15.2009.15
Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento
13 febbraio 2009Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.15
Data decisione, Autorità:
13.02.2009, CEF
Titolo:
Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
Incarto n.
15.2009.15
Lugano
13 febbraio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni:
- 5 febbraio 2009
della PI 1;
- 11 febbraio 2009
dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, il 31 ottobre 2008 l’CO 1 ha emesso, su
richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr.
2'157.95 oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato al debitore il 16 gennaio 2009.
B. Con
ricorso 26 gennaio 2009 RI 1 chiede di “bloccare” la comminatoria di fallimento
argomentando di voler versare degli acconti per saldare lo scoperto in tre o
quattro mesi.
C. Delle
osservazioni 5 gennaio 2009 della PI 1 e 11 febbraio 2009 dell’CO 1, postulanti
la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Contro
la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso
all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,
n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria
di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
L’argomentazione
del ricorrente secondo cui egli, nell’arco di tre o quattro mesi, pagherà a
rate quanto dovuto alla creditrice procedente, costituisce una motivazione che
non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che non può
essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF
dinanzi all'Autorità di vigilanza.
La
facoltà di differimento della realizzazione prevista all’art. 123 LEF, alla
quale il ricorrente sembra alludere, non è data poi nell’esecuzione in via di
fallimento (DTF 30 I 739; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 123).
4.
Il ricorso
è quindi respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-
RI 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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