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Decisione

15.2009.8

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10 febbraio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede nei confronti del marito PI 1 per l’incasso di crediti per alimenti

arretrati di fr. 102'962,55 oltre interessi e spese.

B. Il

14 settembre 2007, in occasione del pignoramento, l’escusso ha dichiarato di vivere

separato dalla moglie e dai due figli minorenni (come da sentenza 6 febbraio 2007

della Pretura di Bellinzona), di convivere con la signora __________ P__________

e un figlio avuto con lei e di percepire dalla propria ditta, O__________, un

salario mensile netto di fr. 4'500.--, mentre versa alla convivente un salario

netto di fr. 7'000.--. In base a tali indicazioni, l’Ufficio, tenuto conto del

fatto che l’affitto dell’escusso (pari a fr. 1'700.--/mese) è pagato dalla

ditta, ha stabilito l’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso come segue:

Debitore fr. 4'500.--

netto

Convivente fr. 7'000.--

netto

Totale

redditi fr. 11'500.--

Importo

di base fr. 1'550.--

Figlio

minorenne (comune) fr. 250.--

Locazione fr. 0.--

Cassa

malati fr. 684.--

Trasferte fr. 50.--

Totale fr. 2'534.--

(quota

a carico dell’escusso fr. 991.60 [= 2534*4’500/11’500])

Eccedenza

pignorabile fr. 3'500.--

C. Con

ricorso del 4 ottobre 2007, l’escutente è insorta contro questo provvedimento, facendo

valere che i dati di reddito dichiarati dall’escusso in sede di pignoramento

non corrispondono a quelli ch’egli stesso aveva fornito in sede di azione di

separazione, ovvero fr. 27'044.-- al mese, cifra in base alla quale erano poi

stati calcolati gli alimenti poi posti in esecuzione. D’altronde, il reddito

indicato nell’atto impugnato non corrisponde nemmeno a quanto l’escusso ha

indicato nell’appello 13 febbraio 2007 ch’egli ha interposto contro la sentenza

di separazione né ai dati della sua dichiarazione fiscale per l’anno 2006, che

stabilisce un reddito da attività principale di ben fr. 235'214.-- e un reddito

imponibile complessivo di fr. 119'119.--. Stupisce poi – così la ricorrente –

che la convivente, quale segretaria della ditta, percepisca un salario netto di

fr. 7'000.-- mentre l’escusso, nella sua qualità di titolare della ditta nonché

di amministratore unico della società O__________ SA, si accontenti di un

salario netto di fr. 4'500.--. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento

del provvedimento impugnato e il rinvio dell’incarto all’Ufficio, affinché

proceda ad un nuovo pignoramento, previo nuovo interrogatorio dell’escusso,

audizione del suo contabile e della convivente e perizia contabile, tesi in

particolare ad appurare i motivi della presunta improvvisa e drastica

diminuzione del reddito dell’e­scusso.

D. L’escusso non ha presentato osservazioni.

E. Il

16 ottobre 2007, la ricorrente ha chiesto alla Camera la sospensione della procedura

in considerazione di trattative tra le parti per giungere ad una soluzione

transattiva.

F. Il

13 gennaio 2009, la ricorrente ha comunicato il fallimento delle trattative e

chiesto la riattivazione della procedura.

G. Nelle

sue osservazioni, l’CO 1 ha proposto la reiezione del

ricorso, osservando come l’eccedenza pignorabile fosse stata calcolata in base

ai dati dichiarati dall’escusso sotto la comminatoria delle sanzioni penali di

cui agli art. 169 e 292 CP, e ha rilevato che attualmente il pignoramento era

comunque scaduto.

Considerandi

in

diritto:

1.

Riservati i casi in cui ne viene stabilita l’infruttuosità, la

durata di un anno del pignoramento di redditi futuri di cui all’art. 93 cpv. 2

LEF decorre dalla data della sua esecuzione anche se successivamente l’autorità

di vigilanza modifica la decisione dell’ufficio d’esecuzione (DTF 116 III 18

segg., cons. 2; CEF 31 marzo 2008 [inc. 15.08.7], cons.

7; Vonder Mühll, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 i.f. ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 124 ad art. 93;

Ochsner, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 188 ad art. 93). Nel caso concreto, il

pignoramento è iniziato a settembre 2007 e sarebbe quindi scaduto a fine agosto

2008.

(art. 93 cpv. 2 LEF) qualora la Camera dovesse confermare la decisione

dell’Ufficio, ciò che però non significherebbe che il ricorso sia diventato

privo di oggetto, visto che la decisione impugnata non è stata sospesa da

effetto sospensivo. Per contro, un’eventuale riforma del pignoramento sarebbe

ora inutile, poiché ha effetti ex nunc (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 21; Erard, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 5 ad art. 21). Del resto, la ricorrente non

chiede la riforma bensì l’annullamen­to del provvedimento impugnato e il rinvio

dell’incarto all’ufficio per nuova decisione nel senso da lei indicato. La

Camera non potrebbe quindi riformare il provvedimento impugnato, perché altrimenti

violerebbe il divieto di statuire ultra petita (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22

LPR). Orbene, in caso di accoglimento del ricorso, il pignoramento impugnato

sarebbe annullato (con effetto ex tunc) e l’incarto rinviato all’Ufficio per

nuova decisione, la quale darebbe inizio ad un nuovo termine di un anno ai

sensi dell’art. 93 cpv. 2 LEF. In conclusione, questa norma non ha reso il ricorso

privo di oggetto.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13).

2.1

Nell'ambito

del pignoramento, l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1

n. 2 LEF; DTF

117.

III 61 ss.; Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art.

91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che

le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di

pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e

non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni

del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi

concreti in tale senso.

2.2

Quand’anche

l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o

d’inosservanza del suo dovere d’informa­zione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio

d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni

ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo

patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte

dall’ufficio o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro

attendibilità o completezza (cfr. DTF 112 III 80; Von der Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91; Ochsner, op. cit., n. 25 ad art. 93).

Nel caso concreto, all’Ufficio sarebbero dovuti sorgere alcuni dubbi su quanto

dichiarato dall’escusso in sede di pignoramento a fronte dell’impor­to degli

alimenti stabiliti dal Pretore di Bellinzona nella sentenza 6 febbraio 2007

(doc. 1 mapp. 6 dell’incarto dell’Ufficio) – pari a complessivi fr. 14'597.--

–, dell’importo delle imposte poste a carico dell’escusso (mapp. 5) e della

sproporzione tra il salario da quest’ultimo dichiarato (fr. 4'500.--), nella

sua qualità di titolare della ditta O__________, e quello versato dalla ditta

alla convivente (fr. 7'000.--). Ma v’è di più.

2.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 126 III 89 cons. 3a con rinvii), se il debitore esercita

un’attività lucrativa indipendente, l’ufficio d’esecuzione deve:

– interrogarlo

sul genere d’attività svolta;

– interrogarlo

sulla natura e sul volume dei suoi affari;

– stimare

l’ammontare del reddito;

– provvedere

d’ufficio alle necessarie inchieste;

– raccogliere

le informazioni ritenute utili;

– farsi

consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività

lucrativa.

Se

l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà

conto degli indizi a disposizione. Qualora il debitore non tenga una

contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere

valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per

apprezzamento (CEF 7 dicembre 2006, inc. 15.06.128, cons. 1; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento

di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 60, p.16).

2.4

In

concreto, poiché la ditta individuale O__________ non ha nessuna

indipendenza giuridica (né del resto economica) rispetto al suo titolare PI 1

(cfr. doc. 1/A mapp. 3), era escluso limitarsi al pignoramento del “salario”

dichiarato dall’escusso. D’altronde, l’Ufficio ha correttamente eseguito parte

delle misure istruttorie prescritte dalla giurisprudenza testé richiamata,

interrogando l’escusso sull’intera sua attività economica e acquistando agli

atti la sua contabilità (mapp. 2). Tuttavia, proprio la lettura di tale documentazione

avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’Ufficio sull’inattendibilità del

reddito dichiarato dall’escusso in sede di pignoramento: dal conto economico

(“analisi costi e ricavi sostenuti”) per il periodo da gennaio ad agosto 2007

(doc. 3 mapp. 2) prodotto dallo stesso escusso risulta un utile mensile medio

di quasi fr. 34'000.--, compresi accantonamenti mensili medi di oltre fr.

5'600.-- per gli oneri sociali del proprietario (alquanto elevati per chi

dichiara un salario di fr. 4'500.--). Questa cifra è più vicina a quella di fr.

