15.2009.39
Ricorso contro l'avviso d'incanto. Carattere prematuro della censura fondata sulla mancata comunicazione dell'elenco oneri
4 maggio 2009Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.39
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_360/2009, 25.06.2009
Titolo:
Ricorso contro l'avviso d'incanto. Carattere prematuro della censura fondata sulla mancata comunicazione dell'elenco oneri
ELENCO ONERI
art. 138 LEF
art. 140 LEF
Incarto n.
15.2009.39
Lugano
4 maggio 2009
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 aprile 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro gli avvisi
d’incanto 27 marzo 2009 relativi ai fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________
(es. __________ e __________), n. __________ RFD di __________ (es. __________)
e n. __________ RFD di __________ (es. __________), di proprietà della qui
ricorrente ed escussa;
viste le
osservazioni 23 aprile 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata
– di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio
alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato
notificato alle controparti e non lo verrà nemmeno la sentenza.
Considerandi
2.
La
ricorrente lamenta il fatto che l’Ufficio abbia pubblicato gli avvisi d’incanto
summenzionati senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto
dall’art. 140 LEF. L’Ufficio, da canto suo, rileva a ragione che giusta l’art.
138.
LEF (a cui rinvia l’art. 156 LEF per quanto riguarda le esecuzioni in
realizzazione di pegno), il bando d’incanto deve contenere l’ingiunzione ai
creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati d’insinuare all’ufficio
d’esecuzione le loro pretese sul fondo, sicché l’elenco oneri non può essere allestito
(né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione. Nel
caso concreto, tale termine, che scadeva il 20 aprile 2009, non era ancora
trascorso al momento dell’inoltro del ricorso, che di conseguenza dev’essere
considerato prematuro.
3.
Il
ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). In
applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso e la sentenza non vengono
notificati alle controparti.
Richiamati
gli art. 17, 20a, 138, 140 LEF; 9 LPR, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster