15.2009.29
Provvedimento impugnabile con il ricorso. Ulteriore scambio di allegati. Ordine di pignoramento
27 aprile 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.29
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_351/2009, 10.07.2009
Titolo:
Provvedimento impugnabile con il ricorso. Ulteriore scambio di allegati. Ordine di pignoramento
PROCEDURA DI RICORSO
VERBALE DI PIGNORAMENTO
art. 17 LEF
art. 93 LEF
art. 95 LEF
art. 277 LEF
art. 3 RDC
Incarto n.
15.2009.29
Lugano
27 aprile
2009
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 marzo 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del
pignoramento in data 23 gennaio 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’ PA 1 )
viste le
osservazioni 16 marzo 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________promossa da PI 1 contro RI 1 il 23 gennaio 2009 l’CO
1 ha pignorato un’autovettura marca __________,
stimandola in fr. 28'000.--. __________ Il pignoramento è stato effettuato
d’ufficio, in quanto l’escusso si sarebbe sottratto alla redazione del verbale.
B. Contro
tale provvedimento insorge con ricorso 6 marzo 2009 RI 1. Per quanto di
rilevanza nella fattispecie esecutiva che ci occupa, il ricorrente chiede la
sospensione dell’esecuzione fino a quando il Ministero Pubblico non avrà
concluso le indagini relative a delle denuncie pendenti. Se il pignoramento non
potesse essere sospeso, il ricorrente postula che venga pignorata la sua quota parte
nell’eredità indivisa fu __________ e fu __________, in quanto il credito in
esecuzione riguarda una questione riferita a quelle problematiche successorie.
Per l’escusso si sarebbe
pignorato, in sua assenza, l’autoveicolo appartenente a lui e alla moglie.
Avendo l’Ufficio attribuito un valore di stima di fr. 28'000.-- al veicolo, in
concreto avrebbe pignorato più di quanto è necessario a soddisfare il creditore,
atteso il credito in esecuzione è di soli fr. 3'350.-- spese comprese. Il
ricorrente ha pure chiesto di essere sentito personalmente.
C. Con
osservazioni 16 marzo 2009 l’CO 1 ha rilevato che il pignoramento è stato
effettuato sulla base dei dati in suo possesso perché l’escusso si sarebbe
rifiutato di fornire indicazioni circa i propri redditi, di permettere
l’accesso al funzionario recatosi al suo domicilio per effettuare il
pignoramento e di presenziare alla stesura del verbale. L’Ufficio osserva di
non opporsi al pignoramento di altri beni mobili, immobili o redditi
dell’escusso ma di opporsi al pignoramento della quota ereditaria, atteso che
esso non si può in principio scostare dall’ordine di pignoramento sancito dalla
LEF. Nelle sue osservazioni l’Ufficio evidenzia ancora che il ricorrente
“dispone di altri beni e redditi da pignorare, tra cui quattro immobili nel
Comune di __________”.
Considerato
in
diritto:
1. Per l’art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza
è ammesso contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento.
Con provvedimento impugnabile va inteso un determinato comportamento di un
organo di esecuzione e fallimento in applicazione della LEF e del diritto
esecutivo federale in genere. Il ricorso all’Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Cometta,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).
2. Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Cometta, BAKO, n. 38
ad art. 17; Cometta, Commentario,
n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(cfr. Cometta, Commentario, p. 15
ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65
ad art. 17, con rif.).
3. Nel caso in esame con l’atto ricorsuale RI 1 si addentra in
elucubrazioni riferite a presunte violazioni delle proprie incombenze da parte
di autorità politiche, giudiziarie e amministrative sia mediante preteso agire
abusivo che mediante l’omissione dell’espletamento di atti dovuti. Il ricorrente
si lamenta pure perché l’Ufficiale dell’CO 1 non avrebbe proceduto,
conformemente a quanto stabilito all’art. 181 CPP, segnalando al Ministero
pubblico i fatti di rilevanza penale di cui avrebbe avuto conoscenza
nell’esercizio delle proprie funzioni. Non perseguendo RI 1 con queste
doglianze un fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito
dell’esecuzione forzata in corso, il ricorso a tal riguardo risulta irricevibile.
4. Pure
la domanda di sospensione dell’esecuzione fino a quando il Ministero Pubblico
non avrà concluso le indagini relative a denuncie pendenti è irricevibile.
