15.2009.6
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Retrocessione incarto all'Ufficio per ulteriori accertamenti
5 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.6
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Retrocessione incarto all'Ufficio per ulteriori accertamenti
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
art. 13 RDC
Incarto n.
15.2009.6
Lugano
5 febbraio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 19
gennaio 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
ES 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta di
ES 1, __________
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro
l’escusso da
PI 5
es. n. __________
PI 6
patrocinata da: PA 1
es. n. __________
PI 7
rappr. da: RA 1
es. n. __________
PI 8
rappr. da: RA 2
es. n. __________
PI 8, __________
rappr da: PI 9
es. n. __________
PI 8, __________
rappr. da: __________
es. n. __________
PI 10
es. n. __________
PI 8, __________
rappr. da: PI
11
es. n. __________
PI 12 a
rappr. da: PI 11, __________
es. n. __________
PI 13
rappr. da: RA 3
es. n. __________
__________,
__________
es. n. __________
__________,
__________
es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nelle
varie procedure esecutive promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha tra l’altro
pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità
indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di PI 1, PI 2,
PI 3 e PI 4.
L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la
particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ RFD di
__________.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 25 agosto 2008 l’Ufficio
ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 1° ottobre 2008. All’udienza, alla quale nessuno era presente, nessuna conciliazione è stata
raggiunta.
Il
1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
C. Il
19 gennaio 2009 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, indicando il valore della quota pignorata in
fr. 1.-- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1,
PI 2, PI 3 e PI 4.
2.
Ricevuta la domanda di vendita d’una parte
in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di
formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
3.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio, unicamente in
occasione della presentazione dell’istanza del 19 gennaio 2009, ha attribuito un
valore di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escusso. L’ufficio ha fatto
questo senza aver dapprima stabilito la quota parte di ES 1 nell’eredità
indivisa e senza neppure averne stimato il valore. A tal fine l’Ufficio ha omesso
in particolare di stabile il valore dei due fondi di proprietà della comunione
ereditaria e l’ammontare degli oneri ipotecari effettivi gravanti la particella
n. __________ RFD di __________, atteso che l’indicazione di “fr. 1558500.00” contenuta
nei verbali di pignoramento risulta manifestamente errata in considerazione
della circostanza che tale fondo è gravato da sole tre cartelle ipotecarie di
un valore nominale di complessivi fr. 60'000.--.
Per
questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda a correggere di conseguenza i verbali di pignoramento, cerchi di stabilire
la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.
L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza
di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita
della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio
dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escusso
nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo
stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.
5.
L’istanza
è pertanto respinta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al
considerando 4 di questa sentenza.
3.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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