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Decisione

15.2009.39

Ricorso contro l'avviso d'incanto. Carattere prematuro della censura fondata sulla mancata comunicazione dell'elenco oneri

4 maggio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.39

Data decisione, Autorità:

04.05.2009, CEF

Ricorso:

TF,5A_360/2009, 25.06.2009

Titolo:

Ricorso contro l'avviso d'incanto. Carattere prematuro della censura fondata sulla mancata comunicazione dell'elenco oneri

ELENCO ONERI

art. 138 LEF

art. 140 LEF

Incarto n.

15.2009.39

Lugano

4 maggio 2009

CJ/fp/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 aprile 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro gli avvisi

d’incanto 27 marzo 2009 relativi ai fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________

(es. __________ e __________), n. __________ RFD di __________ (es. __________)

e n. __________ RFD di __________ (es. __________), di proprietà della qui

ricorrente ed escussa;

viste le

osservazioni 23 aprile 2009 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata

– di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio

alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato

notificato alle controparti e non lo verrà nemmeno la sentenza.

Considerandi

2.

La

ricorrente lamenta il fatto che l’Ufficio abbia pubblicato gli avvisi d’incanto

summenzionati senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto

dall’art. 140 LEF. L’Ufficio, da canto suo, rileva a ragione che giusta l’art.

138.

LEF (a cui rinvia l’art. 156 LEF per quanto riguarda le esecuzioni in

realizzazione di pegno), il bando d’incanto deve contenere l’ingiunzione ai

creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati d’insinuare all’ufficio

d’esecuzione le loro pretese sul fondo, sicché l’elenco oneri non può essere allestito

(né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione. Nel

caso concreto, tale termine, che scadeva il 20 aprile 2009, non era ancora

trascorso al momento dell’inol­tro del ricorso, che di conseguenza dev’essere

considerato prematuro.

3.

Il

ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). In

applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso e la sentenza non vengono

notificati alle controparti.

Richiamati

gli art. 17, 20a, 138, 140 LEF; 9 LPR, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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