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Decisione

15.2009.140

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 3 novembre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escussa:

Guadagno

debitrice fr. 3'080.--

Minimo

di esistenza

Importi

di base fr. 1'200.--

Affitto fr. 710.--

Riscaldamento fr. 120.--

AVS fr. 100.--

Trasferte fr. 50.--

Assicurazioni

diverse fr. 100.--

Totale fr. 2'280.--

Eccedenza

pignorabile: fr. 800.--

B. Con il

ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo sostenendo che andrebbe

aggiunta al suo minimo di esistenza la rata mensile di fr. 165,50 che sta

pagando a sua figlia per il rimborso di un prestito di fr. 3'972.-- concessole

nel novembre 2008 per l’acquisto di mobili di casa. Si dice d’altronde

intenzionata ad iniziare a pagare, da dicembre 2009, i premi della cassa malati

in modo che lo Stato saldi il suo debito nei confronti della cassa malati e

allega due fatture che pretende di non riuscire a pagare. Ricorda infine di

essere invalida al 100% e di non beneficiare né di prestazioni complementari né

di sussidi.

C. Delle osservazioni delle parti e dell’Ufficio si dirà, per

quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Nelle sue osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in

esame sia tardivo. Occorre ribadire che la censura è irrilevante. Infatti, i pignoramenti

che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato

d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22

LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art.

22.

LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza

riguardo alla loro tempestività. Per il medesimo motivo, il ricorso non appare

d’altronde formalmente irricevibile come invece sostenuto dal medesimo procedente.

In effetti, l’autorità di vigilanza non può essere troppo esigente quanto alla

motivazione e alle domande dei ricorsi diretti contro il calcolo del minimo di

esistenza, dato che deve comunque rilevare d’ufficio dichiarare la nullità dei

pignoramenti di reddito che intaccano il minimo vitale dell’escusso. Nel caso

concreto, la ricorrente ha del resto chiaramente indicato il provvedimento

impugnato – ovvero il pignoramento del 3 novembre 2009 – e la sua domanda – annullare

ogni decurtazione della sua rendita, menzionando le poste (rate del prestito

concesso dalla figlia e premi dell’assicurazione malati) che chiede, è vero

implicitamente, di aggiungere al proprio minimo di esistenza.

2.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). A

scanso di equivoci, occorre ricordare che le rendite della previdenza professionale

– obbligatoria (secondo pilastro) come vincolata (terzo pilastro A) –, una

volta esigibili, sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (art.

92.

cpv. 1 n. 9a e 10 LEF a contrario; DTF 121 III 285 segg.).

3.

La

ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserita la

rata mensile che dice – senza peraltro provarlo – di pagare a sua figlia in

rimborso di un prestito.

3.1

Ora,

perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre

un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale

federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati

creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di

salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le

proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza

o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali

indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112

III 18; Guidicelli/ Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.

218, p. 67). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del

legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente

indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

3.2

È di

tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento

del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del

minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla

giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso a sua figlia. A

titolo aggiuntivo, si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli

importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati all’avente

diritto.

4.

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo

del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo

e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,

n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 82 ad art. 93).

4.1

Nel

caso concreto, l’escussa non nega di non pagare i premi della cassa malati, di

cui l’Ufficio ha quindi giustamente rifiutato di tenere conto nel calcolo del

minimo di esistenza.

4.2

La

giurisprudenza ammette però che le spese legate alla

salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante

il periodo di validità del pignoramento debbano essere incluse nel minimo

vitale se esse non sono prese a carico dall’as­sicurazione malattia

obbligatoria (DTF 129 III 242; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale

cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) statuisce al suo punto II/8 che “se

il debitore, al momento del pignoramento, deve far fronte a spese imminenti

d’importo rilevante quali spese mediche, farmaceutiche, di parto, di cura a

famigliari, di trasloco ecc., se ne deve equamente tener conto con un

corrispondente aumento temporaneo del minimo d’esistenza. Lo stesso vale se

queste spese sorgono durante il periodo di validità del pignoramento di

salario, ritenuto che in tale ipotesi si procederà di regola ad una modifica

del pignoramento di salario solo ad istanza del debitore”. L’Uffi­cio non

può quindi semplicemente subordinare il riconoscimento dei premi della cassa

malati al loro pagamento – il pignoramento priva infatti la ricorrente dei

mezzi necessari a soddisfare tale condizione – ma deve darle l’occasione di

ricominciare a pagare i premi della cassa malati qualora, come nel caso

concreto, l’escussa abbia manifestato l’intenzione di provvedervi, assicurandosi

che ciò avvenga effettivamente. Per raggiungere questo scopo sono ipotizzabili

due soluzioni: o l’Ufficio, con l’esplicito consenso dell’escussa, paga i premi

direttamente alla cassa malati con il provento della trattenuta così come

stabilita con il provvedimento impugnato, oppure quest’ultimo viene modificato

in modo da consentire all’escussa di pagare i premi di persona, con l’obbligo

di far pervenire all’Ufficio, ogni mese, la prova dell’avve­nuto pagamento, a

pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza presa in

considerazione del premio di cassa malati. Essendo la scelta tra queste due soluzioni

di carattere essenzialmente pratico, è opportuno che venga decisa dall’Ufficio,

al quale occorre pertanto retrocedere l’incarto per decisione nel senso dei

considerandi (art. 21 cpv. 4 LPR), il riparto degli importi già incassati

essendo nel frattempo sospeso. Queste soluzioni giovano anche, indirettamente,

ai creditori procedenti, in quanto evita all’Ufficio di dover includere nel

minimo di esistenza le spese mediche e farmaceutiche indispensabili che il

debitore privo di copertura assicurativa deve assumere personalmente e potrebbe,

se si realizzasse quanto indicato nel ricorso, condurre all’az­zeramento del

debito dell’escussa nei confronti dell’assicurazio­ne malati e alla consecutiva

estinzione delle sue esecuzioni.

5.

Allegando

all’atto ricorsuale le fatture di cui al doc. 4, la ricorrente sembra chiedere

che vengano pagate con il provento del pignoramento. Se così fosse, si

tratterebbe comunque di una nuova richiesta, sulla quale l’Ufficio non ha

potuto ancora determinarsi. In assenza di provvedimento impugnabile, il ricorso

sarebbe quindi prematuro. Va inoltre ricordato che nel minimo di esistenza non

possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o

prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; CEF 11 settembre 2007

[15.07.86]; Ochsner, op. cit., n.

146.

ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e

quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i

relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri. E in ogni caso i premi per le assicurazioni non obbligatorie non

possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 segg.).

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, la ripartizione degli importi incassati in virtù del pignoramento

del 3 novembre 2009 è sospesa e l’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché si

determini nel senso del considerando 4.2.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– PI 1, __________;

– PI 2, __________;

– RA 1, __________;

– RA 2, __________;

– PI 6, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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