15.2009.48
Beni oggetto di pignoramento
10 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.48
Data decisione, Autorità:
10.06.2009, CEF
Titolo:
Beni oggetto di pignoramento
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 22 LEF
art. 95 cpv. 3 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 106 LEF
art. 10 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2009.48
Lugano
10 giugno
2009
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento
successivo avvenuto il 3 aprile 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 2 giugno 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
di varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 12 gennaio 2009 l’CO 1 ha
proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escussa, determinandone
il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’730.-- a fronte di un reddito
complessivo di fr. 4'224.--. In considerazione degli importi per i quali i
creditori hanno ottenuto il pignoramento del reddito, l’Ufficio ha indicato nel
verbale che lo stesso vale quale attestato provvisorio di carenza di beni.
B. Ricevuto l’atto
di pignoramento, con scritto del 25 febbraio 2009 l’__________ PI 1 ha chiesto di
procedere a pignorare il mobilio che si trova presso l’abitazione dell’escussa,
producendo all’Ufficio la relativa distinta.
C. A
seguito di questa richiesta, nell’esecuzione n. __________
il 3 aprile 2009 l’ Ufficio ha pignorato presso l’abitazione di RI 1 vari beni
mobili che la debitrice ha dichiarato essere di proprietà di __________, __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha assegnato all’__________ PI 1 il
termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di __________
sui beni pignorati. Nel termine assegnatogli il creditore ha contestato la
pretesa della rivendicante, cosicché il 24 aprile 2009 l’Ufficio ha assegnato a
quest’ultima il termine di 20 giorni per promuovere contro l’__________ PI 1l’azione
di accertamento del suo diritto.
D. Con
ricorso 30 aprile 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento del pignoramento
successivo del 3 aprile 2009. La ricorrente ha argomentato, per quanto di rilevanza
nella fattispecie, che i beni mobili di cui al verbale di pignoramento non
potevano essere pignorati perché dal 27 dicembre 2003 sarebbero di proprietà di
PI 3.
E. Delle
osservazioni 2 giugno 2009 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
L’ufficio
è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,
in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.
97.
cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli
indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi
(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro
carattere contestato (cfr. DTF
120.
III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni
di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in
questo senso: Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 1993, n. 1120 p.
220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la
condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta)
o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla
verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 2 ad § 24: il
diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron,
Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al
sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed
precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque
pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti
all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di
nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr.
DTF 84 III 79 ss; 106 III
88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx,
op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron,
Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF
29.
I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe
promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art.
106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della
richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome
di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle
condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve pignorare e dare
avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF.
Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da
parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 e segg. LEF,
preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica
procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 e segg. LEF.
2.
In
casu l’escutente ha comunicato all’Ufficio che l’escussa sarebbe proprietaria
del mobilio che si trova presso la propria abitazione. In riferimento a quanto
asserito, l’__________ PI 1 ha prodotto una distinta di beni che sarebbero di
proprietà dell’escussa. A fronte delle affermazioni dell’escutente e della
documentazione dallo stesso prodotta, l’Ufficio -malgrado il contratto datato
27.
dicembre 2003 mediante il quale l’escussa avrebbe venduto a __________ il
proprio mobilio- non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora
a RI 1. Pignorando dapprima i beni oggetto della
rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art.
106.
e segg. LEF, l’CO 1 si è pertanto correttamente
determinato, ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente sulla
proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall’organo di esecuzione,
non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere
sul merito.
3.
Il ricorso è
respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 95 cpv. 3 e 5, 97 cpv. 2, 106 e segg.
LEF; 10 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- RI 1, __________.
- __________
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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