15.2009.136
Informazione ai terzi su dati esecutivi. Indicazione dell'importo delle esecuzioni annullate in seguito all'omologazione di un concordato. Calcolo del termine di 5 anni
1 febbraio 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.136
Data decisione, Autorità:
01.02.2010, CEF
Titolo:
Informazione ai terzi su dati esecutivi. Indicazione dell'importo delle esecuzioni annullate in seguito all'omologazione di un concordato. Calcolo del termine di 5 anni
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 4 LEF
art. 310 LEF
art. 311 LEF
Incarto n.
15.2009.136
Lugano
1° febbraio
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2009 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il rifiuto di
cancellare, rispettivamente di modificare nel registro delle esecuzioni i dati
relativi ad alcuni procedimenti diretti contro la ricorrente;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Nella
procedura di fallimento diretta contro RI 1, decretato l’11 marzo 2008, il Pretore
__________ ha omologato il concordato proposto dalla fallita, che prevede il pagamento
di un dividendo del 10%, e revocato il fallimento con decisione del 19 giugno
2009.
2. Il
22 settembre 2009, la ricorrente ha chiesto all’CO 1 la cancellazione delle
esecuzioni antecedenti l’omologazione del concordato, in particolar modo quelle
promosse durante la moratoria concordataria, da considerarsi nulle, nonché
quelle pagate più di 5 anni prima della sua richiesta. La decisione di
reiezione dell’Ufficio è stata confermata da questa Camera con sentenza 22
ottobre 2009 (inc. 15.09.106), ora passata in giudicato.
3. Il
25 novembre 2009, l’Ufficio ha nuovamente respinto una domanda di RI 1 tendente
alla cancellazione delle esecuzioni promosse nei suoi confronti prima dell’omologazione
del concordato, rispettivamente all’azzeramento dell’importo dei relativi crediti,
riferendosi ad un parere dell’ispettore della Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (e non, come erroneamente indicato, dell’autorità di vigilanza).
4. La
ricorrente contesta il provvedimento per diversi motivi, che vengono esaminati
singolarmente nei successivi considerandi.
Fatti
4.1. Giusta
l’art. 8a cpv. 4, 1° periodo LEF, “il diritto
di consultazione dei terzi si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento”. Come già ricordato alla ricorrente in una precedente sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che una
pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai terzi ai
sensi dell’art. 8a LEF (a meno che il creditore abbia esplicitamente
ritirato l’esecuzione), perché la decisione di omologazione non
statuisce sul fatto di sapere se l'esecuzione fosse giustificata quando è stata
inoltrata (DTF 129 III 287 cons. 3.2). Ora, il concordato non statuisce nemmeno
sull’importo dei crediti sorti prima della pubblicazione della moratoria
concordataria, rispettivamente prima dell’apertura del fallimento nell’ipotesi
dell’art. 332 LEF. L’effetto obbligatorio del concordato (art. 310 cpv. 1 LEF)
si limita infatti alla percentuale concordataria, mentre rimane impregiudicata
la questione dell’esistenza e dell’importo totale dei singoli crediti, che
continua a poter essere sottoposta all’autorità giudiziaria anche dopo la
scadenza del termine dell’art. 315 cpv. 1 LEF – il cui unico effetto è quello
di estinguere il diritto alla garanzia (ad es. Junod/Gaillard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 315;
cfr. pure CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.106, cons. 3.3). In
queste condizioni, la richiesta della ricorrente tendente all’azzeramento
dell’importo delle esecuzioni promosse prima dell’omologazione del concordato
non può essere accolta. A titolo aggiuntivo, va del resto rilevato come la
soluzione informatica in uso nel Canton Ticino privilegi i debitori, siccome
dopo la registrazione dell’omologazione del concordato ogni esecuzione in
corso viene designata sugli estratti esecutivi come "esecuzione annullata
per omologazione concordato", mentre, come visto, l’annullamento riguarda
in realtà solo la parte del credito che eccede il dividendo concordatario.
4.2. Per
quanto concerne la richiesta di cancellazione delle esecuzioni n. __________
(promossa il 7 agosto 2003) e n. __________ (promossa il 19 aprile 2004), si ricorda
alla ricorrente che per ottenere quello che chiede è sufficiente consegnare
all’Ufficio un’attestazione della Pretura di Biasca, secondo la quale
l’escutente non ha promosso alcuna causa ordinaria o sommaria tendente al
rigetto dell’opposizione (Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005 relativa all’estinzione del diritto dei terzi alla
consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF), ad 2.2, e CEF 22 ottobre 2009, inc.
15.09.106, cons. 3.4). Questo modo di procedere vale sia per i crediti
(posti in esecuzione) che sono stati insinuati nel fallimento che per quelli
che non lo sono stati, giacché tale distinzione non ha più alcuna rilevanza
dopo la revoca del fallimento.
4.3. Per svista, l’Ufficio
ha dimenticato di registrare l’omologazione del concordato anche
nell’esecuzione n. __________, la quale vi era chiaramente subordinata, siccome
è stata promossa il 14 dicembre 2005, ovvero ben prima dell’apertura del fallimento
(11 marzo 2008).
4.4. L’applicativo
di gestione delle esecuzioni in uso nel Ticino è programmato in modo tale che
le esecuzioni, in caso di pagamento, perenzione od omologazione di un
concordato, cessano di essere comunicate ai terzi 5 anni dopo il primo (dal
punto di vista cronologico) dei menzionati eventi. La richiesta della
ricorrente relativa all’esecuzione n. __________ (pto 8 del ricorso) è quindi
priva di oggetto, perché l’applicativo funziona già ora nel modo da essa auspicato.
4.5. Con
l’ultima conclusione del ricorso (n. 6), la ricorrente chiede nuovamente
all’autorità di vigilanza di cambiare prassi per quanto concerne la
comunicazione delle esecuzioni ferme allo stadio dell’opposizione. A questo
punto non si può far altro che rinviarla a rileggere il considerando 3.5 della
sentenza 22 ottobre 2009 (inc. 15.09.106), rispettivamente ad interporre contro
la presente decisione ricorso in materia civile al Tribunale federale.
5. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
La
presente decisione non viene comunicata ai procedenti, in quanto l’art. 8a LEF
non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale.
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 88, 310 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di registrare nell’applicativo OP in
merito all’esecuzione n. __________ l’evento 70 (“Esecuzione annullata per
omologazione concordato”) con la data del 19 giugno 2009.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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