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Decisione

15.2009.44

Ricorso c/ avviso di pignoramento

26 maggio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.44

Data decisione, Autorità:

26.05.2009, CEF

Titolo:

Ricorso c/ avviso di pignoramento

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2009.44

Lugano

26 maggio

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 27

marzo 2009 e del 4 maggio 2009

RI 1,

Contro

l’operato dell’ CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento del

20 e 28 aprile 2009 nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________

promosse contro il ricorrente da

PI

1, __________ (esecuzione n. __________)

(patrocinato

dall’avv. __________, __________)

__________ (esecuzione n. __________)

(rappresentato

dal __________

viste le osservazioni presentate il 13 maggio 2009 da PI 1, il 6

maggio 2009 dallo __________ (__________) e il 18 maggio 2009 dallo __________

(__________

letti e esaminati gli

atti

Ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con sentenza del 28 gennaio 2009, in accoglimento dell’istanza 18 novembre 2008

di PI 1, il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto in via definitiva

l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________

notificatogli dall’ CO 1 su domanda dell’istante per la somma di fr. 1'275.50 oltre

interessi e spese esecutive per tasse, spese e ripetibili dipendenti dalla

sentenza emanata in data 7 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano

(inc. No. __________);

che

il 18 marzo 2009 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, allegando la

citata sentenza, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;

che

il 20 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un

credito complessivo di fr. 1’538.50, che sarebbe stato eseguito al suo

domicilio il pomeriggio del 5 giugno successivo;

che

con sentenza dell’11 marzo 2009 il Giudice di pace del circolo di __________,

in parziale accoglimento dell’istanza 20 gennaio 2009 dello __________, ha

respinto in via definitiva (limitatamente a fr. 23.85.- corrispondenti agli

interessi di mora al 31 ottobre 2008, alla tassa di diffida di fr. 30.- e alle

spese) l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________

notificatogli dall’Ufficio esecuzione di Lugano su domanda dell’istante per fr.

4'018,95 oltre accessori e spese a titolo di imposta cantonale del 2006 con

relativi interessi aggiornati;

che

il 31 marzo 2009 lo __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione,

allegando la citata sentenza;

che

il 24 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un

credito complessivo di fr. 155.25, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio

il pomeriggio del 5 giugno successivo;

che

il 12 maggio 2008 RI 1 ha saldato la citata esecuzione, versando all’ CO 1 la

somma di fr. 155.25 e dandone comunicazione a questa Camera con scritto di

Considerandi

stessa data, con la puntualizzazione che non intende contestare l’avviso di

pignoramento relativo alla specifica esecuzione;

che

ciò significa che, contrariamente a quanto addotto dallo __________ (__________)

e dall’ CO 1 nelle rispettive osservazioni del 13 e del 18 maggio 2009, il

gravame di RI 1 non concerne tale provvedimento (ossia l’avviso di pignoramento

del 24 aprile 2009), mai impugnato e comunque superato alla luce del citato versamento

a saldo della relativa esecuzione;

che

con sentenza del 17 aprile 2009 il Giudice di Pace del Circolo di __________,

in accoglimento dell’istanza 6 marzo 2006 dello __________, ha respinto in via

definitiva l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________

notificatogli dall’ CO 1, su domanda dell’istante, per fr. 160.- oltre

accessori a titolo di tasse di giudizio, spese e oneri, come a sentenze emesse

dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il 17 giugno 2008 (fr.

80.

-) e il 1° settembre 2008 (fr. 80.-);

che

il 22 aprile 2009 lo __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione,

allegando la citata sentenza;

che

il 28 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un

credito complessivo di fr. 268.-, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio

il pomeriggio del 5 giugno 2009;

che

contro gli avvisi di pignoramento del 20 aprile 2009 (esecuzione n. __________)

e del 28 aprile 2009 (esecuzione n. __________) RI 1 insorge con ricorsi del 27

marzo 2009, rispettivamente del 4 maggio 2009 (indirizzato direttamente a

questa Camera), chiedendone l’annullamento;

che

nelle loro osservazioni, sia lo __________ (__________), sia PI 1, sia l’ CO 1

chiedono la conferma delle rispettive procedure esecutive;

