15.2009.69
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10 luglio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2009.69
Data decisione, Autorità:
10.07.2009, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo alla sede della società escussa ad un organo poi esautorato. Precedente ordine di rispedizione al domicilio dell'altro organo. Conferma della validità della notifica. Reiezione dell'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 65 cpv. 1 cf. 2 LEF
Incarto n.
15.2009.69
Lugano
10 luglio
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul
ricorso/istanza di restituzione in intero 18 giugno 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
(patrocinati da PA 1 )
contro
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di Riviera nell’ambito dell’esecuzione n.257389
promossa nei confronti di Tuttocase Sagl da
PI 1
patrocinato da PA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 24 giugno 2009 di
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;
viste le osservazioni 2 luglio 2009 di PI 1 e 6 luglio
2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera,
esaminati atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. Con domanda di esecuzione 19 maggio 2009 PI 1, tramite il suo
legale, ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
Riviera l’emanazione di un precetto esecutivo per la somma di fr. 132'720.20
oltre accessori nei confronti della società RI 1, “__________, __________,
Socio e presidente della gerenza, __________ S__________”. Il 22 maggio 2009
l’Ufficio ha quindi spedito il precetto esecutivo n. __________ all’indirizzo
menzionato, che l’Ufficio postale ha notificato a __________ S__________ il 26
maggio 2009, senza che questi solle- vasse opposizione. Il 16 giugno 2009 PI 1
ha quindi chiesto allo stesso Ufficio la prosecuzione dell’esecuzione.
B. Con allegato datato giugno 2009 RI 1 e RI 2, socia gerente della
società, chiedono la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per
interporre opposizione al summenzionato precetto esecutivo. Essi allegano che
lo scorso 17 giugno 2009 __________ R__________, marito di RI 2, ha chiesto
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera una attestazione
sullo stato esecutivo della RI 1, che intendeva esibire all’ufficio dei
permessi in funzione dell’autorizzazione alla riapertura definitiva del M__________
__________ gestito, per l’appunto, dalla RI 1. Con sorpresa questi è venuto a
conoscenza dell’esistenza di numerose esecuzioni nei confronti della RI 1,
benché l’altro socio-gerente della società, __________ S__________, avesse
sempre negato l’esistenza di procedura esecutive. Premesso che lo scorso 26
maggio 2009 è stato notificato dalla Posta alla RI 1, verosimilmente nella
persona di __________ S__________, il precetto esecutivo n. __________ fatto
spiccare da PI 1 per la non indifferente somma di fr. 132'720.20 e che
dall’attestazione sullo stato esecutivo della RI 1 non risulta che al precetto
esecutivo in rassegna sia stata interposta opposizione e ritenuto ciò sconcertante,
specie se si considera che si tratta di una fattispecie che non riguarda la
società, ma __________ S__________ in persona, gli insorgenti asseverano che RI
2 sarebbe entrata con un altro socio nella compagine societaria della RI 1 e
che in quell’epoca, per controllare l’andamento, essi hanno dato formali
istruzioni all’ufficio postale di __________ di recapitare tutta la
corrispondenza relativa alla RI 1 presso RI 2 al suo indirizzo di __________.
Sennonché, proseguono RI 1 e RI 2, l’avviso relativo alla procedura esecutiva
promossa da Michele Benzoni non è mai pervenuta al richiesto indirizzo, ma
verosimilmente è stato invece recapitato e intimato impropriamente e
indebitamente a __________ S__________. Questo errore di notifica della posta,
forse tratta in inganno dal S__________ stesso - essi rilevano - ha così
ostacolato la debitrice nei suoi diritti, segnatamente in quello di fare
opposizione al precetto esecutivo. Da qui la richiesta di restituzione del
termine per potere formalizzare l’opposizione nei confronti dell’esecuzione n.
__________ dell’UEF di __________, dato che con le istruzioni allora date alla
posta dalla RI 1, il precetto esecutivo doveva essere avvisato al recapito di __________
presso la socia gerente RI 2; il fatto che lo stesso precetto esecutivo sia
stato ritirato da __________ S__________, pure socio gerente e finanche
presidente della società, è irrilevante, dato che le istruzioni sul recapito
relativo alla corrispondenza della RI 1 miravano proprio a impedire a S__________
di ritirare la corrispondenza societaria personalmente e a pregiudizio degli
interessi della società medesima. Del resto, rilevano altresì RI 1 e RI 2, già
il 18 marzo 2009 era stata chiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria
della società proprio e anche per formalizzare il trasferimento agli effetti
del registro di commercio del recapito da __________ a __________; a questa
convocazione S__________ non ha però dato seguito con pretesti dettati
verosimilmente da considerazioni dovute all’aspettativa, poi avveratasi, della
contestata esecuzione in esame.
C. Con separato scritto di stessa data (18 giugno 2009) indirizzato,
oltre che all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera,
anche all’ufficio postale di __________, RI 2, ripercorsa la fattispecie con le
stesse motivazioni, ha chiesto la notifica di un nuovo precetto esecutivo alla RI
1 presso il recapito di __________ in deroga a quello desumibile
dall’iscrizione a Registro di Commercio, in modo da restituire alla debitrice
il termine per potere fare opposizione, per infine concludere,
cautelativamente, che lo stesso scritto vale come opposizione. Il 20 giugno
2009 il legale di RI 1 e RI 2 ha inviato ai medesimi destinatari il decreto
supercautelare del Pretore di __________ del 19 giugno 2009, con il quale
questi ha revocato con effetto immediato e fino a nuovo avviso i poteri di
gestione e di rappresentanza del gerente-presidente della RI 1 __________ S__________,
con conseguente revoca immediata del suo diritto di firma e con conseguente
trasferimento dei poteri di rappresentanza alla socia gerente RI 2.
