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Decisione

15.2009.26

Avviso di pignoramento. Ricorso. Inammissibilità delle censure contro la sentenza di rigetto passata in giudicato

23 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via definitiva l’opposizione

sollevata dall’escusso al precetto esecutivo fattogli intimare per la

riscossione della tassa di giustizia di fr. 500.- relativa alla decisione 23

marzo 2008 del Tribunale cantonale amministrativo pronunciata nei suoi

confronti, a sua volta pure passata in giudicato (art. 80 LEF), l’Ufficio di

esecuzione di Lugano ha comunicato con almeno tre settimane di anticipo allo

stesso escusso il giorno in cui si sarebbe proceduto al pignoramento,

richiamando altresì l’art. 91 LEF, così come stabilito dall’art. 90 LEF in

previsione della messa in atto del provvedimento (pignoramento) previsto

dall’art. 89 LEF;

che

agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, il

creditore disponendo di un titolo (la sentenza di rigetto definitivo

dell’opposizione passata in giudicato; cfr. SchKG- lebrecht, art. 88 N. 14), che non poteva che comportare la

prosecuzione del procedimento esecutivo in rassegna (art. 88-90 LEF);

che, del

resto, i motivi addotti dal ricorrente a sostengo del gravame e volti a

Considerandi

rimettere in discussione sia la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo,

sfociata con l’addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 500.-, sia

l’operato del giudice di pace, nella misura in cui questi si sarebbe adoperato

per un tentativo di conciliazione tra le parti, benché fosse incompetente per

giudicare sul “mancato ripristino di terreno allo stato originale dopo profondi

scavi illegali”, si rivelano impropri;

che

compito del giudice di pace non era di stabilire chi avesse ragione sul merito

della vertenza già discussa davanti al Tribunale cantonale amministrativo e,

quindi, di interrogarsi se se egli fosse competente a prendere una decisione al

riguardo, incombendogli invece solo di decidere se la richiesta dello Stato di

procedere alla riscossione della citata tassa di giustizia fosse sorretta da un

valido titolo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal

ricorrente al precetto esecutivo intimatogli per questo scopo, quesito al quale

– come visto - ha risposto affermativamente sulla base del dispositivo della

sentenza del 26 marzo 2008 dello stesso Tribunale cantonale amministrativo, passato

in giudicato (e, quindi, non più sindacabile in quella specifica procedura),

che ha condannato l’escusso pagare la somma di fr. 500.- a titolo di tassa di giustizia

a seguito della sua soccombenza davanti a quella autorità;

che ne

consegue la reiezione del ricorso, senza prelevamento di spese (art. 61 cpv. 2

lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________;

- __________

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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