15.2009.49
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Partecipazione del figlio maggiorenne che convive con l'escusso alle spese di locazione. Rifiuto di computare le spese di un intervento in una clinica fuo
12 giugno 2009Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.49
Data decisione, Autorità:
12.06.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_447/2009, 26.11.2009
Titolo:
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Partecipazione del figlio maggiorenne che convive con l'escusso alle spese di locazione. Rifiuto di computare le spese di un intervento in una clinica fuori cantone
MINIMO DI ESISTENZA
art. 277 CC
art. 328 CC
art. 41 LAMAL
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.49
Lugano
12 giugno
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 maggio 2009 di
Stato del Canton Ticino,
rappr. dal RI 1,
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’attestato di
carenza di beni emesso il 29 aprile 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa
dal ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
Fatti
A. Lo
Stato del Canton Ticino procede per l’incasso di tasse di un giudizio del
Tribunale penale cantonale del 1987, pari a fr. 3'118,10, sulla base di un
attestato di carenza di beni rilasciato il 26 settembre 2008.
B. Il
13 marzo 2009, l’CO 1 ha emesso un ulteriore attestato di carenza di beni per
fr. 3'479,60, dopo aver accertato l’impignorabilità del reddito dell’escussa,
che convive con due figlie maggiorenni (la maggiore, N__________, è
parrucchiera in proprio e la minore, S__________, del 1990, è studente presso
la Scuola __________) in un duplex di 3½ locali, in base al seguente calcolo:
Entrate
escussa fr. 5'049.--
Minimo
base fr. 1'250.--
Figli
minorenni fr. 500.--
Affitto fr. 1'460.--
Cassa
malati fr. 668.--
Pasti
fuori domicilio fr. 500.--
Trasferte fr. 300.--
Vestiario fr. 100.--
Spese
mediche ZH fr. 300.--
Totale fr. 5'078.--
C. Con
ricorso 6 maggio 2009, l’escutente si aggrava contro tale calcolo, sostenendo
che la posta di fr. 1'460.-- relativa all’affitto è troppo elevata, poiché
spetterebbe alla figlia maggiore pagarne la metà, e che la posta di fr. 300.--
per spese mediche è a carico della cassa malati e comunque è priva di giustificativo.
D. Nelle
sue osservazioni del 20 maggio 2009, l’escussa rileva che sua figlia maggiore
non è in grado di pagare la metà dell’affitto, giacché il suo reddito mensile è
di circa fr. 400.--, e che come madre non può non offrirle l’alloggio né
obbligarla a ricorrere all’assistenza pubblica. D’altronde, ribadisce che le
spese per la prevista operazione presso la clinica Schulthess di Zurigo non
sono assunte dalla cassa malati (salvo una partecipazione per le degenza
ospedaliera) ed evidenzia di essersi impegnata a rimborsare l’anticipo di fr.
7'000.-- versato dal suo datore di lavoro alla clinica con rate mensili di fr.
300.--.
E. L’CO
1 si determina nel senso della reiezione del ricorso.
Considerandi
in
diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
2.
Secondo
il punto 5.2 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n°
2001/2, p. 74 segg.), dev’essere considerata una partecipazione appropriata
alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che vivono nell’economia
domestica del debitore e dispongono di un reddito (cfr. STF 23 ottobre 2003
inc.7B.225/2003, cons. 3.2; CEF 12 maggio 2004, inc. 15.03. 168; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 35 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, pag.
71, n. 229/230).
2.1
Nel
caso concreto, l’CO 1 ha tenuto conto di una partecipazione della figlia N__________
alle spese di alloggio, in proporzione del suo reddito (fr. 462.--) rapportato
a quello della madre (fr. 5'049.--), e ha così computato nel minimo di esistenza
dell’escussa fr. 1'460.-- anziché fr. 1'590.--, con una decurtazione pertanto
di fr. 130.--.
