15.2009.63
Tempestività del ricorso. Contestazione di un credito iscritto nell'elenco degli oneri. Parziale acquiescenza dei creditori
12 agosto 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2009.63
Data decisione, Autorità:
12.08.2009, CEF
Titolo:
Tempestività del ricorso. Contestazione di un credito iscritto nell'elenco degli oneri. Parziale acquiescenza dei creditori
ELENCO ONERI
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 39 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2009.63
Lugano
12 agosto 2009
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will ed Epiney Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 maggio 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
(tutti patrocinati dall’ PA 1 )
in tema di elenco degli oneri;
viste le osservazioni:
- 8
giugno 2009 dello PI 2, della PI 1, degli PI 4 e dell’ __________. PI 3;
- 16 giugno 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
30 aprile 2009 l’CO 1 ha allestito gli elenchi oneri riferiti alle particelle n.
__________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e
n. __________ RFD di __________, dandone comunicazione il 6 maggio 2009 a RI 1
tramite invio postale raccomandato.
Sub
B Altri oneri pignoramenti a pagina 5 rispettivamente 6 degli elenchi oneri
l’Ufficio ha iscritto quale credito a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo
di fr. 122'203.90.
B. Con
ricorso 25 maggio 2009 RI 1 ha chiesto di stralciare dagli elenchi degli oneri il
credito di fr. 122'203.90 di cui all’esecuzione n. __________ perché il
rappresentante dei creditori avrebbe espresso l’accordo ad essere tacitato con
il versamento di fr. 35'000.--, ciò che avvenne il 30 dicembre 2008.
C. Con
osservazioni 8 giugno 2009 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 hanno chiesto la reiezione
del gravame, contestandone la tempestività perché la ricorrente avrebbe
presentato il ricorso solo il 25 maggio 2009 quando ella avrebbe ricevuto gli
elenchi oneri, trasmessi il 6 maggio 2009, il 7 maggio successivo.
Gli
osservanti rilevano che nel 2008 RI 1 ha venduto a trattative private la
particella n. __________ RFD di __________, fondo pure pignorato
nell’esecuzione n. __________. Allo scopo di ottenere la cancellazione del
pignoramento, per permetterne la vendita, le parti avrebbero concordato il
versamento a favore dei creditori di fr. 35'000.--. Come emerge dallo scritto
del 9 dicembre 2008 il pignoramento degli altri fondi doveva invece essere
mantenuto, non essendo stato concordato di liquidare la pretesa degli
osservanti con quel versamento.
In
via subordinata gli osservanti ammettono comunque che dalla somma indicata
negli elenchi oneri venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.--.
D. Con
osservazioni 16 giugno 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame perché i
problemi sollevati dalla ricorrente concernono questioni di merito. Quo alla
tempestività del ricorso, l’Ufficio evidenzia che, come emerge dall’estratto
Track & Trace, la ricorrente avrebbe ritirato la raccomandata contenente
gli elenchi oneri il 15 maggio 2009 e di conseguenza il ricorso risulterebbe
tempestivo.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro 10 giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento dell’ufficio di
esecuzione che intende contestare. Nel caso concreto, RI 1 ha interposto
ricorso il 25 maggio 2009 (data del timbro postale) contro la notificazione degli
elenchi oneri intimati all’appellante mercoledì 6 maggio 2009 e da essa
ritirata venerdì 15 maggio 2009, come risulta dall’informazione “Track &
Trace” contenuta negli atti dell’Ufficio. Di conseguenza, l’atto ricorsuale è
tempestivo.
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi
iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso
(cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,
p. 236/237).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF
112.
III 111).
3.
L’Ufficio
ha iscritto negli elenchi oneri sub B Altri oneri
pignoramenti a favore dell’esecuzione n. __________ l’importo
complessivo di fr. 122'203.90 per capitale e interessi. Brigitte Frigo contesta
il credito iscritto a favore della PI 1, dello PI 2, __________. PA 1 e degli PI
4, in quanto il rappresentante dei creditori avrebbe
espresso l’accordo ad essere tacitato con il versamento di fr. 35'000.--,
importo versato il 30 dicembre 2008. A prescindere dal fatto che dalla
documentazione agli atti, segnatamente dallo scritto del 9 dicembre 2008 __________.
PA 1, non emerge quanto preteso dalla debitrice, ossia la rinuncia dei
creditori ad ogni pretesa con il versamento dell’importo di fr. 35'000.--, questa
contestazione riguarda l’esistenza, subordinatamente il quantum del credito
notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una
siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai
sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
4.
Con
le osservazioni la PI 1, lo PI 2, __________. PI 3 e gli PI 4 hanno rilevato di
ammettere, in via subordinata, che dalla somma indicata negli elenchi oneri
venga dedotto l’acconto di fr. 35'000.-- già ricevuto.
Con la riduzione prospettata negli elenchi oneri, in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 iscritto dall’Ufficio,
figurerebbe in riferimento all’esecuzione n. __________ un credito di fr.
87'203.90, somma che grossomodo corrisponde a quanto insinuato dai creditori il
14.
aprile 2009, ossia “fr. 43'452.10 oltre interessi al 5% su fr. 78'452.10 dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009 e su fr. 43'452.10 dall’8
gennaio 2009 al 9 giugno 2009”. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame,
si terrà conto di questa parziale acquiescenza dei creditori, ordinando una
corrispondente rettifica dagli elenchi oneri.
5.
Da quanto
precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61
cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2
LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Sub B Altri oneri pignoramenti degli elenchi oneri
relativi alle particelle n. __________ e n. __________
di __________, n. __________ di __________ e n. __________ di __________, a
favore dell’esecuzione n. __________ in luogo dell’importo di fr. 122'203.90 viene
iscritto l’importo di fr. 87'203.90.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
- RI 1, __________;
- __________ PI 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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