15.2009.135
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19 gennaio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2009.135
Data decisione, Autorità:
19.01.2009, CEF
Titolo:
Ricorso contro la graduatoria. Irricevibilità delle censure sul merito del credito insinuato. Irriceviblità anche di tutte le altre censure dirette contro l'operato dell'amministrazione del fallimento qualora il ricorrente non abbia contestato giudizialmente la graduatoria (art. 250 LEF)
GRADUATORIA
art. 17 LEF
art. 250 LEF
Incarto n.
15.2009.135
Lugano
19 gennaio
200910
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7/9 dicembre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il suo operato
nella procedura fallimentare decretata nei confronti di
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Dopo la decadenza della moratoria concordataria concessale il 10
dicembre 2008, il fallimento delle PI 1 è stato decretato il 3 febbraio 2009.
Il 16 febbraio 2009, RI 1 ha insinuato un credito totale di fr. 1'444'000.--,
che ha dichiarato di ridurre a fr. 1'270'077,90 per compensazione con gli
importi fatti valere contro di lui dalla fallita in via esecutiva. Il 20
marzo 2009, l’CO 1 ha impartito ai creditori un termine scadente il 30 marzo
2009 per insinuare i propri crediti, dispensando quelli che già li avevano
notificati al commissario del concordato.
B. La
prima assemblea dei creditori si è tenuta il 31 marzo 2009. RI 1 vi è
intervenuto per chiedere di verificare diversi aspetti della gestione passata
della fallita (denaro prelevato dagli azionisti, inclusione degli attivi delle
O__________ SA nella massa fallimentare, entità dello stipendio mensile di F__________,
pari a fr. 26'000.--, e delle spese private annuali contabilizzate come spese
della società per fr. 400'000.--, spese elargite per la casa di F__________ a __________).
È stata nominata una delegazione dei creditori di tre membri, le cui due prime
sedute si sono svolte il 10 e il 25 settembre 2009. In occasione della seconda
di esse, la delegazione ha integralmente contestato la notifica n. 91 formulata
da RI 1 “per mancanza di documentazione” (cfr. verbale).
C. La
graduatoria è stata depositata dal 7 al 28 dicembre 2009, il ricorrente essendone
avvisato con scritto 3 dicembre. Il suo credito, registrato sotto il numero
d’ordine 266 non è stato riconosciuto, con la seguente osservazione (n° 16, pp.
56-57):
“Delegazione dei creditori: il credito
viene integralmente contestato per mancanza di documentazione.
Presidente
CdA fallita: i crediti fatti valere vengono integralmente contestati. Si fa
presente che il RI 1 ha già più volte intentato causa contro le __________ [PI
1] SA, senza successo. I PE spiccati sono temerari e senza fondamento. Anzi è
il RI 1 ad essere debitore della PI 1 per una fideiussione a suo tempo concessa
dalla PI 1 e rientrata solo al 50%. Il debito residuo, interessi compresi,
ammonta a ca. CHF 180'000.00 (salvo errore, vi è un attestato di carenza di
beni a favore della PI 1 nei suoi confronti per tale debito).
Amministrazione
del fallimento: il credito viene integralmente contestato per mancanza di
documentazione.”
D. Con
ricorso del 7 dicembre 2009, RI 1 chiede, in via “preliminare”, che il suo
credito di fr. 1'444'000.-- sia inserito nella graduatoria in terza classe, e
in via “subordinata” che la prima assemblea dei creditori nonché la prima e la
seconda assemblea della delegazione dei creditori siano annullate. In sostanza,
il ricorrente fonda il proprio credito in parte su un impegno che la fallita avrebbe
preso nei suoi confronti di rimborsare il debito di fr. 350'000.-- da lui
contratto presso l’__________ per estinguere parzialmente un debito di M__________
verso la stessa banca non dichiarato fiscalmente, e in parte su una sentenza
della secondo Camera civile del Tribunale d’appello per fr. 250'000.--. Il
ricorrente afferma che l’amministrazione del fallimento, come prima di essa il
commissario del concordato, avrebbe accettato il suo credito in occasione della
prima assemblea dei creditori. Le assemblee dei creditori e della delegazione
dei creditori sarebbero inoltre da annullare perché il verbale della prima
assemblea dei creditori non è stato firmato dal presidente del burò.
E. Il 9
dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato un’«aggiunta al ricorso», con cui ha denunciato
diverse mancanze nell’inventario, che a suo parere giustificherebbe il
rifacimento di “nuovi conteggi” e l’annullamento della procedura sin qui svolta
dall’amministrazione del fallimento.
F. Il
12 dicembre 2009, il ricorrente ha chiesto di essere sentito dalla Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con il ricorso di cui
all’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione
della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura
sollevata (DTF 119 III 84; Hierholzer,
Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250;
Jaques, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14-15 ad art. 250). Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori
formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi
in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di
reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente
sostanziato, mentre l’azione di contestazione verte su questioni di diritto sostanziale
e tende a far stabilire al giudice se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità)
un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria (cfr. DTF 114 III 113,
119.
III 84).
1.1
Nel
caso concreto, il ricorrente fa valere quasi unicamente argomenti di tipo sostanziale,
che, come visto, sono irricevibili in questa sede.
1.2
Non
si può d’altronde ritenere che l’amministrazione del fallimento abbia disatteso
il suo dovere di esaminare le insinuazioni con oggettività ed equidistanza, e
di ammettere quelle che ad un esame sommario appaiono verosimili, in
particolare nei casi in cui sono fondate su decisioni giudiziarie (cfr. Jaques, op. cit., n. 14-19 ad art. 245),
dal momento che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria
insinuazione non sostanziano in modo immediato le sue allegazioni. In effetti,
la fideiussione solidale di fr. 350'000.-- indicata nello scritto 5 settembre
1989.
risulta data a favore dell’__________ e non del ricorrente, mentre la
dichiarazione di L__________ contenuta nel verbale dell’11 luglio 2005 non può
essere ritenuta determinante, siccome nella sentenza emessa il 27 aprile 2006
nella causa di disconoscimento di debito in questione (inc. __________) – non
prodotta dal ricorrente, ma figurante nell’incarto fallimentare – il giudice ha
ritenuto che la testimonianza contrastasse con quanto sempre sostenuto da RI 1
in precedenza e con le prove documentali messe agli atti, e per finire non ha
accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’attore (consid. 4.2).
Nemmeno la sentenza del 12 novembre 1997 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello (inc. 12.97. 181) accerta in modo chiaro l’altra parte
della pretesa insinuata dal ricorrente, giacché la parte convenuta non era la
fallita bensì un terzo. Quante alle sentenze 25 agosto 2005 (inc. 12.2004. 200)
e 16 febbraio 2006 (inc. 12.2005.44) della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, il ricorrente non le ha prodotte né con l’insinuazione né con il ricorso
e comunque non riguardano la fattispecie in esame.
1.3
È
inoltre priva di pertinenza l’allegazione – peraltro non comprovata – secondo cui
l’insinuazione di RI 1 sarebbe stata ammessa sia dal commissario del concordato
che dall’amministrazione del fallimento in occasione della prima assemblea dei
creditori: dal punto di vista procedurale, soltanto la graduatoria – che ha proprio
questa funzione – stabilisce in modo vincolante in quale misura i creditori
sono ammessi a partecipare alla procedura fallimentare.
2.
Ciò
posto, è definitivamente accertato che il ricorrente non è parte della
procedura fallimentare, dal momento che la sua insinuazione non è stata
ammessa, che le sue censure sono irricevibili, rispettivamente da respingere e
ch’egli non ha promosso azione di contestazione della graduatoria ai sensi
dell’art. 250 LEF (cfr. attestazione 12 gennaio 2010 della Pretura di Lugano,
Sezione 5). Siccome non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare
l’operato dell’Ufficio nella procedura in esame, il suo ricorso va dichiarato
irricevibile anche per tutte le altre censure.
3.
In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, si rinuncia a comunicare il ricorso e la presente
sentenza ai creditori e alla fallita. Nell’ipotesi di un giudizio di reiezione
o d’irricevibilità d’acchito del gravame, non può infatti darsi pregiudizio
alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Non si è d’altronde ritenuto necessario
citare il ricorrente ad un’udienza (facoltà riconosciuta al presidente
dell’autorità di vigilanza dall’art. 12 LPR), siccome egli si è già espresso
nei suoi atti ricorsuali e la fattispecie appare sufficientemente chiara per essere
decisa sulla base degli atti.
4.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 221, 250 LEF, 6 Rform,
63.
RUF, 9 LPR, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
ad RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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