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Decisione

15.2009.34

Proroga del termine per ultimare il fallimento

9 aprile 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.34

Data decisione, Autorità:

09.04.2009, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare il fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2009.34

Lugano

9 aprile 2009

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 23 marzo 2009 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 12 marzo

2008;

che l’istante è stato nominato amministratore speciale

della società fallita in occasione della prima assemblea dei creditori del 20

maggio 2008

che il 1° ottobre 2008, entro il termine

Considerandi

impartitogli nella seconda decisione di proroga emanata da questa Camera (inc.

CEF 15.08.66), l’istante ha depositato la graduatoria, in cui sono stati

iscritti oltre 180 creditori per un importo complessivo superiore a 15 milioni

di franchi;

che contro la graduatoria sono state

promosse tre contestazioni, che sono tuttora pendenti presso la Pretura del

Distretto di Riviera;

che la seconda assemblea dei creditori,

convocata il 12 dicembre 2008, non ha potuto costituirsi, non essendo stato

raggiunto il quorum di legge di 45 creditori;

che con circolare del 16 marzo 2009,

l’istante ha proposto ai creditori di aderire al concordato formulato dagli

organi della fallita, che prevede il pagamento di un dividendo del 10% a favore

dei creditori chirografari e la rinuncia alle proprie pretese da parte di tre

importanti creditori;

che l’assemblea prevista all’art. 301 LEF è

stata convocata per il 23 aprile 2009;

che per il caso in cui il concordato non

dovesse essere omologato, l’istante ha proposto di realizzare i beni della

fallita in tre aste separate con un piede d’asta pari alle offerte già

notificategli e inoltre di continuare una causa per contratto di lavoro

iniziata prima dell’apertura del fallimento contro la fallita;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare

tale termine;

che in concreto, risulta da quanto precede e dal protocollo del

fallimento (trasmesso alla Camera via email) che la procedura è stata condotta

in modo continuo;

che comunque il fallimento non potrebbe essere

chiuso prima della risoluzione delle cause pendente alla Pretura del Distretto

di Riviera (cfr. art. 83 cpv. 1 RUF);

che visto quanto precede, occorre quindi concedere la proroga

richiesta;

che prima del deposito dello stato di riparto (art. 84 RUF),

rispettivamente prima dell’inoltro della domanda d’omologazione del concordato,

l’istante chiederà alla Camera di determinare la propria rimunerazione in virtù

dell’art. 47 OTLEF;

che a questo proposito vanno sin d’ora ricordati i principi

giurisprudenziali che disciplinano la determinazione della retribuzione

dell’amministrazione speciale, segnatamente per quanto concerne la tariffa

oraria e la suddivisione delle attività di

amministrazione in categorie a dipendenza del loro grado di complessità, che

tipicamente sono tre (prestazioni di conduzione della procedura, mansioni

contabili e lavori di segretariato, cfr. CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112,

cons. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1.

L’istanza è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 marzo 2010.

1.2. L’istante

chiederà alla Camera di determinare la propria rimunerazione in virtù dell’art.

47 OTLEF prima del deposito dello stato di riparto, rispettivamente prima

dell’inoltro della domanda d’omologazione del concordato.

2. Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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