15.2009.5
Esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali precedute da sequestri fiscali. Realizzazione dei beni pignorati
5 febbraio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2009.5
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, CEF
Titolo:
Esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali precedute da sequestri fiscali. Realizzazione dei beni pignorati
CONTESTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE
art. 116 LEF
art. 120 LEF
art. 122 LEF
art. 280 LEF
art. 170 LIFD
art. 249 LT
Incarto n.
15.2009.5
Lugano
5 febbraio
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2008 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incasso del saldo
dei conti bancari pignorati nelle esecuzioni n. __________ promosse contro il
ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
tutti rappr. dall’RA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. A convalida di precedenti sequestri fiscali eseguiti a favore della PI
1, della PI 2 e dei PI 3 e PI 4, nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale
avviata contro diversi contribuenti attivi in Svizzera nel campo della
distribuzione ed amministrazione di giochi elettronici per bar, l’CO 1, il 2
marzo 2006, ha emesso quattro precetti esecutivi per “prestazione di garanzie”
nei confronti di RI 1, con cui egli è stato diffidato a “prestare garanzie” a
favore dei procedenti per fr. 2'605'000.--, rispettivamente fr. 3'660'000.--,
fr. 1'975'000.-- e fr. 1'160'000.--, oltre interessi e spese. Quale titolo di
credito è stata indicata la richiesta di garanzia del 6 febbraio 2006.
B. Dopo
che, il 14 novembre 2006, le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate
in via definitiva, l’CO 1, il 29 novembre 2006, ha proceduto a pignorare – in
particolare – due conti dell’escusso aperti presso la Graubündner Kantonalbank
di Coira (n. __________ e __________) e due conti presso la Zürcher
Kantonalbank di Zurigo (n. __________ e __________).
C. Il
20 novembre 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escusso che i procedenti avevano
chiesto la realizzazione dei beni mobili pignorati. Con scritto 23 novembre
2007, l’escusso si è opposto alla realizzazione, chiedendone la sospensione. Il
27 novembre 2008, l’Ufficio gli ha poi comunicato le domande di realizzazione
dei beni immobili. Con scritto 4 dicembre 2008, l’escusso ha nuovamente
contestato la “decisione di vendere i beni compresi nelle precitate
esecuzioni [...] ritenuto che una realizzazione è contraria allo spirito della
procedura in corso, la quale permette semmai unicamente l’ottenimento di
garanzie per un credito non ancora accertato da una decisione cresciuta in
giudicato”, e ha chiesto di “tenere ancora in sospeso le citate
realizzazioni fino alla definizione delle procedure tutt’ora in atto”.
D. Il
20 novembre, rispettivamente il 5 dicembre 2008, l’Ufficio ha ordinato alle due
banche di versare il saldo dei conti pignorati sul suo conto corrente postale,
ciò che è avvenuto il 4 dicembre 2008 per quanto concerne la Graubündner
Kantonalbank (accrediti di fr. 109'052,30 e fr. 110'643,70) e il 12 dicembre
2008 per quanto riguarda la Zürcher Kantonalbank (accrediti di fr. 430'987,65 e
fr. 6'807,65).
E. Con
ricorso 19 dicembre 2008, l’escusso chiede, in via principale, l’accertamento
della nullità della procedura di realizzazione attuata dall’Ufficio e in via
subordinata l’annullamento dell’ordine di versamento impartito alle banche e la
riapertura dei conti bancari estinti. Egli sostiene anzitutto che la
realizzazione sarebbe avvenuta meno di dieci giorni dopo il ricevimento della
domanda di vendita e andrebbe quindi annullata in virtù dell’art. 122 cpv. 1
LEF. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il sequestro ordinato dall’autorità
fiscale dovrebbe essere parificato a un sequestro penale conservativo, che per
propria natura impedirebbe la realizzazione dei beni sequestrati prima della
conclusione della procedura di merito con sentenza cresciuta in giudicato. Ciò
tanto più, nel caso concreto, che l’Ufficio procedure speciali di Bellinzona,
con decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta
ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo
complessivo posto in esecuzione. Per il ricorrente le stesse considerazioni
varrebbero anche per la procedura esecutiva. Infine, egli esprime dubbi sulla
tempestività della convalida dei sequestri.
F. Sia
l’Ufficio che i procedenti si oppongono al ricorso, con motivi di cui si dirà,
se occorre, nei successivi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
I
resistenti contestano la tempestività del ricorso, allegando dubbi sulla sua
trasmissione d’ufficio alla scrivente Camera, mentre l’atto era indirizzato
alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello; fanno inoltre
osservare che il trasferimento del saldo dei conti presso la Graubündner
Kantonalbank è avvenuto già il 4 dicembre 2008.
1.1
Il
ricorso, formulato – per manifesta svista – alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello, è comunque stato correttamente inoltrato il 19
dicembre 2008 all’CO 1 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), a cui è giunto il 22 dicembre.
L’Ufficio l’ha poi trasmesso a questa Camera in conformità dell’art. 9 cpv. 5
LPR. Il ricorso è quindi da considerare validamente presentato il 19 dicembre
2008.
1.2
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
a) Occorre
anzitutto determinare quale sia il provvedimento o i provvedimento impugnati.
Il ricorrente indica in proposito l’ordine di chiusura dei conti bancari e
sostiene che la pregressa comunicazione delle domande di
realizzazione non sarebbe invece impugnabile. In realtà, tale comunicazione,
che è esplicitamente prescritta dalla legge (art. 120 LEF), è senza dubbio un
provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. sentenza 21
aprile 1998 del Tribunale cantonale grigionese, PKG 1998, 153-156, cons. 1),
poiché costituisce un’azione determinata compiuta in un caso di specie
individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo
potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’esecuzione con effetti
verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93 cons. 1, CEF 17 settembre 2001
[15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
n. 46 ad art. 17; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad
art. 17).
Non si tratta infatti di un semplice avviso informativo
sul modo in cui l’ufficio d’esecuzione intende di procedere in futuro o di
conferma di un provvedimento già passato in giudicato, ma è l’atto esecutivo
con il quale l’ufficio materializza la propria decisione di dare seguito alla
domanda di realizzazione, dopo averne verificato la ricevibilità (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 4 ad art. 116-150 e n. 17-20 ad art. 116). In altri
termini, si tratta a ben vedere della notifica dell’avvio della procedura di
realizzazione (cfr. art. 119 LEF). La ricezione della comunicazione della
domanda di realizzazione segna per l’escusso l’inizio del termine di dieci
giorni entro il quale egli può, con un ricorso, opporsi alla realizzazione
(nonché alle sue modalità se l’ufficio le ha già indicate nell’avviso), invocando,
ad esempio, l’inosservanza dei termini stabiliti all’art. 116 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 4 i.f. ad art.
116-150) oppure chiederne la dilazione alle condizioni dell’art. 123 LEF.
b) In
quanto verta sulla decisione di realizzare i crediti pignorati, formalizzata
con la comunicazione 20 novembre 2007 delle domande di realizzazione (doc. 17),
il ricorso in esame sarebbe tardivo. Sennonché il ricorrente aveva già –
tempestivamente – contestato questi provvedimenti con scritto 23 novembre 2007
(doc. 18). Non risulta che tale contestazione – che era da considerare quale
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF – sia poi stata ritirata né che l’Ufficio
abbia riconsiderato il proprio provvedimento. Le domande di realizzazione
formulate il 27 novembre 2008 riguardavano poi unicamente i beni immobili. Il
ricorso, su questo punto, deve quindi essere ritenuto tempestivo.
c) Non
è per contro necessario accertare la tempestività del ricorso in merito alla realizzazione
dei crediti in quanto tale – ovvero il loro incasso quale modo di realizzazione
specifico dei crediti non contestati (art. 100 LEF; DTF 120 III 134, cons. 3/a;
Gilliéron, n. 15 ad art. 115-150)
– perché le critiche ricorsuali si esauriscono nella contestazione del solo principio
della realizzazione. Il ricorrente non formula infatti alcuna
censura sulle sue modalità.
d) La
censura riferita alla tempestività della convalida dei sequestri è
manifestamente tardiva, ma la caducità del sequestro determinata
dall’inosservanza dei termini di convalida dev’essere constatata d’ufficio
(art. 280 n. 1 LEF), come pure la nullità degli atti esecutivi compiuti nella
procedura del sequestro diventato caduco (DTF 96 III 67, cons. 3).
1.3
La
legittimazione del ricorrente non è contestata è comunque non si può negare ch’egli
abbia un interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione
impugnata.
1.4
Il
ricorso è pertanto ricevibile.
2.
Nell’opporsi
alla realizzazione invocando il carattere provvisorio delle decisioni di
prestazione di garanzia del 6 febbraio 2006 e dei relativi sequestri, il
ricorrente misconosce che la decisione dell’CO 1 di realizzare i crediti
pignorati non si fonda direttamente sugli atti ch’egli cita bensì sulle domande
di realizzazione di questi crediti inoltrate il 20 novembre 2007 nell’ambito di
procedure esecutive nelle quali le opposizioni interposte dall’escusso sono
state rigettate in via definitiva con sentenze ormai passate in giudicato da
tempo. L’CO 1 era quindi tenuto per legge (art. 119 LEF) a procedere alla
realizzazione dei conti bancari del ricorrente.