che

se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, come nella

fattispecie, l’ __________ , ricevuta la domanda di continuazione ex art. 88

cpv. 1 e 2 LEF, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere

dall’Ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);

che

il debitore, nondimeno, deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno

prima, con richiamo delle disposizioni dell’art. 91 LEF;

che

nella fattispecie relativa all’esecuzione n. __________, ricevuta la domanda di

proseguimento dell’esecuzione sulla base della sentenza 28 gennaio 2009,

passata in giudicato, con la quale il giudice di pace del circolo di __________

ha rigettato in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto

esecutivo fattogli intimare per la riscossione delle tasse, delle spese e delle

ripetibili stabilite nei suoi confronti dal Pretore del Distretto di Lugano con

sentenza del 7 agosto 2008 (inc. IU.2007.293), l’ CO 1 ha comunicato con circa

un mese e mezzo di anticipo allo stesso escusso il giorno in cui si sarebbe

proceduto al pignoramento, richiamando altresì l’art. 91 LEF, cosi come

stabilito dall’art. 90 LEF in previsione della messa in atto del provvedimento

(pignoramento) previsto dall’art. 89 LEF;

che

nello stesso modo l’ CO 1 ha, mutatis mutandis, proceduto nell’esecuzione n. __________

a seguito della domanda di prosecuzione presentata dallo __________ (__________)

in virtù della sentenza emanata il 17 aprile 2009 dal Giudice di pace del

circolo di __________ - priva di attestazione di crescita in giudicato, ma non

di meno esecutiva in virtù dell’art. 290 cpv. 1 lett. a CPP, dato che non

risulta che contro tale sentenza sia stato presentato ricorso per cassazione

civile alla Corte di cassazione civile del Tribunale di appello con concessione

dell’effetto sospensivo - comunicando anche in questo caso con largo anticipo

il giorno del pignoramento;

che

agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, i

creditori disponendo di un titolo - sentenza di rigetto definitivo passata in

giudicato, rispettivamente esecutiva ex art. 290 cpv. 1 lett. a CPP - che non

poteva che comportare la prosecuzione del singolo procedimento esecutivo in

rassegna (art. 80-89 LEF; cfr. SchKG-Lebrecht,

art. 88 n. 14 LEF);

che

al ricorrente non giovano dipoi i motivi addotti a fondamento dei rispettivi

gravami, con i quali si propone di dimostrare la fondatezza delle opposizioni

sollevate ai precetti esecutivi;

che

egli trascura infatti di nuovo – come in occasione del procedimento esecutivo

n. __________ indicato in ingresso dei gravami ed oggetto della sentenza

emanata il 23 marzo 2009 da questa Camera (inc. n. 15.2009.26), peraltro citata

dallo stesso escusso – che compito del giudice di pace chiamato a statuire

sulle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione non era di stabilire chi

avesse ragione sulla vertenza amministrativa evocata con insistenza nei suoi

allegati dall’insorgente, e tanto meno, quindi, di interrogarsi se egli fosse

competente a prendere una decisione al riguardo, ma solo di decidere se la

richiesta dei creditori di procedere alla riscossione della tassa di giustizia,

delle spese e delle ripetibili dipendenti dalla sentenza pretorile del 7 agosto

2008.

(PI 1) e degli oneri processuali stabiliti dalle sentenze 17 giugno e 1°

settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello fossero

sorrette da un valido titolo per ottenere il rigetto definitivo delle

opposizioni sollevate dal ricorrente ai relativi precetti esecutivi intimatigli

per questo scopo;

che

a quest’ultimo quesito, come visto, il giudice di pace ha risposto

affermativamente e, quindi, in modo vincolante per l’ CO 1, chiamato a dare

seguito alle richieste di prosecuzione delle esecuzioni prospettate dai

procedenti;

che

ne consegue pertanto la reiezione dei ricorsi, senza prelevamento di spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso del 27 aprile 2009 è respinto.

2. Il

ricorso del 4 maggio 2009 è respinto.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione a: - __________;

- __________;

- __________),

- __________),

__________

Comunicazione

all’ __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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