27'044.-- ritenuta dal Pretore che non a quella di fr. 4'500.-- risultante

dalla decisione impugnata. Certo, l’utile medio di quasi fr. 34'000.-- non

tiene conto dell’onere fiscale né di ammortamenti. Però, come si vedrà in

seguito (cons. 3.2), quali spese professionali deducibili dai

redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF possono essere ammesse solo le spese

correnti effettive ed indispensabili connesse con l’esercizio della professione

dell’escusso. Quanto al mantenimento personale dell’escusso, va stabilito

secondo i criteri dell’art. 93 LEF (riassunti nella Tabella dei minimi di

esistenza, pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale n. 2/2001, p. 74) e non

secondo quanto l’escusso ritiene necessario a coprire i propri “impegni

privati” (cfr. doc. 2 mapp. 2).

2.5

Il

provvedimento impugnato va quindi annullato.

3.

La

ricorrente chiede che in occasione del nuovo pignoramento l’Ufficio interroghi

nuovamente l’escusso, nonché il suo contabile e la sua convivente, e ordini una

perizia atta ad accertare il vero reddito generato sia dalla ditta O__________

che dalla O__________ SA dal 2002 ad oggi, previo produzione da parte del

debitore di tutta la relativa documentazione contabile unitamente alle pezze

giustificative. Chiede anche che l’Ufficio accerti i motivi della presunta

improvvisa e drastica diminuzione del reddito dell’escusso e del fatto che esso

sia addirittura nettamente inferiore a quanto percepito dalla sua “segretaria,

convivente e amante, che nemmeno possiede una qualifica specifica”.

3.1

È

evidente che l’Ufficio, nell’eseguire il nuovo pignoramento, dovrà nuovamente

sentire l’escusso, invitandolo a produrre la sua contabilità per l’anno 2008

nonché le prove del pagamento delle spese indispensabili al mantenimento suo,

della convivente e del di lei figlio (premi della cassa malati obbligatoria,

pigione, alimenti correnti, ecc.). È invece prematuro ordinare all’Ufficio di

richiedere la produzione anche delle pezze giustificative relativa alla

contabilità aziendale. A dipendenza delle circostanze, un’attesta­zione del

contabile della ditta o di un altro terzo oppure un’ispe­zione in loco da parte

dei funzionari dell’Ufficio potrebbero bastare. Va anche respinta, a questo

stadio della procedura, la richiesta tendente alla produzione della contabilità

dal 2002 al 2007. La ricorrente non ha infatti motivato la sua domanda con

riferimento a sospetti di atti revocabili (cfr. DTF 129 III 239, cons. 3) e

comunque non è detto che il nuovo pignoramento non permetta alla ricorrente

d’incassare l’importo posto in esecuzione (le cifre citate al considerando 2.4

sembrano indicare che sia il caso).

3.2

Appare

prematura anche la richiesta di perizia. Spetta infatti in primo luogo

all’Ufficio stabilire il reddito pignorabile dell’escusso, e ciò non con gli

usuali criteri contabili ma deducendo dai suoi redditi lordi soltanto le spese

indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF. In proposito va ricordato che possono essere ammesse quali spese

professionali deducibili dai redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF unicamente

le spese indispensabili che l’escusso effettivamente sopporta e che sono

connesse con l’esercizio della propria professione o mestiere (cfr. punto II/4

della summenzionata Tabella; CEF 27 febbraio 2003, inc. 15.02.37/61, cons. 5.3).

Sono pertanto riconoscibili unicamente le spese correnti ad esclusione del

rimborso di debiti, anche aziendali, ritenuto che perché si diano privilegi in

diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal

senso (CEF 27 febbraio 2003 [15.02.37/61], cons. 5.3). Sono ad esempio

riconoscibili le pigioni per locali indispensabili all’esercizio dell’attività

lucrativa dell’e­scusso (DTF 112 III 18; CEF 29 luglio 2002 inc. 15.02.58,

cons. 4; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 218, p. 67). Invece, non è il caso delle imposte (cfr. punto III della

Tabella summenzionata e DTF 126 III 89), pur di quelle riferite ai redditi

aziendali, dal momento che il loro mancato pagamento non impedisce l’attività

della ditta e che i crediti fiscali non sono privilegiati. In linea di massima

non appare quindi adeguata una perizia contabile in tale ambito. Non si può

però escludere che l’ufficio d’esecuzione, segnatamente quando ha dubbi

sull’affidabilità della contabilità prodotta dall’escusso o problemi d’interpretazione

o di comprensione, possa affidare ad un esperto un mandato di verifica preciso

e delimitato, dopo aver chiesto all’escutente l’anticipazione delle spese della

misura. Nel caso concreto, siffatta decisione potrà essere presa solo dopo

l’esame della contabilità che produrrà l’escusso.

