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Decisione

15.2009.64

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

7 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive

promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i

diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della

madre PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla

comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio

del Comune di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________

è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello

stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009.

All’udienza, alla quale era presente solo un creditore,

nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la

comunista PI 2 sarebbe deceduta.

C. Il

7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito

nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

D. Il

18 giugno 2009, l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

in

diritto

1. Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI

Considerandi

2.

2.

Dall’atto

di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente

ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________

gennaio 2009.

In

considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1

affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso

che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il

pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso

il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione

ereditaria.

3.

L’istanza

è pertanto respinta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

L’istanza è respinta.

2.

Gli

atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al

considerando 2 di questa sentenza.

3.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli

interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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