15.2009.61
Stima dei beni pignorati o costituiti in pegno. Numero, momento e comunicazione della/delle stima/e
18 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.61
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, CEF
Titolo:
Stima dei beni pignorati o costituiti in pegno. Numero, momento e comunicazione della/delle stima/e
STIMA
art. 97 cpv. 1 LEF
art. 144 cpv. 3 LEF
art. 9 RFF
art. 44 RFF
Incarto n.
15.2009.61
Lugano
18 giugno
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla “petizione/istanza” 4 giugno 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’omissione di
far procedere ad una nuova perizia sul valore di stima dei fondi mapp. n. __________
e __________ RFD __________ (es. __________ e __________), n. __________ RFD di
__________ (es. __________) e n. __________ RFD di __________ (es. __________),
di sua proprietà;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 27
marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta dei fondi citati in ingresso;
che il 15
aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto
che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in precedenza
l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;
che la
Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso, ritenendolo
prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori
comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;
che il 25
maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza cantonale,
precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il valore di
stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006 invece di
ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;
che il
ricorso - cui è stato conferito effetto sospensivo - è tuttora pendente;
che nel
frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio
ufficiale cantonale n. __________);
che con
l’atto in esame l’escussa chiede alla Pretura __________ di ordinare
all’Ufficio di procedere ad una stima dei fondi in base ad una perizia non più
vecchia di un anno e di comunicargliela con una decisione impugnabile ai sensi
dell’art. 17 LEF;
che la Pretura
ha giustamente trasmesso l’atto per competenza a questa Camera (art. 10 LALEF);
che la
ricevibilità della “petizione/istanza” quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF
è dubbia;
che nella
misura in cui l’escussa rimette in discussione l’avviso d’incanto 27 marzo
2009, la sua contestazione è ovviamente priva di oggetto, dal momento che
siffatto incanto è stato annullato;
che,
sebbene la censura relativa alla stima potrebbe apparire prematura, richiamato
il potere di vigilanza della Camera sugli uffici d’esecuzione e fallimenti
(art. 10 cpv. 1 LALEF), appare comunque opportuno, a scanso di equivoci,
ordinare CO 1 di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare quelle
esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo trascorso
dalle ultime perizie;
che va
infatti ricordato che una prima stima dev’essere eseguita al momento del
pignoramento del fondo (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF) e dev’essere menzionata
nell’avviso d’incanto (art. 138 LEF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF);
che una seconda
stima deve eventualmente essere eseguita prima del deposito dell’elenco oneri
(art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere
che la stima non sia più idonea (nuovi oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo
trascorso dalla precedente stima, ecc., cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140): in tal caso
il nuovo valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF);
che anche
nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare la stima dei fondi
costituiti in pegno può avvenire in due momenti successivi: prima della pubblicazione
dell’avviso d’incanto (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF, per il rinvio degli art. 155
LEF e 99 RFF; Gilliéron, n. 16 ad
art. 155), con menzione in siffatta pubblicazione (art. 138 LEF) e negli avvisi
speciali (art. 139 LEF); poi eventualmente prima del deposito dell’elenco oneri
(art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF e 102 RFF),
qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (cfr.
Gilliéron, op. cit., n. 16 ad
art. 155), con menzione del nuovo valore di stima nell’elenco oneri (art. 44 e
9 RFF);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 97, 140, 155 LEF; 9, 44, 99 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. La
segnalazione è evasa nel senso che è ordinato all’CO 1 di far allestire nuove perizie
– o di far aggiornare quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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