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Decisione

15.2009.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda di esecuzione 19 maggio 2009 PI 1, tramite il suo

legale, ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di

Riviera l’emanazione di un precetto esecutivo per la somma di fr. 132'720.20

oltre accessori nei confronti della società RI 1, “__________, __________,

Socio e presidente della gerenza, __________ S__________”. Il 22 maggio 2009

l’Ufficio ha quindi spedito il precetto esecutivo n. __________ all’indirizzo

menzionato, che l’Ufficio postale ha notificato a __________ S__________ il 26

maggio 2009, senza che questi solle- vasse opposizione. Il 16 giugno 2009 PI 1

ha quindi chiesto allo stesso Ufficio la prosecuzione dell’esecuzione.

B. Con allegato datato giugno 2009 RI 1 e RI 2, socia gerente della

società, chiedono la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per

interporre opposizione al summenzionato precetto esecutivo. Essi allegano che

lo scorso 17 giugno 2009 __________ R__________, marito di RI 2, ha chiesto

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera una attestazione

sullo stato esecutivo della RI 1, che intendeva esibire all’ufficio dei

permessi in funzione dell’autorizzazione alla riapertura definitiva del M__________

__________ gestito, per l’appunto, dalla RI 1. Con sorpresa questi è venuto a

conoscenza dell’esistenza di numerose esecuzioni nei confronti della RI 1,

benché l’altro socio-gerente della società, __________ S__________, avesse

sempre negato l’esistenza di procedura esecutive. Premesso che lo scorso 26

maggio 2009 è stato notificato dalla Posta alla RI 1, verosimilmente nella

persona di __________ S__________, il precetto esecutivo n. __________ fatto

spiccare da PI 1 per la non indifferente somma di fr. 132'720.20 e che

dall’attestazione sullo stato esecutivo della RI 1 non risulta che al precetto

esecutivo in rassegna sia stata interposta opposizione e ritenuto ciò sconcertante,

specie se si considera che si tratta di una fattispecie che non riguarda la

società, ma __________ S__________ in persona, gli insorgenti asseverano che RI

2 sarebbe entrata con un altro socio nella compagine societaria della RI 1 e

che in quell’epoca, per controllare l’andamento, essi hanno dato formali

istruzioni all’ufficio postale di __________ di recapitare tutta la

corrispondenza relativa alla RI 1 presso RI 2 al suo indirizzo di __________.

Sennonché, proseguono RI 1 e RI 2, l’avviso relativo alla procedura esecutiva

promossa da Michele Benzoni non è mai pervenuta al richiesto indirizzo, ma

verosimilmente è stato invece recapitato e intimato impropriamente e

indebitamente a __________ S__________. Questo errore di notifica della posta,

forse tratta in inganno dal S__________ stesso - essi rilevano - ha così

ostacolato la debitrice nei suoi diritti, segnatamente in quello di fare

opposizione al precetto esecutivo. Da qui la richiesta di restituzione del

termine per potere formalizzare l’opposizione nei confronti dell’esecuzione n.

__________ dell’UEF di __________, dato che con le istruzioni allora date alla

posta dalla RI 1, il precetto esecutivo doveva essere avvisato al recapito di __________

presso la socia gerente RI 2; il fatto che lo stesso precetto esecutivo sia

stato ritirato da __________ S__________, pure socio gerente e finanche

presidente della società, è irrilevante, dato che le istruzioni sul recapito

relativo alla corrispondenza della RI 1 miravano proprio a impedire a S__________

di ritirare la corrispondenza societaria personalmente e a pregiudizio degli

interessi della società medesima. Del resto, rilevano altresì RI 1 e RI 2, già

il 18 marzo 2009 era stata chiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria

della società proprio e anche per formalizzare il trasferimento agli effetti

del registro di commercio del recapito da __________ a __________; a questa

convocazione S__________ non ha però dato seguito con pretesti dettati

verosimilmente da considerazioni dovute all’aspettativa, poi avveratasi, della

contestata esecuzione in esame.

C. Con separato scritto di stessa data (18 giugno 2009) indirizzato,

oltre che all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera,

anche all’ufficio postale di __________, RI 2, ripercorsa la fattispecie con le

stesse motivazioni, ha chiesto la notifica di un nuovo precetto esecutivo alla RI

1 presso il recapito di __________ in deroga a quello desumibile

dall’iscrizione a Registro di Commercio, in modo da restituire alla debitrice

il termine per potere fare opposizione, per infine concludere,

cautelativamente, che lo stesso scritto vale come opposizione. Il 20 giugno

2009 il legale di RI 1 e RI 2 ha inviato ai medesimi destinatari il decreto

supercautelare del Pretore di __________ del 19 giugno 2009, con il quale

questi ha revocato con effetto immediato e fino a nuovo avviso i poteri di

gestione e di rappresentanza del gerente-presidente della RI 1 __________ S__________,

con conseguente revoca immediata del suo diritto di firma e con conseguente

trasferimento dei poteri di rappresentanza alla socia gerente RI 2.

D. Con osservazioni del 2 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del

ricorso, rispettivamente della domanda di restituzione in intero dei termini,

ritenendo che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera

abbia agito correttamente inviando per l’intimazione il precetto esecutivo al

recapito indicato dal creditore nella domanda di esecuzione, ovvero a __________

S__________, allora socio gerente e presidente della società. Alla medesima

conclusione è giunto l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di

Riviera nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009.

