15.2009.18
Proroga del termine per ultimare il fallimento
1 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.18
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare il fallimento
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2009.18
Lugano
1° aprile
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 16 febbraio 2009 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il fallimento è
aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori
ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una
delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.
Considerandi
2.
L’11 agosto 2008, la
Camera ha prorogato il termine per ultimare la procedura fallimentare fino al
31.
gennaio 2009 (inc. 15.08.47).
3.
Con istanza 16
febbraio 2009, IS 1 chiede un’ulteriore proroga, allegando un rapporto
intermedio, da cui risulta che dall’ultima decisione egli:
– ha
aggiornato l’inventario (allegato 1);
– il
1° settembre 2008 ha depositato una seconda volta la graduatoria (allegato 2),
che ora è definitiva;
– il
3.
novembre 2008 ha tenuto la seconda assemblea dei creditori (allegato 3);
– il
15.
dicembre 2008 ha formalizzato, giusta l’art. 260 LEF, le cessioni delle pretese
della fallita a cui ha rinunciato la massa (distinta di cui all’allegato 4);
– il
9.
dicembre 2008 ha realizzato ai pubblici incanti la part. mapp. n. __________
RFD di __________ per fr. 455'000.-- (allegato 5);
– il
4.
febbraio 2009 ha emesso una circolare in merito alla posizione
dell’amministrazione speciale sulla rivendicazione di __________ relativa ai crediti
della fallita incassati durante la moratoria concordataria e durante la procedura
fallimentare (allegato 6);
– il
12.
febbraio 2009 ha assegnato alla banca un termine di 20 giorni per promuovere
azione contro la massa in restituzione di quanto il commissario ha incassato
durante la moratoria e non ha riversato all’amministrazione speciale (allegato
7).
4.
Dopo la
presentazione dell’istanza, l’amministratore speciale, in accordo con la delegazione
dei creditori, ha annullato il termine che aveva impartito a __________ per
promuovere azione di rivendicazione contro la massa per le fatture incassate durante
la moratoria concordataria, ritenendo che l’art. 242 LEF fosse inapplicabile
nella fattispecie.
5.
In virtù dell’art.
270.
LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine.
5.1
In concreto, si evince
dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale ha
svolto un’importante attività dall’ultima proroga, che le avrebbe ora permesso
di depositare lo stato di ripartizione finale e di chiudere il fallimento, se
non fosse stato necessario aspettare l’esito delle cessioni delle pretese della
massa giusta l’art. 260 LEF – ritenuto che il termine impartito ai cessionari
per esercitare i diritti ceduti scade il 31 maggio 2009 (cfr. art. 83 cpv. 1 RUF).
5.2
Si dà inoltre atto
all’istante di aver dato seguito alle indicazioni contenute nella decisione di
proroga dell’11 agosto 2008. Ci si limita in questa sede a rilevare che manca
tuttora la firma degli organi della fallita sull’inventario e sulla graduatoria
o sull’annesso documento riferito alla motivazione delle decisioni di rigetto
(cfr. CEF 11 agosto 2008, inc. 15.08.47, consid. 4.2).
5.3
A scanso di equivoci,
va precisato che l’annullamento del termine impartito a __________ con scritto
12.
febbraio 2009 non ha quale conseguenza che l’istante debba rimandare il
deposito dello stato di riparto, giacché egli ha comunicato alla banca di tuttora
continuare a ritenere che la pretesa da essa vantata non è da considerare un
debito di massa (cfr. DTF 125 III 294, cons. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de
la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 261): Lo stato di
riparto dovrà quindi essere depositato appena noto l’esito delle cessioni delle
pretese della massa. A questo proposito, si ricorda sin d’ora che tale deposito
e la chiusura del fallimento possono avvenire senza aspettare il risultato
delle procedure iniziate dai cessionari, qualora da esse non vi sia comunque
alcuna eccedenza da aspettarsi a favore della massa (art. 83 cpv. 2 e 95 RUF).
5.4
Ciò
posto, l’istanza va accolta.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1.
L’istanza è accolta.
1.1
Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2010.
2.
Intimazione a IS 1, __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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