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Decisione

15.2009.63

Tempestività del ricorso. Contestazione di un credito iscritto nell'elenco degli oneri. Parziale acquiescenza dei creditori

12 agosto 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

30 aprile 2009 l’CO 1 ha allestito gli elenchi oneri riferiti alle particelle n.

__________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e

n. __________ RFD di __________, dandone comunicazione il 6 maggio 2009 a RI 1

tramite invio postale raccomandato.

Sub

B Altri oneri pignoramenti a pagina 5 rispettivamente 6 degli elenchi oneri

l’Ufficio ha iscritto quale credito a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo

di fr. 122'203.90.

B. Con

ricorso 25 maggio 2009 RI 1 ha chiesto di stralciare dagli elenchi degli oneri il

credito di fr. 122'203.90 di cui all’esecuzione n. __________ perché il

rappresentante dei creditori avrebbe espresso l’accordo ad essere tacitato con

il versamento di fr. 35'000.--, ciò che avvenne il 30 dicembre 2008.

C. Con

osservazioni 8 giugno 2009 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 hanno chiesto la reiezione

del gravame, contestandone la tempestività perché la ricorrente avrebbe

presentato il ricorso solo il 25 maggio 2009 quando ella avrebbe ricevuto gli

elenchi oneri, trasmessi il 6 maggio 2009, il 7 maggio successivo.

Gli

osservanti rilevano che nel 2008 RI 1 ha venduto a trattative private la

particella n. __________ RFD di __________, fondo pure pignorato

nell’esecuzione n. __________. Allo scopo di ottenere la cancellazione del

pignoramento, per permetterne la vendita, le parti avrebbero concordato il

versamento a favore dei creditori di fr. 35'000.--. Come emerge dallo scritto

del 9 dicembre 2008 il pignoramento degli altri fondi doveva invece essere

mantenuto, non essendo stato concordato di liquidare la pretesa degli

osservanti con quel versamento.

In

via subordinata gli osservanti ammettono comunque che dalla somma indicata

negli elenchi oneri venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.--.

D. Con

osservazioni 16 giugno 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame perché i

problemi sollevati dalla ricorrente concernono questioni di merito. Quo alla

tempestività del ricorso, l’Ufficio evidenzia che, come emerge dall’estratto

Track & Trace, la ricorrente avrebbe ritirato la raccomandata contenente

gli elenchi oneri il 15 maggio 2009 e di conseguenza il ricorso risulterebbe

tempestivo.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro 10 giorni da

quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento dell’ufficio di

esecuzione che intende contestare. Nel caso concreto, RI 1 ha interposto

ricorso il 25 maggio 2009 (data del timbro postale) contro la notificazione degli

elenchi oneri intimati all’appellante mercoledì 6 maggio 2009 e da essa

ritirata venerdì 15 maggio 2009, come risulta dall’informazione “Track &

Trace” contenuta negli atti dell’Ufficio. Di conseguenza, l’atto ricorsuale è

tempestivo.

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).

In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi

iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso

(cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,

p. 236/237).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF

112.

III 111).

3.

L’Ufficio

ha iscritto negli elenchi oneri sub B Altri oneri

pignoramenti a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo

complessivo di fr. 122'203.90 per capitale e interessi. Brigitte Frigo contesta

il credito iscritto a favore della PI 1, dello PI 2, __________. PA 1 e degli PI

4, in quanto il rappresentante dei creditori avrebbe

espresso l’accordo ad essere tacitato con il versamento di fr. 35'000.--,

importo versato il 30 dicembre 2008. A prescindere dal fatto che dalla

documentazione agli atti, segnatamente dallo scritto del 9 dicembre 2008 __________.

PA 1, non emerge quanto preteso dalla debitrice, ossia la rinuncia dei

creditori ad ogni pretesa con il versamento dell’importo di fr. 35'000.--, questa

contestazione riguarda l’esistenza, subordinatamente il quantum del credito

notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una

siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai

sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.

4.

Con

le osservazioni la PI 1, lo PI 2, __________. PI 3 e gli PI 4 hanno rilevato di

ammettere, in via subordinata, che dalla somma indicata negli elenchi oneri

venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.-- già ricevuto.

Con la riduzione prospettata negli elenchi oneri, in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 iscritto dall’Ufficio,

figurerebbe in riferimento all’esecuzione n. __________ un credito di fr.

87'203.90, somma che grossomodo corrisponde a quanto insinuato dai creditori il

14.

aprile 2009, ossia “fr. 43'452.10 oltre interessi al 5% su fr. 78'452.10 dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009 e su fr. 43'452.10 dall’8

gennaio 2009 al 9 giugno 2009”. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame,

si terrà conto di questa parziale acquiescenza dei creditori, ordinando una

corrispondente rettifica dagli elenchi oneri.

5.

Da quanto

precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61

cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2

LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Sub B Altri oneri pignoramenti degli elenchi oneri

relativi alle particelle n. __________ e n. __________

di __________, n. __________ di __________ e n. __________ di __________, a

favore dell’esecuzione n. __________ in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 viene

iscritto l’importo di fr. 87'203.90.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

- RI 1, __________;

- __________ PI 3, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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