15.2009.134
Sequestro di due beni diversi (fondo e conto) per il medesimo credito. Il valore di stima di ognuno dei beni eccede l'importo del credito
18 dicembre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2009.134
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CEF
Titolo:
Sequestro di due beni diversi (fondo e conto) per il medesimo credito. Il valore di stima di ognuno dei beni eccede l'importo del credito
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2009.134
Lugano
18 dicembre 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2009 di
RI 1, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________
nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato contro il ricorrente
il 30 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5
(EF.2009.2972), su istanza di
PI 1, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
viste le osservazioni 3 dicembre 2009 dell’Ufficio di
esecuzione di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 30 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
emesso, su istanza di PI 1, __________, un decreto di sequestro contro RI 1, __________,
fino a concorrenza di un credito di fr. 13'357. 95 (corrispondenti a Euro
8'263.- al cambio medio pari a 1,61660), oltre interessi legali al 5% dal 30
aprile 2008, di un credito di fr. 12'342.20 (corrispondenti a Euro 8'197.00 al
cambio medio pari a 1,505470) oltre interessi legali del 5% dal 30 aprile 2009)
e di un credito di fr. 772.50 (corrispondenti a Euro 515.00 al cambio medio
pari a 1,50), il tutto sino a concorrenza di un credito complessivo di fr.
26'472,65. In concreto è stato ordinato il sequestro dei seguenti beni:
-
“l’immobile particella no. __________ RFD di __________-__________, PPP __________
sino a concorrenza del credito e degli interessi di ritardo di cui alla
presente istanza;
-
tutti i conti intestati al Signor RI 1 presso la __________, __________/__________,
__________, comprensivi di tutti i beni, crediti,
valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti o depositi di
proprietà del convenuto, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza e valori
di ogni tipo, siano essi intestati nominativamente, sotto conti cifrati,
denominazioni convenzionali, il tutto fino a concorrenza del credito e degli
interessi di ritardo di cui alla presente istanza.”
B. Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha eseguito
il sequestro, inventariando anzitutto la PPP __________ RFD __________ __________,
33/1000 comproprietà del fondo-part. __________ RFD __________ con diritto
esclusivo sull’appartamento no. 3 composto di: 2 locali hobby, WC al PT, come
al piano di ripartizione, dal valore di stima ufficiale di fr. 78'963.79 e di
stima da parte dell’UEF di fr. 120'000.-. In precedenza, ossia il 30 ottobre
2009, l’Ufficio di esecuzione di __________ aveva richiesto l’annotazione di
una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 e 2 CCS
per la somma di fr. 26'472.65 oltre accessori e spese, che è stata eseguita lo
stesso giorno presso l’ufficio RFD __________ __________ in __________ (act. C
annesso al ricorso). Nello stesso verbale di sequestro l’Ufficio di esecuzione
di __________ ha inserito anche i rimanenti beni colpiti dal decreto di
sequestro. Il 13 novembre 2009 La __________ ha comunicato a RI 1 di avere
ricevuto il decreto di sequestro emesso dal Pretore del Distretto di Lugano in
data 30 ottobre 2009 e di avere proceduto al blocco di fr. 30’000.- (act. B
annesso al ricorso).
C. Contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’Ufficio esecuzione
di Lugano si è aggravato con ricorso del 13 novembre 2009 RI 1, asserendo
anzitutto che in data 5 novembre 2009 la __________ ha informato l’avv. __________,
erroneamente indicato dalla sequestrante quale suo patrocinatore, dell’avvenuto
sequestro, inviandogli per fax copia del relativo decreto e verbale (act. A
annesso al ricorso). Lo stesso giorno, prosegue il ricorrente, egli si è
rivolto al suo nuovo legale, che ha potuto così appurare, grazie a una verifica
Sifti, che è stata sequestrata anche la PPP __________ RFD di __________ e che
è stata annotata una restrizione della facoltà di disporre (UE-__________) per
fr. 26'472.65 oltre interessi e spese (act. C annesso al ricorso). Premesso che
il decreto di sequestro e il relativo verbale di sequestro non gli sono ancora
formalmente stati intimati e che comunque il presente ricorso è stato proposto
tempestivamente, ossia entro il termine di 10 giorni da quanto ha avuto
informale notizia dell’accaduto, RI 1 fa carico all’Ufficio esecuzione di __________
di avere sequestrato beni in eccesso: al momento risultano infatti sequestrati
conti e immobili per oltre fr. 56'000.-, ossia più del doppio rispetto al
credito (e interessi) posto alla base del decreto di sequestro. Tenuto conto
dell’ordine dei beni indicato nel decreto di sequestro, conclude il ricorrente,
occorre quindi provvedere al dissequestro del conto presso la __________,
bastando manifestamente il sequestro della PPP __________ RFD di __________ per
soddisfare il decreto pretorile, ritenuto che in ogni caso o l’uno o l’altro
dei beni sequestrati andrà dissequestrato a suo favore, il sequestro dovendo
essere limitato alla somma di fr. 26'472.65 oltre accessori.
D. Con osservazioni del 3 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________,
ricordato che la creditrice non ha presentato osservazioni entro il termine
assegnatole, rileva che il sequestro è stato eseguito conformemente alla LEF e
alle disposizioni contenute nel decreto di sequestro. Data la particolarità
della fattispecie in esame, l’ufficio per finire si è rimesso al giudizio della
Camera.
Considerandi
In diritto:
1.
Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione
parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data
a che è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 LEF; in
tale caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un
nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre
fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia
l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro
(verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro
invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro
appartenenza al debitore), sia la regolarità della procedura di concessione del
sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati
internazionali), sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, 7a ed. Berna 2003, §51 n. 68 p. 419s; Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III
n. 8s. ad art. 278 LEF; Reeb, Les mesures provvisoires dans la procedure de poursuite, in: ZSR
1997/II, p.477). La decisone del giudice
sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro 10 giorni all’autorità
giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF); nel Cantone Ticino
alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22
LALEF e art. 14 e 22 LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli
8'000.- franchi alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione
(art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’introduzione dell’istituto
dell’opposizione - con possibilità di ricorso – contro il decreto di sequestro
permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art. 17 LEF,
riservandolo in sostanza – salvo i casi di manifesta nullità – alla verifica
formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione
del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op. cit., pag.
477; reiser, op. cit. n. 14s ad art. 275).
Ciò
posto, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione
forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di
sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste
dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano
invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che
concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di
diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice
dell’opposizione. Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso
giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le
condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state
rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente
nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3; Amonn/Walther, op. cit. n. 49 ad § 51; CEF sentenza del 27 maggio 2005, n.
15.2005
-44, consid. 3.1).
2.
Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a
quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i
creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art.
275.
LEF: Gilliéron Commentaire de la LP,vol. IV, Losanna.2003,
n. 88 ad art. 275; Reiser. op. cit. n. 69s ad art. 275).
3.
Il ricorrente afferma che già il valore del fondo sequestrato, con
conseguente limitazione della facoltà di disporne per fr. 26'472.65 (act. C
annesso al ricorso), copre da solo il credito della parte sequestrante
ammontante complessivamente allo stesso importo. Parimenti basterebbe anche
quanto sequestrato presso la __________ (fr. 30'000.-) per coprire il credito
che ha originato il decreto di sequestro; con il che, secondo il ricorrente, o
l’uno o l’altro bene colpito dall’esecuzione del decreto di sequestro andrebbe
liberato.
4.
Di per sé l’obiezione non è sprovvista di buon diritto. Giacché,
giusta l’art 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro (art. 275
LEF; Gilliéron, op. cit. n. 88 ad art. 275; Reiser, op. cit. n. 69s
ad art. 275), il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per
soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori
pignoranti. E nella fattispecie il credito vantato dalla creditrice è, come
visto, di fr. 26'472.65 oltre interessi e spese, per cui esso sarebbe garantito
dal sequestro di uno solo dei beni colpiti.
5.
Sennonché la presente fattispecie si rivela diversa. Accogliendo
l’istanza di sequestro di PI 1, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha dapprima disposto il sequestro dell’immobile particella no. __________ RFD
di __________. PPP __________ “sino a concorrenza del credito e degli interessi
di ritardo di cui alla presente istanza”, ovvero della somma di fr.
26'472.65.65 oltre accessori e spese. Orbene, nel dare seguito a questa
ingiunzione l’Ufficio di esecuzione di __________ ha inserito nel relativo
verbale di sequestro tale fondo, provvedendo poi a far iscrivere a registro fondiario
una limitazione della facoltà di disporre sulla PPP per tale importo. Nessun
rimprovero può pertanto essere mosso all’Ufficio di esecuzione per avere
proceduto in questo modo nell’esecuzione del sequestro del fondo. Accogliendo
l’istanza, lo stesso Pretore ha dipoi disposto anche il sequestro dei conti
intestati al sequestrato (rispettivamente di tutti gli altri valori ivi
reperibili, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza, ecc. ) presso la __________,
“il tutto fino a concorrenza del credito e degli interessi di ritardo di cui
alla presente istanza”. Anche in questo caso, l’Ufficio di esecuzione vi ha
dato seguito, inserendo nel verbale di sequestro tutti i beni intestati al
ricorrente nella suddetta banca, al fine di garantire ancora una volta tutta la
somma (fr. 26'475.65) per la quale il sequestro era stato concesso; tanto da
spingere poi la banca a bloccare la somma equivalente di fr. 30'000.-. Anche in
questo caso nulla può essere rimproverato all’organo di esecuzione.
6.
In definitiva, agendo nel modo descritto, l’Ufficio di esecuzione di
Lugano, come da esso spiegato nelle sue osservazioni al ricorso, ha per finire
eseguito ad litteram le disposizioni contenute nel decreto di sequestro: ha
dapprima proceduto al sequestro della PPP fino a concorrenza del credito
menzionato nello stesso decreto e, più precisamente, nello specifico primo
ordine impartito dal giudice; in seguito, sempre ottemperando al decreto di
sequestro, ha fatto sì che venissero tenuti a disposizione da parte della banca
fr. 30'000.- , ossia una somma anch’essa fino a concorrenza della cifra
riportata in modo a sé stante (ossia avulsa dal sequestro della PPP) nel
secondo ordine impartito dallo stesso giudice. In altri termini, posto di
fronte al chiaro contenuto del decreto di sequestro, secondo cui andavano
eseguiti due sequestri per fr. 26'475.65 cadauno, l’ufficio non aveva altra
alternativa se non di darvi seguito. Diversa si sarebbe verosimilmente
presentata la situazione qualora il Pretore, una volta specificati i beni da
sequestrare, avesse posto in calce a tale elenco la menzione “il tutto sino a
concorrenza del credito”(come avvenuto ad esempio nel caso sfociato nella
sentenza CEF, inc. 15.2005.43-44 citata nel consid. 1). Egli ha però statuito
in modo diverso.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso. Non
si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- avv. __________;
- avv. __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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