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Decisione

15.2009.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo la decadenza della moratoria concordataria concessale il 10

dicembre 2008, il fallimento delle PI 1 è stato decretato il 3 febbraio 2009.

Il 16 febbraio 2009, RI 1 ha insinuato un credito totale di fr. 1'444'000.--,

che ha dichiarato di ridurre a fr. 1'270'077,90 per compensazione con gli

importi fatti valere contro di lui dalla fallita in via esecutiva. Il 20

marzo 2009, l’CO 1 ha impartito ai creditori un termine scadente il 30 marzo

2009 per insinuare i propri crediti, dispensando quelli che già li avevano

notificati al commissario del concordato.

B. La

prima assemblea dei creditori si è tenuta il 31 marzo 2009. RI 1 vi è

intervenuto per chiedere di verificare diversi aspetti della gestione passata

della fallita (denaro prelevato dagli azionisti, inclusione degli attivi delle

O__________ SA nella massa fallimentare, entità dello stipendio mensile di F__________,

pari a fr. 26'000.--, e delle spese private annuali contabilizzate come spese

della società per fr. 400'000.--, spese elargite per la casa di F__________ a __________).

È stata nominata una delegazione dei creditori di tre membri, le cui due prime

sedute si sono svolte il 10 e il 25 settembre 2009. In occasione della seconda

di esse, la delegazione ha integralmente contestato la notifica n. 91 formulata

da RI 1 “per mancanza di documentazione” (cfr. verbale).

C. La

graduatoria è stata depositata dal 7 al 28 dicembre 2009, il ricorrente essendone

avvisato con scritto 3 dicembre. Il suo credito, registrato sotto il numero

d’ordine 266 non è stato riconosciuto, con la seguente osservazione (n° 16, pp.

56-57):

“Delegazione dei creditori: il credito

viene integralmente contestato per mancanza di documentazione.

Presidente

CdA fallita: i crediti fatti valere vengono integralmente contestati. Si fa

presente che il RI 1 ha già più volte intentato causa contro le __________ [PI

1] SA, senza successo. I PE spiccati sono temerari e senza fondamento. Anzi è

il RI 1 ad essere debitore della PI 1 per una fideiussione a suo tempo concessa

dalla PI 1 e rientrata solo al 50%. Il debito residuo, interessi compresi,

ammonta a ca. CHF 180'000.00 (salvo errore, vi è un attestato di carenza di

beni a favore della PI 1 nei suoi confronti per tale debito).

Amministrazione

del fallimento: il credito viene integralmente contestato per mancanza di

documentazione.”

D. Con

ricorso del 7 dicembre 2009, RI 1 chiede, in via “preliminare”, che il suo

credito di fr. 1'444'000.-- sia inserito nella graduatoria in terza classe, e

in via “subordinata” che la prima assemblea dei creditori nonché la prima e la

seconda assemblea della delegazione dei creditori siano annullate. In sostanza,

il ricorrente fonda il proprio credito in parte su un impegno che la fallita avrebbe

preso nei suoi confronti di rimborsare il debito di fr. 350'000.-- da lui

contratto presso l’__________ per estinguere parzialmente un debito di M__________

verso la stessa banca non dichiarato fiscalmente, e in parte su una sentenza

della secondo Camera civile del Tribunale d’appello per fr. 250'000.--. Il

ricorrente afferma che l’amministrazione del fallimento, come prima di essa il

commissario del concordato, avrebbe accettato il suo credito in occasione della

prima assemblea dei creditori. Le assemblee dei creditori e della delegazione

dei creditori sarebbero inoltre da annullare perché il verbale della prima

assemblea dei creditori non è stato firmato dal presidente del burò.

E. Il 9

dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato un’«aggiunta al ricorso», con cui ha denunciato

diverse mancanze nell’inventario, che a suo parere giustificherebbe il

rifacimento di “nuovi conteggi” e l’annullamento della procedura sin qui svolta

dall’ammi­nistrazione del fallimento.

