15.2009.65
Termine di opposizione. Computo dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente festivi
8 luglio 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.65
Data decisione, Autorità:
08.07.2009, CEF
Titolo:
Termine di opposizione. Computo dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente festivi
OPPOSIZIONE
TERMINI
art. 31 cpv. 3 LEF
art. 63 LEF
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2009.65
Lugano
8 luglio 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappresentato da: __________, Via __________, __________
viste le osservazioni 6 luglio 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 22 maggio 2009 dell’CO 1, PI 1 ha
escusso RI 1 per la somma di fr. 900.- oltre interessi e spese esecutive
indicando come titolo di credito: “Differenza salariale ottobre 2008”;
che
il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 25 maggio 2009;
che
con scritto dell’8 giugno 2009 RI 1 ha inoltrato all’CO 1 opposizione al summenzionato
precetto esecutivo, asserendo di avere tacitato l’ex dipendente PI 1 di ogni
sua spettanza mediante versamento bancario dello scorso ottobre 2008;
che
il 9 giugno 2009 l’Ufficio ha comunicato a PI 1 di ritenere l’opposizione
tardiva, il precetto esecutivo essendole stato notificato il 25 maggio 2009,
per cui il termine utile per interporre opposizione scadeva il 4 giugno 2009;
che
con ricorso 18 giugno 2009 RI 1 assevera di avere per errore ritirato in data
25 maggio 2009 all’ufficio postale di __________ il precetto esecutivo in
rassegna e di avere fatto opposizione al medesimo per lettera raccomandata
dell’8 giugno successivo indirizzata all’CO 1, che il giorno dopo ha però
comunicato di ritenere l’opposizione tardiva in quanto sollevata senza
rispettare il termine di legge di dieci giorni;
che
secondo la ricorrente, non gli risulta però che i 10 giorni non siano da
considerarsi 10 giorni lavorativi;
che
in ogni modo, sostiene dipoi la ricorrente, a suo tempo al creditore era stata
versata tutta la liquidazione di fine servizio concordata con un dipendente
dell’__________, che lo potrà confermare, per cui essa non è più debitrice di
alcuna somma;
che
con osservazioni del 6 luglio 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,
confermando la tardività dell’opposizione inoltrata dall’escussa;
che
secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF, se l’escusso intende fare opposizione, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione;
che
nella fattispecie risulta che il precetto esecutivo è stato notificato
all’escussa - e, per essa, a __________, ossia alla persona indicata come
organo delle debitrice nel precetto esecutivo stesso e che del resto ha
sottoscritto anche il presente ricorso - il 25 maggio 2009;
che
il termine per sollevare opposizione ex art. 74 cpv. 1 LEF ha così iniziato a
decorre il giorno successivo (art. 31 cpv. 1 LEF), per venire a scadere il 4
giugno 2009, giorno feriale (sul computo dei termini nel caso in cui il
relativo termine viene a scadere di sabato, di domenica o di un giorno
riconosciuto ufficialmente come festivo, cfr. art., 31 cpv. 3 LEF);
che
inoltrata soltanto l’8 giugno 2009 l’opposizione si rivela dunque
manifestamente tardiva, non potendo essere condivisa l’opinione del ricorrente,
secondo cui ai fini del computo del termine previsto dall’art. 74 cvp. 1 LEF
entrano in considerazione soltanto i giorni lavorativi;
che
Fatti
i giorni di sabato, rispettivamente le domeniche, rispettivamente i giorni
riconosciuti come ufficialmente festivi a cui allude il ricorrente non si
computano nel calcolo dei termini previsti dalla legge federale sull’esecuzione
e sul fallimento (LEF) soltanto nel caso in cui gli stessi vengono a scadere
durante le ferie previste dalla LEF dopo avere iniziato a decorrere prima delle
medesime, segnatamente nella fattispecie regolata dall’art. 63 LEF, secondo cui
in un caso del genere i relativi termini, di per sé non sospesi dalle ferie,
vengo prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ritenuto che
deve trattarsi di 3 giorni cosiddetti lavorativi (esclusi quindi il sabato e le
festività);
Considerandi
che
nel caso concreto il termine per fare opposizione non è venuto a scadere nelle
ferie esecutive, ossia in uno dei casi previsti dall’art. 56 LEF;
che,
infine, il richiamo alla pretesa avvenuta tacitazione del creditore sulla base
di accordi presi con un rappresentante sindacale dell’escutente (circostanza
peraltro non documentata) riguarda in ogni modo questioni di merito, che
sfuggono alla cognizione di questa Camera, chiamata a statuire sulla
tempestività dell’opposizione inoltrata dall’escussa al precetto esecutivo;
che
il ricorso deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente infondato;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. OTLEF), né si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: - RI 1, __________
- __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster