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Decisione

15.2009.62

Tardività del ricorso

7 luglio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.62

Data decisione, Autorità:

07.07.2009, CEF

Titolo:

Tardività del ricorso

TERMINI

art. 17 cpv. 2 LEF

art. 115 LEF

Incarto n.

15.2009.62

Lugano

7 luglio 2009

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di

pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________,

n. __________ e __________ promosse contro

PI 1 __________

da

RI 1, __________

es. n. __________

__________, __________

(rappresentato dall’__________, __________)

es. n. __________

__________, __________

es. n. __________

__________, __________

Considerandi

(rappresentata

da __________, __________)

es. n. __________

procedure

esecutive interessanti pure:

__________,

__________

(patrocinata

dall’__________, __________)

viste le osservazioni:

- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;

- 25 giugno 2009 di __________, __________;

- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________

promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del

reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso;

che

l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i

crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale

attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF;

che,

come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina

del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al

ricorrente il 25 maggio 2009;

che

con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno

successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno

riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento;

che

per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che

nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di

pignoramento il 25 maggio 2009;

che

pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto

a scadenza giovedì 4 giugno 2009;

che

l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- RI 1 -

PI 1, __________;

- __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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