15.2009.75
Tasse e indennità riscosse dall'Ufficio
30 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2009.75
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, CEF
Titolo:
Tasse e indennità riscosse dall'Ufficio
TASSA
art. 9 OTLEF
art. 13 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
15.2009.75
Lugano
EC
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2009 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il rifiuto di dar
seguito alla domanda di esecuzione del 15 giugno 2009 presentata dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1 __________
viste le osservazioni 17 luglio 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
domanda d’esecuzione del 15 giugno 2009 RI 1 chiede all’CO 1 l’emissione di un
precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'696.10.
Nella domanda di esecuzione la creditrice ha indicato sub “Pagamento”: “__________
__________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________
__________”.
B. Il
3 luglio 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di non poter dar seguito alla
domanda di esecuzione in quanto nella stessa non è indicato il numero di conto
corrente postale della __________ __________. Nel provvedimento l’Ufficio ha
indicato che fatturerà separatamente fr. 9.-- per le proprie spese.
C. Con
ricorso 9 luglio 2009 RI 1 chiede di ordinare all’CO 1 di
procedere alla notifica del precetto esecutivo a PI 1 opponendosi altresì al
pagamento dell’importo di fr. 9.--. A mente della ricorrente la mancanza del
numero del conto corrente non costituirebbe valido motivo per rifiutare
l’emissione del precetto esecutivo. Ad ogni buon conto la creditrice ha
allegato al ricorso una polizza di versamento.
D. Con
osservazioni 17 luglio 2009 l’CO 1 chiede, con motivazioni che, se del caso,
saranno riprese in seguito, la reiezione del ricorso. L’Ufficio rileva di aver
nel frattempo ha emesso il precetto esecutivo, avendo la creditrice allegato
una polizza di versamento al ricorso e che pertanto l’oggetto del contendere è
limitato alla richiesta formulata alla ricorrente di versare fr. 9.-- a copertura
delle spese.
Considerandi
in
diritto:
1.
Come comunicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni l’oggetto del
contendere è limitato alla richiesta di versamento di fr. 9.-- all’indirizzo della
creditrice, avendo nel frattempo l’Ufficio emesso il precetto esecutivo contro PI
1.
2.
Le
tasse e le indennità riscosse dagli uffici di esecuzione e fallimenti sono
disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge
sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35). In linea di massima, le
spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Giusta l’art. 9 cpv. 1 OTLEF la tassa per
la stesura di atti è di fr. 8.-- per pagina. Nel caso di specie per lo scritto
del 3 luglio 2009 l’Ufficio ha fatturato unicamente fr. 9.--, comprensivi delle
spese postali per l’invio per posta semplice alla creditrice. Ne consegue che
l’organo di esecuzione ha operato conformemente a quanto stabilito dalla OTLEF.
3.
Da quanto
precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61
cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 13 cpv. 1, 9, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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