Lexipedia

Decisione

15.2009.72

Ricorsi per una parte privi di oggetto e per l’altra irricevibili

15 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i qui ricorrenti RI 1 e __________, tutta una serie di pretese e beni della

fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario,

pretese in consorzi, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha pure impartito loro un

termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla

realizzazione delle pretese cedute.

D. Il 16 dicembre 2008,

l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 1, ovvero agli

undici ricorrenti, tutta una serie di pretese della fallita oggetto di contestazioni

(pretese in un consorzio, anticipi residui depositati presso il commissario,

debitori scoperti, cauzioni e garanzie, azioni, ecc.). Ha impartito loro un

termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla

realizzazione delle pretese cedute.

E. In tutte e tre le

procedure, l’amministratore speciale ha prorogato il termine impartito ai

cessionari fino al 30 giugno 2009 (scritto 27 maggio 2009, doc. F).

F. Il 16 giugno 2009, l’amministratore

speciale ha respinto l’istanza inoltrata in tutte e tre le procedure

fallimentari dai summenzionati cessionari tendente ad un’ulteriore proroga del

termine fino al 30 settembre 2009.

G. I ricorrenti

contestano tale provvedimento, sostenendo, in sostanza, che il termine

impartito loro è troppo breve, tenuto conto che essi avrebbero potuto

consultare la documentazione necessaria ad esercitare le pretese cedute solo

nel mese di giugno e solo parzialmente, siccome parte di essa si trovava in altre

sedi (UBS, Ministero pubblico, UEF, ecc.), motivo per cui hanno chiesto che il

termine fosse prorogato fino al 31 gennaio 2010, con facoltà di ulteriore

proroga. I ricorrenti hanno inoltre criticato la decisione dell’amministratore

speciale di attribuire ai creditori l’incombenza di contestare la cessione

globale dei crediti delle società fallite a favore delle banche, chiedendo che

fosse invece fatto ordine all’amministratore speciale d’incoare l’azione volta

a contestare tale cessione.

H. Il 9 luglio 2009,

l’amministratore speciale ha annullato tutte le cessioni, essendo “venute a

mancare – a mia conoscenza – gli atti giudiziari minimi richiesti per il mantenimento

dei diritti da voi acquisiti”, ad eccezione di quelle riferite al

diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della

fallita e alla pretesa oggetto della causa penale pendente presso il Ministero

pubblico inc. no. 2006.__________.

I. Il 13 agosto 2009,

l’amministratore speciale ha parzialmente modificato la sua decisione

d’annullamento del 9 luglio 2009, stabilendo che, nel fallimento di PI 3, rimanevano

in vigore le cessioni delle posizioni “lavori da fatturare per la pallinatrice”

e “lista dei debitori scoperti”, nel fallimento PI 2 quelle delle posizioni “consorzio

lotto 616”, “consorzio lotto 404” e “lista dei debitori scoperti”, e nel

fallimento PI 1 le cessioni delle posizioni “contro Banca Stato per il

consorzio __________”, “anticipo residuo presso avv. __________”, “consorzio

terrapieno __________”, “lista dei debitori scoperti” e “azioni S__________

SA”.

L. Con sentenza del 26

agosto 2009 (inc. 15.09.80), la scrivente Camera ha parzialmente accolto il

ricorso promosso dai medesimi creditori cessionari contro i

provvedimenti 9 luglio 2009 di annullamento parziale delle cessioni,

annullandole e retrocedendo l’incarto all’amministratore speciale,

affinché impartisse ai ricorrenti “un termine di 10 giorni

per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in

marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al

ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma”,

ciò che ha poi effettivamente fatto con provvedimento del 14 settembre

2009.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm

non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

Nel

caso in esame, i tre ricorsi sono tutti riferiti alla stessa decisione

dell’amministratore unico e tendono al suo annullamento e alla proroga del

termine fino al 31 gennaio 2010. Le tre vertenze possono pertanto essere

congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

2.

Poiché

i ricorrenti non hanno chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al loro

ricorso, ci si potrebbe anzitutto chiedere se la decisione impugnata non sia da

considerare superata dalla decisione 9 luglio 2009 con

cui sono state annullate tutte le cessioni (provvedimento che è poi stato

parzialmente riformato da questa Camera), siccome non torna conto prorogare il

termine per esercitare pretese la cui cessione è stata annullata o

definitivamente confermata. La questione può comunque rimanere indecisa nella

fattispecie, giacché i ricorsi vanno dichiarati, per una parte, privi di

oggetto e per l’altra irricevibili.

2.1

I

ricorsi sono privi di oggetto – e vanno quindi stralciati dai ruoli (art. 24b

cpv. 1 LPR) – per quanto riguarda la cessione delle pretese per le quali

l’amministratore ha ammesso la tempestività delle azioni promosse dai

cessionari (elencate nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009), ciò

che ha determinato l’accoglimento del ricorso 20 luglio 2009 limitatamente a

tali medesime pretese: il rispetto del termine impartito rende infatti inutile

la sua proroga.

2.2

Anche

se i ricorrenti sembrano chiedere che la proroga fino al 31 gennaio 2010 venga

concessa loro per tutte le pretese cedute, la motivazione dei ricorsi si riferisce

soltanto alle pretese delle società fallite contro i propri clienti (fatture e

lavori in corso) e contro consorzi. I ricorrenti non hanno invece speso nemmeno

una parola per le altre pretese, ovvero quelle per cui la Camera, nella

procedura dipendente dal ricorso 20 luglio 2009 (inc. 15.09.80), ha retrocesso

l’incarto all’amministratore speciale perché desse la facoltà ai cessionari di

dimostrare di averle tempestivamente esercitate. Si tratta delle posizioni

segnate in marrone nelle tabelle allegate alle circolari 13 agosto e 14

settembre 2009 dell’amministratore speciale, che riguardano segnatamente le

pretese delle masse fallimentari sorte durante la moratoria concordataria

contro il commissario avv. __________ (gestione dei conti __________) e contro

l’ing. __________ prestiti ad azionisti o a terzi, azioni e partecipazioni, cauzioni

e garanzie, nonché macchinari e altri beni mobili trattenuti da terzi o

irreperibili. Poiché formalmente carenti (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), i

ricorsi sono da considerare irricevibili per quanto concerne tali posizioni. A

titolo aggiuntivo, va inoltre rilevato come i ricorrenti abbiano aspettato l’8

maggio 2009 per chiedere la documentazione di cui lamentano ora la mancanza,

mentre le cessioni risalgono al 15/16 dicembre 2008, e non abbiano contestato

né la sentenza 26 agosto 2009 di questa Camera né il successivo provvedimento

14.

settembre 2009 dell’amministratore speciale.

3.

È

d’altronde tardiva la contestazione relativa alla cessione del diritto di

contestare la cessione globale dei crediti delle società fallite a favore delle

banche (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF), siccome le relative decisioni dell’amministratore

speciale del fallimento risalgono al 15, rispettivamente 16 dicembre 2008.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 241, 260 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Sono

congiunte le procedure dipendenti dai ricorsi 24 giugno 2009 contro il provvedimento

16.

giugno 2009 dell’amministratore speciale dei fallimenti di __________,

__________ e PI 1.

2.

Il

ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di PI 1

è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in

quanto privo di oggetto.

3.

Il

ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di __________

è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in

quanto privo di oggetto.

4.

Il

ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di __________

è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in quanto

privo di oggetto.

5.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

6.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________;

Comunicazione

a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI

1, PI 2 e PI 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster