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Decisione

15.2009.133

Oggetto del ricorso ex art. 17 LEF. Possibilità di ricorso contro la prosecuzione dell'esecuzione. Aggiudicazione. Lingua della procedura ricorsuale. Presupposti per la concessione dell'assistenza giu

19 gennaio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________

di __________ venga annullata. Il ricorrente rileva che all’asta sarebbero

state fatte due sole offerte, che PI 1 avrebbe promesso diverse volte e per

iscritto di essere pronta a risolvere la pendenza formulando un’offerta per

rilevare l’appartamento senza porlo all’asta e che la creditrice ipotecaria

sarebbe pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle poste

a fondamento dell’esecuzione.

L. Con

atto integrativo del 30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio e di svolgere la procedura ricorsuale in

lingua tedesca.

M. Delle

osservazioni 23 dicembre 2009 dell’CO 1 postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se il creditore ha domandato la

realizzazione, l’ufficio avvisa entro tre giorni il debitore (art. 155 LEF) e

vi procede poi conformemente all’art. 156 LEF.

2.

L’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare

del credito posto in esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di

vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di

un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109

III 100 cons. 2.).

L'escusso

è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(cfr. Bernheim/Känzig, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154).

3.

Le contestazioni

sollevate dal ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe promesso di essere

pronta a risolvere la pendenza senza porre l’appartamento all’asta formulando

un’offerta per rilevarlo e che la stessa creditrice ipotecaria sarebbe

pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle ipotecarie

poste a fondamento dell’esecuzione, concerne unicamente questioni di merito, sottratte al potere di

cognizione di questa autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto

essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura di

disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali,

anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,

nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

4.

Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in

via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 156 cpv. 1 prima

proposizione LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 122 a 143b

LEF. Secondo l’art. 126 LEF gli oggetti da realizzare

sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la

sua offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori

a quello del creditore procedente. La legge non esige che vengano formulate più

offerte: basta pertanto, affinché vi possa essere aggiudicazione, anche una

sola offerta purché la stessa costituisca offerta sufficiente conformemente

all’art. 126 LEF. Ne discende che l’argomentazione del ricorrente, secondo cui in

sede di asta sarebbero state fatte due sole offerte, è priva di pregio.

5.

Anche

la richiesta di RI 1 di svolgere la

procedura ricorsuale in lingua tedesca non può essere accolta, essendo infatti l’italiano la lingua ufficiale

in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).

6.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

Visto l’esito, per

ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare

il ricorso alle parti interessate -alle quali viene comunque trasmessa la

presente sentenza- per le osservazioni.

In

data 30 novembre 2009 RI 1ha presentato domanda di concessione dell’effetto

sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della

decisione di merito è divenuta priva di oggetto.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

7.

RI

1.

chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

7.1

L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio

della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito

patrocinio.

Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è

concessa alle condizioni cumulative seguenti:

– il richiedente

è una persona fisica indigente (art. 3);

– la procedura

per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una

persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con

atti

propri, o

– la designazione

di un patrocinatore è necessaria alla

corretta

tutela dei suoi interessi, oppure;

– la causa

presenta difficoltà particolari.

La necessità oggettiva

di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche

adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le

questioni di diritto da risolvere sono complesse.

7.2

L’assistenza

di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17

LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122

I 10, cons. 2c; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.

20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo in sede di asta

pubblica, in considerazione anche delle limitate censure proponibili a questo

stadio della procedura esecutiva, non necessita di patrocinio, l’interessato

essendo in grado di procedere con atti propri, solo che

lo voglia.

Nel

caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non

presentava possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente, che dal profilo processuale è riuscito

ad esporre correttamente le proprie eccezioni. Per questo motivo difetta il

presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito

patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 85a, 126, 155, 156 LEF; 1 cpv. 1 Cost. TI;

3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

3. Intimazione

a:

- RI

1, __________;

- __________.

__________. __________ __________, __________;

- __________

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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