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Decisione

15.2009.25

Domanda di esecuzione inoltrata a un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente. Obbligo di trasmissione all'ufficio competente. Tassa

10 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.25

Data decisione, Autorità:

10.03.2009, CEF

Titolo:

Domanda di esecuzione inoltrata a un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente. Obbligo di trasmissione all'ufficio competente. Tassa

TASSA

art. 32 cpv. 2 LEF

art. 9 OTLEF

art. 13 cpv. 1 OTLEF

1

Incarto n.

15.2009.25

Lugano

10 marzo 2009

CJ/fp/lwb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 marzo 2009 di

RI 1

patrocinata dal dott. iur. __________, PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le spese messe a

carico della ricorrente per la trasmissione della sua domanda di esecuzione 20

gennaio 2009 nei confronti di Assicurazione __________;

viste le

osservazioni 3 marzo 2009 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. A

questo stadio della procedura, non si pone più la questione di sapere se l’CO 1

era tenuto o no a trasmettere all’ufficio d’esecuzione competente la domanda

d’esecuzione che la ricorrente aveva inoltrato il 20 gennaio 2009 nei confronti

dell’Assicu­razione __________, indicando quale indirizzo “__________”. In

effetti, dopo che la ricorrente aveva corretto a mano l’indirizzo menzionato

sulla sua domanda (in: “General-Guisan Strasse 40, 8400 Winterthur”), l’CO 1,

il 5 febbraio 2009, l’ha trasmessa al Betreibungsamt __________ (la ricorrente

assumendosi il rischio di un ulteriore rifiuto per il fatto che la sua domanda

non era redatta nella lingua ufficiale dell’ufficio competente). A titolo del

tutto aggiuntivo, l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 32 cpv. 2 LEF

appariva comunque dubbio nel caso concreto, giacché la domanda originale non

indicava l’indirizzo corretto dell’escussa e che una ricerca di “__________”

nell’indice centrale delle ditte (zefix) fornisce non meno di 309 risultati.

Orbene, l’art. 32 cpv. 2 LEF presuppone che l’organo esecutivo sia in grado

d’identifica­re l’autorità competente sulla base del solo contenuto dell’atto

da trasmettere; non vi è in linea di massima un obbligo di chiedere alcun

complemento d’informazione al mittente (DTF 101 III 14, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 38 ad art. 32; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad

art. 32).

Considerandi

2.

In

merito alla tassa di fr. 25.-- posta a carico della ricorrente per la decisione

d’irricevibilità della sua domanda d’esecuzione, si evince dagli art. 1 cpv. 2

e – per quanto concerne le comunicazioni scritte – 9 cpv. 1 OTLEF che tutte le

operazioni degli uffici d’esecuzione danno in linea di principio luogo al

prelevamento di una tassa, tranne nei casi in cui viene esplicitamente

prescritta la gratuità del provvedimento da una norma di legge, come ad esempio

gli art. 67 cpv. 3, 74 cpv. 3, 88 cpv. 3, 179 LEF o 9 cpv. 2 e 18 OTLEF (Adam, Kommentar Gebührenverordnung, n.

5.

e 6 ad art. 1). Per quanto concerne la fattispecie, l’art. 32 cpv. 2 LEF non

prescrive che la trasmissione dell’atto all’autorità competente sia gratuita e

più in generale nessuna norma prevede la gratuità delle decisioni con cui

l’ufficio respinge una domanda d’ese­cuzione. L’Ufficio aveva quindi il diritto

– anzi l’obbligo nei confronti del Cantone – di prelevare una tassa di fr. 8.--

per lo scritto 29 gennaio 2009 di reiezione della domanda (art. 9 cpv. 1 OTLEF)

e di farsi rimborsare le spese, ovvero fr. 1.-- per la fotocopia della domanda destinata

ai suoi atti (invece di fr. 2.-- previsti all’art. 9 cpv. 3 OTLEF) e fr. 16.--

per la tassa dell’invio dello scritto contro rimborso, che secondo l’art. 13

cpv. 1 OTLEF poteva essere posta a carico della ricorrente, dato che la stessa,

malgrado l’obbligo di cui all’art. 68 cpv. 1 LEF, aveva omesso di anticipare le

spese d’esecuzione (fr. 65.--, art. 16 cpv. 1 e 13 cpv. 1 OTLEF), di modo che

l’Ufficio non ha potuto prelevare su tale importo la tassa e il rimborso spese

che gli spettava. Del resto, la ricorrente non contesta in sé il calcolo

dell’importo complessivo di fr. 25.-- comunicatole con scritto del 17 febbraio

2009.

Non è poi necessario, stante il divieto della reformatio in peius

dell’art. 22 LPR, esaminare se l’Ufficio avrebbe potuto chiedere anche il rimborso

delle spese postali per la comunicazione della nuova domanda d’esecuzione all’ufficio

competente come pure la tassa e le spese di trasmissione dello scritto 17

febbraio 2009 (ricordato che per l’art. 3 OTLEF il conteggio particolareggiato

delle spese giustifica l’applicazione della tassa di cui all’art. 9 OTLEF).

3.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 68 LEF; 1, 3, 9, 13 cpv. 1, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

allo Studio legale dell’avv. PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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