15.2009.26
Avviso di pignoramento. Ricorso. Inammissibilità delle censure contro la sentenza di rigetto passata in giudicato
23 marzo 2009Italiano6 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.26
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Ricorso. Inammissibilità delle censure contro la sentenza di rigetto passata in giudicato
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2009.26
Lugano
23 marzo 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul
ricorso 8 marzo 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e
meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 marzo 2009 nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1, __________
(rappresentato
dal Tribunale d’appello, servizio incassi, Lugano)
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ del 12 agosto 2008 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano, lo PI 1, tramite il servizio incassi del RA 1, ha escusso RI 1 per la
somma di fr. 500.- oltre che per fr. 30.- quale spesa del precetto e fr. 5.-
per tassa di incasso, indicando quale titolo di credito:”Tasse di giudizio,
spese e oneri come a sentenza 26.3.2008, inc. n. 90.2007.147 del Tribunale
cantonale amministrativo del Tribunale d’appello”;
che,
interposta opposizione da parte del debitore, con istanza del 3 novembre 2009
il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace;
che con
sentenza del 25 novembre 2008, il giudice di pace del circolo di Sonvico ha
accolto l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva, ossia per fr. 500.-
e per fr. 30.-, l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo in
rassegna e ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 80.-;
che il 26
gennaio 2009 il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione allegando
la citata sentenza, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;
che il 3
marzo 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato a RI 1 l’avviso di
pignoramento per un credito complessivo di fr. 633.-, che sarebbe stato
eseguito al suo domicilio il pomeriggio del 31 marzo 2009;
che con
ricorso dell’8 marzo 2009 RI 1 impugna tale provvedimento, sostenendo di
essersi opposto a una procedura di conciliazione davanti al giudice di pace in
quanto questi non era competente per giudicare sul “mancato ripristino di
terreno allo stato originale dopo profondi scavi illegali” e rilevando che spetta
all’autorità cantonale incompetente trasmettere d’ufficio gli atti a quella
competente:
che l’escusso
asserisce altresì che non si è dato seguito a una sua giustificata e motivata
richiesta fatta il 22 ottobre 2007 al Tribunale cantonale amministrativo, ciò
che ha comportato la continuazione dell’”utilizzo illegale con posteggi del
terreno confinante a causa del mancato ripristino allo stato originale”, per
concludere che i fatti dimostrano pertanto che le sue osservazioni/obiezioni
allo stesso Tribunale cantonale ammini- strativo erano giustificate e che la
contestazione che ha compor- tato l’addebito di spese di fr. 500.-
“corrispondeva alla realtà”;
che se il
debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, come nella
fattispecie, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione ex
art. 88 cpv. 1 e 2 LEF, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere
dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che il
debitore, nondimeno, deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno
prima, con richiamo delle disposizioni dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF);
che nella
fattispecie, ricevuta la domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base
della sentenza 25 novembre 2008, passata in giudicato, con la quale il giudice
Fatti
di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via definitiva l’opposizione
sollevata dall’escusso al precetto esecutivo fattogli intimare per la
riscossione della tassa di giustizia di fr. 500.- relativa alla decisione 23
marzo 2008 del Tribunale cantonale amministrativo pronunciata nei suoi
confronti, a sua volta pure passata in giudicato (art. 80 LEF), l’Ufficio di
esecuzione di Lugano ha comunicato con almeno tre settimane di anticipo allo
stesso escusso il giorno in cui si sarebbe proceduto al pignoramento,
richiamando altresì l’art. 91 LEF, così come stabilito dall’art. 90 LEF in
previsione della messa in atto del provvedimento (pignoramento) previsto
dall’art. 89 LEF;
che
agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, il
creditore disponendo di un titolo (la sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione passata in giudicato; cfr. SchKG- lebrecht, art. 88 N. 14), che non poteva che comportare la
prosecuzione del procedimento esecutivo in rassegna (art. 88-90 LEF);
che, del
resto, i motivi addotti dal ricorrente a sostengo del gravame e volti a
Considerandi
rimettere in discussione sia la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo,
sfociata con l’addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 500.-, sia
l’operato del giudice di pace, nella misura in cui questi si sarebbe adoperato
per un tentativo di conciliazione tra le parti, benché fosse incompetente per
giudicare sul “mancato ripristino di terreno allo stato originale dopo profondi
scavi illegali”, si rivelano impropri;
che
compito del giudice di pace non era di stabilire chi avesse ragione sul merito
della vertenza già discussa davanti al Tribunale cantonale amministrativo e,
quindi, di interrogarsi se se egli fosse competente a prendere una decisione al
riguardo, incombendogli invece solo di decidere se la richiesta dello Stato di
procedere alla riscossione della citata tassa di giustizia fosse sorretta da un
valido titolo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal
ricorrente al precetto esecutivo intimatogli per questo scopo, quesito al quale
– come visto - ha risposto affermativamente sulla base del dispositivo della
sentenza del 26 marzo 2008 dello stesso Tribunale cantonale amministrativo, passato
in giudicato (e, quindi, non più sindacabile in quella specifica procedura),
che ha condannato l’escusso pagare la somma di fr. 500.- a titolo di tassa di giustizia
a seguito della sua soccombenza davanti a quella autorità;
che ne
consegue la reiezione del ricorso, senza prelevamento di spese (art. 61 cpv. 2
lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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