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Decisione

15.2009.139

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Censure infondate in quanto rivolte ad altri procedimenti esecutivi

18 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.139

Data decisione, Autorità:

18.12.2009, CEF

Titolo:

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Censure infondate in quanto rivolte ad altri procedimenti esecutivi

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2009.139

Lugano

18 dicembre

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 11 dicembre 2009 di

RI 1

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________,

e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa

dal

PI

1

(rappresentato

dall’ __________)

- viste le

osservazioni 17 dicembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di __________;

Ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con sentenza del 29 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo

l’istanza 2 aprile 2009 del PI 1, ha rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di __________, notificatogli il 29 settembre 2008 per il pagamento

di fr. 2'120.80 oltre accessori e spese a titolo di imposta comunale 2000 più

interessi aggiornati al10 settembre 2008 e tassa di diffida (EF.2009.964);

che

contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione civile dell’8

giugno 2009, che la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha però

stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo con decreto del 13

luglio successivo (inc. n. 16.2009.54);

che

in data 6 ottobre 2009 il PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________

la prosecuzione dell’esecuzione;

che

il 9 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha emanato nei

confronti dell’escusso l’avviso di pignoramento per il giorno 14 dicembre 2009

mattino;

che

contro tale atto insorge RI 1 con ricorso dell’11 dicembre 2009, chiedendosi

come mai il RA 1 abbia potuto rifare un procedimento che lo vedeva sconfitto,

dato che il 4 dicembre 2006 egli aveva vinto una causa davanti al Segretario

Considerandi

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, riguardo una

tassazione del 2000, mai arrivata perché egli era assente all’estero, ma

spedita poi in forma di precetto esecutivo qualche anno dopo a suo padre (precetto

esecutivo n. 1154717);

che

di fronte a una situazione del genere, conclude il ricorrente, bisogna

confermare tale verdetto, informando l’Ufficio di esecuzione di __________, che

nel frattempo gli ha mandato un avviso di pignoramento, di questo spiacevole

inconveniente;

che

con osservazioni del 17 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________

chiede la reiezione del ricorso, ritenendo di avere agito correttamente nel

proseguire l’esecuzione a carico dell’escusso, le cui eccezioni riguardano

altre procedura esecutive;

che

del resto, rileva l’ufficio, il ricorso è superato dal fatto che nel frattempo

il pignoramento – sfociato in un attestato di carenza beni - è stato seguito

(v. verbale di pignoramento del 14 dicembre 2009);

che

ci si può anzitutto interrogare se inoltrando il gravame l’11 dicembre 2009 a

fronte di un avviso di pignoramento apparentemente spedito il 9 novembre 2009

(per posta semplice), il ricorrente abbia rispettato il termine utile di dieci

giorni per ricorrere (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

non essendo però dato da sapere quando il soggetto ha ricevuto l’avviso,

inviato come visto per posta semplice, la questione può essere lasciata

indecisa, ritenuto in ogni modo che il ricorso è comunque votato all’insuccesso

per le considerazioni che seguono;

che

nella misura in cui il ricorrente richiama la sentenza emanata il 4 dicembre

2006.

dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

(inc. EF.2006.3060), il ricorso si rileva privo di pregio, dal momento che quel

procedimento si riferisce alla procedura promossa dal PI 1 nell’esecuzione n. __________,

mentre che il presente contenzioso riguarda la vertenza, promossa dallo stesso PI

1, nell’esecuzione n. __________;

che

il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il

ricorrente si duole della procedura esecutiva avviata dal PI 1 nei confronti di

suo padre (RI 1, nato nel 1923) mentre egli si trovava all’estero (precetto

esecutivo n. __________ del 14 marzo 2006), dato che anche in questo caso tale

richiamo si riferisce a un atto esecutivo diverso da quello che ha originato

l’impugnato avviso di pignoramento;

che,

nella fattispecie, l’Ufficio di esecuzione di __________ ha invece emesso

l’avviso di pignoramento – del resto poi eseguito – nell’ambito di un’altra

procedura esecutiva promossa dal PI 1, ancorché sulla base dello stesso

credito, ovvero con riferimento al precetto esecutivo n. __________, alla

sentenza 29 maggio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con la

quale egli ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso

allo stesso precetto esecutivo (EF.2009.964) e al decreto del 13 luglio 2009,

con il quale la Corte di cassazione civile del Tribunale d’appello ha

stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo il ricorso per

cassazione civile proposto dallo stesso escusso contro la sentenza pretorile

(inc. n. 16.2009.54);

che,

in definitiva, emanando il citato provvedimento l’Ufficio di esecuzione di __________

ha pertanto agito correttamente (cfr. art. 89 LEF);

che

ne consegue perciò la reiezione del ricorso;

che

non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF;

che

in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il

ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo

stesso è infondato o temerario;

che

nell’ipotesi – in concreto realizzatasi – di un giudizio di reiezione d’acchito

del gravame, non può derivare pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato

sentito (cometta, Commentario

LPR, n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9), per cui il ricorso in esame non

è stato notificato al creditore, al quale è nemmeno necessario intimare la

presente sentenza;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a __________;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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