15.2009.8
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10 febbraio 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
15.2009.8
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, CEF
Titolo:
Durata del pignoramento di redditi. Accertamento dei redditi provenienti da un'attività indipendente (ditta individuale). Minimo di esistenza. Spese professionali. Produzione della contabilità e dei giustificativi. Perizia. Interrogatorio della convivente dell'escusso
MINIMO DI ESISTENZA
art. 91 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2009.8
Lugano
10 febbraio
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2007 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
eseguito il 14 settembre 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente
nei confronti di
PI 1
viste le osservazioni 21 gennaio 2009 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. RI 1
procede nei confronti del marito PI 1 per l’incasso di crediti per alimenti
arretrati di fr. 102'962,55 oltre interessi e spese.
B. Il
14 settembre 2007, in occasione del pignoramento, l’escusso ha dichiarato di vivere
separato dalla moglie e dai due figli minorenni (come da sentenza 6 febbraio 2007
della Pretura di Bellinzona), di convivere con la signora __________ P__________
e un figlio avuto con lei e di percepire dalla propria ditta, O__________, un
salario mensile netto di fr. 4'500.--, mentre versa alla convivente un salario
netto di fr. 7'000.--. In base a tali indicazioni, l’Ufficio, tenuto conto del
fatto che l’affitto dell’escusso (pari a fr. 1'700.--/mese) è pagato dalla
ditta, ha stabilito l’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso come segue:
Debitore fr. 4'500.--
netto
Convivente fr. 7'000.--
netto
Totale
redditi fr. 11'500.--
Importo
di base fr. 1'550.--
Figlio
minorenne (comune) fr. 250.--
Locazione fr. 0.--
Cassa
malati fr. 684.--
Trasferte fr. 50.--
Totale fr. 2'534.--
(quota
a carico dell’escusso fr. 991.60 [= 2534*4’500/11’500])
Eccedenza
pignorabile fr. 3'500.--
C. Con
ricorso del 4 ottobre 2007, l’escutente è insorta contro questo provvedimento, facendo
valere che i dati di reddito dichiarati dall’escusso in sede di pignoramento
non corrispondono a quelli ch’egli stesso aveva fornito in sede di azione di
separazione, ovvero fr. 27'044.-- al mese, cifra in base alla quale erano poi
stati calcolati gli alimenti poi posti in esecuzione. D’altronde, il reddito
indicato nell’atto impugnato non corrisponde nemmeno a quanto l’escusso ha
indicato nell’appello 13 febbraio 2007 ch’egli ha interposto contro la sentenza
di separazione né ai dati della sua dichiarazione fiscale per l’anno 2006, che
stabilisce un reddito da attività principale di ben fr. 235'214.-- e un reddito
imponibile complessivo di fr. 119'119.--. Stupisce poi – così la ricorrente –
che la convivente, quale segretaria della ditta, percepisca un salario netto di
fr. 7'000.-- mentre l’escusso, nella sua qualità di titolare della ditta nonché
di amministratore unico della società O__________ SA, si accontenti di un
salario netto di fr. 4'500.--. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento
del provvedimento impugnato e il rinvio dell’incarto all’Ufficio, affinché
proceda ad un nuovo pignoramento, previo nuovo interrogatorio dell’escusso,
audizione del suo contabile e della convivente e perizia contabile, tesi in
particolare ad appurare i motivi della presunta improvvisa e drastica
diminuzione del reddito dell’escusso.
D. L’escusso non ha presentato osservazioni.
E. Il
16 ottobre 2007, la ricorrente ha chiesto alla Camera la sospensione della procedura
in considerazione di trattative tra le parti per giungere ad una soluzione
transattiva.
F. Il
13 gennaio 2009, la ricorrente ha comunicato il fallimento delle trattative e
chiesto la riattivazione della procedura.
G. Nelle
sue osservazioni, l’CO 1 ha proposto la reiezione del
ricorso, osservando come l’eccedenza pignorabile fosse stata calcolata in base
ai dati dichiarati dall’escusso sotto la comminatoria delle sanzioni penali di
cui agli art. 169 e 292 CP, e ha rilevato che attualmente il pignoramento era
comunque scaduto.
Considerandi
in
diritto:
1.
Riservati i casi in cui ne viene stabilita l’infruttuosità, la
durata di un anno del pignoramento di redditi futuri di cui all’art. 93 cpv. 2
LEF decorre dalla data della sua esecuzione anche se successivamente l’autorità
di vigilanza modifica la decisione dell’ufficio d’esecuzione (DTF 116 III 18
segg., cons. 2; CEF 31 marzo 2008 [inc. 15.08.7], cons.
