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Decisione

15.2009.142

Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Rinuncia a fissare un termine supplementare al ricorrente, che sembra voler addurre censure di merito

18 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza del 2 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di

Balerna, in accoglimento dell’istanza 7 luglio 2009 di PI 1, ha condannato la RI 1 al pagamento di fr. 1'568.80 più interessi e spese e ha di conseguenza

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del

Distretto di __________ limitatamente a tale importo in capitale oltre

interessi al 5% da 24 novembre 2008 e fr. 70.- di spese esecutive. Egli ha

altresì condannato la stessa convenuta al pagamento della tassa di giustizia di

fr. 235.- e delle spese postali in fr. 40.- e a rifondere alla parte istante

fr. 100.- per ripetibili.

B. Il 30 novembre 2009 la creditrice ha chiesto la prosecuzione

dell’esecuzione, allegando – oltre il precetto esecutivo – la sentenza 2

novembre 2009 del Giudice di pace del circolo di Balerna e la dichiarazione 25

novembre 2009 dello stesso giudice di pace attestante il passaggio in

giudicato della stessa sentenza. Il 2 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e

fallimenti del Distretto di __________ ha quindi emanato la comminatoria di

fallimento, che è stata notificata alla debitrice in data 11 dicembre 2009.

C. Con scritto dell’11 dicembre 2009 RI 1. ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di opporsi alla

comminatoria di fallimento relativa all’esecuzione n. __________ promossa da PI

1, per fr. 1'568.-, dichiarando di rimanere a completa disposizione per

qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere

formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali

(cfr. Jaeger/kull/kottmann,

Bundesgsetz betreffend Schuldbetreibung un Konkurs, vol II, Zurigo 1997/99, n.

3.

ad art. 160; ottomann, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2002, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di non

essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita

a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o

di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene che

la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 II 6, 96 III 33 consid. 2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Nel caso concreto la ricorrente non solo non allega nessuno dei

citati motivi, ma nemmeno ne invoca altri. Si limita ad asserire di rimanere a

disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione. In questo modo essa

contravviene però al precetto, secondo cui l’atto di ricorso deve indicare, tra

l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria, a sostegno

dell’impugnativa (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR). Carente di qualsiasi

motivazione, il gravame sfugge perciò a un esame di merito, e vada perciò

dichiarato irricevibile. Certo, ci si potrebbe chiedere se alla ricorrente andava

impartito un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso

con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura (art. 7

cpv. 5 LPR con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); il quesito va

risolto negativamente, poiché v’e da presumere che anche in caso di

presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa non apporterà elementi

che consentono di invalidare la comminatoria di fallimento, dovendosi porre in

preventivo che essa persisterà nell’opporsi alla procedura esecutiva per

questione di merito, ossia eccependo di non avere commissionato alcun lavoro

allo studio di architettura PI 1 (v. scritto 23 giugno 2009 all’Ufficio di

esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e la sentenza del giudice di

pace). Orbene, già si è visto che per questioni di merito la via del ricorso

all’autorità di vigilanza è esclusa.

4.

Ne discende che il ricorso va dichiarato irricevibile senza

ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima

trasmesso alla procedente per la presentazione di eventuali osservazioni ex

art. 9 cpv. 3 LPR, alla quale non è nemmeno necessario intimare la presente

sentenza (CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98). Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17

e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a __________.

Comunicazione

all’ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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