15.2009.139
Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Censure infondate in quanto rivolte ad altri procedimenti esecutivi
18 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.139
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CEF
Titolo:
Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Censure infondate in quanto rivolte ad altri procedimenti esecutivi
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2009.139
Lugano
18 dicembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2009 di
RI 1
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________,
e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa
dal
PI
1
(rappresentato
dall’ __________)
- viste le
osservazioni 17 dicembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di __________;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con sentenza del 29 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo
l’istanza 2 aprile 2009 del PI 1, ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________, notificatogli il 29 settembre 2008 per il pagamento
di fr. 2'120.80 oltre accessori e spese a titolo di imposta comunale 2000 più
interessi aggiornati al10 settembre 2008 e tassa di diffida (EF.2009.964);
che
contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione civile dell’8
giugno 2009, che la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha però
stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo con decreto del 13
luglio successivo (inc. n. 16.2009.54);
che
in data 6 ottobre 2009 il PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________
la prosecuzione dell’esecuzione;
che
il 9 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha emanato nei
confronti dell’escusso l’avviso di pignoramento per il giorno 14 dicembre 2009
mattino;
che
contro tale atto insorge RI 1 con ricorso dell’11 dicembre 2009, chiedendosi
come mai il RA 1 abbia potuto rifare un procedimento che lo vedeva sconfitto,
dato che il 4 dicembre 2006 egli aveva vinto una causa davanti al Segretario
Considerandi
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, riguardo una
tassazione del 2000, mai arrivata perché egli era assente all’estero, ma
spedita poi in forma di precetto esecutivo qualche anno dopo a suo padre (precetto
esecutivo n. 1154717);
che
di fronte a una situazione del genere, conclude il ricorrente, bisogna
confermare tale verdetto, informando l’Ufficio di esecuzione di __________, che
nel frattempo gli ha mandato un avviso di pignoramento, di questo spiacevole
inconveniente;
che
con osservazioni del 17 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________
chiede la reiezione del ricorso, ritenendo di avere agito correttamente nel
proseguire l’esecuzione a carico dell’escusso, le cui eccezioni riguardano
altre procedura esecutive;
che
del resto, rileva l’ufficio, il ricorso è superato dal fatto che nel frattempo
il pignoramento – sfociato in un attestato di carenza beni - è stato seguito
(v. verbale di pignoramento del 14 dicembre 2009);
che
ci si può anzitutto interrogare se inoltrando il gravame l’11 dicembre 2009 a
fronte di un avviso di pignoramento apparentemente spedito il 9 novembre 2009
(per posta semplice), il ricorrente abbia rispettato il termine utile di dieci
giorni per ricorrere (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
non essendo però dato da sapere quando il soggetto ha ricevuto l’avviso,
inviato come visto per posta semplice, la questione può essere lasciata
indecisa, ritenuto in ogni modo che il ricorso è comunque votato all’insuccesso
per le considerazioni che seguono;
che
nella misura in cui il ricorrente richiama la sentenza emanata il 4 dicembre
2006.
dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
(inc. EF.2006.3060), il ricorso si rileva privo di pregio, dal momento che quel
procedimento si riferisce alla procedura promossa dal PI 1 nell’esecuzione n. __________,
mentre che il presente contenzioso riguarda la vertenza, promossa dallo stesso PI
1, nell’esecuzione n. __________;
che
il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il
ricorrente si duole della procedura esecutiva avviata dal PI 1 nei confronti di
suo padre (RI 1, nato nel 1923) mentre egli si trovava all’estero (precetto
esecutivo n. __________ del 14 marzo 2006), dato che anche in questo caso tale
richiamo si riferisce a un atto esecutivo diverso da quello che ha originato
l’impugnato avviso di pignoramento;
che,
nella fattispecie, l’Ufficio di esecuzione di __________ ha invece emesso
l’avviso di pignoramento – del resto poi eseguito – nell’ambito di un’altra
procedura esecutiva promossa dal PI 1, ancorché sulla base dello stesso
credito, ovvero con riferimento al precetto esecutivo n. __________, alla
sentenza 29 maggio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con la
quale egli ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso
allo stesso precetto esecutivo (EF.2009.964) e al decreto del 13 luglio 2009,
con il quale la Corte di cassazione civile del Tribunale d’appello ha
stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo il ricorso per
cassazione civile proposto dallo stesso escusso contro la sentenza pretorile
(inc. n. 16.2009.54);
che,
in definitiva, emanando il citato provvedimento l’Ufficio di esecuzione di __________
ha pertanto agito correttamente (cfr. art. 89 LEF);
che
ne consegue perciò la reiezione del ricorso;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF;
che
in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il
ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo
stesso è infondato o temerario;
che
nell’ipotesi – in concreto realizzatasi – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può derivare pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (cometta, Commentario
LPR, n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9), per cui il ricorso in esame non
è stato notificato al creditore, al quale è nemmeno necessario intimare la
presente sentenza;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a __________;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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