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Decisione

15.2009.18

Proroga del termine per ultimare il fallimento

1 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.18

Data decisione, Autorità:

01.04.2009, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare il fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2009.18

Lugano

1° aprile

2009

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 16 febbraio 2009 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il fallimento è

aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori

ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una

delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato

amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

Considerandi

2.

L’11 agosto 2008, la

Camera ha prorogato il termine per ultimare la procedura fallimentare fino al

31.

gennaio 2009 (inc. 15.08.47).

3.

Con istanza 16

febbraio 2009, IS 1 chiede un’ulteriore proroga, allegando un rapporto

intermedio, da cui risulta che dall’ultima decisione egli:

– ha

aggiornato l’inventario (allegato 1);

– il

1° settembre 2008 ha depositato una seconda volta la graduatoria (allegato 2),

che ora è definitiva;

– il

3.

novembre 2008 ha tenuto la seconda assemblea dei creditori (allegato 3);

– il

15.

dicembre 2008 ha formalizzato, giusta l’art. 260 LEF, le cessioni delle pretese

della fallita a cui ha rinunciato la massa (distinta di cui all’allegato 4);

– il

9.

dicembre 2008 ha realizzato ai pubblici incanti la part. mapp. n. __________

RFD di __________ per fr. 455'000.-- (allegato 5);

– il

4.

febbraio 2009 ha emesso una circolare in merito alla posizione

dell’amministrazione speciale sulla rivendicazione di __________ relativa ai crediti

della fallita incassati durante la moratoria concordataria e durante la procedura

fallimentare (allegato 6);

– il

12.

febbraio 2009 ha assegnato alla banca un termine di 20 giorni per promuovere

azione contro la massa in restituzione di quanto il commissario ha incassato

durante la moratoria e non ha riversato all’amministrazione speciale (allegato

7).

4.

Dopo la

presentazione dell’istanza, l’amministratore speciale, in accordo con la delegazione

dei creditori, ha annullato il termine che aveva impartito a __________ per

promuovere azione di rivendicazione contro la massa per le fatture incassate durante

la moratoria concordataria, ritenendo che l’art. 242 LEF fosse inapplicabile

nella fattispecie.

5.

In virtù dell’art.

270.

LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla

dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso

di bisogno, prorogare tale termine.

5.1

In concreto, si evince

dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale ha

svolto un’importante attività dall’ultima proroga, che le avrebbe ora permesso

di depositare lo stato di ripartizione finale e di chiudere il fallimento, se

non fosse stato necessario aspettare l’esito delle cessioni delle pretese della

massa giusta l’art. 260 LEF – ritenuto che il termine impartito ai cessionari

per esercitare i diritti ceduti scade il 31 maggio 2009 (cfr. art. 83 cpv. 1 RUF).

5.2

Si dà inoltre atto

all’istante di aver dato seguito alle indicazioni contenute nella decisione di

proroga dell’11 agosto 2008. Ci si limita in questa sede a rilevare che manca

tuttora la firma degli organi della fallita sull’inventario e sulla graduatoria

o sull’annes­so documento riferito alla motivazione delle decisioni di rigetto

(cfr. CEF 11 agosto 2008, inc. 15.08.47, consid. 4.2).

5.3

A scanso di equivoci,

va precisato che l’annullamento del termine impartito a __________ con scritto

12.

febbraio 2009 non ha quale conseguenza che l’istante debba rimandare il

deposito dello stato di riparto, giacché egli ha comunicato alla banca di tuttora

continuare a ritenere che la pretesa da essa vantata non è da considerare un

debito di massa (cfr. DTF 125 III 294, cons. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de

la LP, Basilea/Gi­nevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 261): Lo stato di

riparto dovrà quindi essere depositato appena noto l’esito delle cessioni delle

pretese della massa. A questo proposito, si ricorda sin d’ora che tale deposito

e la chiusura del fallimento possono avvenire senza aspettare il risultato

delle procedure iniziate dai cessionari, qualora da esse non vi sia comunque

alcuna eccedenza da aspettarsi a favore della massa (art. 83 cpv. 2 e 95 RUF).

5.4

Ciò

posto, l’istanza va accolta.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1.

L’istanza è accolta.

1.1

Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2010.

2.

Intimazione a IS 1, __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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