15.2009.42
Pignoramento di salario. Spese di trasferta. Pasti fuori domicilio. Creditori privilegiati. Spese di locazione e spese accessorie alla stessa
29 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2009.42
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Spese di trasferta. Pasti fuori domicilio. Creditori privilegiati. Spese di locazione e spese accessorie alla stessa
MINIMO DI ESISTENZA
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 92 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.42
Lugano
12 maggio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2009 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni
n. __________, n. __________. n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
promosse contro il ricorrente da
PI 1
es. n. __________ e n. __________
PI 2
es. n. __________ e n. __________
PI 3
es. n. __________
e n. __________
(queste due ultime rappresentate dall’ __________,
__________)
viste le
osservazioni 21 aprile 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro
PI 1, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso,
determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 4'370.-- sino al 30 giugno
2009 e in fr. 3'520.-- dal 1° luglio 2009, sulla base del seguente conteggio:
Guadagno
debitore fr.
4’470.--
totale fr.
4’470.--
Minimo
d’esistenza sino
al 30.06.09 dal 01.07.09
Minimo
di base fr. 1’550.-- fr. 1'550.--
Riscaldamento fr.
350.--
Locazione fr.
2’000.-- fr. 1'500.--
Trasferte fr.
220.-- fr. 220.--
Pasti
fuori domicilio fr. 250.-- fr. 250.--
Totale
deduzioni fr. 4’370.-- fr. 3'520.--
B. Con
ricorso 23 marzo 2009 RI 1 chiede la riforma del verbale di pignoramento, argomentando
di abitare a __________ e di avere degli orari di lavoro irregolari che non gli
permetterebbero di utilizzare i mezzi pubblici. Inoltre egli avrebbe costi per
la cassa malattia di fr. 600.-- mensili, che non gli sarebbero stati
conteggiati dall’Ufficio. RI 1 asserisce che l’Ufficio neppure avrebbe
considerato la spesa di riscaldamento che egli paga ratealmente.
C. Delle
osservazioni 21 aprile 2009 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi
e delle spese effettivi mensili.
3.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF
117.
III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che
le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di
pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e
non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni
del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tale senso.
4.
E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese
fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di
esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in
virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF
117.
III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/
/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a
ed., Berna 2003, n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,
Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.).
5.
Vivendo a __________
e lavorando come autista a __________ con un orario di servizio irregolare -circostanza
documentata dalla dichiarazione 6 febbraio 2009 del datore di lavoro
dell’escusso, dalla quale emerge che egli effettua turni di lavoro irregolari
tra le 05.00 e le 24.00- l’Ufficio ha già correttamente riconosciuto l’importo
mensile di fr. 220.-- per le spese di trasferta dell’escusso. Oltre a ciò l’Ufficio,
conformemente al principio secondo cui il debitore che
è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dall’economia
domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale (cfr. la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74
s., punto 2.4b), ha anche riconosciuto a RI 1 l’importo
mensile di fr. 240.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica.
6.
Oltre
alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da
prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve
anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). L’Ufficio non ha riconosciuto,
correttamente, l’importo mensile di fr. 600.-- per i premi della cassa
malattia, atteso che dalla documentazione agli atti -segnatamente dal verbale
di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi
tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non
vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere
riconosciuto alcunché a tal riguardo.
7.
Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71
cons. 3b e rif. ivi).
In base al contratto
di locazione agli atti RI 1 paga fr. 2'000.-- a titolo di canone di locazione
per la casa di 5 locali oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio, WC
separato, solaio, cantina, autorimessa, posteggio scoperto che occupa a __________.
Oltre al canone l’inquilino deve pagare tutte le spese accessorie.
Il debitore pignorato
deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza
calcolato che vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.). In base a questo principio l’Ufficio, ritenuto
che il costo per l’alloggio di RI 1 è parso sproporzionato alle sue necessità,
con provvedimento 2 gennaio 2009 ha deciso che dal 31.05.2009 (termine poi
prorogato al 30.06.2009) questo canone locatizio non sarà più considerato nella
determinazione del minimo di esistenza e che da tale data sarà riconosciuto un
importo tutto compreso di non oltre fr. 1'500.--. Quale logica conseguenza di
questo provvedimento, l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 350.-- mensili
quale costo per il riscaldamento solo fino al 30.06.2009: a decorrere da tale
data infatti questi costi saranno compresi nella somma di fr. 1'500.--. Da
quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato anche su questo
punto.
8.
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 92 n. 3, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
__________ PA 1, __________;
-
PI 1, __________;
- __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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