15.2009.64
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
7 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2009.64
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2009.64
Lugano
7 luglio 2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 18
giugno 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso
di
PI 2, __________
nelle
varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da
PI 3
(rappresentata dalla PI 3, __________, __________)
es. n. __________,
__________, __________
PI 4
es. n. __________,
__________
PI 5
(rappr. dalRA 1, __________)
es.n. __________, __________, __________
PI 6
(rappr. dal RA 1 )
es. n. __________, __________
PI 7
(patrocinato dall’ PA 1 )
es. n. __________
PI 8
es. n. __________
PI 9
(rappresentata da __________ __________, __________)
es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive
promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i
diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della
madre PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla
comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio
del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________
è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello
stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009.
All’udienza, alla quale era presente solo un creditore,
nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la
comunista PI 2 sarebbe deceduta.
C. Il
7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito
nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
D. Il
18 giugno 2009, l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
in
diritto
1. Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI
Considerandi
2.
2.
Dall’atto
di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente
ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________
gennaio 2009.
In
considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1
affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso
che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il
pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso
il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione
ereditaria.
3.
L’istanza
è pertanto respinta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al
considerando 2 di questa sentenza.
3.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli
interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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