7; Vonder Mühll, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 i.f. ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 124 ad art. 93;
Ochsner, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 188 ad art. 93). Nel caso concreto, il
pignoramento è iniziato a settembre 2007 e sarebbe quindi scaduto a fine agosto
2008.
(art. 93 cpv. 2 LEF) qualora la Camera dovesse confermare la decisione
dell’Ufficio, ciò che però non significherebbe che il ricorso sia diventato
privo di oggetto, visto che la decisione impugnata non è stata sospesa da
effetto sospensivo. Per contro, un’eventuale riforma del pignoramento sarebbe
ora inutile, poiché ha effetti ex nunc (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 21; Erard, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 5 ad art. 21). Del resto, la ricorrente non
chiede la riforma bensì l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio
dell’incarto all’ufficio per nuova decisione nel senso da lei indicato. La
Camera non potrebbe quindi riformare il provvedimento impugnato, perché altrimenti
violerebbe il divieto di statuire ultra petita (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22
LPR). Orbene, in caso di accoglimento del ricorso, il pignoramento impugnato
sarebbe annullato (con effetto ex tunc) e l’incarto rinviato all’Ufficio per
nuova decisione, la quale darebbe inizio ad un nuovo termine di un anno ai
sensi dell’art. 93 cpv. 2 LEF. In conclusione, questa norma non ha reso il ricorso
privo di oggetto.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
2.1
Nell'ambito
del pignoramento, l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1
n. 2 LEF; DTF
117.
III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che
le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di
pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e
non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni
del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tale senso.
2.2
Quand’anche
l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o
d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio
d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni
ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo
patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte
dall’ufficio o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro
attendibilità o completezza (cfr. DTF 112 III 80; Von der Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91; Ochsner, op. cit., n. 25 ad art. 93).
Nel caso concreto, all’Ufficio sarebbero dovuti sorgere alcuni dubbi su quanto
dichiarato dall’escusso in sede di pignoramento a fronte dell’importo degli
alimenti stabiliti dal Pretore di Bellinzona nella sentenza 6 febbraio 2007
(doc. 1 mapp. 6 dell’incarto dell’Ufficio) – pari a complessivi fr. 14'597.--
–, dell’importo delle imposte poste a carico dell’escusso (mapp. 5) e della
sproporzione tra il salario da quest’ultimo dichiarato (fr. 4'500.--), nella
sua qualità di titolare della ditta O__________, e quello versato dalla ditta
alla convivente (fr. 7'000.--). Ma v’è di più.
2.3
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 126 III 89 cons. 3a con rinvii), se il debitore esercita
un’attività lucrativa indipendente, l’ufficio d’esecuzione deve:
– interrogarlo
sul genere d’attività svolta;
– interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari;
– stimare
l’ammontare del reddito;
– provvedere
d’ufficio alle necessarie inchieste;
– raccogliere
le informazioni ritenute utili;
– farsi
consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività
lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Qualora il debitore non tenga una
contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere
valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per
apprezzamento (CEF 7 dicembre 2006, inc. 15.06.128, cons. 1; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento
di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 60, p.16).
2.4
In
concreto, poiché la ditta individuale O__________ non ha nessuna
indipendenza giuridica (né del resto economica) rispetto al suo titolare PI 1
(cfr. doc. 1/A mapp. 3), era escluso limitarsi al pignoramento del “salario”
dichiarato dall’escusso. D’altronde, l’Ufficio ha correttamente eseguito parte
delle misure istruttorie prescritte dalla giurisprudenza testé richiamata,
interrogando l’escusso sull’intera sua attività economica e acquistando agli
atti la sua contabilità (mapp. 2). Tuttavia, proprio la lettura di tale documentazione
avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’Ufficio sull’inattendibilità del
reddito dichiarato dall’escusso in sede di pignoramento: dal conto economico
(“analisi costi e ricavi sostenuti”) per il periodo da gennaio ad agosto 2007
(doc. 3 mapp. 2) prodotto dallo stesso escusso risulta un utile mensile medio
di quasi fr. 34'000.--, compresi accantonamenti mensili medi di oltre fr.
5'600.-- per gli oneri sociali del proprietario (alquanto elevati per chi
dichiara un salario di fr. 4'500.--). Questa cifra è più vicina a quella di fr.
