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Decisione

15.2009.4

Ricorso contro la comminatoria di fallimento

20 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 20 dicembre 2007 PI 1, __________ ha escusso RI 1 per

l’incasso di un credito di fr. 91'610.05 oltre accessori per un saldo dovuto a

prestazione contrattuale. Al relativo precetto esecutivo la debitrice non ha

interposto opposizione, di modo che il 29 settembre 2008 la creditrice ha

chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Accertato che RI

1 risulta iscritta a registro di commercio come ditta individuale dal 6

novembre 2006, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di

fallimento, che è stata notificata all’escussa il 23 dicembre 2008.

B. Con ricorso 29 dicembre 2008 RI 1 insorge contro l’emissione della

comminatoria di fallimento, rilevando che all’iscrizione a registro di

commercio del 6 novembre 2006 non è seguita alcuna attività da parte della sua

ditta ed asserendo di avere pertanto chiesto il 23 dicembre 2008 la

cancellazione dell’iscrizione stessa per mancanza, per l’appunto, di attività.

Come casalinga, ha poi proseguito la ricorrente, essa non avrebbe alcuna

possiblità di saldare il debito, per il quale, tra l’altro, è pendente una

procedura di pignoramento di salario nei confronti del di lei marito

(condebitore solidale nell’esecuzione di cui sopra).

C. Chiamata a esprimersi, la creditrice (PI 1, __________), è rimasta

silente.

Considerandi

In diritto:

1.

L’esecuzione

si prosegue in via di fallimento e cioè come <<esecuzione ordinaria in

via di fallimento>> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione

cambiaria>> (art. 177 a 189) se il debitore sia iscritto nel registro di

commercio, tra l’altro, come titolare di una ditta commerciale (art. 39 cpv. 1

n. 1 LEF). Le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette

alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per

sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio (art. 40 cpv. 1 LEF). Se prima dello scadere di questo termine il

creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per

esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40

cpv. 2 LEF).

2.

Nella fattispecie risulta che al momento della richiesta di

continuazione dell’esecuzione da parte della creditrice (29 settembre 2008), RI

1.

figurava iscritta a registro di commercio come ditta individuale a seguito

della sua iscrizione in tale registro con effetto dal 6 novembre 2006. Emanando

nei confronti della debitrice la comminatoria di fallimento ex art. 39 LEF,

l’Ufficio ha perciò operato correttamente. Il fatto di avere il 23 dicembre

successivo chiesto all’Ufficio del registro di commercio la cancellazione della

ditta individuale per mancato inizio dell’attività, è un argomento che non

giova alla ricorrente. Tale iniziativa è infatti successiva alla richiesta

della creditrice volta alla prosecuzione dell’esecuzione, avvenuta il 29

settembre 2008, per tacere del fatto che l’art. 40 cpv. 1 LEF – come visto –

prevede che le persone iscritte nel registro di commercio rimangono, comunque

sia, soggette alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione da quel

registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero,

con le conseguente illustrate nell’art. 40 cpv. 2 LEF.

3.

Il ricorso deve perciò essere disatteso. Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cvp. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamti gli art. 39 e 40 LEF e 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a: - __________

- __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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