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Decisione

15.2009.5

Esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali precedute da sequestri fiscali. Realizzazione dei beni pignorati

5 febbraio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. A convalida di precedenti sequestri fiscali eseguiti a favore della PI

1, della PI 2 e dei PI 3 e PI 4, nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale

avviata contro diversi contribuenti attivi in Svizzera nel campo della

distribuzione ed amministrazione di giochi elettronici per bar, l’CO 1, il 2

marzo 2006, ha emesso quattro precetti esecutivi per “prestazione di garanzie”

nei confronti di RI 1, con cui egli è stato diffidato a “prestare garanzie” a

favore dei procedenti per fr. 2'605'000.--, rispettivamente fr. 3'660'000.--,

fr. 1'975'000.-- e fr. 1'160'000.--, oltre interessi e spese. Quale titolo di

credito è stata indicata la richiesta di garanzia del 6 febbraio 2006.

B. Dopo

che, il 14 novembre 2006, le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate

in via definitiva, l’CO 1, il 29 novembre 2006, ha proceduto a pignorare – in

particolare – due conti dell’escusso aperti presso la Graubündner Kantonalbank

di Coira (n. __________ e __________) e due conti presso la Zürcher

Kantonalbank di Zurigo (n. __________ e __________).

C. Il

20 novembre 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escusso che i procedenti avevano

chiesto la realizzazione dei beni mobili pignorati. Con scritto 23 novembre

2007, l’escusso si è opposto alla realizzazione, chiedendone la sospensione. Il

27 novembre 2008, l’Ufficio gli ha poi comunicato le domande di realizzazione

dei beni immobili. Con scritto 4 dicembre 2008, l’escusso ha nuovamente

contestato la “decisione di vendere i beni compresi nelle precitate

esecuzioni [...] ritenuto che una realizzazione è contraria allo spirito della

procedura in corso, la quale permette semmai unicamente l’ottenimento di

garanzie per un credito non ancora accertato da una decisione cresciuta in

giudicato”, e ha chiesto di “tenere ancora in sospeso le citate

realizzazioni fino alla definizione delle procedure tutt’ora in atto”.

D. Il

20 novembre, rispettivamente il 5 dicembre 2008, l’Ufficio ha ordinato alle due

banche di versare il saldo dei conti pignorati sul suo conto corrente postale,

ciò che è avvenuto il 4 dicembre 2008 per quanto concerne la Graubündner

Kantonalbank (accrediti di fr. 109'052,30 e fr. 110'643,70) e il 12 dicembre

2008 per quanto riguarda la Zürcher Kantonalbank (accrediti di fr. 430'987,65 e

fr. 6'807,65).

E. Con

ricorso 19 dicembre 2008, l’escusso chiede, in via principale, l’accertamento

della nullità della procedura di realizzazione attuata dall’Ufficio e in via

subordinata l’annullamento dell’ordine di versamento impartito alle banche e la

riapertura dei conti bancari estinti. Egli sostiene anzitutto che la

realizzazione sarebbe avvenuta meno di dieci giorni dopo il ricevimento della

domanda di vendita e andrebbe quindi annullata in virtù dell’art. 122 cpv. 1

LEF. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il sequestro ordinato dall’autorità

fiscale dovrebbe essere parificato a un sequestro penale conservativo, che per

propria natura impedirebbe la realizzazione dei beni sequestrati prima della

conclusione della procedura di merito con sentenza cresciuta in giudicato. Ciò

tanto più, nel caso concreto, che l’Ufficio procedure speciali di Bellinzona,

con decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta

ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo

complessivo posto in esecuzione. Per il ricorrente le stesse considerazioni

varrebbero anche per la procedura esecutiva. Infine, egli esprime dubbi sulla

tempestività della convalida dei sequestri.

F. Sia

l’Ufficio che i procedenti si oppongono al ricorso, con motivi di cui si dirà,

se occorre, nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

I

resistenti contestano la tempestività del ricorso, allegando dubbi sulla sua

trasmissione d’ufficio alla scrivente Camera, mentre l’atto era indirizzato

alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello; fanno inoltre

osservare che il trasferimento del saldo dei conti presso la Graubündner

Kantonalbank è avvenuto già il 4 dicembre 2008.

1.1

Il

ricorso, formulato – per manifesta svista – alla Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello, è comunque stato correttamente inoltrato il 19

dicembre 2008 all’CO 1 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), a cui è giunto il 22 dicembre.