27'044.-- ritenuta dal Pretore che non a quella di fr. 4'500.-- risultante
dalla decisione impugnata. Certo, l’utile medio di quasi fr. 34'000.-- non
tiene conto dell’onere fiscale né di ammortamenti. Però, come si vedrà in
seguito (cons. 3.2), quali spese professionali deducibili dai
redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF possono essere ammesse solo le spese
correnti effettive ed indispensabili connesse con l’esercizio della professione
dell’escusso. Quanto al mantenimento personale dell’escusso, va stabilito
secondo i criteri dell’art. 93 LEF (riassunti nella Tabella dei minimi di
esistenza, pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale n. 2/2001, p. 74) e non
secondo quanto l’escusso ritiene necessario a coprire i propri “impegni
privati” (cfr. doc. 2 mapp. 2).
2.5
Il
provvedimento impugnato va quindi annullato.
3.
La
ricorrente chiede che in occasione del nuovo pignoramento l’Ufficio interroghi
nuovamente l’escusso, nonché il suo contabile e la sua convivente, e ordini una
perizia atta ad accertare il vero reddito generato sia dalla ditta O__________
che dalla O__________ SA dal 2002 ad oggi, previo produzione da parte del
debitore di tutta la relativa documentazione contabile unitamente alle pezze
giustificative. Chiede anche che l’Ufficio accerti i motivi della presunta
improvvisa e drastica diminuzione del reddito dell’escusso e del fatto che esso
sia addirittura nettamente inferiore a quanto percepito dalla sua “segretaria,
convivente e amante, che nemmeno possiede una qualifica specifica”.
3.1
È
evidente che l’Ufficio, nell’eseguire il nuovo pignoramento, dovrà nuovamente
sentire l’escusso, invitandolo a produrre la sua contabilità per l’anno 2008
nonché le prove del pagamento delle spese indispensabili al mantenimento suo,
della convivente e del di lei figlio (premi della cassa malati obbligatoria,
pigione, alimenti correnti, ecc.). È invece prematuro ordinare all’Ufficio di
richiedere la produzione anche delle pezze giustificative relativa alla
contabilità aziendale. A dipendenza delle circostanze, un’attestazione del
contabile della ditta o di un altro terzo oppure un’ispezione in loco da parte
dei funzionari dell’Ufficio potrebbero bastare. Va anche respinta, a questo
stadio della procedura, la richiesta tendente alla produzione della contabilità
dal 2002 al 2007. La ricorrente non ha infatti motivato la sua domanda con
riferimento a sospetti di atti revocabili (cfr. DTF 129 III 239, cons. 3) e
comunque non è detto che il nuovo pignoramento non permetta alla ricorrente
d’incassare l’importo posto in esecuzione (le cifre citate al considerando 2.4
sembrano indicare che sia il caso).
3.2
Appare
prematura anche la richiesta di perizia. Spetta infatti in primo luogo
all’Ufficio stabilire il reddito pignorabile dell’escusso, e ciò non con gli
usuali criteri contabili ma deducendo dai suoi redditi lordi soltanto le spese
indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF. In proposito va ricordato che possono essere ammesse quali spese
professionali deducibili dai redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF unicamente
le spese indispensabili che l’escusso effettivamente sopporta e che sono
connesse con l’esercizio della propria professione o mestiere (cfr. punto II/4
della summenzionata Tabella; CEF 27 febbraio 2003, inc. 15.02.37/61, cons. 5.3).
Sono pertanto riconoscibili unicamente le spese correnti ad esclusione del
rimborso di debiti, anche aziendali, ritenuto che perché si diano privilegi in
diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal
senso (CEF 27 febbraio 2003 [15.02.37/61], cons. 5.3). Sono ad esempio
riconoscibili le pigioni per locali indispensabili all’esercizio dell’attività
lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; CEF 29 luglio 2002 inc. 15.02.58,
cons. 4; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 218, p. 67). Invece, non è il caso delle imposte (cfr. punto III della
Tabella summenzionata e DTF 126 III 89), pur di quelle riferite ai redditi
aziendali, dal momento che il loro mancato pagamento non impedisce l’attività
della ditta e che i crediti fiscali non sono privilegiati. In linea di massima
non appare quindi adeguata una perizia contabile in tale ambito. Non si può
però escludere che l’ufficio d’esecuzione, segnatamente quando ha dubbi
sull’affidabilità della contabilità prodotta dall’escusso o problemi d’interpretazione
o di comprensione, possa affidare ad un esperto un mandato di verifica preciso
e delimitato, dopo aver chiesto all’escutente l’anticipazione delle spese della
misura. Nel caso concreto, siffatta decisione potrà essere presa solo dopo
l’esame della contabilità che produrrà l’escusso.
