15.2009.44
Ricorso c/ avviso di pignoramento
26 maggio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.44
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, CEF
Titolo:
Ricorso c/ avviso di pignoramento
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2009.44
Lugano
26 maggio
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 27
marzo 2009 e del 4 maggio 2009
RI 1,
Contro
l’operato dell’ CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento del
20 e 28 aprile 2009 nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________
promosse contro il ricorrente da
PI
1, __________ (esecuzione n. __________)
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
__________ (esecuzione n. __________)
(rappresentato
dal __________
viste le osservazioni presentate il 13 maggio 2009 da PI 1, il 6
maggio 2009 dallo __________ (__________) e il 18 maggio 2009 dallo __________
(__________
letti e esaminati gli
atti
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con sentenza del 28 gennaio 2009, in accoglimento dell’istanza 18 novembre 2008
di PI 1, il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto in via definitiva
l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________
notificatogli dall’ CO 1 su domanda dell’istante per la somma di fr. 1'275.50 oltre
interessi e spese esecutive per tasse, spese e ripetibili dipendenti dalla
sentenza emanata in data 7 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano
(inc. No. __________);
che
il 18 marzo 2009 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, allegando la
citata sentenza, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;
che
il 20 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un
credito complessivo di fr. 1’538.50, che sarebbe stato eseguito al suo
domicilio il pomeriggio del 5 giugno successivo;
che
con sentenza dell’11 marzo 2009 il Giudice di pace del circolo di __________,
in parziale accoglimento dell’istanza 20 gennaio 2009 dello __________, ha
respinto in via definitiva (limitatamente a fr. 23.85.- corrispondenti agli
interessi di mora al 31 ottobre 2008, alla tassa di diffida di fr. 30.- e alle
spese) l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________
notificatogli dall’Ufficio esecuzione di Lugano su domanda dell’istante per fr.
4'018,95 oltre accessori e spese a titolo di imposta cantonale del 2006 con
relativi interessi aggiornati;
che
il 31 marzo 2009 lo __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione,
allegando la citata sentenza;
che
il 24 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un
credito complessivo di fr. 155.25, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio
il pomeriggio del 5 giugno successivo;
che
il 12 maggio 2008 RI 1 ha saldato la citata esecuzione, versando all’ CO 1 la
somma di fr. 155.25 e dandone comunicazione a questa Camera con scritto di
Considerandi
stessa data, con la puntualizzazione che non intende contestare l’avviso di
pignoramento relativo alla specifica esecuzione;
che
ciò significa che, contrariamente a quanto addotto dallo __________ (__________)
e dall’ CO 1 nelle rispettive osservazioni del 13 e del 18 maggio 2009, il
gravame di RI 1 non concerne tale provvedimento (ossia l’avviso di pignoramento
del 24 aprile 2009), mai impugnato e comunque superato alla luce del citato versamento
a saldo della relativa esecuzione;
che
con sentenza del 17 aprile 2009 il Giudice di Pace del Circolo di __________,
in accoglimento dell’istanza 6 marzo 2006 dello __________, ha respinto in via
definitiva l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________
notificatogli dall’ CO 1, su domanda dell’istante, per fr. 160.- oltre
accessori a titolo di tasse di giudizio, spese e oneri, come a sentenze emesse
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il 17 giugno 2008 (fr.
80.
-) e il 1° settembre 2008 (fr. 80.-);
che
il 22 aprile 2009 lo __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione,
allegando la citata sentenza;
che
il 28 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un
credito complessivo di fr. 268.-, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio
il pomeriggio del 5 giugno 2009;
che
contro gli avvisi di pignoramento del 20 aprile 2009 (esecuzione n. __________)
e del 28 aprile 2009 (esecuzione n. __________) RI 1 insorge con ricorsi del 27
marzo 2009, rispettivamente del 4 maggio 2009 (indirizzato direttamente a
questa Camera), chiedendone l’annullamento;
che
nelle loro osservazioni, sia lo __________ (__________), sia PI 1, sia l’ CO 1
chiedono la conferma delle rispettive procedure esecutive;
che
se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, come nella
fattispecie, l’ __________ , ricevuta la domanda di continuazione ex art. 88
cpv. 1 e 2 LEF, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere
dall’Ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che
il debitore, nondimeno, deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno
prima, con richiamo delle disposizioni dell’art. 91 LEF;
che
nella fattispecie relativa all’esecuzione n. __________, ricevuta la domanda di
proseguimento dell’esecuzione sulla base della sentenza 28 gennaio 2009,
passata in giudicato, con la quale il giudice di pace del circolo di __________
ha rigettato in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto
esecutivo fattogli intimare per la riscossione delle tasse, delle spese e delle
ripetibili stabilite nei suoi confronti dal Pretore del Distretto di Lugano con
sentenza del 7 agosto 2008 (inc. IU.2007.293), l’ CO 1 ha comunicato con circa
un mese e mezzo di anticipo allo stesso escusso il giorno in cui si sarebbe
proceduto al pignoramento, richiamando altresì l’art. 91 LEF, cosi come
stabilito dall’art. 90 LEF in previsione della messa in atto del provvedimento
(pignoramento) previsto dall’art. 89 LEF;
che
nello stesso modo l’ CO 1 ha, mutatis mutandis, proceduto nell’esecuzione n. __________
a seguito della domanda di prosecuzione presentata dallo __________ (__________)
in virtù della sentenza emanata il 17 aprile 2009 dal Giudice di pace del
circolo di __________ - priva di attestazione di crescita in giudicato, ma non
di meno esecutiva in virtù dell’art. 290 cpv. 1 lett. a CPP, dato che non
risulta che contro tale sentenza sia stato presentato ricorso per cassazione
civile alla Corte di cassazione civile del Tribunale di appello con concessione
dell’effetto sospensivo - comunicando anche in questo caso con largo anticipo
il giorno del pignoramento;
che
agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, i
creditori disponendo di un titolo - sentenza di rigetto definitivo passata in
giudicato, rispettivamente esecutiva ex art. 290 cpv. 1 lett. a CPP - che non
poteva che comportare la prosecuzione del singolo procedimento esecutivo in
rassegna (art. 80-89 LEF; cfr. SchKG-Lebrecht,
art. 88 n. 14 LEF);
che
al ricorrente non giovano dipoi i motivi addotti a fondamento dei rispettivi
gravami, con i quali si propone di dimostrare la fondatezza delle opposizioni
sollevate ai precetti esecutivi;
che
egli trascura infatti di nuovo – come in occasione del procedimento esecutivo
n. __________ indicato in ingresso dei gravami ed oggetto della sentenza
emanata il 23 marzo 2009 da questa Camera (inc. n. 15.2009.26), peraltro citata
dallo stesso escusso – che compito del giudice di pace chiamato a statuire
sulle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione non era di stabilire chi
avesse ragione sulla vertenza amministrativa evocata con insistenza nei suoi
allegati dall’insorgente, e tanto meno, quindi, di interrogarsi se egli fosse
competente a prendere una decisione al riguardo, ma solo di decidere se la
richiesta dei creditori di procedere alla riscossione della tassa di giustizia,
delle spese e delle ripetibili dipendenti dalla sentenza pretorile del 7 agosto
2008.
(PI 1) e degli oneri processuali stabiliti dalle sentenze 17 giugno e 1°
settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello fossero
sorrette da un valido titolo per ottenere il rigetto definitivo delle
opposizioni sollevate dal ricorrente ai relativi precetti esecutivi intimatigli
per questo scopo;
che
a quest’ultimo quesito, come visto, il giudice di pace ha risposto
affermativamente e, quindi, in modo vincolante per l’ CO 1, chiamato a dare
seguito alle richieste di prosecuzione delle esecuzioni prospettate dai
procedenti;
che
ne consegue pertanto la reiezione dei ricorsi, senza prelevamento di spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso del 27 aprile 2009 è respinto.
2. Il
ricorso del 4 maggio 2009 è respinto.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a: - __________;
- __________;
- __________),
- __________),
__________
Comunicazione
all’ __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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