3.3

Appare

dubbio che l’Ufficio possa costringere la convivente dell’escusso a sottoporsi

ad un interrogatorio, che nella mente della ricorrente dovrebbe vertere sul

salario che la prima percepisce dalla ditta O__________, dato che solo i

terzi che hanno debiti (e non crediti) nei confronti dell’escusso o che

detengono beni di sua proprietà sono tenuti ad informarne l’ufficio (art. 91

cpv. 4 e 5 LEF). Informazioni e documentazione relative sulla sua attività e

sui suoi redditi devono essere richieste all’e­scusso. Ciò non toglie che

l’Ufficio potrà se del caso non considerare l’intero salario versato alla

convivente quale spesa professionale giusta l’art. 93 LEF, qualora ritenga, in

base all’art. 2 cpv. 2 CC, che l’escusso l’abbia manifestamente gonfiato per

sottrarsi ad un sufficiente pignoramento. Anche questa questione potrà però

essere esaminata solo dopo la produzione della (nuova) contabilità. Le stesse

considerazioni valgono anche per la richiesta d’interrogatorio del contabile

della ditta.

3.4

La

ricorrente chiede anche l’edizione della contabilità di O__________ SA, allo

scopo di stabilire il vero reddito generato dalla società. Occorre premettere

che accertamenti relativi a pretese dell’escusso contro questa società

s’imporranno solo se gli utili pignorabili della ditta O__________ si riveleranno insufficienti a coprire il credito posto in esecuzione

(art. 97 cpv. 2 LEF). D’altronde, poiché la società ha una personalità giuridica

propria distinta da quella dell’escusso, è in linea di principio escluso pignorarne

i redditi nell’ambito di un’esecuzione diretta contro il suo amministratore

unico. Certo, si potrebbe dedurre dal verbale interno di pignoramento n. 2 del

14.

settembre 2007 (doc. 2 mapp. 1) che l’escusso ha implicitamente ammesso di essere

azionista della società. Ciò però non basta per far astrazione dai rapporti

giuridici formali in essere; un pignoramento dei beni della società controllata

giuridicamente o in fatto dall’e­scusso si giustifica solo se egli manifestamente

utilizza in modo abusivo la società per sottrarsi ad esecuzioni dirette contro

la propria persona e se non è possibile pignorare le pretese ch’egli vanta contro

la società (C. Jaques, La saisie

et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit

économique, ZZZ 2005, p. 335 ss. ad 3.4.4 e 3.4.6, con rif.; cfr. CEF 10 giugno 2008, inc.

15.08

, cons. 5.1; CEF 7 agosto 2003, inc. 14.03.47, cons. 3.2-3.3), ciò che

in concreto la ricorrente nemmeno allega. Per contro, sono ovviamente

pignorabili i redditi che eventualmente l’escusso percepisce quale amministratore

unico della società (doc. 1b mapp. 3) o azionista. Onde accertarne l’esistenza,

l’Ufficio potrà chiedere alla società, in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF, di comunicare

se riconosce di avere debiti nei confronti dell’escusso, precisandone il tipo e

l’importo, d’in­dicare le condizioni di rimunerazione del suo unico amministratore

e di precisare se nel 2008 sono stati distribuiti dividendi. L’Uffi­cio le

chiederà anche di precisare il motivo di un’eventuale assenza di rimunerazione

e/o di dividendi. Vista la particolare posizione dell’escusso nella società,

l’Ufficio potrà chiedere che le sue dichiarazioni siano confermate dall’organo

di revisione.

3.5

Gli

utili risultanti dalla contabilità della ditta individuale per i primi otto

mesi del 2007 (supra ad cons. 2.4) non sembravano indicare alcuna improvvisa e

drastica diminuzione del reddito dell’e­scusso. Se ciò dovesse invece risultare

nel nuovo pignoramento, l’Ufficio ne accerterà il motivo.

4.

Ne

consegue l’accoglimento del ricorso.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 93 LEF, art. 61 e

62.

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza, il pignoramento eseguito il 14 settembre 2007 nell’esecuzione n. __________

è annullato.

1.2

L’incarto

è retrocesso all’CO 1 perché esegua un nuovo pignoramento nel senso dei considerandi.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– avv. PA

1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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