F. Il

12 dicembre 2009, il ricorrente ha chiesto di essere sentito dalla Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

La

graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con il ricorso di cui

all’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione

della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura

sollevata (DTF 119 III 84; Hierholzer,

Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250;

Jaques, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14-15 ad art. 250). Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori

formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi

in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di

reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente

sostanziato, mentre l’azione di contestazione verte su questioni di diritto sostanziale

e tende a far stabilire al giudice se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità)

un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria (cfr. DTF 114 III 113,

119.

III 84).

1.1

Nel

caso concreto, il ricorrente fa valere quasi unicamente argomenti di tipo sostanziale,

che, come visto, sono irricevibili in questa sede.

1.2

Non

si può d’altronde ritenere che l’amministrazione del fallimento abbia disatteso

il suo dovere di esaminare le insinuazioni con oggettività ed equidistanza, e

di ammettere quelle che ad un esame sommario appaiono verosimili, in

particolare nei casi in cui sono fondate su decisioni giudiziarie (cfr. Jaques, op. cit., n. 14-19 ad art. 245),

dal momento che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria

insinuazione non sostanziano in modo immediato le sue allegazioni. In effetti,

la fideiussione solidale di fr. 350'000.-- indicata nello scritto 5 settembre

1989.

risulta data a favore dell’__________ e non del ricorrente, mentre la

dichiarazione di L__________ contenuta nel verbale dell’11 luglio 2005 non può

essere ritenuta determinante, siccome nella sentenza emessa il 27 aprile 2006

nella causa di disconoscimento di debito in questione (inc. __________) – non

prodotta dal ricorrente, ma figurante nell’incarto fallimentare – il giudice ha

ritenuto che la testimonianza contrastasse con quanto sempre sostenuto da RI 1

in precedenza e con le prove documentali messe agli atti, e per finire non ha

accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’atto­re (consid. 4.2).

Nemmeno la sentenza del 12 novembre 1997 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello (inc. 12.97. 181) accerta in modo chiaro l’altra parte

della pretesa insinuata dal ricorrente, giacché la parte convenuta non era la

fallita bensì un terzo. Quante alle sentenze 25 agosto 2005 (inc. 12.2004. 200)

e 16 febbraio 2006 (inc. 12.2005.44) della seconda Camera civile del Tribunale

d’appello, il ricorrente non le ha prodotte né con l’insinuazione né con il ricorso

e comunque non riguardano la fattispecie in esame.

1.3

È

inoltre priva di pertinenza l’allegazione – peraltro non comprovata – secondo cui

l’insinuazione di RI 1 sarebbe stata ammessa sia dal commissario del concordato

che dall’am­ministrazione del fallimento in occasione della prima assemblea dei

creditori: dal punto di vista procedurale, soltanto la graduatoria – che ha proprio

questa funzione – stabilisce in modo vincolante in quale misura i creditori

sono ammessi a partecipare alla procedura fallimentare.

2.

Ciò

posto, è definitivamente accertato che il ricorrente non è parte della

procedura fallimentare, dal momento che la sua insinuazione non è stata

ammessa, che le sue censure sono irricevibili, rispettivamente da respingere e

ch’egli non ha promosso azione di contestazione della graduatoria ai sensi

dell’art. 250 LEF (cfr. attestazione 12 gennaio 2010 della Pretura di Lugano,

Sezione 5). Siccome non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare

l’operato dell’Ufficio nella procedura in esame, il suo ricorso va dichiarato

irricevibile anche per tutte le altre censure.

3.

In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, si rinuncia a comunicare il ricorso e la presente

sentenza ai creditori e alla fallita. Nell’ipotesi di un giudizio di reiezione

o d’irricevibilità d’acchito del gravame, non può infatti darsi pregiudizio

alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Non si è d’altronde ritenuto necessario

citare il ricorrente ad un’udienza (facoltà riconosciuta al presidente

dell’autorità di vigilanza dall’art. 12 LPR), siccome egli si è già espresso

nei suoi atti ricorsuali e la fattispecie appare sufficientemente chiara per essere

decisa sulla base degli atti.

4.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 221, 250 LEF, 6 Rform,

63.

RUF, 9 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

ad RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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