Questo perché il rimedio del ricorso non permette all’Autorità di vigilanza di
procedere nel senso richiesto dall’istante, ma unicamente di concedere
l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando
o annullando in tutto o in parte il provvedimento impugnato. A prescindere da
tale fatto, la richiesta sospensione dell’esecuzione non ha nemmeno alcun
senso, trattandosi di due procedure diverse, l’una attinente alla procedura
esecutiva che ha diritto ad una vita propria ed è connotata da requisiti
prevalentemente formali, e l’altra attinente a questioni di diritto penale.
5.1. L'Autorità di vigilanza può ordinare un
ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti a un'udienza (art. 12
LPR) quando ciò sia necessario a parere dell'Autorità stessa o quando una parte
lo richieda, indicandone i motivi.
5.2. Il
ricorrente si è limitato a formulare in termini apodittici domanda di citazione
all'udienza, omettendo di specificarne i motivi.
5.3. L'istituto
del ricorso è caratterizzato dall'imperativo di celerità.
5.4. Il
ricorrente, per poter ottenere la fissazione di un’udienza deve pertanto
indicare espressamente e con chiarezza tutti i motivi rilevanti entranti in
linea di conto e tali da legittimare l'udienza.
5.5. Nel
caso di specie il reclamante ha omesso l'indicazione dei motivi rilevanti per
la fissazione di un'udienza: ne consegue la reiezione della richiesta.
6.1. L’art.
95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente
all’art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano,
ma i meno necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni
immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino
a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti
colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e
quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). La parte spettante al debitore in comunione sarà
pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di
altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire
il credito che forma oggetto dell’esecuzione (art. 3 RDC). Tale ordine di pignoramento è stabilito
anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano
pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63). L’ufficiale può scostarsi da
quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il
debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p.
157; Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF).
L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di
una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95
LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di
tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5
LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore
collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx, op. cit. n. 68 ad art. 95 LEF;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).
6.2. Così come risulta chiaramente dalla sistematica della legge, la
norma dell’art. 277 LEF, che consente al debitore sequestrato di riottenere la
disposizione dei beni sequestrati dietro la prestazione di una garanzia,
disciplina unicamente la procedura di sequestro e non trova applicazione in
materia di esecuzione ordinaria o in realizzazione di pegno.
6.3. È
invece ammissibile modificare un pignoramento esistente, sostituendo il diritto
patrimoniale pignorato con un altro diritto, alla condizione che il valore di
stima dell’oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti
Fatti
i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l’ordine
stabilito all’art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra
l’escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).
6.4. Nel
caso di specie il ricorrente chiede che in luogo
dell’autovettura __________ vengano pignorati i diritti a lui spettanti
nell’eredità indivisa composta oltre che dall’escusso di __________, PI 1 e __________.
La
comunione ereditaria risulta essere proprietaria della quota di comproprietà A
di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e delle particelle
n. __________ e n. __________ sempre di __________, non gravate da oneri
ipotecari e aventi un valore di stima ufficiale di complessivi fr. 38'126.--.
La quota di partecipazione di RI 1 alla comunione ereditaria composta di quattro
fratelli dovrà, se del caso, essere appurata dall’Ufficio: ad un esame prima
facie ed in assenza di indizi di segno contrario, la stessa dovrebbe comunque
Considerandi
assommare al 25%, cosicché il suo valore dovrebbe corrispondere a fr. 9'531.50,
importo sufficiente a coprire il credito per il quale
vi è stato il pignoramento di fr. 3’135.-- oltre accessori.
Dallo
scritto 18 febbraio 2009 trasmesso dal patrocinatore del creditore all’Ufficio
emerge incontrovertibilmente che PI 1 non solo ha dato il proprio accordo ma ha
richiesto esplicitamente il pignoramento della quota di partecipazione
dell’escusso alla comunione ereditaria. Ne consegue che la richiesta di
pignoramento dei diritti spettanti all’escusso nell’eredità
indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di __________, PI 1 e __________ può essere accolta e l’autovettura __________ di conseguenza svincolata dal pignoramento.
7.
Visto
l’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione a sapere se il
pignoramento (in assenza dell’escusso) dell’autovettura, asseritamente di
proprietà anche della moglie dello stesso, e del valore di stima abbondantemente
superiore al credito in esecuzione, sia avvenuto correttamente.
8.
Da quanto
precede discende che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente
accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 1, 93, 95, 277 LEF; 3 RDC;
61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è svincolata
dal pignoramento l’autovettura marca __________ ed è pignorata l’interessenza
spettante a RI 1 nella divisione della comunione indivisa composta di RI 1.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
- RI 1, __________.
- __________ PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster