15.2009.47
Richiesta di nuova stima peritale. Diniego di giustizia. Comunicazione agli interessati del risultato della perizia
17 maggio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2009.47
Data decisione, Autorità:
17.05.2009, CEF
Titolo:
Richiesta di nuova stima peritale. Diniego di giustizia. Comunicazione agli interessati del risultato della perizia
ASTA
art. 34 LEF
art. 139 LEF
art. 140 cpv. 3 LEF
art. 30 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2009.47
Lugano
17 maggio
2009
EC/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 aprile 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFD di __________,
avvenuta il __________ __________ 2008, nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro
il ricorrente da
__________, __________
viste le osservazioni 11 maggio 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Sulla base di
due attestati di carenza beni di data 3 gennaio 2005, il 2 giugno 2005 la __________
(in seguito: Banca) ha presentato contro RI 1 due domande di prosecuzione delle
esecuzioni per fr. 38'591.85 (es. n. __________) rispettivamente per 5'290.90
(es. n. __________) oltre accessori.
B. Nell’ambito
di queste due esecuzioni l’CO 1 ha pignorato anche la particella n. __________
RFD di __________, di proprietà del debitore.
C. Il
30 gennaio 2007 la Banca ha presentato le domande di vendita.
D. Con avviso d’incanto
datato __________ __________ 2007, pubblicato sul FUCT n. __________/__________
del __________ __________ 2007 e trasmesso personalmente mediante invio per
posta A a RI 1, l’Ufficio ha fissato il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari al __________ __________ 2008, il deposito
delle condizioni d’asta a decorrere dall’__________ __________ 2008 e al __________
__________ 2008 l’incanto della particella n. __________
RFD di __________. Nell’avviso d’incanto l’Ufficio ha
altresì indicato un valore di stima peritale corrispondente a fr. __________.--.
E. Il __________ __________
2008 il fondo è stata aggiudicato alla Banca per l’importo di fr. 20'000.--.
F. Il __________
aprile 2008 l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla proprietà
venduta , trasmettendolo alle parti interessate, tra cui il ricorrente.
G. Con atto del 29 aprile 2009 RI 1 chiede di
annullare l’aggiudicazione della particella n. __________ RFD di __________,
avvenuta il __________ __________ 2008. Questo perché egli, dopo aver
regolarmente ricevuto, il __________ __________ 2008, l’elenco oneri, non avrebbe
ricevuto la perizia del fondo e quindi non avrebbe potuto far valere i diritti
che gli conferisce l’art. 140 LEF. A mente del ricorrente il ricorso sarebbe tempestivo
atteso che in concreto l’omessa trasmissione della perizia costituirebbe
denegata giustizia.
H. Con osservazioni 11 maggio 2009 l’Ufficio
rileva di aver comunicato al ricorrente la stima del fondo unitamente
all’elenco oneri e che quindi le contestazioni del ricorrente, oltre che
pretestuose, sarebbero pure tardive.
Considerato
Considerandi
1.
Per
l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una
nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine
di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto
può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso
sul quantum (DTF 110 III
71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
31.
n. 46; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).
2.
La richiesta di una nuova stima
deve avvenire nel termine di dieci giorni da quando il richiedente ha avuto
conoscenza del valore della stima peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140
LEF). In concreto RI 1 non specifica quando ha avuto conoscenza del valore
attribuito dal perito al fondo oggetto dei pignoramenti, limitandosi ad
argomentare di non aver ricevuto una copia della perizia.
3.
A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione notifica, con
lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza,
al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel
registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo
e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto
è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della
stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,
op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).
4.
La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1°
gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di
incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il
carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al
debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad
art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la
comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In
quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.
5.
In concreto quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto
notizia del valore di stima peritale già con la pubblicazione del relativo
avviso sul FUCT n. __________/__________ del __________ __________ 2007. In
ogni caso poi tale valore gli è anche stato successivamente personalmente
comunicato con la trasmissione dell’elenco oneri, avvenuta il 18 gennaio 2008,
atteso che alla pagina due di tale documento è specificatamente indicato il
valore di stima attribuito al fondo dal perito incaricato dall’Ufficio. Il
gravame del 29 aprile 2009 di RI 1 è pertanto ampiamente tardivo se fosse rivolto
contro il valore attribuito al mappale posto all’asta.
6.
Del
resto, il ricorrente non censura nemmeno il risultato della perizia,
limitandosi ad asseverare che l’omessa trasmissione della stessa costituirebbe
denegata giustizia.
L’autorità
amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo
competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi
eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento in RDAT I - 1996, p. 281).
Per
l’art. 140 cpv. 3 LEF l’Ufficiale deve comunicare agli interessati il risultato
della perizia. Egli non deve però anche loro trasmettere una copia della stessa:
è infatti incombenza delle parti accertarsi degli esatti contenuti del referto peritale
nell’ipotesi ciò sia di loro interesse.
Nel
caso di specie l’Ufficio non ha omesso o ritardato alcun atto, ma ha
tempestivamente comunicato agli interessati il valore attribuito al fondo dal
perito tramite la pubblicazione sul FUCT e l’invio di copia del bando per
lettera semplice e, ancora successivamente, con la trasmissione per raccomandata
dell’elenco oneri.
7.
Da
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Visto l’esito, per
ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare
il ricorso alle parti interessate per le osservazioni.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF;
9 cpv. 2, 30 cpv. 1 RRF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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