2.1
Certo,
le esecuzioni in questione non tendono al pagamento dei crediti vantati dagli
escutenti ma solo alla prestazione di garanzie a concorrenza degli importi
indicati sui precetti esecutivi. Tuttavia, le esecuzioni in prestazione di
garanzie sono esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle stesse norme
applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF), fatte salve
alcune norme particolari come l’art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che se l’escusso
non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da estinguere l’esecuzione
in applicazione dell’art. 12 LEF), l’ufficio d’esecuzione, adito con una valida
domanda di realizzazione, è obbligato a realizzare i beni pignorati, ma, visto
lo scopo dell’esecuzione, è tenuto a depositarne il ricavo presso lo stabilimento
dei depositi a garanzia delle pretese dell’escutente (art. 9 LEF; Gilliéron, n. 47 ad art. 144). Nel caso
di esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali, il ricavo della realizzazione
potrà quindi essere consegnato all’autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione
è diventata definitiva, solo con il consenso dell’escusso o al termine di una
procedura di realizzazione del diritto di pegno gravante la somma depositata a
favore del fisco (CEF 26 agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron, op. cit.,
n. 31 ad art. 38; Frey, Basler
Kommentar zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco
2008, 2a ed., n. 91-92 ad art. 169).
2.2
La
decisione dell’CO 1 di realizzare i conti bancari dell’escusso va dunque confermata.
Nulla muta il fatto che tale decisione, a causa del ricorso interposto
dall’escusso il 23 novembre 2007, non era ancora passata
in giudicato quando l’Ufficio ha ordinato alle banche di versargli il saldo dei
conti, dal momento che l’autorità di vigilanza non aveva conferito l’effetto
sospensivo al ricorso (cfr. art. 36 LEF).
2.3
Ancorché
non sia tema del ricorso, occorre sottolineare che l’Ufficio non potrà consegnare
quanto incassato ai procedenti senza il consenso dell’escusso o la presentazione
di una valida domanda di realizzazione formulata dagli escutenti nell’ambito di
una procedura di realizzazione del loro pegno sugli importi depositati sul
conto dell’Ufficio.
3.
Il
ricorrente invoca quale ulteriore motivo d’impugnazione il fatto che l’Ufficio
procedure speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, con
decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta
ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo
complessivo posto in esecuzione (doc. 6 allegato al ricorso, che concerne però
il ricorso interposto dall’escusso presso la Camera tributaria del Tribunal
d’appello e non la decisione impugnata dell’UPS). I resistenti invece osservano
come la decisione dell’UPS si riferisca solo al recupero d’imposta e non alla
procedura avviata contro l’escusso per sottrazione fiscale e complicità,
nell’ambito della quale sono state emesse le richieste di garanzia all’origine
della decisione impugnata. A prescindere dal fatto che gli importi incassati
dall’Ufficio sono nettamente inferiori anche alla cifra stabilita dall’UPS, non
è comunque necessario istruire la questione in questa sede. Infatti, come già
rilevato sopra, le esecuzioni in esame si fondano su precetti esecutivi ormai
definitivi. Solo il loro ritiro da parte degli escutenti o una sentenza di
annullamento (parziale o totale) delle esecuzioni ai sensi degli art. 85 o 85a
LEF avrebbe potuto impedire la realizzazione. Il ricorrente non allega che sia
stato il caso. La questione di un’eventuale responsabilità dei procedenti per
il mantenimento di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente
eccessivi esula dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
4.
La
censura fondata sull’asserita inosservanza del termine minimo di dieci giorni
di cui all’art. 122 cpv. 1 LEF – norma che si applica anche ai crediti
pecuniari pignorati non ancora incassati (Gilliéron,
op. cit., n. 20 ad art. 122) – va parimenti respinta, dato che l’Ufficio, già
il 20 novembre 2007, aveva comunicato all’escusso il deposito delle domande di
realizzazione dei beni mobili.
5.
Il
ricorrente formula dubbi sulla tempestività della convalida dei sequestri e
chiede che l’Ufficio fornisca la prova della notificazione del verbale di
sequestro. Tale richiesta andava inoltrata direttamente all’Ufficio. In ogni
caso, la questione della validità dei sequestri è irrilevante per quanto
riguarda la validità delle esecuzioni in esame – e pertanto della decisione di
realizzazione impugnata –, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro esecutivo
ordinario, ovvero presso il domicilio dell’escusso (art. 46 LEF), e non al foro
del sequestro.
6.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 116, 120, 122, 280 LEF; 110, 170
LIFD; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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