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Decisione

15.2009.75

Tasse e indennità riscosse dall'Ufficio

30 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

domanda d’esecuzione del 15 giugno 2009 RI 1 chiede all’CO 1 l’emissione di un

precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'696.10.

Nella domanda di esecuzione la creditrice ha indicato sub “Pagamento”: “__________

__________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________

__________”.

B. Il

3 luglio 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di non poter dar seguito alla

domanda di esecuzione in quanto nella stessa non è indicato il numero di conto

corrente postale della __________ __________. Nel provvedimento l’Ufficio ha

indicato che fatturerà separatamente fr. 9.-- per le proprie spese.

C. Con

ricorso 9 luglio 2009 RI 1 chiede di ordinare all’CO 1 di

procedere alla notifica del precetto esecutivo a PI 1 opponendosi altresì al

pagamento dell’importo di fr. 9.--. A mente della ricorrente la mancanza del

numero del conto corrente non costituirebbe valido motivo per rifiutare

l’emissione del precetto esecutivo. Ad ogni buon conto la creditrice ha

allegato al ricorso una polizza di versamento.

D. Con

osservazioni 17 luglio 2009 l’CO 1 chiede, con motivazioni che, se del caso,

saranno riprese in seguito, la reiezione del ricorso. L’Ufficio rileva di aver

nel frattempo ha emesso il precetto esecutivo, avendo la creditrice allegato

una polizza di versamento al ricorso e che pertanto l’oggetto del contendere è

limitato alla richiesta formulata alla ricorrente di versare fr. 9.-- a copertura

delle spese.

Considerandi

in

diritto:

1.

Come comunicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni l’oggetto del

contendere è limitato alla richiesta di versamento di fr. 9.-- all’indirizzo della

creditrice, avendo nel frattempo l’Ufficio emesso il precetto esecutivo contro PI

1.

2.

Le

tasse e le indennità riscosse dagli uffici di esecuzione e fallimenti sono

disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge

sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35). In linea di massima, le

spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Giusta l’art. 9 cpv. 1 OTLEF la tassa per

la stesura di atti è di fr. 8.-- per pagina. Nel caso di specie per lo scritto

del 3 luglio 2009 l’Ufficio ha fatturato unicamente fr. 9.--, comprensivi delle

spese postali per l’invio per posta semplice alla creditrice. Ne consegue che

l’organo di esecuzione ha operato conformemente a quanto stabilito dalla OTLEF.

3.

Da quanto

precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61

cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 13 cpv. 1, 9, 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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