L’Ufficio l’ha poi trasmesso a questa Camera in conformità dell’art. 9 cpv. 5

LPR. Il ricorso è quindi da considerare validamente presentato il 19 dicembre

2008.

1.2

Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato

entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

a) Occorre

anzitutto determinare quale sia il provvedimento o i provvedimento impugnati.

Il ricorrente indica in proposito l’ordine di chiusura dei conti bancari e

sostiene che la pregressa comunicazione delle domande di

realizzazione non sarebbe invece impugnabile. In realtà, tale comunicazione,

che è esplicitamente prescritta dalla legge (art. 120 LEF), è senza dubbio un

provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. sentenza 21

aprile 1998 del Tribunale cantonale grigionese, PKG 1998, 153-156, cons. 1),

poiché costituisce un’azione determinata compiuta in un caso di specie

individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo

potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’esecuzione con effetti

verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93 cons. 1, CEF 17 settembre 2001

[15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Be­schwerde und Nichtigkeit,

n. 46 ad art. 17; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad

art. 17).

Non si tratta infatti di un semplice avviso informativo

sul modo in cui l’ufficio d’esecuzione intende di procedere in futuro o di

conferma di un provvedimento già passato in giudicato, ma è l’atto esecutivo

con il quale l’ufficio materializza la propria decisione di dare seguito alla

domanda di realizzazione, dopo averne verificato la ricevibilità (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 4 ad art. 116-150 e n. 17-20 ad art. 116). In altri

termini, si tratta a ben vedere della notifica dell’avvio della procedura di

realizzazione (cfr. art. 119 LEF). La ricezione della comunicazione della

domanda di realizzazione segna per l’escusso l’inizio del termine di dieci

giorni entro il quale egli può, con un ricorso, opporsi alla realizzazione

(nonché alle sue modalità se l’ufficio le ha già indicate nell’avviso), invocando,

ad esempio, l’inosservanza dei termini stabiliti all’art. 116 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 4 i.f. ad art.

116-150) oppure chiederne la dilazione alle condizioni dell’art. 123 LEF.

b) In

quanto verta sulla decisione di realizzare i crediti pignorati, formalizzata

con la comunicazione 20 novembre 2007 delle domande di realizzazione (doc. 17),

il ricorso in esame sarebbe tardivo. Sennonché il ricorrente aveva già –

tempestivamente – contestato questi provvedimenti con scritto 23 novembre 2007

(doc. 18). Non risulta che tale contestazione – che era da considerare quale

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF – sia poi stata ritirata né che l’Ufficio

abbia riconsiderato il proprio provvedimento. Le domande di realizzazione

formulate il 27 novembre 2008 riguardavano poi unicamente i beni immobili. Il

ricorso, su questo punto, deve quindi essere ritenuto tempestivo.

c) Non

è per contro necessario accertare la tempestività del ricorso in merito alla realizzazione

dei crediti in quanto tale – ovvero il loro incasso quale modo di realizzazione

specifico dei crediti non contestati (art. 100 LEF; DTF 120 III 134, cons. 3/a;

Gilliéron, n. 15 ad art. 115-150)

– perché le critiche ricorsuali si esauriscono nella contestazione del solo principio

della realizzazione. Il ricorrente non formula infatti alcuna

censura sulle sue modalità.

d) La

censura riferita alla tempestività della convalida dei sequestri è

manifestamente tardiva, ma la caducità del sequestro determinata

dall’inosservanza dei termini di convalida dev’essere constatata d’ufficio

(art. 280 n. 1 LEF), come pure la nullità degli atti esecutivi compiuti nella

procedura del sequestro diventato caduco (DTF 96 III 67, cons. 3).

1.3

La

legittimazione del ricorrente non è contestata è comunque non si può negare ch’egli

abbia un interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione

impugnata.

1.4

Il

ricorso è pertanto ricevibile.

2.

Nell’opporsi

alla realizzazione invocando il carattere provvisorio delle decisioni di

prestazione di garanzia del 6 febbraio 2006 e dei relativi sequestri, il

ricorrente misconosce che la decisione dell’CO 1 di realizzare i crediti

pignorati non si fonda direttamente sugli atti ch’egli cita bensì sulle domande

di realizzazione di questi crediti inoltrate il 20 novembre 2007 nell’ambito di

procedure esecutive nelle quali le opposizioni interposte dall’escusso sono

state rigettate in via definitiva con sentenze ormai passate in giudicato da

tempo. L’CO 1 era quindi tenuto per legge (art. 119 LEF) a procedere alla

realizzazione dei conti bancari del ricorrente.

