15.2009.59
Consultazione di atti esecutivi giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF. Nozione di verosimiglianza dell'interesse alla consultazione
5 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.59
Data decisione, Autorità:
05.06.2009, CEF
Titolo:
Consultazione di atti esecutivi giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF. Nozione di verosimiglianza dell'interesse alla consultazione
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2009.59
Lugano
5 giugno 2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 maggio 2009 di
RI 1 (Italia)
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio avverso la decisione 14
maggio 2009 con cui non è stato dato seguito alla domanda d’informazione formulata
dalla ricorrente in merito alla società B__________ S.A., __________;
viste le
osservazioni 19 maggio 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
6 maggio 2009, RI 1 (in seguito: Star Spa) ha presentato all’CO 1 una richiesta
d’informazione giusta l’art. 8a LEF in merito alla situazione esecutiva della
società __________ S.A., allegando a giustificazione del proprio interesse una
fattura datata 10 dicembre 2007 ed intestata a suo nome in merito alla consegna
di merci per un importo complessivo di € 31'063,20 (all. B).
2. Con
provvedimento 14 maggio 2009, l’Ufficio ha respinto la richiesta, ricordando
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, “ogni richiesta d’informazione deve essere
accompagnata da opportuni giustificativi ove risulta un nesso diretto con la
conclusione o la liquidazione del contratto (esempio: bollettino di
consegna, conferma d’ordine, ecc.), debitamente firmati dalla controparte”.
3. RI
1 ricorre contro tale decisione, sostenendo che l’interpretazione restrittiva
dell’Ufficio, secondo cui potrebbero essere rilasciate informazioni solo a chi
presenta un riconoscimento di debito, “esclude da qualunque informazione debitoria la stragrande
maggioranza dei rapporti commerciali, appunto basati su fatturazione e senza
l’appoggio di riconoscimenti di debito in senso stretto”. Oltretutto, il diniego d’informazione precluderebbe qualunque
valutazione sulla solvibilità della parte debitrice, obbligando così la parte richiedente
ad introdurre procedure esecutive e giudiziarie di merito in spregio
dell’obbligo generale di evitare procedure superflue.
4. Per
l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda verosimile un interesse può
consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei
fallimenti, nonché chiederne estratti. Tale interesse è in particolare reso
verosimile se la domanda di un estratto risulta da un nesso diretto con la
conclusione o la liquidazione del contratto (art 8a cpv. 2 LEF).
4.1. Per
verosimiglianza ai sensi della norma in discussione viene intesa l'impressione
dell'autorità, fondata su elementi oggettivi, che i fatti pertinenti affermati
da una parte siano accaduti, senza però escludere che essi abbiano potuto
verificarsi in modo differente o non del tutto. L'esigenza di rendere
verosimile un interesse non è legata a particolari requisiti di forma e tanto
meno è limitata alla presentazione di documenti controfirmati dalla persona su
cui vengono chieste informazioni (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons.
Fatti
4.2). La verosimiglianza dell’interesse alla consultazione giusta l’art.
8a cpv. 1 LEF va esaminata caso per caso sulla base delle peculiarità
della vicenda sottoposta ad esame giudiziale, ritenuto che occorrono indizi
oggettivi, non bastando che il creditore affermi unilateralmente tesi di parte
senza che si dia possibilità di riscontri ancorché con il grado di prova
limitato alla verosimiglianza (CEF 15 settembre 2003, inc. 15.03.109). Una
fattura sia su carta intestata che senza intestazione è da sola inidonea a
rendere verosimile l’interesse richiesto dall’art. 8a LEF (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons. 4.3, che conferma la
sentenza della CEF citata sopra; CEF 14 novembre 2007, inc. 15.07.76, cons. 4).
4.2. Contrariamente a
quanto afferma la ricorrente, l’Ufficio non esige per il rilascio
d’informazioni la produzione di un riconoscimento di debito in senso stretto,
bensì solo documenti firmati dalla persona oggetto della richiesta, ad esempio
bollettini di consegna o conferme d’ordine (che non sono riconoscimenti di
debito ai sensi dell’art. 82 LEF). Certo, tale esigenza appare eccessiva alla
luce della giurisprudenza testè richiamata. Viceversa, il Tribunale federale ha
però statuito che una fattura, sia su carta intestata che senza intestazione, è
da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto dall’art. 8a
LEF. Nella fattispecie, la fattura (“invoice”) prodotta dalla ricorrente è un
atto puramente unilaterale, che in sé è insufficiente a rendere verosimile il
suo interesse ad essere informata sulla situazione esecutiva di B__________ S.A. Ciò posto, va comunque rilevato come alla ricorrente
non sia definitivamente precluso l’accesso all’informazione richiesta. In
effetti, in una normale relazione contrattuale, la pretesa della parte
creditrice di solito non è fondata unicamente su una fattura – se così fosse,
le sue possibilità d’incassare il proprio asserito credito in via esecutiva
sarebbero del resto molto scarse – ma anche su fatti che possono essere comprovati,
rispettivamente resi verosimili, con altri documenti e dichiarazioni scritte di
terzi. Nel caso concreto, risulta dalla procura prodotta dal patrocinatore
della ricorrente che la stessa è difatti in possesso di altri documenti (corrispondenza
via mail tra le parti contrattuali, ordine definitivo, bolla di consegna con
lettera di vettura, ecc.) che probabilmente avrebbero giustificato, se fossero
stati prodotti, il rilascio delle informazioni richieste dalla ricorrente.
5. Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Essendo la procedura dell’art. 8a LEF
unilaterale, B__________ S.A. non è stata sentita e non le verrà intimata la
presente decisione.
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a LEF;
61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. dott. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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