15.2009.4
Ricorso contro la comminatoria di fallimento
20 gennaio 2009Italiano4 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2009.4
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CEF
Titolo:
Ricorso contro la comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
Incarto n.
15.2009.4
Lugano
20 gennaio
2009
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walzer e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo su ricorso 29 dicembre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e,
meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI
1, __________
viste le osservazioni 15 gennaio 2009
dell’Ufficio,
esaminati atti e documenti,
ritenuto
Fatti
A. In data 20 dicembre 2007 PI 1, __________ ha escusso RI 1 per
l’incasso di un credito di fr. 91'610.05 oltre accessori per un saldo dovuto a
prestazione contrattuale. Al relativo precetto esecutivo la debitrice non ha
interposto opposizione, di modo che il 29 settembre 2008 la creditrice ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Accertato che RI
1 risulta iscritta a registro di commercio come ditta individuale dal 6
novembre 2006, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di
fallimento, che è stata notificata all’escussa il 23 dicembre 2008.
B. Con ricorso 29 dicembre 2008 RI 1 insorge contro l’emissione della
comminatoria di fallimento, rilevando che all’iscrizione a registro di
commercio del 6 novembre 2006 non è seguita alcuna attività da parte della sua
ditta ed asserendo di avere pertanto chiesto il 23 dicembre 2008 la
cancellazione dell’iscrizione stessa per mancanza, per l’appunto, di attività.
Come casalinga, ha poi proseguito la ricorrente, essa non avrebbe alcuna
possiblità di saldare il debito, per il quale, tra l’altro, è pendente una
procedura di pignoramento di salario nei confronti del di lei marito
(condebitore solidale nell’esecuzione di cui sopra).
C. Chiamata a esprimersi, la creditrice (PI 1, __________), è rimasta
silente.
Considerandi
In diritto:
1.
L’esecuzione
si prosegue in via di fallimento e cioè come <<esecuzione ordinaria in
via di fallimento>> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione
cambiaria>> (art. 177 a 189) se il debitore sia iscritto nel registro di
commercio, tra l’altro, come titolare di una ditta commerciale (art. 39 cpv. 1
n. 1 LEF). Le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette
alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per
sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (art. 40 cpv. 1 LEF). Se prima dello scadere di questo termine il
creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per
esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40
cpv. 2 LEF).
2.
Nella fattispecie risulta che al momento della richiesta di
continuazione dell’esecuzione da parte della creditrice (29 settembre 2008), RI
1.
figurava iscritta a registro di commercio come ditta individuale a seguito
della sua iscrizione in tale registro con effetto dal 6 novembre 2006. Emanando
nei confronti della debitrice la comminatoria di fallimento ex art. 39 LEF,
l’Ufficio ha perciò operato correttamente. Il fatto di avere il 23 dicembre
successivo chiesto all’Ufficio del registro di commercio la cancellazione della
ditta individuale per mancato inizio dell’attività, è un argomento che non
giova alla ricorrente. Tale iniziativa è infatti successiva alla richiesta
della creditrice volta alla prosecuzione dell’esecuzione, avvenuta il 29
settembre 2008, per tacere del fatto che l’art. 40 cpv. 1 LEF – come visto –
prevede che le persone iscritte nel registro di commercio rimangono, comunque
sia, soggette alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione da quel
registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero,
con le conseguente illustrate nell’art. 40 cpv. 2 LEF.
3.
Il ricorso deve perciò essere disatteso. Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cvp. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamti gli art. 39 e 40 LEF e 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________
- __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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