3.3
Appare
dubbio che l’Ufficio possa costringere la convivente dell’escusso a sottoporsi
ad un interrogatorio, che nella mente della ricorrente dovrebbe vertere sul
salario che la prima percepisce dalla ditta O__________, dato che solo i
terzi che hanno debiti (e non crediti) nei confronti dell’escusso o che
detengono beni di sua proprietà sono tenuti ad informarne l’ufficio (art. 91
cpv. 4 e 5 LEF). Informazioni e documentazione relative sulla sua attività e
sui suoi redditi devono essere richieste all’escusso. Ciò non toglie che
l’Ufficio potrà se del caso non considerare l’intero salario versato alla
convivente quale spesa professionale giusta l’art. 93 LEF, qualora ritenga, in
base all’art. 2 cpv. 2 CC, che l’escusso l’abbia manifestamente gonfiato per
sottrarsi ad un sufficiente pignoramento. Anche questa questione potrà però
essere esaminata solo dopo la produzione della (nuova) contabilità. Le stesse
considerazioni valgono anche per la richiesta d’interrogatorio del contabile
della ditta.
3.4
La
ricorrente chiede anche l’edizione della contabilità di O__________ SA, allo
scopo di stabilire il vero reddito generato dalla società. Occorre premettere
che accertamenti relativi a pretese dell’escusso contro questa società
s’imporranno solo se gli utili pignorabili della ditta O__________ si riveleranno insufficienti a coprire il credito posto in esecuzione
(art. 97 cpv. 2 LEF). D’altronde, poiché la società ha una personalità giuridica
propria distinta da quella dell’escusso, è in linea di principio escluso pignorarne
i redditi nell’ambito di un’esecuzione diretta contro il suo amministratore
unico. Certo, si potrebbe dedurre dal verbale interno di pignoramento n. 2 del
14.
settembre 2007 (doc. 2 mapp. 1) che l’escusso ha implicitamente ammesso di essere
azionista della società. Ciò però non basta per far astrazione dai rapporti
giuridici formali in essere; un pignoramento dei beni della società controllata
giuridicamente o in fatto dall’escusso si giustifica solo se egli manifestamente
utilizza in modo abusivo la società per sottrarsi ad esecuzioni dirette contro
la propria persona e se non è possibile pignorare le pretese ch’egli vanta contro
la società (C. Jaques, La saisie
et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit
économique, ZZZ 2005, p. 335 ss. ad 3.4.4 e 3.4.6, con rif.; cfr. CEF 10 giugno 2008, inc.
15.08
, cons. 5.1; CEF 7 agosto 2003, inc. 14.03.47, cons. 3.2-3.3), ciò che
in concreto la ricorrente nemmeno allega. Per contro, sono ovviamente
pignorabili i redditi che eventualmente l’escusso percepisce quale amministratore
unico della società (doc. 1b mapp. 3) o azionista. Onde accertarne l’esistenza,
l’Ufficio potrà chiedere alla società, in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF, di comunicare
se riconosce di avere debiti nei confronti dell’escusso, precisandone il tipo e
l’importo, d’indicare le condizioni di rimunerazione del suo unico amministratore
e di precisare se nel 2008 sono stati distribuiti dividendi. L’Ufficio le
chiederà anche di precisare il motivo di un’eventuale assenza di rimunerazione
e/o di dividendi. Vista la particolare posizione dell’escusso nella società,
l’Ufficio potrà chiedere che le sue dichiarazioni siano confermate dall’organo
di revisione.
3.5
Gli
utili risultanti dalla contabilità della ditta individuale per i primi otto
mesi del 2007 (supra ad cons. 2.4) non sembravano indicare alcuna improvvisa e
drastica diminuzione del reddito dell’escusso. Se ciò dovesse invece risultare
nel nuovo pignoramento, l’Ufficio ne accerterà il motivo.
4.
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 93 LEF, art. 61 e
62.
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza, il pignoramento eseguito il 14 settembre 2007 nell’esecuzione n. __________
è annullato.
1.2
L’incarto
è retrocesso all’CO 1 perché esegua un nuovo pignoramento nel senso dei considerandi.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– avv. PA
1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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