15.2009.142
Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Rinuncia a fissare un termine supplementare al ricorrente, che sembra voler addurre censure di merito
18 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2009.142
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Rinuncia a fissare un termine supplementare al ricorrente, che sembra voler addurre censure di merito
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 159 LEF
art. 7 cpv. 3 LPR
art. 7 cpv. 5 LPR
Incarto n.
15.2009.142
Lugano
18 dicembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso
11 dicembre 2009 di
RI
1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________, segnatamente contro l’emissione della comminatoria
di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI
1, __________
(rappresentata
da RA 1, __________)
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con sentenza del 2 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di
Balerna, in accoglimento dell’istanza 7 luglio 2009 di PI 1, ha condannato la RI 1 al pagamento di fr. 1'568.80 più interessi e spese e ha di conseguenza
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________ limitatamente a tale importo in capitale oltre
interessi al 5% da 24 novembre 2008 e fr. 70.- di spese esecutive. Egli ha
altresì condannato la stessa convenuta al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 235.- e delle spese postali in fr. 40.- e a rifondere alla parte istante
fr. 100.- per ripetibili.
B. Il 30 novembre 2009 la creditrice ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione, allegando – oltre il precetto esecutivo – la sentenza 2
novembre 2009 del Giudice di pace del circolo di Balerna e la dichiarazione 25
novembre 2009 dello stesso giudice di pace attestante il passaggio in
giudicato della stessa sentenza. Il 2 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________ ha quindi emanato la comminatoria di
fallimento, che è stata notificata alla debitrice in data 11 dicembre 2009.
C. Con scritto dell’11 dicembre 2009 RI 1. ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di opporsi alla
comminatoria di fallimento relativa all’esecuzione n. __________ promossa da PI
1, per fr. 1'568.-, dichiarando di rimanere a completa disposizione per
qualsiasi chiarimento o delucidazione.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere
formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali
(cfr. Jaeger/kull/kottmann,
Bundesgsetz betreffend Schuldbetreibung un Konkurs, vol II, Zurigo 1997/99, n.
3.
ad art. 160; ottomann, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2002, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:
- l’escusso reputa di non
essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita
a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o
di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;
- l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione
incompetente territorialmente (DTF 118 II 6, 96 III 33 consid. 2).
2.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
Nel caso concreto la ricorrente non solo non allega nessuno dei
citati motivi, ma nemmeno ne invoca altri. Si limita ad asserire di rimanere a
disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione. In questo modo essa
contravviene però al precetto, secondo cui l’atto di ricorso deve indicare, tra
l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria, a sostegno
dell’impugnativa (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR). Carente di qualsiasi
motivazione, il gravame sfugge perciò a un esame di merito, e vada perciò
dichiarato irricevibile. Certo, ci si potrebbe chiedere se alla ricorrente andava
impartito un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso
con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura (art. 7
cpv. 5 LPR con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); il quesito va
risolto negativamente, poiché v’e da presumere che anche in caso di
presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa non apporterà elementi
che consentono di invalidare la comminatoria di fallimento, dovendosi porre in
preventivo che essa persisterà nell’opporsi alla procedura esecutiva per
questione di merito, ossia eccependo di non avere commissionato alcun lavoro
allo studio di architettura PI 1 (v. scritto 23 giugno 2009 all’Ufficio di
esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e la sentenza del giudice di
pace). Orbene, già si è visto che per questioni di merito la via del ricorso
all’autorità di vigilanza è esclusa.
4.
Ne discende che il ricorso va dichiarato irricevibile senza
ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima
trasmesso alla procedente per la presentazione di eventuali osservazioni ex
art. 9 cpv. 3 LPR, alla quale non è nemmeno necessario intimare la presente
sentenza (CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98). Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17
e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a __________.
Comunicazione
all’ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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