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Decisione

15.2009.141

Avviso di pignoramento pervenuto all'escusso dopo la data fissata per il pignoramento. Ricorso diventato privo di oggetto in seguito all'emissione di un nuovo avviso di pignoramento. Nessuna indennità

18 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il riconoscimento a suo favore di una indennità per ripetibili di fr. 150.-;

che in

definitiva, conclude il ricorrente, l’impugnato avviso di pignoramento va

annullato, con necessità di rifarne uno nuovo;

che in

data 16 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________

ha provveduto ad annullare l’avviso di pignoramento previsto per il 2 dicembre,

rifissandolo con lettera raccomandata per il 13 gennaio 2010;

che in

questo modo il ricorso diventa privo di oggetto nella misura in cui il

ricorrente pretende di ricevere un nuovo avviso di pignoramento (art. 24b cpv.

1 LPR);

che per

quanto riguarda la richiesta del ricorrente volta alla rifusione a suo favore

di una indennità di fr. 150.- per non avere l’UEF applicato correttamente il

diritto materiale, vale la pena di ricordare che in virtù dell’art. 62 cpv. 2

OTLEF nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si assegnano indennità;

che già

per questa ragione il ricorso va perciò su questo punto disatteso, ritenuto del

Considerandi

resto che eventuali pretese risarcitorie nei confronti __________ ex art. 5

cpv. 1 LEF per presunte inadempienze dell’ufficio di esecuzione vanno, se del

caso, fatte valere in altra sede;

che, in

ogni modo, contrariamente a quanto frettolosamente preteso nel ricorso,

l’ufficio non ha violato alcuna norma – peraltro nemmeno specificata nel

ricorso - inviando all’escusso il 26 novembre 2009, ancorché per posta

semplice, l’avviso di pignoramento per il 2 dicembre 2009, ritenuto che se lo

stesso avviso è stato effettivamente recapito soltanto il 3 dicembre 2002, come

preteso nel gravame, ciò non è certo imputabile all’Ufficio, cui sarebbe

finanche bastato avvisare l’interessato del pignoramento il giorno prima (art.

90.

LEF);

che,

stando al ricorso, l’insorgente è comunque stato poi convocato presso gli

uffici dell’UEF di __________ per il 10 dicembre 2009;

che

l’asserzione del ricorrente di non avere potuto recarvisi per ragioni di salute

non solo non risulta comprovata (ad esempio da un certificato medico), ma

nemmeno è stata resa verosimile;

che in

definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso

deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario;

che non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e, come visto, non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________;

- __________.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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