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Decisione

15.2009.33

Ricorso contro lo stato di riparto. Tardività delle censure rivolte all'elenco oneri. TUI

23 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti non allegano – e ancora meno dimostrano – di aver richiesto detto

verbale e i loro sospetti sul regolare svolgimento dell’asta sono rimasti a

livello di puro parlato. Sia come sia, il diritto di consultazione degli atti

dell’Ufficio previsto all’art. 8a (e non 18) LEF presuppone una

richiesta motivata, visto che la legge non prevede la comunicazione d’ufficio

dei verbali d’asta.

5. Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità perché così prescrive

la legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Visto l’esito del

ricorso, la richiesta di ripetibili formulata dai ricorrenti sarebbe comunque

da respingere.

Richiamati

gli art. 8a, 17, 20a, 157 LEF; 112 RFF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Le

procedure dipendenti dal ricorso di RI 1 e RI 2 sono congiunte.

Considerandi

2.

Il

ricorso di RI 1 è respinto.

3.

Il

ricorso di RI 2 è respinto.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Intimazione

a:

– RI

1, __________;

– RI

2, __________;

– PI

2, __________;

– RA

1, __________;

– PI

3, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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