2.1

Certo,

le esecuzioni in questione non tendono al pagamento dei crediti vantati dagli

escutenti ma solo alla prestazione di garanzie a concorrenza degli importi

indicati sui precetti esecutivi. Tuttavia, le esecuzioni in prestazione di

garanzie sono esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle stesse norme

applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF), fatte salve

alcune norme particolari come l’art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che se l’escusso

non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da estinguere l’esecuzione

in applicazione dell’art. 12 LEF), l’ufficio d’esecuzione, adito con una valida

domanda di realizzazione, è obbligato a realizzare i beni pignorati, ma, visto

lo scopo dell’esecuzione, è tenuto a depositarne il ricavo presso lo stabilimento

dei depositi a garanzia delle pretese dell’escutente (art. 9 LEF; Gilliéron, n. 47 ad art. 144). Nel caso

di esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali, il ricavo della realizzazione

potrà quindi essere consegnato all’autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione

è diventata definitiva, solo con il consenso dell’escusso o al termine di una

procedura di realizzazione del diritto di pegno gravante la somma depositata a

favore del fisco (CEF 26 agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron, op. cit.,

n. 31 ad art. 38; Frey, Basler

Kommentar zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco

2008, 2a ed., n. 91-92 ad art. 169).

2.2

La

decisione dell’CO 1 di realizzare i conti bancari dell’escusso va dunque confermata.

Nulla muta il fatto che tale decisione, a causa del ricorso interposto

dall’escusso il 23 novembre 2007, non era ancora passata

in giudicato quando l’Ufficio ha ordinato alle banche di versargli il saldo dei

conti, dal momento che l’autorità di vigilanza non aveva conferito l’effetto

sospensivo al ricorso (cfr. art. 36 LEF).

2.3

Ancorché

non sia tema del ricorso, occorre sottolineare che l’Ufficio non potrà consegnare

quanto incassato ai procedenti senza il consenso dell’escusso o la presentazione

di una valida domanda di realizzazione formulata dagli escutenti nell’ambito di

una procedura di realizzazione del loro pegno sugli importi depositati sul

conto dell’Ufficio.

3.

Il

ricorrente invoca quale ulteriore motivo d’impugnazione il fatto che l’Ufficio

procedure speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, con

decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta

ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo

complessivo posto in esecuzione (doc. 6 allegato al ricorso, che concerne però

il ricorso interposto dall’escusso presso la Camera tributaria del Tribunal

d’appello e non la decisione impugnata dell’UPS). I resistenti invece osservano

come la decisione dell’UPS si riferisca solo al recupero d’imposta e non alla

procedura avviata contro l’escusso per sottrazione fiscale e complicità,

nell’ambito della quale sono state emesse le richieste di garanzia all’origine

della decisione impugnata. A prescindere dal fatto che gli importi incassati

dall’Ufficio sono nettamente inferiori anche alla cifra stabilita dall’UPS, non

è comunque necessario istruire la questione in questa sede. Infatti, come già

rilevato sopra, le esecuzioni in esame si fondano su precetti esecutivi ormai

definitivi. Solo il loro ritiro da parte degli escutenti o una sentenza di

annullamento (parziale o totale) delle esecuzioni ai sensi degli art. 85 o 85a

LEF avrebbe potuto impedire la realizzazione. Il ricorrente non allega che sia

stato il caso. La questione di un’eventuale responsabilità dei procedenti per

il mantenimento di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente

eccessivi esula dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

4.

La

censura fondata sull’asserita inosservanza del termine minimo di dieci giorni

di cui all’art. 122 cpv. 1 LEF – norma che si applica anche ai crediti

pecuniari pignorati non ancora incassati (Gilliéron,

op. cit., n. 20 ad art. 122) – va parimenti respinta, dato che l’Ufficio, già

il 20 novembre 2007, aveva comunicato all’escusso il deposito delle domande di

realizzazione dei beni mobili.

5.

Il

ricorrente formula dubbi sulla tempestività della convalida dei sequestri e

chiede che l’Ufficio fornisca la prova della notificazione del verbale di

sequestro. Tale richiesta andava inoltrata direttamente all’Ufficio. In ogni

caso, la questione della validità dei sequestri è irrilevante per quanto

riguarda la validità delle esecuzioni in esame – e pertanto della decisione di

realizzazione impugnata –, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro esecutivo

ordinario, ovvero presso il domicilio dell’escusso (art. 46 LEF), e non al foro

del sequestro.

6.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 116, 120, 122, 280 LEF; 110, 170

LIFD; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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