D. Con osservazioni del 2 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del
ricorso, rispettivamente della domanda di restituzione in intero dei termini,
ritenendo che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera
abbia agito correttamente inviando per l’intimazione il precetto esecutivo al
recapito indicato dal creditore nella domanda di esecuzione, ovvero a __________
S__________, allora socio gerente e presidente della società. Alla medesima
conclusione è giunto l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
Riviera nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009.
Considerandi
in diritto:
1.
L’istanza in esame, benché fondata sull’art. 33 cpv. 4 LEF che
regola la restituzione dei termini, costituisce in realtà un ricorso contro la
notifica del precetto esecutivo, di cui l’escussa e la pretesa sua
rappresentante affermano di avere avuto cono- cenza successivamente alla data
indicata nel registro delle esecuzioni e nel precetto esecutivo medesimo a
causa del fatto che lo stesso sarebbe stato impropriamente spedito e intimato a
un recapito - e, quindi, a un organo - non più attuale, dato che i ricorrenti
pretendono di avere già da tempo dato formali istru- zioni all’ufficio postale
di __________ di volere recapitare la corrispondenza di RI 1 in Via __________
a __________ (ossia dove risiede __________).
a) Se
l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante delle medesime e, segnatamente, per una
società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia
limitata, una società cooperativa o un associazione iscritta nel registro di
commercio, a qualunque membro dell’amministra- zione o delle direzione, come
pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF).
b) Nella
fattispecie l’ufficio di esecuzione e fallimenti ha compilato il precetto
esecutivo a carico di RI 1 sulla base delle indicazioni fornite dal creditore
nella domanda di esecuzione del 19 maggio 2009, ossia indicando come persona
destinataria della ricezione del precetto esecutivo __________ S__________,
socio e presidente della gerenza della stessa società, con recapito in via __________,
__________, sede della ditta (cfr. estratto del registro di commercio).
Procedendo in questo modo, l’Ufficio ha senz’altro agito correttamente, poiché
a quel momento __________ S__________ risultava ancora a tutti gli effetti
iscritto a registro di commercio come organo della società escussa, ossia come
socio gerente e presidente della gerenza della RI 1, ancorché con firma
collettiva a due unitamente a RI 2 (cfr. estratto del registro di commercio).
Del resto, per ammissione degli stessi ricorrenti, __________ S__________ è
stato provvisionalmente privato dei poteri di gestione e di rappresentanza
della società soltanto con decreto supercautelare del 19 giugno 2009 del
Pretore del Distretto di Rivera; il che sta a significare che fino a quel
momento il soggetto era legittimo rappresentante a tutti gli effetti della
società. Nulla impediva perciò al funzionario postale preposto alla consegna
del precetto esecutivo notificare il medesimo a __________ S__________ presso
la sede della società, così come indicato nel precetto stesso in conformità con
l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF.
Stanti
le chiare e corrette indicazioni contenute nell’atto esecutivo, ove come
persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo figurava una determinata
persona (__________ S__________, organo della ditta) e un determinato indirizzo
(quello ove la società ha la sua sede sociale ufficiale), si rileva priva di
pregio l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui lo stesso precetto andava invece
consegnato al recapito (via __________, __________) indicato nell’ordine di rispedizione/cambiamento
di indirizzo compilato – peraltro da chi non è dato da sapere, il relativo
formulario presentando una firma illeggibile - il 17 marzo 2009 all’attenzione
dell’ufficio postale di __________-__________. Un’iniziativa del genere - volta
in buona sostanza a esautorare __________ S__________ dalle sue funzioni di
organo della società, trasferendo di fatto con una decisione unilaterale la
sede e i poteri di rappresentanza della RI 1 presso il domicilio privato di RI
2, benché per vincolare la ditta occorresse allora la firma collettiva dei due
antagonisti (v. estratto del registro di commercio) - non poteva di certo
impedire la consegna del precetto esecutivo alla sede ufficiale della ditta e
al suo gerente/presidente, la cui legittimazione a ritirare l’atto esecutivo
non è sicuramente venuta meno per il solo fatto che un altro organo, per litigi
interni, ha pensato di fatto di autoproclamarsi socia e gerente esclusiva della
società, iniziativa questa, concretizzatasi, almeno pro tempore, solo con il
decreto supercautelare del 19 giugno 2009. Il 26 maggio 2009, giorno della
notifica del precetto esecutivo, __________ S__________ era però, lo si ripete,
ancora pienamente in funzione.
c) Ne
discende che nella misura in cui i ricorrenti impugnano la notifica del
precetto esecutivo, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente
infondato.
2.
Dato quanto precede, ossia riconosciuto il corretto operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, non vi è
spazio per vagliare il ricorso come istanza di restituzione in intero ex art.
33.
cpv. 4 LEF, secondo cui chi è impedito ad agire entro il termine stabilito
da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di
vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine,
ritenuto che egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione
dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l‘autorità
l’atto omesso. Di fronte alla circostanza che __________ S__________ era
legittimato a ritirare il precetto esecutivo, non vi era alcuno impedimento –
peraltro nemmeno i ricorrenti lo pretendono – affinché questi sollevasse
opposizione entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 74 cpv. 1 LEF, che
ha iniziato a decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto
esecutivo, avvenuta il 26 maggio 2009. Proposta impropria- mente, l’istanza di
restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 LEF va perciò dichiarata
inammissibile.
3.
Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
di restituzione del termine di opposizione è inammissibile.
3. Intimazione
a: - __________, __________
-
__________, __________
Comunicazione
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e
segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il
termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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