15.2009.141
Avviso di pignoramento pervenuto all'escusso dopo la data fissata per il pignoramento. Ricorso diventato privo di oggetto in seguito all'emissione di un nuovo avviso di pignoramento. Nessuna indennità
18 dicembre 2009Italiano5 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.141
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento pervenuto all'escusso dopo la data fissata per il pignoramento. Ricorso diventato privo di oggetto in seguito all'emissione di un nuovo avviso di pignoramento. Nessuna indennità riconosciuta al ricorrente
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
art. 24b cpv. 1 LPR
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Incarto n.
15.2009.141
Lugano
18 dicembre 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2009 di
RI 1
contro l’operato dell’ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________ nell’ambito dell’ esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per un credito di
fr. 5'619.20, il 26 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________ ha emanato nei confronti dell’avv. RI 1 l’avviso di
pignoramento al suo domicilio per il giorno 2 dicembre 2009;
che
contro tale atto insorge l’avv. RI 1 con ricorso del 14 dicembre 2009,
asserendo che il relativo avviso gli è stato inviato per posta B e ricevuto da
lui soltanto in data 3 dicembre 2009, ossia il giorno seguente al previsto
pignoramento;
che ciò
ha potuto accadere, secondo il ricorrente, siccome l’avviso di pignoramento è
stato inviato dall’ufficio troppo tardi, perché potesse arrivare in tempo, ma
non solo in tempo per il 2 dicembre 2009, bensì almeno circa una settimana
prima del citato pignoramento, affinché egli avesse la possibilità di
eventualmente saldare il presunto debito;
che in
seguito, assevera il ricorrente, l’ufficio è pure riuscito, senza nemmeno
rendersi conto del suo errore, a convocarlo presso i suoi uffici per il 10
dicembre 2009, convocazione alla quale egli non ha però potuto dare seguito per
ragioni di salute, atteso comunque che la citazione era inopportuna per i
motivi esposti in precedenza;
che nel
frattempo egli non ha avuto il tempo di scrivere all’UEF per questa
convocazione, atteso che ha anche altre cose da fare;
che
secondo il ricorrente, l’Ufficio non ha “clamorosamente applicato il diritto in
materia corretta”, ciò che gli ha cagionato un danno, al punto da giustificare
Fatti
il riconoscimento a suo favore di una indennità per ripetibili di fr. 150.-;
che in
definitiva, conclude il ricorrente, l’impugnato avviso di pignoramento va
annullato, con necessità di rifarne uno nuovo;
che in
data 16 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________
ha provveduto ad annullare l’avviso di pignoramento previsto per il 2 dicembre,
rifissandolo con lettera raccomandata per il 13 gennaio 2010;
che in
questo modo il ricorso diventa privo di oggetto nella misura in cui il
ricorrente pretende di ricevere un nuovo avviso di pignoramento (art. 24b cpv.
1 LPR);
che per
quanto riguarda la richiesta del ricorrente volta alla rifusione a suo favore
di una indennità di fr. 150.- per non avere l’UEF applicato correttamente il
diritto materiale, vale la pena di ricordare che in virtù dell’art. 62 cpv. 2
OTLEF nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si assegnano indennità;
che già
per questa ragione il ricorso va perciò su questo punto disatteso, ritenuto del
Considerandi
resto che eventuali pretese risarcitorie nei confronti __________ ex art. 5
cpv. 1 LEF per presunte inadempienze dell’ufficio di esecuzione vanno, se del
caso, fatte valere in altra sede;
che, in
ogni modo, contrariamente a quanto frettolosamente preteso nel ricorso,
l’ufficio non ha violato alcuna norma – peraltro nemmeno specificata nel
ricorso - inviando all’escusso il 26 novembre 2009, ancorché per posta
semplice, l’avviso di pignoramento per il 2 dicembre 2009, ritenuto che se lo
stesso avviso è stato effettivamente recapito soltanto il 3 dicembre 2002, come
preteso nel gravame, ciò non è certo imputabile all’Ufficio, cui sarebbe
finanche bastato avvisare l’interessato del pignoramento il giorno prima (art.
90.
LEF);
che,
stando al ricorso, l’insorgente è comunque stato poi convocato presso gli
uffici dell’UEF di __________ per il 10 dicembre 2009;
che
l’asserzione del ricorrente di non avere potuto recarvisi per ragioni di salute
non solo non risulta comprovata (ad esempio da un certificato medico), ma
nemmeno è stata resa verosimile;
che in
definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso
deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e, come visto, non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________;
- __________.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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