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Decisione

15.2009.15

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento

13 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________, il 31 ottobre 2008 l’CO 1 ha emesso, su

richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr.

2'157.95 oltre accessori.

L’atto

esecutivo è stato notificato al debitore il 16 gennaio 2009.

B. Con

ricorso 26 gennaio 2009 RI 1 chiede di “bloccare” la comminatoria di fallimento

argomentando di voler versare degli acconti per saldare lo scoperto in tre o

quattro mesi.

C. Delle

osservazioni 5 gennaio 2009 della PI 1 e 11 febbraio 2009 dell’CO 1, postulanti

la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso

all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria

di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

L’argomentazione

del ricorrente secondo cui egli, nell’arco di tre o quattro mesi, pagherà a

rate quanto dovuto alla creditrice procedente, costituisce una motivazione che

non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che non può

essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF

dinanzi all'Autorità di vigilanza.

La

facoltà di differimento della realizzazione prevista all’art. 123 LEF, alla

quale il ricorrente sembra alludere, non è data poi nell’esecuzione in via di

fallimento (DTF 30 I 739; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 123).

4.

Il ricorso

è quindi respinto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

RI 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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