15.2009.25
Domanda di esecuzione inoltrata a un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente. Obbligo di trasmissione all'ufficio competente. Tassa
10 marzo 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.25
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, CEF
Titolo:
Domanda di esecuzione inoltrata a un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente. Obbligo di trasmissione all'ufficio competente. Tassa
TASSA
art. 32 cpv. 2 LEF
art. 9 OTLEF
art. 13 cpv. 1 OTLEF
1
Incarto n.
15.2009.25
Lugano
10 marzo 2009
CJ/fp/lwb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 marzo 2009 di
RI 1
patrocinata dal dott. iur. __________, PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le spese messe a
carico della ricorrente per la trasmissione della sua domanda di esecuzione 20
gennaio 2009 nei confronti di Assicurazione __________;
viste le
osservazioni 3 marzo 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. A
questo stadio della procedura, non si pone più la questione di sapere se l’CO 1
era tenuto o no a trasmettere all’ufficio d’esecuzione competente la domanda
d’esecuzione che la ricorrente aveva inoltrato il 20 gennaio 2009 nei confronti
dell’Assicurazione __________, indicando quale indirizzo “__________”. In
effetti, dopo che la ricorrente aveva corretto a mano l’indirizzo menzionato
sulla sua domanda (in: “General-Guisan Strasse 40, 8400 Winterthur”), l’CO 1,
il 5 febbraio 2009, l’ha trasmessa al Betreibungsamt __________ (la ricorrente
assumendosi il rischio di un ulteriore rifiuto per il fatto che la sua domanda
non era redatta nella lingua ufficiale dell’ufficio competente). A titolo del
tutto aggiuntivo, l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 32 cpv. 2 LEF
appariva comunque dubbio nel caso concreto, giacché la domanda originale non
indicava l’indirizzo corretto dell’escussa e che una ricerca di “__________”
nell’indice centrale delle ditte (zefix) fornisce non meno di 309 risultati.
Orbene, l’art. 32 cpv. 2 LEF presuppone che l’organo esecutivo sia in grado
d’identificare l’autorità competente sulla base del solo contenuto dell’atto
da trasmettere; non vi è in linea di massima un obbligo di chiedere alcun
complemento d’informazione al mittente (DTF 101 III 14, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 38 ad art. 32; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad
art. 32).
Considerandi
2.
In
merito alla tassa di fr. 25.-- posta a carico della ricorrente per la decisione
d’irricevibilità della sua domanda d’esecuzione, si evince dagli art. 1 cpv. 2
e – per quanto concerne le comunicazioni scritte – 9 cpv. 1 OTLEF che tutte le
operazioni degli uffici d’esecuzione danno in linea di principio luogo al
prelevamento di una tassa, tranne nei casi in cui viene esplicitamente
prescritta la gratuità del provvedimento da una norma di legge, come ad esempio
gli art. 67 cpv. 3, 74 cpv. 3, 88 cpv. 3, 179 LEF o 9 cpv. 2 e 18 OTLEF (Adam, Kommentar Gebührenverordnung, n.
5.
e 6 ad art. 1). Per quanto concerne la fattispecie, l’art. 32 cpv. 2 LEF non
prescrive che la trasmissione dell’atto all’autorità competente sia gratuita e
più in generale nessuna norma prevede la gratuità delle decisioni con cui
l’ufficio respinge una domanda d’esecuzione. L’Ufficio aveva quindi il diritto
– anzi l’obbligo nei confronti del Cantone – di prelevare una tassa di fr. 8.--
per lo scritto 29 gennaio 2009 di reiezione della domanda (art. 9 cpv. 1 OTLEF)
e di farsi rimborsare le spese, ovvero fr. 1.-- per la fotocopia della domanda destinata
ai suoi atti (invece di fr. 2.-- previsti all’art. 9 cpv. 3 OTLEF) e fr. 16.--
per la tassa dell’invio dello scritto contro rimborso, che secondo l’art. 13
cpv. 1 OTLEF poteva essere posta a carico della ricorrente, dato che la stessa,
malgrado l’obbligo di cui all’art. 68 cpv. 1 LEF, aveva omesso di anticipare le
spese d’esecuzione (fr. 65.--, art. 16 cpv. 1 e 13 cpv. 1 OTLEF), di modo che
l’Ufficio non ha potuto prelevare su tale importo la tassa e il rimborso spese
che gli spettava. Del resto, la ricorrente non contesta in sé il calcolo
dell’importo complessivo di fr. 25.-- comunicatole con scritto del 17 febbraio
2009.
Non è poi necessario, stante il divieto della reformatio in peius
dell’art. 22 LPR, esaminare se l’Ufficio avrebbe potuto chiedere anche il rimborso
delle spese postali per la comunicazione della nuova domanda d’esecuzione all’ufficio
competente come pure la tassa e le spese di trasmissione dello scritto 17
febbraio 2009 (ricordato che per l’art. 3 OTLEF il conteggio particolareggiato
delle spese giustifica l’applicazione della tassa di cui all’art. 9 OTLEF).
3.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 68 LEF; 1, 3, 9, 13 cpv. 1, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
allo Studio legale dell’avv. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster