Lexipedia

Decisione

15.2009.61

Stima dei beni pignorati o costituiti in pegno. Numero, momento e comunicazione della/delle stima/e

18 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.61

Data decisione, Autorità:

18.06.2009, CEF

Titolo:

Stima dei beni pignorati o costituiti in pegno. Numero, momento e comunicazione della/delle stima/e

STIMA

art. 97 cpv. 1 LEF

art. 144 cpv. 3 LEF

art. 9 RFF

art. 44 RFF

Incarto n.

15.2009.61

Lugano

18 giugno

2009

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla “petizione/istanza” 4 giugno 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’omissione di

far procedere ad una nuova perizia sul valore di stima dei fondi mapp. n. __________

e __________ RFD __________ (es. __________ e __________), n. __________ RFD di

__________ (es. __________) e n. __________ RFD di __________ (es. __________),

di sua proprietà;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 27

marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta dei fondi citati in ingresso;

che il 15

aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto

che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in precedenza

l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;

che la

Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso, ritenendolo

prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori

comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;

che il 25

maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza cantonale,

precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il valore di

stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006 invece di

ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;

che il

ricorso - cui è stato conferito effetto sospensivo - è tuttora pendente;

che nel

frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio

ufficiale cantonale n. __________);

che con

l’atto in esame l’escussa chiede alla Pretura __________ di ordinare

all’Ufficio di procedere ad una stima dei fondi in base ad una perizia non più

vecchia di un anno e di comunicargliela con una decisione impugnabile ai sensi

dell’art. 17 LEF;

che la Pretura

ha giustamente trasmesso l’atto per competenza a questa Camera (art. 10 LALEF);

che la

ricevibilità della “petizione/istanza” quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF

è dubbia;

che nella

misura in cui l’escussa rimette in discussione l’avviso d’incanto 27 marzo

2009, la sua contestazione è ovviamente priva di oggetto, dal momento che

siffatto incanto è stato annullato;

che,

sebbene la censura relativa alla stima potrebbe apparire prematura, richiamato

il potere di vigilanza della Camera sugli uffici d’esecuzione e fallimenti

(art. 10 cpv. 1 LALEF), appare comunque opportuno, a scanso di equivoci,

ordinare CO 1 di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare quelle

esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo trascorso

dalle ultime perizie;

che va

infatti ricordato che una prima stima dev’essere eseguita al momento del

pignoramento del fondo (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF) e dev’essere menzionata

nell’avviso d’incanto (art. 138 LEF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF);

che una seconda

stima deve eventualmente essere eseguita prima del deposito dell’elenco oneri

(art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere

che la stima non sia più idonea (nuovi oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo

trascorso dalla precedente stima, ecc., cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140): in tal caso

il nuovo valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF);

che anche

nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare la stima dei fondi

costituiti in pegno può avvenire in due momenti successivi: prima della pubblicazione

dell’avviso d’incanto (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF, per il rinvio degli art. 155

LEF e 99 RFF; Gilliéron, n. 16 ad

art. 155), con menzione in siffatta pubblicazione (art. 138 LEF) e negli avvisi

speciali (art. 139 LEF); poi eventualmente prima del deposito dell’elenco oneri

(art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF e 102 RFF),

qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (cfr.

Gilliéron, op. cit., n. 16 ad

art. 155), con menzione del nuovo valore di stima nell’elenco oneri (art. 44 e

9 RFF);

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 97, 140, 155 LEF; 9, 44, 99 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. La

segnalazione è evasa nel senso che è ordinato all’CO 1 di far allestire nuove perizie

– o di far aggiornare quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster