15.2009.133
Oggetto del ricorso ex art. 17 LEF. Possibilità di ricorso contro la prosecuzione dell'esecuzione. Aggiudicazione. Lingua della procedura ricorsuale. Presupposti per la concessione dell'assistenza giu
19 gennaio 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.133
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_90/2010, 19.04.2010
Titolo:
Oggetto
del ricorso ex art. 17 LEF. Possibilità di ricorso contro la prosecuzione dell'esecuzione. Aggiudicazione. Lingua della procedura ricorsuale. Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
ASTA
PROCEDURA DI RICORSO
art. 1 cpv. 1 COST TI
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
LEF
art. 85a LEF
art. 126 LEF
art. 155 LEF
art. 156 LEF
Incarto n.
15.2009.133
Lugano
19 gennaio
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione della PPP n. __________ del fondo base
particella n. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 1)
procedura
interessante anche quale aggiudicatario:
__________
__________, __________
viste le osservazioni 23 dicembre 2009
dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Con precetto esecutivo
in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9
maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre
accessori. Oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo
base particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso.
B. Con
sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha rigettato
l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo.
C. Con
decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di
disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo
quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di
giustizia.
D. Con
sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha
respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. ____________________).
Con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del
ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi
dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e
n. __________). Statuendo il 13 novembre 2008 la prima camera civile del
Tribunale federale non è entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1
contro le citate sentenze, avendo dichiarato inammissibili i rispettivi gravami
(__________).
E. Il
17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio 2009
l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di
realizzazione.
F. Con
ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha chiesto che la comunicazione della domanda di
realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a pubblico
incanto della PPP n. __________ di __________. L’atto ricorsuale è stato
respinto da questa Camera con decisione 23 marzo 2009. Il ricorso presentato
dall’escusso al Tribunale federale contro questa sentenza è stato dichiarato
irricevibile con pronunciato del 20 luglio 2009 (__________).
G. Con avviso di
incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________, l’Ufficio ha
fissato al __________ alle ore __________ la data dell’incanto.
H. Il __________
l’asta è regolarmente avvenuta e la PPP n. __________ di __________ è stata
aggiudicata a __________ __________ per l’importo di fr. 800'000.--.
Fatti
I. Con
ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________
di __________ venga annullata. Il ricorrente rileva che all’asta sarebbero
state fatte due sole offerte, che PI 1 avrebbe promesso diverse volte e per
iscritto di essere pronta a risolvere la pendenza formulando un’offerta per
rilevare l’appartamento senza porlo all’asta e che la creditrice ipotecaria
sarebbe pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle poste
a fondamento dell’esecuzione.
L. Con
atto integrativo del 30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio e di svolgere la procedura ricorsuale in
lingua tedesca.
M. Delle
osservazioni 23 dicembre 2009 dell’CO 1 postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se il creditore ha domandato la
realizzazione, l’ufficio avvisa entro tre giorni il debitore (art. 155 LEF) e
vi procede poi conformemente all’art. 156 LEF.
2.
L’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare
del credito posto in esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di
vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di
un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109
III 100 cons. 2.).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(cfr. Bernheim/Känzig, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154).
3.
Le contestazioni
sollevate dal ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe promesso di essere
pronta a risolvere la pendenza senza porre l’appartamento all’asta formulando
un’offerta per rilevarlo e che la stessa creditrice ipotecaria sarebbe
pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle ipotecarie
poste a fondamento dell’esecuzione, concerne unicamente questioni di merito, sottratte al potere di
cognizione di questa autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto
essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura di
disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali,
anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,
nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.
4.
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in
via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 156 cpv. 1 prima
proposizione LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 122 a 143b
LEF. Secondo l’art. 126 LEF gli oggetti da realizzare
sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la
sua offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori
a quello del creditore procedente. La legge non esige che vengano formulate più
offerte: basta pertanto, affinché vi possa essere aggiudicazione, anche una
sola offerta purché la stessa costituisca offerta sufficiente conformemente
all’art. 126 LEF. Ne discende che l’argomentazione del ricorrente, secondo cui in
sede di asta sarebbero state fatte due sole offerte, è priva di pregio.
5.
Anche
la richiesta di RI 1 di svolgere la
procedura ricorsuale in lingua tedesca non può essere accolta, essendo infatti l’italiano la lingua ufficiale
in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).
6.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Visto l’esito, per
ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare
il ricorso alle parti interessate -alle quali viene comunque trasmessa la
presente sentenza- per le osservazioni.
In
data 30 novembre 2009 RI 1ha presentato domanda di concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della
decisione di merito è divenuta priva di oggetto.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
7.
RI
1.
chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.
7.1
L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio
della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito
patrocinio.
Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è
concessa alle condizioni cumulative seguenti:
– il richiedente
è una persona fisica indigente (art. 3);
– la procedura
per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una
persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con
atti
propri, o
– la designazione
di un patrocinatore è necessaria alla
corretta
tutela dei suoi interessi, oppure;
– la causa
presenta difficoltà particolari.
La necessità oggettiva
di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche
adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le
questioni di diritto da risolvere sono complesse.
7.2
L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17
LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122
I 10, cons. 2c; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.
20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo in sede di asta
pubblica, in considerazione anche delle limitate censure proponibili a questo
stadio della procedura esecutiva, non necessita di patrocinio, l’interessato
essendo in grado di procedere con atti propri, solo che
lo voglia.
Nel
caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non
presentava possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente, che dal profilo processuale è riuscito
ad esporre correttamente le proprie eccezioni. Per questo motivo difetta il
presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito
patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 85a, 126, 155, 156 LEF; 1 cpv. 1 Cost. TI;
3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
3. Intimazione
a:
- RI
1, __________;
- __________.
__________. __________ __________, __________;
- __________
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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