15.2009.140
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14 gennaio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2009.140
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Tempestività e forma del ricorso interposto dall'escusso. Rimborso di un prestito alla figlia. Premi della cassa malati. Pagamento diretto a cura dell'Ufficio. Premi di assicurazione privata. Spese mediche
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.140
Lugano
14 gennaio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 novembre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza eseguito il 3 novembre 2009 nelle esecuzioni promosse nei
confronti della ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
3, 4 rappr. dall’RA 1
5. PI 5
rappr. da: RA 2
6. PI 6
viste le
osservazioni 1° dicembre 2009 dell’RA 1 e 2 dicembre 2009 della RA 2 e dell’CO
1;
ritenuto
Fatti
A. In
data 3 novembre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escussa:
Guadagno
debitrice fr. 3'080.--
Minimo
di esistenza
Importi
di base fr. 1'200.--
Affitto fr. 710.--
Riscaldamento fr. 120.--
AVS fr. 100.--
Trasferte fr. 50.--
Assicurazioni
diverse fr. 100.--
Totale fr. 2'280.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 800.--
B. Con il
ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo sostenendo che andrebbe
aggiunta al suo minimo di esistenza la rata mensile di fr. 165,50 che sta
pagando a sua figlia per il rimborso di un prestito di fr. 3'972.-- concessole
nel novembre 2008 per l’acquisto di mobili di casa. Si dice d’altronde
intenzionata ad iniziare a pagare, da dicembre 2009, i premi della cassa malati
in modo che lo Stato saldi il suo debito nei confronti della cassa malati e
allega due fatture che pretende di non riuscire a pagare. Ricorda infine di
essere invalida al 100% e di non beneficiare né di prestazioni complementari né
di sussidi.
C. Delle osservazioni delle parti e dell’Ufficio si dirà, per
quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Nelle sue osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in
esame sia tardivo. Occorre ribadire che la censura è irrilevante. Infatti, i pignoramenti
che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato
d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22
LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art.
22.
LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza
riguardo alla loro tempestività. Per il medesimo motivo, il ricorso non appare
d’altronde formalmente irricevibile come invece sostenuto dal medesimo procedente.
In effetti, l’autorità di vigilanza non può essere troppo esigente quanto alla
motivazione e alle domande dei ricorsi diretti contro il calcolo del minimo di
esistenza, dato che deve comunque rilevare d’ufficio dichiarare la nullità dei
pignoramenti di reddito che intaccano il minimo vitale dell’escusso. Nel caso
concreto, la ricorrente ha del resto chiaramente indicato il provvedimento
impugnato – ovvero il pignoramento del 3 novembre 2009 – e la sua domanda – annullare
ogni decurtazione della sua rendita, menzionando le poste (rate del prestito
concesso dalla figlia e premi dell’assicurazione malati) che chiede, è vero
implicitamente, di aggiungere al proprio minimo di esistenza.
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). A
scanso di equivoci, occorre ricordare che le rendite della previdenza professionale
– obbligatoria (secondo pilastro) come vincolata (terzo pilastro A) –, una
volta esigibili, sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (art.
92.
cpv. 1 n. 9a e 10 LEF a contrario; DTF 121 III 285 segg.).
3.
La
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserita la
rata mensile che dice – senza peraltro provarlo – di pagare a sua figlia in
rimborso di un prestito.
3.1
Ora,
perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre
un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale
federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati
creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di
salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le
proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/ Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.
218, p. 67). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del
legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente
indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
3.2
È di
tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento
del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso a sua figlia. A
titolo aggiuntivo, si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli
importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati all’avente
diritto.
4.
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo
del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo
e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,
n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 82 ad art. 93).
4.1
Nel
caso concreto, l’escussa non nega di non pagare i premi della cassa malati, di
cui l’Ufficio ha quindi giustamente rifiutato di tenere conto nel calcolo del
minimo di esistenza.
4.2
La
giurisprudenza ammette però che le spese legate alla
salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante
il periodo di validità del pignoramento debbano essere incluse nel minimo
vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia
obbligatoria (DTF 129 III 242; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) statuisce al suo punto II/8 che “se
il debitore, al momento del pignoramento, deve far fronte a spese imminenti
d’importo rilevante quali spese mediche, farmaceutiche, di parto, di cura a
famigliari, di trasloco ecc., se ne deve equamente tener conto con un
corrispondente aumento temporaneo del minimo d’esistenza. Lo stesso vale se
queste spese sorgono durante il periodo di validità del pignoramento di
salario, ritenuto che in tale ipotesi si procederà di regola ad una modifica
del pignoramento di salario solo ad istanza del debitore”. L’Ufficio non
può quindi semplicemente subordinare il riconoscimento dei premi della cassa
malati al loro pagamento – il pignoramento priva infatti la ricorrente dei
mezzi necessari a soddisfare tale condizione – ma deve darle l’occasione di
ricominciare a pagare i premi della cassa malati qualora, come nel caso
concreto, l’escussa abbia manifestato l’intenzione di provvedervi, assicurandosi
che ciò avvenga effettivamente. Per raggiungere questo scopo sono ipotizzabili
due soluzioni: o l’Ufficio, con l’esplicito consenso dell’escussa, paga i premi
direttamente alla cassa malati con il provento della trattenuta così come
stabilita con il provvedimento impugnato, oppure quest’ultimo viene modificato
in modo da consentire all’escussa di pagare i premi di persona, con l’obbligo
di far pervenire all’Ufficio, ogni mese, la prova dell’avvenuto pagamento, a
pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza presa in
considerazione del premio di cassa malati. Essendo la scelta tra queste due soluzioni
di carattere essenzialmente pratico, è opportuno che venga decisa dall’Ufficio,
al quale occorre pertanto retrocedere l’incarto per decisione nel senso dei
considerandi (art. 21 cpv. 4 LPR), il riparto degli importi già incassati
essendo nel frattempo sospeso. Queste soluzioni giovano anche, indirettamente,
ai creditori procedenti, in quanto evita all’Ufficio di dover includere nel
minimo di esistenza le spese mediche e farmaceutiche indispensabili che il
debitore privo di copertura assicurativa deve assumere personalmente e potrebbe,
se si realizzasse quanto indicato nel ricorso, condurre all’azzeramento del
debito dell’escussa nei confronti dell’assicurazione malati e alla consecutiva
estinzione delle sue esecuzioni.
5.
Allegando
all’atto ricorsuale le fatture di cui al doc. 4, la ricorrente sembra chiedere
che vengano pagate con il provento del pignoramento. Se così fosse, si
tratterebbe comunque di una nuova richiesta, sulla quale l’Ufficio non ha
potuto ancora determinarsi. In assenza di provvedimento impugnabile, il ricorso
sarebbe quindi prematuro. Va inoltre ricordato che nel minimo di esistenza non
possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o
prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; CEF 11 settembre 2007
[15.07.86]; Ochsner, op. cit., n.
146.
ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e
quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i
relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri. E in ogni caso i premi per le assicurazioni non obbligatorie non
possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 segg.).
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, la ripartizione degli importi incassati in virtù del pignoramento
del 3 novembre 2009 è sospesa e l’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché si
determini nel senso del considerando 4.2.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– PI 2, __________;
– RA 1, __________;
– RA 2, __________;
– PI 6, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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