.

L’avviso ricordava la possibilità per l’Ufficio di chiedere ulteriori anticipi

qualora l’im­porto richiesto fosse risultato insufficiente.

B. Il 6

febbraio 2008, l’Ufficio ha comunicato ai qui ricorrenti che le spese

prevedibili per l’allestimento dello stato di riparto, l’emis­sione degli

avvisi ed attestati di carenza di beni, ecc. ammontavano a circa fr. 1'500.-- e

che risultava già a quel momento uno scoperto di oltre fr. 400.--, concludendo

così: “A dipendenza di quanto dettato dalle pubblicazioni ex art. 230 LEF

(in particolare vedi STF 64.III.167), emetteremo il conteggio delle spese esattamente

scoperte e dovute quando la liquidazione potrà essere chiusa ex art. 268 LEF”.

C. Il

28 ottobre 2009, dopo la chiusura del fallimento decretata il 22 ottobre 2008,

l’Ufficio ha emesso il seguente conteggio:

fr. 5'838.00 totale come riportato

dal protocollo allegato

importi

in deduzione:

saldo

PostFinance cto. fallita fr. 5.55

spese pagate da __________ art. 169 LEF fr. 828.45

anticipo spese da voi pagato il 08.06.2006 fr. 3'000.00

./. fr. 3'834.00 totale

da dedurre fr. 3'834.00

= fr. 2'004.00 residuo

a vostro carico (DTF 64.III.167)

D. I creditori RI 1, __________ e __________ si oppongono al pagamento del residuo di fr. 2'004.--,

facendo valere che l’Ufficio non può mettere a loro carico le spese scoperte,

ma avrebbe dovuto chiedere garanzie complementari, pena la (reiterata) sospensione

della liquidazione. In via eventuale, i ricorrenti contestano inoltre alcune

poste del protocollo, e meglio sostengono che la tassa e le spese per la

pubblicazione della sospensione per mancanza di attivi, pari a fr. 211.10,

vanno poste a carico del creditore che ha chiesto il fallimento, mentre le

spese cagionate dalle cessioni di credito domandate da altri creditori

sarebbero da porre a carico di quei creditori, e ciò per l’im­porto totale di

fr. 643.--.

E. Nelle

sue osservazioni, l’Ufficio sostiene che l’assenza di contestazione dello

scritto del 6 febbraio 2008 ha comportato l’accet­tazione della richiesta di

pagamento (differita) per le spese future da parte dei ricorrenti, la cui

opposizione sarebbe quindi abusiva ai sensi dell’art. 2 CC. Anche le censure

formulate in via subordinata sarebbero da respingere.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm

non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

I

ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________

sono tutti riferiti allo stesso provvedimento, di cui i ricorrenti postulano

l’annullamento, rispettivamente la riforma negli stessi termini. Le tre

vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale

ed evase con una sola sentenza.

2.

È

dubbio che l’amministrazione del fallimento possa ancora emettere provvedimenti

dopo la chiusura del fallimento, all’infuori delle ipotesi previste dalla legge

(art. 269 LEF). La decisione sulle tasse e delle spese dovrebbe essere

formalizzata nel conto finale, che viene depositato unitamente allo stato di

riparto (art. 261 e 263 LEF). La questione può comunque rimanere indecisa nel

caso concreto, siccome i ricorsi vanno accolti nel merito.

3.

Giusta

l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile

delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi

(art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF)

comprese. Come indicato dallo stesso testo di legge, tale responsabilità si

estende alle spese di pubblicazione sui fogli ufficiali (art. 35 LEF) della

decisione di sospensione, rispettivamente dell’apertura del fallimento e della

grida ai creditori (FF 1991 III 78-79, ad 205.13; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 169). Le tasse e spese riferite a

questa prima fase della procedura non possono essere poste a carico di altri

creditori (DTF 64 III 169, cons. 1). Qualora gli attivi fallimentari appaiono

insufficienti a coprire le spese della prima fase e delle fasi successive della

liquidazione, la procedura viene chiusa per mancanza di attivi, a meno che i

creditori anticipino l’importo scoperto presunto delle spese future (art. 230

cpv. 2 LEF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ammi­nistrazione

del fallimento può, nella pubblicazione della sospensione per mancanza di

attivi, riservarsi il diritto di chiedere ulteriori anticipi prima della fine della

liquidazione nel caso in cui il primo anticipo dovesse rivelarsi insufficiente.

Questa facoltà concerne però solo le spese future: spese passate che non sono coperte

né dalla massa attiva né dagli anticipi già versati non possono invece più

essere poste a carico dei creditori (DTF 64 III 169 segg., cons. 2; 117 III 67

segg.). I principi di una sana gestione della procedura di fallimento vietano

infatti la creazione di spese e debiti per i quali non vi sia un’adeguata

copertura (DTF 113 III 152, cons. 3b; cfr. pure Lustenberger,

Basler Kommen­tar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad

art. 230; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 19 ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 3 ad art. 230).

4.

Nel caso in esame,

l’Ufficio si è sì riservato la facoltà di chiedere ulteriori anticipi nella

pubblicazione della sospensione della liquidazione per mancanza di attivi. Nel

suo scritto 6 febbraio 2008, esso non ha però formulato alcuna richiesta in tal

senso, limitandosi a comunicare ai qui ricorrenti che il conteggio delle spese

scoperte sarebbe stato emesso al termine della liquidazione. Il rinvio alla DTF

64.

III 167 è quindi inappropriato, dal momento che l’Ufficio non si è

determinato nel senso indicato dalla giurisprudenza federale. Tuttavia,

l’Ufficio sostiene che il ricorso sarebbe abusivo in quanto i ricorrenti non

hanno contestato la “richiesta di pagamento (differita) per le

spese future” contenuta nello scritto in questione. Ora, quest’ultimo non è per

niente chiaro, anzi non sembra nemmeno costituire una decisione suscettibile di

ricorso, nella misura in cui l’Ufficio si limita a preannunciare l’alle­stimento

del conteggio delle spese scoperte (cfr. Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art.

17), senza peraltro precisare a carico di chi sarebbero state poste. In buona

fede, i qui ricorrenti potevano anche capire che la ripartizione dell’importo

di fr. 1'500.-- sarebbe stata decisa solo alla fine della procedura (ritenuto

che né l’importo scoperto di oltre fr. 400.-- né quello eccedente fr. 1'500.-- potevano

comunque essere posti a carico dei creditori alla luce della sentenza citata

dallo stesso Ufficio), e che l’Ufficio avrebbe magari deciso di ripartirlo tra

tutti i creditori, giacché secondo il Tribunale federale, le richieste

d’anticipo vanno rivolte a tutti i creditori. In queste condizioni, non si può

trarre dalla mancata contestazione dello scritto 6 febbraio 2008 le conclusioni

a cui giunge l’Ufficio.

5.

I

ricorsi vanno pertanto accolti.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.

34.

e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 9 novembre 2009 di RI 1, __________ e __________

sono congiunte.

2.

I

ricorsi sono accolti.

2.1

Di

conseguenza è annullato il provvedimento adottato il 28 ottobre 2009 nel

fallimento di PI 1, __________.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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