15.2009.33
Ricorso contro lo stato di riparto. Tardività delle censure rivolte all'elenco oneri. TUI
23 marzo 2009Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.33
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_325/2009, 22.06.2009
Titolo:
Ricorso contro lo stato di riparto. Tardività delle censure rivolte all'elenco oneri. TUI
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 157 LEF
art. 112 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2009.33
Lugano
27 aprile 2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 marzo 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di
riparto depositato l’11 marzo 2009 nella procedure di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti
da:
PI 2 __________
rappr. da __________
procedure che
concernono anche:
1. PI 1, __________
rappr. da: RA 1, __________
2. PI 3, __________
viste le
osservazioni 14 aprile 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1. Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2. Nella
fattispecie, i ricorsi presentati da RI 1 e RI 2 in un unico atto sono diretti
contro lo stesso provvedimento. Le due vertenze possono pertanto essere
congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato
entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento,
altrimenti esso passa in giudicato e, riservati i casi di nullità ai sensi
dell’art. 22 LEF, non può più essere contestato, nemmeno in via pregiudiziale
nell’ambito di un ricorso diretto contro un successivo provvedimento. In
particolare, i crediti accertati nell’elenco oneri diventato definitivo non
possono più essere contestati giudizialmente né per il loro importo né per il
loro grado (art. 112 cpv. 1 del Regolamento concernente la realizzazione forzata
di fondi [RFF, RS 281.42]; CEF 4 aprile 2006, inc. 15.05.149, cons. 2). Nel
caso concreto, poiché i ricorrenti hanno ammesso di aver avuto conoscenza
dell’elenco oneri già il 16 dicembre 2008 (ricorso, a p. 14), sono
manifestamente tardive tutte le censure dirette contro i crediti registrativi,
segnatamente quelle contrassegnate con le lettere b, c e d del punto 4 delle
conclusioni (a p. 18), sia in merito al loro importo – in particolare per
quanto riguarda i crediti del PI 1 – che al loro rango – per quanto riguarda il
credito della PI 3, il suo rango è del resto evidentemente posteriore a quello
delle cartelle ipotecarie di PI 2 dal 1° al 4° rango, siccome esse sono state iscritte
nel registro fondiario tra il 1989 e il 1992, ovvero prima che lo fosse la
restrizione del diritto di alienazione a favore della Cassa.
3. La questione
dell’imponibilità del provento della realizzazione del pegno quale utile
immobiliare è già stata risolta con la decisione 17 febbraio 2009 dell’Ufficio
di tassazione di Lugano-Campagna (doc. D allegato al ricorso), con cui è stato
stabilito – in modo vincolante (così come accertato d’ufficio da questa Camera
presso l’autorità fiscale competente) – che la realizzazione non è imponibile
(ciò dopo che la creditrice ipotecaria gli aveva fornito la documentazione
relativa ai costi di costruzione, di cui non si era tenuto nella precedente
decisione del 6 febbraio). L’invio ai ricorrenti, il 14 aprile 2009, della
dichiarazione fiscale relativa al trapasso di proprietà è quindi una formalità
amministrativa in vista dell’emanazione della tassazione definitiva, che
comunque non si scarterà di quella provvisoria del 17 febbraio 2009.
4. I ricorrenti
chiedono inoltre che “ad esclusiva competenza della camera giudicante” sia
“eventualmente disposto l’accertamento di eventuali violazioni procedurali
ad opera dell’UEF”. Questa conclusione è inammissibile, siccome non
rispetta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR), secondo cui l’atto ricorsuale deve
indicare le domande, la motivazione, anche sommaria e i mezzi di prova. Nel
loro lungo esposto dei fatti della procedura esecutiva (perlopiù irrilevanti in
questa sede), i ricorrenti non hanno d’altronde indicato irregolarità che
possano configurare manifesti motivi di nullità, che la Camera dovrebbe constatare
d’ufficio giusta l’art. 22 LEF. In particolare, l’asserita mancata consegna del
verbale d’incanto, seppure fosse stato accertato che l’Ufficio ne avesse
rifiutato la consultazione ai ricorrenti malgrado un’esplicita richiesta in tal
senso, non determinerebbe in sé la nullità dell’asta, ma tutt’al più potrebbe
riportare l’inizio della decorrenza del termine d’impugnazione dell’incanto al
momento in cui il verbale sarebbe effettivamente stato consegnato loro. Orbene,
Fatti
i ricorrenti non allegano – e ancora meno dimostrano – di aver richiesto detto
verbale e i loro sospetti sul regolare svolgimento dell’asta sono rimasti a
livello di puro parlato. Sia come sia, il diritto di consultazione degli atti
dell’Ufficio previsto all’art. 8a (e non 18) LEF presuppone una
richiesta motivata, visto che la legge non prevede la comunicazione d’ufficio
dei verbali d’asta.
5. Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità perché così prescrive
la legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Visto l’esito del
ricorso, la richiesta di ripetibili formulata dai ricorrenti sarebbe comunque
da respingere.
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 157 LEF; 112 RFF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le
procedure dipendenti dal ricorso di RI 1 e RI 2 sono congiunte.
Considerandi
2.
Il
ricorso di RI 1 è respinto.
3.
Il
ricorso di RI 2 è respinto.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Intimazione
a:
– RI
1, __________;
– RI
2, __________;
– PI
2, __________;
– RA
1, __________;
– PI
3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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