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Decisione

15.2009.136

Informazione ai terzi su dati esecutivi. Indicazione dell'importo delle esecuzioni annullate in seguito all'omologazione di un concordato. Calcolo del termine di 5 anni

1 febbraio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

4.1. Giusta

l’art. 8a cpv. 4, 1° periodo LEF, “il diritto

di consultazione dei terzi si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento”. Come già ricordato alla ricorrente in una precedente sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che una

pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai terzi ai

sensi dell’art. 8a LEF (a meno che il creditore abbia esplicitamente

ritirato l’esecuzione), perché la decisione di omologazione non

statuisce sul fatto di sapere se l'esecuzione fosse giustificata quando è stata

inoltrata (DTF 129 III 287 cons. 3.2). Ora, il concordato non statuisce nemmeno

sull’importo dei crediti sorti prima della pubblicazione della moratoria

concordataria, rispettivamente prima dell’apertura del fallimento nell’ipotesi

dell’art. 332 LEF. L’effetto obbligatorio del concordato (art. 310 cpv. 1 LEF)

si limita infatti alla percentuale concordataria, mentre rimane impregiudicata

la questione dell’esistenza e dell’importo totale dei singoli crediti, che

continua a poter essere sottoposta all’au­torità giudiziaria anche dopo la

scadenza del termine dell’art. 315 cpv. 1 LEF – il cui unico effetto è quello

di estinguere il diritto alla garanzia (ad es. Junod/Gaillard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 315;

cfr. pure CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.106, cons. 3.3). In

queste condizioni, la richiesta della ricorrente tendente all’azzeramento

dell’importo delle esecuzioni promosse prima dell’omologazione del concordato

non può essere accolta. A titolo aggiuntivo, va del resto rilevato come la

soluzione informatica in uso nel Canton Ticino privilegi i debitori, siccome

dopo la registrazione dell’o­mologazione del concordato ogni esecuzione in

corso viene designata sugli estratti esecutivi come "esecuzione annullata

per omologazione concordato", mentre, come visto, l’annullamento riguarda

in realtà solo la parte del credito che eccede il dividendo concordatario.

4.2. Per

quanto concerne la richiesta di cancellazione delle esecuzioni n. __________

(promossa il 7 agosto 2003) e n. __________ (promossa il 19 aprile 2004), si ricorda

alla ricorrente che per ottenere quello che chiede è sufficiente consegnare

all’Ufficio un’atte­stazione della Pretura di Biasca, secondo la quale

l’escutente non ha promosso alcuna causa ordinaria o sommaria tendente al

rigetto dell’opposizione (Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005 relativa all’estinzione del diritto dei terzi alla

consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF), ad 2.2, e CEF 22 ottobre 2009, inc.

15.09.106, cons. 3.4). Questo modo di procedere vale sia per i crediti

(posti in esecuzione) che sono stati insinuati nel fallimento che per quelli

che non lo sono stati, giacché tale distinzione non ha più alcuna rilevanza

dopo la revoca del fallimento.

4.3. Per svista, l’Ufficio

ha dimenticato di registrare l’omologazione del concordato anche

nell’esecuzione n. __________, la quale vi era chiaramente subordinata, siccome

è stata promossa il 14 dicembre 2005, ovvero ben prima dell’apertura del fallimento

(11 marzo 2008).

4.4. L’applicativo

di gestione delle esecuzioni in uso nel Ticino è programmato in modo tale che

le esecuzioni, in caso di pagamento, perenzione od omologazione di un

concordato, cessano di essere comunicate ai terzi 5 anni dopo il primo (dal

punto di vista cronologico) dei menzionati eventi. La richiesta della

ricorrente relativa all’esecuzione n. __________ (pto 8 del ricorso) è quindi

priva di oggetto, perché l’applicativo funziona già ora nel modo da essa auspicato.

4.5. Con

l’ultima conclusione del ricorso (n. 6), la ricorrente chiede nuovamente

all’autorità di vigilanza di cambiare prassi per quanto concerne la

comunicazione delle esecuzioni ferme allo stadio dell’opposizione. A questo

punto non si può far altro che rinviarla a rileggere il considerando 3.5 della

sentenza 22 ottobre 2009 (inc. 15.09.106), rispettivamente ad interporre contro

la presente decisione ricorso in materia civile al Tribunale federale.

5. Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

La

presente decisione non viene comunicata ai procedenti, in quanto l’art. 8a LEF

non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale.

Richiamati

gli art. 8a, 17, 20a, 88, 310 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di registrare nell’applicativo OP in

merito all’esecuzione n. __________ l’evento 70 (“Esecuzione annullata per

omologazione concordato”) con la data del 19 giugno 2009.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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