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Decisione

15.2009.6

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Retrocessione incarto all'Ufficio per ulteriori accertamenti

5 febbraio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

varie procedure esecutive promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha tra l’altro

pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità

indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di PI 1, PI 2,

PI 3 e PI 4.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la

particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ RFD di

__________.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 25 agosto 2008 l’Ufficio

ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione

ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 1° ottobre 2008. All’udienza, alla quale nessuno era presente, nessuna conciliazione è stata

raggiunta.

Il

1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).

C. Il

19 gennaio 2009 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, indicando il valore della quota pignorata in

fr. 1.-- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1,

PI 2, PI 3 e PI 4.

2.

Ricevuta la domanda di vendita d’una parte

in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di

formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

3.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio, unicamente in

occasione della presentazione dell’istanza del 19 gennaio 2009, ha attribuito un

valore di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escusso. L’ufficio ha fatto

questo senza aver dapprima stabilito la quota parte di ES 1 nell’eredità

indivisa e senza neppure averne stimato il valore. A tal fine l’Ufficio ha omesso

in particolare di stabile il valore dei due fondi di proprietà della comunione

ereditaria e l’ammontare degli oneri ipotecari effettivi gravanti la particella

n. __________ RFD di __________, atteso che l’indicazione di “fr. 1558500.00” contenuta

nei verbali di pignoramento risulta manifestamente errata in considerazione

della circostanza che tale fondo è gravato da sole tre cartelle ipotecarie di

un valore nominale di complessivi fr. 60'000.--.

Per

questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda a correggere di conseguenza i verbali di pignoramento, cerchi di stabilire

la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.

L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza

di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita

della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio

dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escusso

nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo

stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.

5.

L’istanza

è pertanto respinta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

L’istanza è respinta.

2.

Gli

atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al

considerando 4 di questa sentenza.

3.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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