2.2
La
ripartizione proporzionale operata dall’CO 1 s’ispira ai principi applicabili
al calcolo del minimo di esistenza di coniugi, che si fondano sull’obbligo
mutuo di mantenimento della famiglia stabilito all’art. 163 CC. Questa norma
non è però applicabile alla relazione tra madre e figlia maggiorenne. In una
tale situazione, il Tribunale federale ha invece stabilito che nel minimo di
esistenza va computato solo la metà del canone di locazione, qualora l’escusso e
il terzo, che non formano una comunione domestica duratura (la fattispecie si
riferiva proprio alla convivenza tra una madre e una figlia maggiorenne che
esercitava un attività lucrativa), utilizzino l’alloggio nella stessa misura
(DTF 132 III 486 cons. 5). Nel caso in esame, appare però equo limitare la partecipazione
della figlia N__________ a un terzo del canone, siccome condivide
l’appartamento non solo con la madre ma anche con la sorella. Contrariamente a
quanto pare sostenere l’escussa, non si può d’altronde prescindere da tale
partecipazione per l’insufficienza dei redditi di sua figlia maggiore. L’escussa
non è infatti tenuta a mantenerla, né ai sensi dell’art. 277 CC (cfr. CEF 9
giugno 2005, inc. 15.05.20, cons. 5) né ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CC – che
sottopone il diritto all'assistenza tra i parenti al fatto che la persona
obbligata viva "in condizioni agiate" –, dal momento che i suoi
redditi non eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza
"accresciuto" (cfr. CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, cons. 4.2). Semmai,
N__________ deve far capo all’assistenza sociale per garantire il proprio mantenimento.
2.3
Va
ancora determinato se la figlia maggiore è in grado di pagare la parte del canone
di locazione che le spetta (ossia fr. 1'590.-- : 3 = fr. 530.--). L’CO 1 ha stabilito il suo reddito mensile in fr. 462.--, fondandosi
sul conto economico 2007 allestito dalla stessa il 17 novembre 2008. In realtà,
l’utile d’esercizio indicato in fr. 5'542,23 avrebbe dovuto essere aumentato
con l’importo di fr. 3'935,07 esposto quale “prelievo personale”; inoltre, gli
importi di fr. 2'400.-- e fr. 471,45 esposti con la dicitura “prestito Maria”,
rispettivamente “imposte”, non potrebbero essere computati nel suo minimo di
esistenza (cfr. DTF 102 III 17; Tabella citata al cons. 2, ad III). Ma anche
facendo astrazione di tali importi, il reddito mensile netto della figlia N__________
(fr. 1'029.-- ) risulterebbe insufficiente a consentirle il pagamento della
sua quota del canone, giacché il proprio minimo vitale di base è di fr. 1'100.--
(cfr. DTF 132 III 486 cons. 4). Ne discende pertanto che l’CO 1 non aveva
motivo per defalcare dal minimo di esistenza dell’escussa la somma di fr. 130.--
quale partecipazione della figlia Natasha al canone di locazione. In questa
condizione il minimo di esistenza della ricorrente ammonterebbe pertanto a fr.
5'208.—(fr. 5'078.-- + fr. 130.--).
2.4
Ciò
posto, e richiamata l’assenza di obbligo di mantenimento dell’escussa nei confronti
della figlia N__________, non si può computare nel minimo di esistenza più del canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale
si può pretendere che l’escussa e la figlia minore si accontentino in
circostanze analoghe a quelle del caso in esame, ovvero, per un appartamento di
2½ locali a __________ o nelle vicinanze, un importo mensile di fr. 1'300.--.
In ossequio dei vigenti principi giurisprudenziali, la decurtazione (pari a fr.
290.
--, ossia fr. 1’590.-- ./. fr. 1'300.--) potrà però essere concretamente
attuata solo nel rispetto del termine contrattuale di 3 mesi e della scadenza
convenuta (cfr. per analogia CEF 9 agosto 2007, inc.
15.07
, cons. 1.1 e 2.4, in: RtiD I-2008 1083 seg. n. 63c [massima]), ossia
non prima del 1° ottobre 2009.
