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Decisione

15.2009.134

Sequestro di due beni diversi (fondo e conto) per il medesimo credito. Il valore di stima di ognuno dei beni eccede l'importo del credito

18 dicembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha

emesso, su istanza di PI 1, __________, un decreto di sequestro contro RI 1, __________,

fino a concorrenza di un credito di fr. 13'357. 95 (corrispondenti a Euro

8'263.- al cambio medio pari a 1,61660), oltre interessi legali al 5% dal 30

aprile 2008, di un credito di fr. 12'342.20 (corrispondenti a Euro 8'197.00 al

cambio medio pari a 1,505470) oltre interessi legali del 5% dal 30 aprile 2009)

e di un credito di fr. 772.50 (corrispondenti a Euro 515.00 al cambio medio

pari a 1,50), il tutto sino a concorrenza di un credito complessivo di fr.

26'472,65. In concreto è stato ordinato il sequestro dei seguenti beni:

-

“l’immobile particella no. __________ RFD di __________-__________, PPP __________

sino a concorrenza del credito e degli interessi di ritardo di cui alla

presente istanza;

-

tutti i conti intestati al Signor RI 1 presso la __________, __________/__________,

__________, comprensivi di tutti i beni, crediti,

valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti o depositi di

proprietà del convenuto, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza e valori

di ogni tipo, siano essi intestati nominativamente, sotto conti cifrati,

denominazioni convenzionali, il tutto fino a concorrenza del credito e degli

interessi di ritardo di cui alla presente istanza.”

B. Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha eseguito

il sequestro, inventariando anzitutto la PPP __________ RFD __________ __________,

33/1000 comproprietà del fondo-part. __________ RFD __________ con diritto

esclusivo sull’appartamento no. 3 composto di: 2 locali hobby, WC al PT, come

al piano di ripartizione, dal valore di stima ufficiale di fr. 78'963.79 e di

stima da parte dell’UEF di fr. 120'000.-. In precedenza, ossia il 30 ottobre

2009, l’Ufficio di esecuzione di __________ aveva richiesto l’annotazione di

una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 e 2 CCS

per la somma di fr. 26'472.65 oltre accessori e spese, che è stata eseguita lo

stesso giorno presso l’ufficio RFD __________ __________ in __________ (act. C

annesso al ricorso). Nello stesso verbale di sequestro l’Ufficio di esecuzione

di __________ ha inserito anche i rimanenti beni colpiti dal decreto di

sequestro. Il 13 novembre 2009 La __________ ha comunicato a RI 1 di avere

ricevuto il decreto di sequestro emesso dal Pretore del Distretto di Lugano in

data 30 ottobre 2009 e di avere proceduto al blocco di fr. 30’000.- (act. B

annesso al ricorso).

C. Contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’Ufficio esecuzione

di Lugano si è aggravato con ricorso del 13 novembre 2009 RI 1, asserendo

anzitutto che in data 5 novembre 2009 la __________ ha informato l’avv. __________,

erroneamente indicato dalla sequestrante quale suo patrocinatore, dell’avvenuto

sequestro, inviandogli per fax copia del relativo decreto e verbale (act. A

annesso al ricorso). Lo stesso giorno, prosegue il ricorrente, egli si è

rivolto al suo nuovo legale, che ha potuto così appurare, grazie a una verifica

Sifti, che è stata sequestrata anche la PPP __________ RFD di __________ e che

è stata annotata una restrizione della facoltà di disporre (UE-__________) per

fr. 26'472.65 oltre interessi e spese (act. C annesso al ricorso). Premesso che

il decreto di sequestro e il relativo verbale di sequestro non gli sono ancora

formalmente stati intimati e che comunque il presente ricorso è stato proposto

tempestivamente, ossia entro il termine di 10 giorni da quanto ha avuto

informale notizia dell’accaduto, RI 1 fa carico all’Ufficio esecuzione di __________

di avere sequestrato beni in eccesso: al momento risultano infatti sequestrati

conti e immobili per oltre fr. 56'000.-, ossia più del doppio rispetto al

credito (e interessi) posto alla base del decreto di sequestro. Tenuto conto

dell’ordine dei beni indicato nel decreto di sequestro, conclude il ricorrente,

occorre quindi provvedere al dissequestro del conto presso la __________,

bastando manifestamente il sequestro della PPP __________ RFD di __________ per

soddisfare il decreto pretorile, ritenuto che in ogni caso o l’uno o l’altro

dei beni sequestrati andrà dissequestrato a suo favore, il sequestro dovendo

essere limitato alla somma di fr. 26'472.65 oltre accessori.

D. Con osservazioni del 3 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________,

ricordato che la creditrice non ha presentato osservazioni entro il termine

assegnatole, rileva che il sequestro è stato eseguito conformemente alla LEF e

alle disposizioni contenute nel decreto di sequestro. Data la particolarità

della fattispecie in esame, l’ufficio per finire si è rimesso al giudizio della

Camera.

Considerandi

In diritto:

1.

Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione

parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data

a che è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 LEF; in

tale caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un

nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre

fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia

l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro

(verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro

invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro

appartenenza al debitore), sia la regolarità della procedura di concessione del

sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati

internazionali), sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, 7a ed. Berna 2003, §51 n. 68 p. 419s; Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III

n. 8s. ad art. 278 LEF; Reeb, Les mesures provvisoires dans la procedure de poursuite, in: ZSR

1997/II, p.477). La decisone del giudice

sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro 10 giorni all’autorità

giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF); nel Cantone Ticino

alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22

LALEF e art. 14 e 22 LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli

8'000.- franchi alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione

(art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’introduzione dell’istituto

dell’opposizione - con possibilità di ricorso – contro il decreto di sequestro

permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art. 17 LEF,

riservandolo in sostanza – salvo i casi di manifesta nullità – alla verifica

formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione

del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op. cit., pag.

477; reiser, op. cit. n. 14s ad art. 275).

Ciò

posto, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione

forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di

sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste

dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano

invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che

concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di

diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice

dell’opposizione. Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso

giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le

condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state

rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente

nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3; Amonn/Walther, op. cit. n. 49 ad § 51; CEF sentenza del 27 maggio 2005, n.

15.2005

-44, consid. 3.1).

2.

Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a

quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i

creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art.

275.

LEF: Gilliéron Commentaire de la LP,vol. IV, Losanna.2003,

n. 88 ad art. 275; Reiser. op. cit. n. 69s ad art. 275).

3.

Il ricorrente afferma che già il valore del fondo sequestrato, con

conseguente limitazione della facoltà di disporne per fr. 26'472.65 (act. C

annesso al ricorso), copre da solo il credito della parte sequestrante

ammontante complessivamente allo stesso importo. Parimenti basterebbe anche

quanto sequestrato presso la __________ (fr. 30'000.-) per coprire il credito

che ha originato il decreto di sequestro; con il che, secondo il ricorrente, o

l’uno o l’altro bene colpito dall’esecuzione del decreto di sequestro andrebbe

liberato.

4.

Di per sé l’obiezione non è sprovvista di buon diritto. Giacché,

giusta l’art 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro (art. 275

LEF; Gilliéron, op. cit. n. 88 ad art. 275; Reiser, op. cit. n. 69s

ad art. 275), il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per

soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori

pignoranti. E nella fattispecie il credito vantato dalla creditrice è, come

visto, di fr. 26'472.65 oltre interessi e spese, per cui esso sarebbe garantito

dal sequestro di uno solo dei beni colpiti.

5.

Sennonché la presente fattispecie si rivela diversa. Accogliendo

l’istanza di sequestro di PI 1, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,

ha dapprima disposto il sequestro dell’immobile particella no. __________ RFD

di __________. PPP __________ “sino a concorrenza del credito e degli interessi

di ritardo di cui alla presente istanza”, ovvero della somma di fr.

26'472.65.65 oltre accessori e spese. Orbene, nel dare seguito a questa

ingiunzione l’Ufficio di esecuzione di __________ ha inserito nel relativo

verbale di sequestro tale fondo, provvedendo poi a far iscrivere a registro fondiario

una limitazione della facoltà di disporre sulla PPP per tale importo. Nessun

rimprovero può pertanto essere mosso all’Ufficio di esecuzione per avere

proceduto in questo modo nell’esecuzione del sequestro del fondo. Accogliendo

l’istanza, lo stesso Pretore ha dipoi disposto anche il sequestro dei conti

intestati al sequestrato (rispettivamente di tutti gli altri valori ivi

reperibili, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza, ecc. ) presso la __________,

“il tutto fino a concorrenza del credito e degli interessi di ritardo di cui

alla presente istanza”. Anche in questo caso, l’Ufficio di esecuzione vi ha

dato seguito, inserendo nel verbale di sequestro tutti i beni intestati al

ricorrente nella suddetta banca, al fine di garantire ancora una volta tutta la

somma (fr. 26'475.65) per la quale il sequestro era stato concesso; tanto da

spingere poi la banca a bloccare la somma equivalente di fr. 30'000.-. Anche in

questo caso nulla può essere rimproverato all’organo di esecuzione.

6.

In definitiva, agendo nel modo descritto, l’Ufficio di esecuzione di

Lugano, come da esso spiegato nelle sue osservazioni al ricorso, ha per finire

eseguito ad litteram le disposizioni contenute nel decreto di sequestro: ha

dapprima proceduto al sequestro della PPP fino a concorrenza del credito

menzionato nello stesso decreto e, più precisamente, nello specifico primo

ordine impartito dal giudice; in seguito, sempre ottemperando al decreto di

sequestro, ha fatto sì che venissero tenuti a disposizione da parte della banca

fr. 30'000.- , ossia una somma anch’essa fino a concorrenza della cifra

riportata in modo a sé stante (ossia avulsa dal sequestro della PPP) nel

secondo ordine impartito dallo stesso giudice. In altri termini, posto di

fronte al chiaro contenuto del decreto di sequestro, secondo cui andavano

eseguiti due sequestri per fr. 26'475.65 cadauno, l’ufficio non aveva altra

alternativa se non di darvi seguito. Diversa si sarebbe verosimilmente

presentata la situazione qualora il Pretore, una volta specificati i beni da

sequestrare, avesse posto in calce a tale elenco la menzione “il tutto sino a

concorrenza del credito”(come avvenuto ad esempio nel caso sfociato nella

sentenza CEF, inc. 15.2005.43-44 citata nel consid. 1). Egli ha però statuito

in modo diverso.

7.

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso. Non

si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- avv. __________;

- avv. __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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