15.2009.62
Tardività del ricorso
7 luglio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.62
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, CEF
Titolo:
Tardività del ricorso
TERMINI
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 115 LEF
Incarto n.
15.2009.62
Lugano
7 luglio 2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________ e __________ promosse contro
PI 1 __________
da
RI 1, __________
es. n. __________
__________, __________
(rappresentato dall’__________, __________)
es. n. __________
__________, __________
es. n. __________
__________, __________
Considerandi
(rappresentata
da __________, __________)
es. n. __________
procedure
esecutive interessanti pure:
__________,
__________
(patrocinata
dall’__________, __________)
viste le osservazioni:
- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;
- 25 giugno 2009 di __________, __________;
- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del
reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso;
che
l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i
crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale
attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF;
che,
come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina
del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al
ricorrente il 25 maggio 2009;
che
con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno
successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno
riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento;
che
per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento;
che
nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di
pignoramento il 25 maggio 2009;
che
pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto
a scadenza giovedì 4 giugno 2009;
che
l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- RI 1 -
PI 1, __________;
- __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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