3.
Le spese indispensabili legate alla salute che l’escusso o i suoi
famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del
pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a
carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 129 III 242; Ochsner, op. cit., n. 144 ad art. 93).
3.1
Nel
caso concreto, l’CO 1 ha preso in considerazione nel minimo di esistenza
dell’escussa l’importo mensile di fr. 300.-- che essa si è impegnata a versare al suo datore di lavoro F__________ quale rimborso dell’anticipo di
fr. 7'000.-- pagato alla clinica Schulthess di Zurigo in vista di un’operazione
ai piedi a cui l’escussa ha deciso di sottoporsi.
3.2
Dal
messaggio email 5 maggio 2009 prodotto dall’escussa si evince che la sua cassa
malati (Gruppo Mutuel) ha garantito alla Clinica Schulthess l’importo giornaliero
di fr. 488.-- (corrispondente alla tariffa giornaliera riconosciuta nel Canton
Ticino per interventi coperti dalla cassa malati obbligatoria), che risulta inferiore
al costo forfetario giornaliero di tale clinica, pari a fr. 624.--. Non viene
invece menzionata nessuna partecipazione al costo forfetario dell’intervento
(fr. 7'137.--). Parrebbe invero sorprendente che la cassa malati rimborsi parte
delle spese di degenza e non quelle propriamente mediche. Non è però necessario
ordinare ulteriori accertamenti su questo punto. In effetti, giusta l’art. 93
LEF solo le spese assolutamente indispensabili al sostentamento dell’escusso
fanno parte del suo minimo d’esistenza. Ciò significa anche che egli non può
pretendere di essere curato in un istituto di sua scelta – in particolare fuori
cantone – i cui costi non sono (o non interamente) coperti dall’assicurazione
malattia obbligatoria se potrebbe ricevere un trattamento analogo in un altro
istituto per lui meno costoso in quanto a carico (parzialmente o totalmente)
della cassa malati. Tale limitazione, indiretta, della scelta dell’istituto di
cura è conforme a quanto prescritto all’art. 41 LAMal. Nel caso di specie,
l’escussa non pretende che il trattamento a cui si vuole sottoporre non possa
essere prodigato in Ticino, anzi ammette di aver già subito un intervento in un
ospedale ticinese, che però avrebbe dato esiti negativi, acuendo i suoi dolori
(scritto 5 maggio 2009 all’CO 1). Ora, essa non ha dimostrato che un’ulteriore
intervento non possa essere eseguito con successo (se del caso in un altro
istituto) in Ticino. Del resto, se dovessero sussistere motivi di ordine medico
che impongano che l’operazione abbia luogo presso la clinica Schulthess, l’escussa
potrebbe esigere la protezione tariffale integrale giusta gli art. 41 e 44
LAMal, dal momento che essa è inserita nella lista cantonale degli istituti
ospedalieri autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie (cfr. art. 1.2 e n. 19 del Decreto legislativo del 29
novembre 2005, pubblicato nella Raccolta delle leggi cantonale, sub n.
6.4.6.1
).
3.3
La
posta di fr. 300.-- riconosciuta dall’CO 1 per spese mediche va quindi
depennata e il minimo di esistenza ridotto nella stessa misura. Il pignoramento
dell’eccedenza inizierà dal momento in cui l’CO 1 lo eseguirà, per la durata di
12.
mesi (art. 93 cpv. 2 LEF e CEF 10 febbraio 2009, inc. 15.09.8, cons. 1).
4.
Ne
consegue l’ammissione parziale del gravame.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’attestato di carenza di beni emesso il 29 aprile 2009
nell’esecuzione n. __________ è annullato.
1.2
È
fatto ordine all’CO 1 di pignorare la parte del salario di PI 1 che eccede il
suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'908.-- fino al 30 settembre 2009
e in fr. 4'618.-- dal 1° ottobre 2009.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui
la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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