15.2009.35
Necessità di accertare se utilizzo dell'auto per recarsi al lavoro e espletare lo stesso è necessario. Retrocessione dell'incarto all'Ufficio
7 maggio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2009.35
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, CEF
Titolo:
Necessità di accertare se utilizzo dell'auto per recarsi al lavoro e espletare lo stesso è necessario. Retrocessione dell'incarto all'Ufficio
MINIMO DI ESISTENZA
art. 91 LEF
art. 92 LEF
art. 21 cpv. 4 LPR
Incarto n.
15.2009.35
Lugano
7 maggio 2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione in
data 4 marzo 2009 dell’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1
viste le
osservazioni 26 marzo 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________promossa
da RI 1 contro PI 1 il 4 marzo 2009, l’CO 1ha emesso a favore della ricorrente
e contro l’escusso un attestato di carenza di beni indicando nella rubrica “Risultato del pignoramento” quanto segue: “Coniugato,
rappresentante/impiegato amministrativo con entrate mensili inferiori al minimo
di esistenza. La moglie è assistente di cura. (omissis) l’escusso non possiede
beni di sorta da potersi appignorare, né mobili, né fondi o crediti”. L’Ufficio ha determinato l’assenza di ogni eccedenza pignorabile
sulla base del seguente conteggio:
Reddito
debitore fr.
3’342.-- 66%
coniuge fr.
1’698.-- 34%
totale
mensile fr. 5’040.-- 100%
Minimo
d’esistenza
Importi
di base fr. 1’550.--
Affitto
fr. 1’716.--
Riscaldamento fr.
98.--
Cassa
malati fr. 612.00
Trasferte
fr. 514.--
Pasti
fuori domicilio fr. 440.--
Vestiario fr.
100.--
Spese
mediche fr. 102.--
Totale fr.
5'132.--.
B.
Il 12 marzo 2009 RI 1 ha contestato l’emissione
dell’attestato di carenza di beni, sostenendo che la trattenuta mensile dal
salario per la cassa pensione di fr. 402.70 sarebbe eccessiva.
La
ricorrente contesta inoltre quanto riconosciuto dall’Ufficio per le trasferte e
per i pasti fuori domicilio poiché abitando a __________ e lavorando a __________
PI 1 potrebbe utilizzare i mezzi pubblici pagando fr. 62.-- di abbonamento
arcobaleno e potrebbe inoltre rientrare al domicilio per consumare il pasto di
mezzogiorno. RI 1 ha pure chiesto di verificare se lo stipendio di fr. 4'250.--
mensili è comprensivo anche della tredicesima mensilità.
C. Con
osservazioni 26 marzo 2009 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto
rilevando che nel verbale ad uso interno per le operazioni di pignoramento
l’escusso ha dichiarato che nel salario mensile è già compresa la tredicesima
mensilità. Quanto dedotto per le trasferte e per i pranzi fuori domicilio riguarda
poi sia il marito che la moglie. In merito alle spese di trasferta l’escusso avrebbe
dichiarato di non beneficiare di un rimborso spese malgrado egli debba
spostarsi molto per lavoro. A tal riguardo egli ha prodotto degli scontrini
relativi ai rifornimenti di carburante che dimostrano un costo medio di fr.
414.-- mensili. Ulteriori fr. 100.-- sono poi stati riconosciuti per le spese
di trasferta della moglie.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III
12; 106 III 13; Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi
e delle spese effettivi mensili.
3.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF
117.
III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che
le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di
pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e
non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni
del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tale senso.
4.
Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato
contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il
pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di
esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.
La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale
dell’Autorità di vigilanza (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p. 260).
5.
Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1, reso attento delle
conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha comunicato di lavorare quale “rappresentante/impiegato
amministrativo” e di percepire fr. 3'342.-- mensili netti comprensivi della
tredicesima mensilità. A sostegno di quanto asserito PI 1 ha consegnato
all’Ufficio il foglio paga per il mese di agosto 2008, dal quale emerge che egli
guadagna fr. 4'250.-- lordi, a cui vengono dedotte le trattenute per il
pagamento degli oneri sociali, tra cui fr. 402.70 per la cassa pensione. A
fronte di quanto asserito e di quanto prodotto dall’escusso e in assenza di
elementi concreti che facciano ritenere che egli riceva oltre allo stipendio
mensile anche una tredicesima mensilità oppure che non gli vengano effettivamente
trattenuti fr. 402.70 per il pagamento dei contributi alla cassa pensione,
l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle
indicazioni fornitegli da PI 1. Il suo operato è quindi stato corretto e
nessuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del pignoramento a carico
di PI 1 è a tal riguardo ravvisabile. Se la creditrice ritiene comunque
contrario al vero quanto sostenuto dall’escusso, potrà trovare tutela nelle
appropriate sedi penali, alle quali d’altronde rinvia l’art. 91 LEF, sfuggendo
tale questione al potere di cognizione di questa Camera.
6.
E’ principio giurisprudenziale e dottrinale
indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano
nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore
per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ /Walther, op. cit., n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171
e segg.).
7.
Il
debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori
dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto
principale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 2/2001 del 5
gennaio 2001 pag. 74 seg., punto 2.4b). PI 18. In
casu PI 1 abita a __________ e lavora a __________ mentre la moglie lavora
quale assistente di cure a domicilio presso __________. L’Ufficio ha riconosciuto
a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 414.-- mensili per
l’escusso e di fr. 100.-- per la moglie e complessivi fr. 440.-- per i pasti
fuori domicilio dei due.
In concreto non è
dato di sapere all’Autorità di vigilanza se per PI 1 e per la moglie -sebbene
per quest’ultima parrebbe di sì considerato che dal conteggio di salario per il
mese di agosto 2008 emerge che le vengono rifuse le spese per i chilometri
percorsi durante il lavoro- sia necessario e se sì, in quale misura, l’utilizzo
di una vettura privata per recarsi al lavoro e per espletare lo stesso, atteso
che la produzione delle ricevute di acquisto di carburante non costituisce
sufficiente riscontro in considerazione segnatamente della circostanza che tale
consumo potrebbe anche avvenire durante il tempo libero. Inoltre neppure è dato
di sapere se i coniugi __________ possano rientrare al domicilio durante il
mezzogiorno. Abitando a __________ e lavorando a __________ rispettivamente a __________,
vi è infatti da presumere, in assenza di motivi particolari, la possibilità
concreta da parte dell’escusso e della moglie di far capo all’uso dei mezzi
pubblici e di preparare e consumare i pasti di mezzogiorno presso l’economia
domestica. Siffatti accertamenti devono essere eseguiti quindi dall’Ufficio di
esecuzione. Di conseguenza il provvedimento impugnato viene annullato e l’incarto
retrocesso all’CO 1 per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e,
nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento.
L’organo di esecuzione forzata dovrà tener conto degli orientamenti
giurisprudenziali richiamati ai cons. 6 e 7. Ne discende pertanto, entro questi
limiti, il parziale accoglimento del ricorso.
9.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 17, 91, 92 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2
lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza l’attestato di carenza beni emesso 4 marzo 2009 nell’esecuzione n. __________
è annullato e gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi
come al considerando 8 di questa sentenza.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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