15.2009.27
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
23 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2009.27
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2009.27
Lugano
23 marzo 2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 11 marzo 2009 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la
procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007;
che in
occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato
l’avv. __________ quale amministratrice speciale e una delegazione dei
creditori composta degli avv. __________, __________ e __________;
che tali
risoluzioni sono state impugnate da alcuni creditori con un ricorso che è poi
stato respinto dalla scrivente Camera il 18 febbraio 2008 (inc. ______), la cui
sentenza è stata confermata dal Tribunale federale il 3 novembre 2008 (inc. _______);
che l’11
marzo 2009, l’amministratrice speciale ha chiesto una proroga del termine per
ultimare la liquidazione fino al 30 aprile 2010, spiegando che la procedura di
allestimento della graduatoria stia prendendo più tempo del previsto, in quanto
si è reso necessario verificare con i creditori e con il commissario tutta una
serie di crediti che, essendo sorti durante la moratoria concordataria, sono da
considerare quali debiti di massa;
che
l’istante confida di poter depositare la graduatoria nel mese di aprile;
che in
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro
un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in
concreto, pur avendo comprensione per la particolare problematica cui è
confrontata l’istante, occorre ricordare che la legge fissa in 60 giorni il
termine per allestire la graduatoria (art. 247 cpv. 1 LEF), termine che
l’autorità di vigilanza può sì prorogare ma nei limiti del principio di
celerità che caratterizza il diritto fallimentare;
che per
precisa volontà del legislatore, la graduatoria deve infatti essere depositata
il più rapidamente possibile, onde consentire la tenuta della seconda assemblea
dei creditori (art. 252 LEF), essendo tale organo, salvo eccezioni, l’unico
competente per decidere quanto richiede la gestione del fallimento (art. 253
cpv. 2 LEF), in particolare per quanto attiene alla realizzazione degli attivi
fallimentari (art. 242, 243 cpv. 3 e 256 segg. LEF; Merckt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 8 ad art. 253);
che in proposito è
bene ricordare che la procedura di verifica delle insinuazioni ha carattere
sommario e che l’amministrazione del fallimento deve quindi statuire secondo il
criterio della verosimiglianza, sulla base dei giustificativi che incombe ai
creditori di produrre (art. 59 RUF) e della documentazione contabile del
fallito, senza perdersi in indagini lunghe e costose (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 244; Jaques,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 segg. ad art. 244),
così da garantire il rispetto dei principi di celerità (art. 247 e 270 LEF) e
di economicità (cfr. infra ad 3.6) posti dal legislatore (con il rilievo che
gli onorari esposti dall’amministrazione del fallimento in virtù dell’art. 47
OTLEF devono rimanere in un ragionevole rapporto con la tassa che stabilisce
l’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);
che visto
quanto precede, occorre concedere la proroga richiesta fino al 31 dicembre 2009,
invitando però sin d’ora l’istante a chiedere la proroga di cui all’art. 247
cpv. 4 LEF qualora non riuscisse a depositare la graduatoria entro il 30 aprile
2009;
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerando.
Fatti
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
1.2. L’amministratrice
speciale presenterà alla Camera un’istanza motivata di proroga ai sensi
dell’art. 247 cpv. 4 LEF qualora non avrà depositato la graduatoria entro il 30
aprile 2009.
2. Intimazione
Considerandi
all’avv. IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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