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Decisione

15.2009.48

Beni oggetto di pignoramento

10 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

di varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 12 gennaio 2009 l’CO 1 ha

proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escussa, determinandone

il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’730.-- a fronte di un reddito

complessivo di fr. 4'224.--. In considerazione degli importi per i quali i

creditori hanno ottenuto il pignoramento del reddito, l’Ufficio ha indicato nel

verbale che lo stesso vale quale attestato provvisorio di carenza di beni.

B. Ricevuto l’atto

di pignoramento, con scritto del 25 febbraio 2009 l’__________ PI 1 ha chiesto di

procedere a pignorare il mobilio che si trova presso l’abitazione dell’escussa,

producendo all’Ufficio la relativa distinta.

C. A

seguito di questa richiesta, nell’esecuzione n. __________

il 3 aprile 2009 l’ Ufficio ha pignorato presso l’abitazione di RI 1 vari beni

mobili che la debitrice ha dichiarato essere di proprietà di __________, __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha assegnato all’__________ PI 1 il

termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di __________

sui beni pignorati. Nel termine assegnatogli il creditore ha contestato la

pretesa della rivendicante, cosicché il 24 aprile 2009 l’Ufficio ha assegnato a

quest’ultima il termine di 20 giorni per promuovere contro l’__________ PI 1l’azione

di accertamento del suo diritto.

D. Con

ricorso 30 aprile 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento del pignoramento

successivo del 3 aprile 2009. La ricorrente ha argomentato, per quanto di rilevanza

nella fattispecie, che i beni mobili di cui al verbale di pignoramento non

potevano essere pignorati perché dal 27 dicembre 2003 sarebbero di proprietà di

PI 3.

E. Delle

osservazioni 2 giugno 2009 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L’ufficio

è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,

in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.

97.

cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli

indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi

(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro

carattere contestato (cfr. DTF

120.

III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni

di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in

questo senso: Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 1993, n. 1120 p.

220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la

condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta)

o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla

verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 2 ad § 24: il

diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco

1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron,

Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al

sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed

precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque

pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti

all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di

nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr.

DTF 84 III 79 ss; 106 III

88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx,

op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron,

Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF

29.

I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe

promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art.

106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della

richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome

di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle

condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve pignorare e dare

avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF.

Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da

parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 e segg. LEF,

preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica

procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 e segg. LEF.

2.

In

casu l’escutente ha comunicato all’Ufficio che l’escussa sarebbe proprietaria

del mobilio che si trova presso la propria abitazione. In riferimento a quanto

asserito, l’__________ PI 1 ha prodotto una distinta di beni che sarebbero di

proprietà dell’escussa. A fronte delle affermazioni dell’escutente e della

documentazione dallo stesso prodotta, l’Ufficio -malgrado il contratto datato

27.

dicembre 2003 mediante il quale l’escussa avrebbe venduto a __________ il

proprio mobilio- non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora

a RI 1. Pignorando dapprima i beni oggetto della

rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art.

106.

e segg. LEF, l’CO 1 si è pertanto correttamente

determinato, ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente sulla

proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall’organo di esecuzione,

non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere

sul merito.

3.

Il ricorso è

respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 95 cpv. 3 e 5, 97 cpv. 2, 106 e segg.

LEF; 10 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- RI 1, __________.

- __________

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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