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Decisione

15.2009.29

Provvedimento impugnabile con il ricorso. Ulteriore scambio di allegati. Ordine di pignoramento

27 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l’ordine

stabilito all’art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra

l’escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).

6.4. Nel

caso di specie il ricorrente chiede che in luogo

dell’autovettura __________ vengano pignorati i diritti a lui spettanti

nell’eredità indivisa composta oltre che dall’escusso di __________, PI 1 e __________.

La

comunione ereditaria risulta essere proprietaria della quota di comproprietà A

di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e delle particelle

n. __________ e n. __________ sempre di __________, non gravate da oneri

ipotecari e aventi un valore di stima ufficiale di complessivi fr. 38'126.--.

La quota di partecipazione di RI 1 alla comunione ereditaria composta di quattro

fratelli dovrà, se del caso, essere appurata dall’Ufficio: ad un esame prima

facie ed in assenza di indizi di segno contrario, la stessa dovrebbe comunque

Considerandi

assommare al 25%, cosicché il suo valore dovrebbe corrispondere a fr. 9'531.50,

importo sufficiente a coprire il credito per il quale

vi è stato il pignoramento di fr. 3’135.-- oltre accessori.

Dallo

scritto 18 febbraio 2009 trasmesso dal patrocinatore del creditore all’Ufficio

emerge incontrovertibilmente che PI 1 non solo ha dato il proprio accordo ma ha

richiesto esplicitamente il pignoramento della quota di partecipazione

dell’escusso alla comunione ereditaria. Ne consegue che la richiesta di

pignoramento dei diritti spettanti all’escusso nell’eredità

indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di __________, PI 1 e __________ può essere accolta e l’autovettura __________ di conseguenza svincolata dal pignoramento.

7.

Visto

l’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione a sapere se il

pignoramento (in assenza dell’escusso) dell’autovettura, asseritamente di

proprietà anche della moglie dello stesso, e del valore di stima abbondantemente

superiore al credito in esecuzione, sia avvenuto correttamente.

8.

Da quanto

precede discende che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente

accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 1, 93, 95, 277 LEF; 3 RDC;

61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è svincolata

dal pignoramento l’autovettura marca __________ ed è pignorata l’interessenza

spettante a RI 1 nella divisione della comunione indivisa composta di RI 1.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- RI 1, __________.

- __________ PA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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