Considerandi

in diritto:

1.

L’istanza in esame, benché fondata sull’art. 33 cpv. 4 LEF che

regola la restituzione dei termini, costituisce in realtà un ricorso contro la

notifica del precetto esecutivo, di cui l’escussa e la pretesa sua

rappresentante affermano di avere avuto cono- cenza successivamente alla data

indicata nel registro delle esecuzioni e nel precetto esecutivo medesimo a

causa del fatto che lo stesso sarebbe stato impropriamente spedito e intimato a

un recapito - e, quindi, a un organo - non più attuale, dato che i ricorrenti

pretendono di avere già da tempo dato formali istru- zioni all’ufficio postale

di __________ di volere recapitare la corrispondenza di RI 1 in Via __________

a __________ (ossia dove risiede __________).

a) Se

l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante delle medesime e, segnatamente, per una

società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia

limitata, una società cooperativa o un associazione iscritta nel registro di

commercio, a qualunque membro dell’amministra- zione o delle direzione, come

pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF).

b) Nella

fattispecie l’ufficio di esecuzione e fallimenti ha compilato il precetto

esecutivo a carico di RI 1 sulla base delle indicazioni fornite dal creditore

nella domanda di esecuzione del 19 maggio 2009, ossia indicando come persona

destinataria della ricezione del precetto esecutivo __________ S__________,

socio e presidente della gerenza della stessa società, con recapito in via __________,

__________, sede della ditta (cfr. estratto del registro di commercio).

Procedendo in questo modo, l’Ufficio ha senz’altro agito correttamente, poiché

a quel momento __________ S__________ risultava ancora a tutti gli effetti

iscritto a registro di commercio come organo della società escussa, ossia come

socio gerente e presidente della gerenza della RI 1, ancorché con firma

collettiva a due unitamente a RI 2 (cfr. estratto del registro di commercio).

Del resto, per ammissione degli stessi ricorrenti, __________ S__________ è

stato provvisionalmente privato dei poteri di gestione e di rappresentanza

della società soltanto con decreto supercautelare del 19 giugno 2009 del

Pretore del Distretto di Rivera; il che sta a significare che fino a quel

momento il soggetto era legittimo rappresentante a tutti gli effetti della

società. Nulla impediva perciò al funzionario postale preposto alla consegna

del precetto esecutivo notificare il medesimo a __________ S__________ presso

la sede della società, così come indicato nel precetto stesso in conformità con

l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF.

Stanti

le chiare e corrette indicazioni contenute nell’atto esecutivo, ove come

persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo figurava una determinata

persona (__________ S__________, organo della ditta) e un determinato indirizzo

(quello ove la società ha la sua sede sociale ufficiale), si rileva priva di

pregio l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui lo stesso precetto andava invece

consegnato al recapito (via __________, __________) indicato nell’ordine di rispedizione/cambiamento

di indirizzo compilato – peraltro da chi non è dato da sapere, il relativo

formulario presentando una firma illeggibile - il 17 marzo 2009 all’attenzione

dell’ufficio postale di __________-__________. Un’iniziativa del genere - volta

in buona sostanza a esautorare __________ S__________ dalle sue funzioni di

organo della società, trasferendo di fatto con una decisione unilaterale la

sede e i poteri di rappresentanza della RI 1 presso il domicilio privato di RI

2, benché per vincolare la ditta occorresse allora la firma collettiva dei due

antagonisti (v. estratto del registro di commercio) - non poteva di certo

impedire la consegna del precetto esecutivo alla sede ufficiale della ditta e

al suo gerente/presidente, la cui legittimazione a ritirare l’atto esecutivo

non è sicuramente venuta meno per il solo fatto che un altro organo, per litigi

interni, ha pensato di fatto di autoproclamarsi socia e gerente esclusiva della

società, iniziativa questa, concretizzatasi, almeno pro tempore, solo con il

decreto supercautelare del 19 giugno 2009. Il 26 maggio 2009, giorno della

notifica del precetto esecutivo, __________ S__________ era però, lo si ripete,

ancora pienamente in funzione.

c) Ne

discende che nella misura in cui i ricorrenti impugnano la notifica del

precetto esecutivo, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente

infondato.

2.

Dato quanto precede, ossia riconosciuto il corretto operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, non vi è

spazio per vagliare il ricorso come istanza di restituzione in intero ex art.

33.

cpv. 4 LEF, secondo cui chi è impedito ad agire entro il termine stabilito

da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di

vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine,

ritenuto che egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione

dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l‘autorità

l’atto omesso. Di fronte alla circostanza che __________ S__________ era

legittimato a ritirare il precetto esecutivo, non vi era alcuno impedimento –

peraltro nemmeno i ricorrenti lo pretendono – affinché questi sollevasse

opposizione entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 74 cpv. 1 LEF, che

ha iniziato a decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto

esecutivo, avvenuta il 26 maggio 2009. Proposta impropria- mente, l’istanza di

restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 LEF va perciò dichiarata

inammissibile.

3.

Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

61.

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di restituzione del termine di opposizione è inammissibile.

3. Intimazione

a: - __________, __________

-

__________, __________

Comunicazione

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite

dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e

segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il

termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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