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Decisione

15.2009.47

Richiesta di nuova stima peritale. Diniego di giustizia. Comunicazione agli interessati del risultato della perizia

17 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Sulla base di

due attestati di carenza beni di data 3 gennaio 2005, il 2 giugno 2005 la __________

(in seguito: Banca) ha presentato contro RI 1 due domande di prosecuzione delle

esecuzioni per fr. 38'591.85 (es. n. __________) rispettivamente per 5'290.90

(es. n. __________) oltre accessori.

B. Nell’ambito

di queste due esecuzioni l’CO 1 ha pignorato anche la particella n. __________

RFD di __________, di proprietà del debitore.

C. Il

30 gennaio 2007 la Banca ha presentato le domande di vendita.

D. Con avviso d’incanto

datato __________ __________ 2007, pubblicato sul FUCT n. __________/__________

del __________ __________ 2007 e trasmesso personalmente mediante invio per

posta A a RI 1, l’Ufficio ha fissato il termine per le

insinuazioni degli oneri fondiari al __________ __________ 2008, il deposito

delle condizioni d’asta a decorrere dall’__________ __________ 2008 e al __________

__________ 2008 l’incanto della particella n. __________

RFD di __________. Nell’avviso d’incanto l’Ufficio ha

altresì indicato un valore di stima peritale corrispondente a fr. __________.--.

E. Il __________ __________

2008 il fondo è stata aggiudicato alla Banca per l’importo di fr. 20'000.--.

F. Il __________

aprile 2008 l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla proprietà

venduta , trasmettendolo alle parti interessate, tra cui il ricorrente.

G. Con atto del 29 aprile 2009 RI 1 chiede di

annullare l’aggiudicazione della particella n. __________ RFD di __________,

avvenuta il __________ __________ 2008. Questo perché egli, dopo aver

regolarmente ricevuto, il __________ __________ 2008, l’elenco oneri, non avrebbe

ricevuto la perizia del fondo e quindi non avrebbe potuto far valere i diritti

che gli conferisce l’art. 140 LEF. A mente del ricorrente il ricorso sarebbe tempestivo

atteso che in concreto l’omessa trasmissione della perizia costituirebbe

denegata giustizia.

H. Con osservazioni 11 maggio 2009 l’Ufficio

rileva di aver comunicato al ricorrente la stima del fondo unitamente

all’elenco oneri e che quindi le contestazioni del ricorrente, oltre che

pretestuose, sarebbero pure tardive.

Considerato

Considerandi

1.

Per

l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una

nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine

di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto

può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso

sul quantum (DTF 110 III

71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

31.

n. 46; Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).

2.

La richiesta di una nuova stima

deve avvenire nel termine di dieci giorni da quando il richiedente ha avuto

conoscenza del valore della stima peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140

LEF). In concreto RI 1 non specifica quando ha avuto conoscenza del valore

attribuito dal perito al fondo oggetto dei pignoramenti, limitandosi ad

argomentare di non aver ricevuto una copia della perizia.

3.

A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione notifica, con

lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza,

al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel

registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo

e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto

è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della

stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,

op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).

4.

La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1°

gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di

incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il

carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al

debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad

art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio

concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la

comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In

quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.

5.

In concreto quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto

notizia del valore di stima peritale già con la pubblicazione del relativo

avviso sul FUCT n. __________/__________ del __________ __________ 2007. In

ogni caso poi tale valore gli è anche stato successivamente personalmente

comunicato con la trasmissione dell’elenco oneri, avvenuta il 18 gennaio 2008,

atteso che alla pagina due di tale documento è specificatamente indicato il

valore di stima attribuito al fondo dal perito incaricato dall’Ufficio. Il

gravame del 29 aprile 2009 di RI 1 è pertanto ampiamente tardivo se fosse rivolto

contro il valore attribuito al mappale posto all’asta.

6.

Del

resto, il ricorrente non censura nemmeno il risultato della perizia,

limitandosi ad asseverare che l’omessa trasmissione della stessa costituirebbe

denegata giustizia.

L’autorità

amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo

competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi

eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (Cometta,

Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e

fallimento in RDAT I - 1996, p. 281).

Per

l’art. 140 cpv. 3 LEF l’Ufficiale deve comunicare agli interessati il risultato

della perizia. Egli non deve però anche loro trasmettere una copia della stessa:

è infatti incombenza delle parti accertarsi degli esatti contenuti del referto peritale

nell’ipotesi ciò sia di loro interesse.

Nel

caso di specie l’Ufficio non ha omesso o ritardato alcun atto, ma ha

tempestivamente comunicato agli interessati il valore attribuito al fondo dal

perito tramite la pubblicazione sul FUCT e l’invio di copia del bando per

lettera semplice e, ancora successivamente, con la trasmissione per raccomandata

dell’elenco oneri.

7.

Da

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Visto l’esito, per

ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare

il ricorso alle parti interessate per le osservazioni.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF;

9 cpv. 2, 30 cpv. 1 RRF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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